• Sentenze Ente: TAR

In ambito VAS

... In base all’art. 4, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 << La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione >>.

- la disposizione non prevede che la procedura VAS sia attivata o portata a termine prima di quella urbanistica ma prevede la contestualità affermando che la valutazione ambientale debba svolgersi anteriormente all’adozione del piano o, comunque, prima della sua approvazione.

- Allo stesso modo dispone la norma generale contenuta nell’art. 11, terzo comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in base al quale <<La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso>>.

- la procedura VAS non deve svolgersi prima dell’attivazione della procedura amministrativa di approvazione del piano, ma deve essere svolta (e, quindi, portata a compimento) prima dell’approvazione stessa.

- in linea con le finalità sottese alla VAS, stabilite dal citato art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006 e cioè che la procedura della VAS sia concomitante a quella che ha per oggetto l’approvazione dei piani e dei programmi sì da favorire sin da subito l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale 

Per quanto attiene le osservazioni ai piani urbanistici

... le osservazioni presentate nei procedimenti di approvazione dei piani urbanistici hanno natura di mero apporto collaborativo; pertanto, le Amministrazioni hanno sì l’obbligo di prenderle in considerazione e valutarle, ma non anche quello di fornire una adeguata motivazione in ordine alle decisioni che si intendono assumere riguardo ad esse

Per quanto attiene il Pianodi zonizzazione acustica

... nessuna norma impone che l’adeguamento del piano di zonizzazione acustica al nuovo strumento urbanistico debba avvenire contestualmente all’approvazione di quest’ultimo

Per quanto attiene le scelte urbanistiche

... per costante orientamento giurisprudenziale, le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte all’approvazione degli atti di pianificazione hanno natura altamente discrezionale e, per questa ragione, sono sindacabili da parte del giudice amministrativo solo nel caso in cui vi siano evidenti indici di irrazionalità o emerga chiaramente la sussistenza di errori nella valutazione dei presupposti ad esse sottesi.

... Per quanto riguarda poi il profilo motivazionale, si afferma altresì che l’amministrazione non è tenuta a motivare specificamente le scelte riguardanti le singole zone, essendo a tal fine sufficiente il richiamo ai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano 

... Uniche eccezioni a questa regola si hanno quando il soggetto interessato dall’atto di pianificazione versi in situazione di particolare affidamento...

... Altra eccezione si ha nel caso in cui l’autorità intenda imprimere destinazione agricola ad un lotto intercluso da fondi legittimamente edificati...

... Non giustifica, invece, l’eccezione alla regola generale la sussistenza di affidamento generico, quale quello relativo alla non "reformatio in peius" di precedenti previsioni urbanistiche che consentono una più proficua utilizzazione dell'area

N. 01214/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00350/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2012, proposto da:
(OMISSIS).;

contro

COMUNE di SOVICO, in persona del Sindaco p.t.,(OMISSIS);
PROVINCIA di MONZA E BRIANZA, in persona del Presidente p.t., non costituita;
PROVINCIA di MILANO, in persona del Presidente p.t., non costituita;

nei confronti di

(OMISSIS);
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita;

per l'annullamento, in parte qua

della deliberazione n. 21 del 28 luglio 2011, con la quale il Consiglio Comunale di Sovico ha controdedotto alle osservazioni presentate ed ha approvato definitivamente il nuovo piano di governo del territorio;

della deliberazione n. 5 del 3 marzo 2011 con la quale il Consiglio Comunale di Sovico ha adottato gli atti costituenti il nuovo piano di governo del territorio;

della deliberazione n. 160 del 17 novembre 2011, recante “presa atto elaborati di PGT modificati in accoglimento delle osservazioni”;

se e per quanto occorrer possa, degli atti inerenti la procedura di VAS condotta e segnatamente: la deliberazione di G.C. n. 126 datata 27 ottobre 2009, di individuazione dei soggetti competenti per la VAS; la deliberazione di G.C. n. 22 del 22 febbraio 2011 di modifica della precedente n. 126; unitamente a quelli connessi e precedenti, ivi inclusi i verbali delle conferenze di valutazione, il parere motivato del 5 luglio 2010 ed il parere motivato finale del 22 luglio 2011;

di ogni altro atto e/o documento comunque connesso e facente parte del nuovo PGT, ivi incluse le relazioni ad esso allegate;

nonché per la condanna

delle PPAA resistenti in solido fra loro in ed denegata ipotesi di mancata reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno ingiusto procurato a parte ricorrente in conseguenza dell’approvazione del piano di governo del territorio gravato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sovico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra (OMISSIS) (odierna ricorrente) è proprietaria di un terreno situato nel territorio del Comune di Sovico, identificato catastalmente al foglio 16, mapp. 80.

2. La stessa sig.ra (OMISSIS) è altresì comproprietaria di altro terreno adiacente a quello sopra indicato, identificato catastalmente al foglio 16, mapp. 34.

3. Tali terreni erano inclusi, dal previgente piano regolatore generale (PRG) del Comune di Sovico, in una zona residenziale, ed in parte ricadevano all’interno di un piano attuativo denominato PE7 anch’esso incluso nella suddetta zona.

4. Il nuovo piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Sovico, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28 luglio 2011, ha modificato la disciplina urbanistica dell’area. In particolare, i terreni della ricorrente - pur essendo ancora inclusi in un comparto unitario istituito a fini perequativi, corrispondente a quello dell’ex piano attuativo PE7 – sono ora privi di capacità edificatoria, essendo quest’ultima stata concentrata su altra parte del comparto, di proprietà di terzi.

5. La ricorrente ritiene che le nuova disciplina urbanistica sia per essa pregiudizievole per una molteplicità di ragioni: innanzitutto perché, come visto, ai suoi terreni è stata sottratta la capacità edificatoria; in secondo luogo, in quanto il PGT prevede che gli interventi edilizi (da realizzarsi, come detto, sulla parte del comparto di proprietà di altri soggetti) possano effettuarsi con permesso di costruire convenzionato, strumento questo che offrirebbe ad essa minori garanzie rispetto al piano attuativo. Infine, in quanto la capacità edificatoria complessiva del comparto sarebbe comunque inferiore rispetto a quella riconosciuta dal previgente PRG.

6. Per queste ragioni, con il ricorso in esame, viene principalmente impugnata la citata deliberazione del Consiglio comunale di Sovico n. 21 del 28 luglio 2011, di approvazione del nuovo PGT, unitamente agli atti presupposti e connessi, ivi compresi quelli afferenti al correlato procedimento VAS. Oltre alla domanda di annullamento, viene proposta domanda risarcitoria.

7. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Sovico.

8. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.

9. Tenutasi la pubblica udienza in data 28 aprile 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Con il primo motivo, vengono dedotte diverse censure aventi ad oggetto il procedimento VAS.

11. Si deduce, innanzitutto, la violazione dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 4, secondo comma, della legge regionale n. 12 del 2005, in quanto, la procedura VAS è stata effettuata contestualmente a quella di approvazione del PGT, e ciò, a dire della ricorrente, in spregio alle suindicate norme che imporrebbero, invece, l’attivazione anteriore della procedura VAS.

12. Analoga censura è contenuta nel terzo motivo di ricorso, nel quale la parte sostiene che, illegittimamente, la procedura VAS sarebbe stata condotta dopo la fase preparatoria del piano o, comunque, non anteriormente alla sua adozione o all’avvio della procedura di approvazione dello stesso.

13. In proposito il Collegio osserva quanto segue.

14. In base all’art. 4, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), norma che disciplina specificamente, in ambito regionale, le procedure VAS riguardanti i piani urbanistici, << La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione >>.

15. Come si vede, la disposizione non prevede affatto che la procedura VAS sia attivata o, addirittura, portata a termine prima di quella urbanistica ma, al contrario, ne prevede la contestualità affermando che la valutazione ambientale debba svolgersi anteriormente all’adozione del piano o, comunque, prima della sua approvazione.

16. Allo stesso modo dispone la norma generale contenuta nell’art. 11, terzo comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in base al quale <<La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso>>.

17. Aggiunge peraltro il quinto comma della stessa disposizione che <<I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge>>.

18. Anche queste norme, come si vede, non dicono affatto che la procedura VAS debba svolgersi prima dell’attivazione della procedura amministrativa di approvazione del piano, limitandosi a prevedere che la medesima debba essere svolta (e, quindi, portata a compimento) prima dell’approvazione stessa.

19. Questa disciplina è peraltro in linea con le finalità sottese alla VAS, stabilite dal citato art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006; e cioè con la finalità di guidare l'amministrazione nell'effettuazione delle scelte discrezionali da compiersi nei procedimenti volti all’approvazione dei piani e dei programmi, in modo da far sì che tali scelte siano sempre orientate a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. Proprio per assicurare il raggiungimento di queste finalità, si è previsto che la procedura della VAS sia concomitante a quella che ha per oggetto l’approvazione dei piani e dei programmi sì da favorire sin da subito l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 975; id. 20 maggio 2014, n. 2569).

20. Ne consegue che la doglianza che lamenta la contestualità delle due procedure deve ritenersi infondata in quanto, come visto, sono proprio le norme invocate dalla ricorrente che impongono lo svolgimento contestuale della procedura VAS e di quella urbanistica.

21. Né si può ritenere decisiva la circostanza che il parere motivato finale della VAS sia stato emesso in data successiva a quella di adozione del piano. Invero, va in primo luogo osservato che, come visto, l’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 sanziona con l’illegittimità, non già l’adozione del piano prima della conclusione della procedura VAS, ma solo l’anteriore approvazione dello stesso (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 19 marzo 2012, n. 442).

22. In ogni caso, va rilevato che, nel concreto, il parere motivato è stato emesso in data 5 luglio 2010, prima dell’adozione del piano; e che ad essere stato emanato successivamente è il parere motivato finale, e cioè il parere con cui si sono valutate anche le ricadute ambientali delle osservazioni presentate proprio a seguito dell’adozione del piano stesso, secondo lo schema procedimentale tracciato della deliberazione di Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, approvata in attuazione dell’art. 4 della legge regionale n. 12 del 2005.

23. Anche questa specifica censura è, pertanto, infondata.

24. Con altra doglianza, l’interessata pone in luce una serie di aspetti procedimentali relativi alla VAS che, a suo dire, inficerebbero gli atti approvati in esito a tale procedimento. Sottolinea in particolare la parte che, in un primo tempo, era stato nominato quale autorità proponente il Sindaco e, quale autorità competete, il Responsabile del Settore Pianificazione. Si evidenzia inoltre che, con successiva delibera di Giunta comunale n. 22 del 22 febbraio 2011, i soggetti sopraindicati sono stati sostituiti; in particolare: a) il Sindaco è stato estromesso dall’incarico; b) autorità procedente è divenuto il Responsabile del Settore Pianificazione (il quale, come visto, ricopriva in precedenza il ruolo di autorità competente); c) autorità competente è divenuto il Responsabile dei Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia. Secondo la parte, questo intricato iter procedimentale presenterebbe diversi profili di illegittimità in quanto: a) la procedura VAS sarebbe stata condotta per buona parte da un soggetto (il responsabile del Settore Pianificazione) cui è stata riconosciuta una insufficiente preparazione in materia ambientale (tanto è vero che poi il ruolo di autorità competente è stato attribuito ad altro soggetto); b) il Sindaco on avrebbe potuto ricoprire il ruolo di autorità proponente; c) non sarebbe stata garantita l’autonomia fra autorità procedente ed autorità competente; c) i soggetti subentrati non avrebbero approvato gli atti posti in essere dai loro predecessori, limitandosi gli stessi ad approvare il parere finale.

25. In proposito si osserva quanto segue.

26. Effettivamente, come evidenzia la parte, il procedimento VAS di cui è causa ha avuto uno svolgimento alquanto tortuoso che, come accennato, ha visto il succedersi di diverse figure nei ruoli chiave che lo contraddistinguono.

27. Ciò tuttavia non può condurre, a parere del Collegio, ad un giudizio di illegittimità degli atti adottati in esito ad esso.

28. Va invero osservato che, con la delibera di Giunta comunale n. 22 del 22 febbraio 2011, l’Amministrazione ha dato una corretta attuazione alle disposizioni delle norme primarie che disciplinano la procedura VAS e, più in generale, alle norme che attribuiscono le competenze ai diversi organi degli enti locali.

29. Con tale delibera si è stabilito che autorità procedente sia il Responsabile del Settore Pianificazione e, dunque, il soggetto che ha curato l’iter di predisposizione ed approvazione dello strumento urbanistico; la disposizione è in linea con l’art. 5, primo comma, lett. q) del d.lgs. n. 152 del 2006 il quale ricollega il concetto di autorità procedente al soggetto che elabora il piano o il programma.

30. L’attribuzione di tale ruolo al suddetto responsabile ha necessariamente comportato che a questi venisse sottratto il ruolo di autorità competente; pertanto, non è vero che l’avvicendamento sia stato dettato, come sembra sostenere la ricorrente, dall’esigenza di sostituire il Responsabile del Settore Pianificazione con altra figura dotata di adeguata preparazione in materiale ambientale. In ogni caso, come si vedrà del prosieguo, gli atti da questi compiuti sono stati fatti propri dal soggetto subentrato per il quale la parte non lamenta il difetto di competenza. Si deve pertanto ritenere che i suddetti atti siano ormai imputabili alla nuova figura; e che, quindi, l’eventuale difetto di competenza in capo alla precedente non rilevi ai fini della loro legittimità.

31. Allo stesso tempo, la delibera n. 22 del 2011 ha sottratto al Sindaco il ruolo di autorità procedente, adeguando il procedimento all’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale attribuisce agli organo tecnici dei comuni la competenza all’emanazione di atti aventi natura gestionale.

32. Si deve infine rilevare che, con atto del 22 luglio 2011, il soggetto subentrato nell’incarico di autorità competente ha approvato il parere motivato finale, recependo le indicazioni contenute nel parere motivato del 5 luglio 2010, emesso dalla figura sostituita. Ritiene il Collegio che, in tal modo, l’autorità subentrata abbia, nella sostanza, approvato e fatto propri gli atti emessi da quella sostituita, senza che possa considerarsi decisiva, ai fini della legittimità del provvedimento, la mancata sussistenza di una formale approvazione disposta con formule sacramentali.

33. Né si può condividere che l’iter abbia compromesso le garanzie di indipendenza fra le figure di autorità competente ed autorità procedente in quanto, in mancanza di prove contrarie, si deve ritenere che il soggetto subentrato nel ruolo di autorità competente abbia agito in piena autonomia. Inoltre, attraverso la sostanziale approvazione, esso ha assunto l’esclusiva paternità degli atti adottati dal soggetto sostituito; non si può pertanto affermare, come sembra invece fare parte ricorrente, che gli antecedenti atti posti in essere dalla autorità competente, adottati prima della sostituzione, siano in qualche modo ancora imputabili al soggetto cui è stato poi conferito il ruolo di autorità proponente, con lesione del principio di autonomia.

34. Per tutte queste ragioni le censure in esame sono infondate.

35. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 17 novembre 2011, atto con cui, secondo la ricorrente sarebbero stati approvati ben sedici documenti facenti parte del PGT. La ricorrente, invocando gli artt. 13 e 13-bis della legge regionale n. 12 del 2005, rileva, innanzitutto, il difetto di competenza dell’organo, posto che, a suo dire, tali atti avrebbero dovuto essere approvati dal Consiglio comunale, e ciò anche nel caso in cui si dovese ritenere che con la delibera gravata l’Amministrazione abbia inteso correggere errori materiali contenuti nell’atto di approvazione del PGT; in secondo luogo, viene censurata la mancata ripubblicazione del piano.

36. In proposito si osserva quanto segue.

37. Con la delibera di Giunta comunale n. 160 del 2011, l’Amministrazione ha preso atto della modifiche apportate dall’organo tecnico competente alla documentazione di cui il piano è costituito al fine di adeguarla alle osservazioni accolte con la delibera consiliare di approvazione.

38. Al riguardo va precisato che l’intervento dell’organo tecnico era stato autorizzato proprio da quest’ultima delibera, nel dispositivo della quale si prevede espressamente che il tecnico estensore avrebbe dovuto <<…apportare agli elaborati costituenti il PGT le necessarie e conseguenti modifiche come risultano evidenziate nelle suddette schede e relativi allegati>>:

39. Ne consegue che l’atto gravato ha natura non già dispositiva ma meramente ricognitiva, essendo esso funzionale a rendere esplicito e meglio comprensibile quanto già deliberato con l’atto di approvazione del PGT; esso pertanto non può essere considerato alla stregua di un provvedimento di modifica del PGT ovvero di correzione di errori materiali in questo contenuti. Non trovano pertanto applicazione alla fattispecie le disposizioni normative invocate dalla parte che disciplinano tali procedimenti

40. Per queste ragioni, la censura in esame non può essere condivisa.

41. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce diversi vizi di carattere procedimentale che a suo dire inficerebbero gli atti gravati.

42. Innanzitutto si sostiene che, del tutto illegittimamente, il parere finale della VAS sarebbe stato emesso dopo il momento di adozione del piano.

43. La censura è infondata per quanto illustrato in precedenza.

44. In secondo luogo, si sostiene che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente controdedotto alle osservazioni presentate dalla ricorrente ad a quelle presentate da ASL e dalla Provincia.

45. Anche questa censura non può essere condivisa in quanto, per costante giurisprudenza, le osservazioni presentate nei procedimenti di approvazione dei piani urbanistici hanno natura di mero apporto collaborativo; pertanto, le Amministrazioni hanno sì l’obbligo di prenderle in considerazione e valutarle, ma non anche quello di fornire una adeguata motivazione in ordine alle decisioni che si intendono assumere riguardo ad esse (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4168; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 30 luglio 2015, n. 1880).

46. Nel caso concreto, l’Amministrazione ha preso in considerazione sia le osservazioni presentate dalla ricorrente che quelle presentate dai soggetti pubblici, indicando, seppur in maniera sintetica, le ragioni sottese alle scelte che ne sono conseguite. Peraltro, con specifico riferimento alle osservazioni presentate dalla ricorrente, si è rilevato che la richiesta di permesso attuativo dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, e ciò proprio al fine di tutelare coloro che, come la ricorrente stessa, sono prioritari di aree situate in zone del comparto cui è stata sottratta la capacità edificatoria.

47. Contrariamente a quanto dedotto dall’interessata, con riferimento alle osservazioni, l’Amministrazione ha quindi adeguatamente svolto il proprio compito.

48. Con altra doglianza la parte censura la mancata approvazione del piano urbano del traffico ed il mancato adeguamento del piano di zonizzazione acustica.

49. La censura è infondata atteso che il Comune di Sovico, ente con popolazione inferiore a trentamila abitanti, non è tenuto, ai sensi dell’art. 36, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), all’approvazione del piano urbano del traffico.

50. Inoltre, nessuna norma impone che l’adeguamento del piano di zonizzazione acustica al nuovo strumento urbanistico debba avvenire contestualmente all’approvazione di quest’ultimo; salvo ovviamente l’obbligo per l’amministrazione procedere all’adeguamento, ai sensi all’art. 6, primo comma, lett. b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), qualora il nuovo atto di pianificazione non sia più in linea con le previsione contenute nel primo, onde assicurare la coerenza dei due strumenti.

51. Pertanto, anche ammettendo che, nel caso concreto, il nuovo strumento urbanistico non sia in linea con le previsioni contenute nel piano di zonizzazione acustica (circostanza peraltro smentita dall’Amministrazione), il mancato immediato adeguamento di quest’ultimo alle prescrizioni del primo non incide sulla validità di questo.

52. Va pertanto ribadita l’infondatezza della doglianza.

53. Con altra censura, la parte deduce il mancato rispetto delle osservazioni alla relazione geologica del piano.

54. Questa censura è del tutto generica in quanto la parte omette di specificare quali prescrizioni siano state nel concreto violate. La stessa non può quindi trovare accoglimento.

55. Sempre nel terzo motivo, la ricorrente lamenta la mancata verifica di compatibilità del PGT al PTCP della Provincia.

56. Anche questa doglianza non può essere condivisa atteso che, nel corso del procedimento di approvazione, il PGT risulta essere stato trasmesso alla Provincia ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 12 del 2005, e che tale trasmissione ha proprio lo scopo di assicurare alla Provincia stessa di valutare la compatibilità dello strumento urbanistico comunale al piano provinciale.

57. Con altra censura, la parte rileva che alcune aree del territorio comunale, prima incluse in ambiti soggetti a pianificazione attuativa, sono state ora inserite nel tessuto urbano consolidato, e ciò in contrasto con le previsioni del PTCP e comunque in modo da rendere non evincibili i dati relativi al consumo di suolo, in violazione PTR.

58. Anche questa censura è del tutto generica in quanto la parte omette di indicare a quali aree essa si riferisca, risultando di conseguenza impossibile valutare se la scelta sia effettivamente in contrasto con la pianificazione sovraordinata.

59. Infine, con l’ultima doglianza contenuta nel terzo motivo, la ricorrente lamenta che la relazione geologica avrebbe omesso di indicare l’obbligatorietà dell’indagine ambientale preliminare, in caso di interventi su aree industriali, produttive, commerciali e relativi cambi di destinazione d’uso.

60. Questa doglianza è inammissibile posto che la parte non ha illustrato in quale modo l’eventuale annullamento in parte qua dello strumento urbanistico possa incidere sulla disciplina delle aree di sua proprietà,

61. Con il quarto motivo, viene contestato il merito della scelta urbanistica compiuta dal Comune. La parte sostiene, in particolare, che la decisione di prevedere la possibilità di edificazione diretta, in assenza di piano attuativo, del comparto ove è inserita la sua area sarebbe illegittima in ragione dell’assenza di un contesto urbanizzato ed in ragione dell’ampiezza del comparto stesso. Tale scelta, inoltre, sarebbe in contrasto con i suoi interessi, in quanto i proprietari delle aree dotate di capacità edificatoria potrebbero approfittare, a suo svantaggio, della loro posizione proponendo istanze che prevedono soluzioni edificatorie non equilibrate, in questo favoriti dalla estrema genericità del piano; e ciò senza che siano state evidenziate le ragioni di pubblico interesse sottese alla soluzione avversata. La parte sostiene, infine, che l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire una adeguata motivazione alla scelta di modificare in peius la disciplina della sua area.

62. In proposito si osserva quanto segue.

63. Come noto, per costante orientamento giurisprudenziale, le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte all’approvazione degli atti di pianificazione hanno natura altamente discrezionale e, per questa ragione, sono sindacabili da parte del giudice amministrativo solo nel caso in cui vi siano evidenti indici di irrazionalità o emerga chiaramente la sussistenza di errori nella valutazione dei presupposti ad esse sottesi.

64. Per quanto riguarda poi il profilo motivazionale, si afferma altresì che l’amministrazione non è tenuta a motivare specificamente le scelte riguardanti le singole zone, essendo a tal fine sufficiente il richiamo ai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano come risultanti dall’apposita relazione di accompagnamento al piano stesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1476; id. 13 marzo 2008 n. 1095; id. 27 dicembre 2007 n. 6686).

65. Uniche eccezioni a questa regola si hanno quando il soggetto interessato dall’atto di pianificazione versi in situazione di particolare affidamento; affidamento che può derivare o da una convenzione urbanistica, già stipulata con il Comune, che riservi all’area un trattamento più favorevole rispetto a quello disposto con il piano sopravvenuto, ovvero da una sentenza di annullamento di un provvedimento di diniego al rilascio un titolo edilizio. Altra eccezione si ha nel caso in cui l’autorità intenda imprimere destinazione agricola ad un lotto intercluso da fondi legittimamente edificati (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 ottobre 2004 n. 6401; id. 4 marzo 2003 n. 1197).

66. Non giustifica, invece, l’eccezione alla regola generale la sussistenza di affidamento generico, quale quello relativo alla non "reformatio in peius" di precedenti previsioni urbanistiche che consentono una più proficua utilizzazione dell'area (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 719)

67. Ciò premesso il Collegio non può che rilevare l’infondatezza delle censure in esame.

68. Con esse infatti la ricorrente lamenta il difetto motivazionale e l’irrazionalità della scelta senza però, da un lato, allegare la sussistenza di una posizione di affidamento qualificato idonea a sorreggere l’obbligo di fornire puntuale motivazione alle scelte urbanistiche avversate e, da altro lato, senza dedurre elementi che facciano apparire evidente l’irrazionalità delle decisioni assunte dal Comune.

69. In proposito si osserva che, per quanto riguarda la scelta di consentire l’edificazione diretta, la parte, in primo luogo, omette di considerare che le norme di piano subordinano comunque l’edificazione al rilascio di un permesso di costruire convenzionato, strumento questo che permette al Comune di imporre agli attuatori una disciplina concreta che assicuri un armonico ed equilibrato sviluppo delle capacità edificatorie del comparto; in secondo luogo, la stessa parte omette altresì di considerare che, come evidenziato nelle controdeduzioni alla sua osservazione, la richiesta di permesso di costruire convenzionato dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari delle aree che fanno parte nel comparto, e ciò proprio al fine di assicurare a tutti, anche a coloro vantano diritti su porzioni non edificabili, di intervenire nel procedimento di attuazione a tutela dei propri interessi.

70. Sembra quindi al Collegio che la disciplina dettata dal piano sia equilibrata e, comunque, non palesi evidenti vizi di irrazionalità.

71. Per queste ragioni, il motivo in esame è infondato.

72. Essendo tutte le censure infondate, la domanda di annullamento non può essere accolta, così come non può essere accolta la domanda risarcitoria.

73. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

74. La complessità delle questioni affrontate induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile2 2016 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Referendario

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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