Piani di recupero

L. 457/78 - NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
TITOLO IV. NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ED URBANISTICO ESISTENTE

ART. 27 (INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)

I COMUNI INDIVIDUANO, NELL'AMBITO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI, LE ZONE OVE, PER LE CONDIZIONI DI DEGRADO, SI RENDE OPPORTUNO IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE MEDIANTE INTERVENTI RIVOLTI ALLA CONSERVAZIONE, AL RISANAMENTO, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLA MIGLIORE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STESSO.

DETTE ZONE POSSONO COMPRENDERE

  • SINGOLI IMMOBILI
  • COMPLESSI EDILIZI
  • ISOLATI ED AREE
  • EDIFICI DA DESTINARE AD ATTREZZATURE.

LE ZONE SONO INDIVIDUATE IN SEDE DI FORMAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE OVVERO, PER I COMUNI CHE NE SONO  DOTATI, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

NELL'AMBITO DELLE ZONE, CON LA DELIBERAZIONE O SUCCESSIVAMENTE CON LE STESSE MODALITA', POSSONO ESSERE INDIVIDUATI GLI IMMOBILI, I COMPLESSI EDILIZI, GLI ISOLATI, E LE AREE PER I QUALI IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E' SUBORDINATO ALLA FORMAZIONE DI PIANI DI RECUPERO

ART. 28 (PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)

I PIANI DI RECUPERO PREVEDONO LA DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEGLI IMMOBILI, DEI COMPLESSI EDILIZI, DEGLI ISOLATI, E DELLE AREE ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, INDIVIDUANDO LE UNITA' MINIME DI INTERVENTO.

APPROVAZIONE

I PIANI DI RECUPERO SONO APPROVATI CON LA DELIBERAZIONE DEL C.C. CON LA QUALE VENGONO DECISE LE OPPOSIZIONI PRESENTATE AL PIANO 

OVE LA DELIBERAZIONE NON SIA ASSUNTA PER CIASCUN PIANO ENTRO TRE ANNI DALLA INDIVIDUAZIONE, L'INDIVIDUAZIONE DECADE

DISPOSIZIONI APPLICABILI

AI PIANI DI RECUPERO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER I PIANI PARTICOLAREGGIATI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE REGIONALE E NAZIONALE

ATTUAZIONE

I PIANI DI RECUPERO SONO ATTUATI:
A) DAI PROPRIETARI SINGOLI O RIUNITI IN CONSORZIO O DALLE COOPERATIVE EDILIZIE, DALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE, DAI CONDOMINI, DAGLI IACP
B) DAI COMUNI, DIRETTAMENTE OVVERO MEDIANTE CONVENZIONI CON I SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA A), NEI SEGUENTI CASI:
1) PER GLI INTERVENTI CHE ESSI INTENDONO ESEGUIRE DIRETTAMENTE
2) PER L'ADEGUAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI
3) PER GLI INTERVENTI DA ATTUARE MEDIANTE CESSIONE VOLONTARIA, ESPROPRIAZIONE OD OCCUPAZIONE TEMPORANEA, PREVIA DIFFIDA NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DELLE UNITA' MINIME DI INTERVENTO

I COMUNI, SEMPRE PREVIA DIFFIDA, POSSONO PROVVEDERE ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO, CON DIRITTO DI RIVALSA, NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI, DELLE SPESE SOSTENUTE. 

I COMUNI POSSONO AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA AI PROPRIETARI SINGOLI O RIUNITI IN CONSORZIO CHE ESEGUONO GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI RECUPERO.


ART. 30 (PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVATI)


I PROPRIETARI DI IMMOBILI E DI AREE COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO, RAPPRESENTANTI, IN BASE ALL'IMPONIBILE CATASTALE, ALMENO I TRE QUARTI DEL VALORE DEGLI IMMOBILI, POSSONO PRESENTARE PROPOSTE DI PIANI DI RECUPERO.

ADOZIONE

LA PROPOSTA DI PIANO E' ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL C.C. UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE CONTENENTE LE PREVISIONI STABILITE DALL'ART. 28 DELLA L.1150/42 (LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA)

PUBBLICAZIONE

LA PROPOSTA DI PIANO DEVE ESSERE PUBBLICATA  CON LA PROCEDURA PREVISTA PER I PIANI PARTICOLAREGGIATI. 

EFFICACIA

I PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVATI DIVENTANO EFFICACI DOPO LA DELIBERAZIONE DEL C.C., CON LA QUALE VENGONO DECISE LE OPPOSIZIONI

Riferimenti normativi

Legge n.457 del 5 gosto 1978, Art.27

Legge n.457 del 5 agosto 1978, Art.28

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