Legge regionale n.28 del 2 maggio 1980

L.R. 02 Maggio 1980, n. 28
Norme concernenti l' abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente (1)


CAPO I
ACCERTAMENTO DELLE SITUAZIONI DI ABUSIVISMO EDILIZIO


Art. 1 - (Rilevamento delle costruzioni e dei nuclei edilizi abusivi)

I comuni del Lazio sono tenuti a procedere, mediante apposite ed organiche iniziative: al rilevamento delle costruzioni abusive esistenti nel territorio del comune; alla individuazione dei nuclei edilizi abusivi sorti in contrasto con le destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici generali ovvero con le norme di legge nazionali o regionali comportanti, anteriormente all' approvazione dello strumento urbanistico generale, limiti di edificabilita'; alla individuazione dei nuclei edilizi abusivi che, ancorche' non in contrasto con le destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici generali, siano sorti senza la preventiva approvazione dello strumento attuativo ovvero in violazione di altre norme di attuazione stabilite negli strumenti urbanistici.
La individuazione dei nuclei edilizi abusivi di cui al primo comma consiste nella perimetrazione delle parti del territorio occupate da costruzioni abusive nonché delle aree inedificate da destinare ad edilizia residenziale e a recupero degli standard urbanistici. La perimetrazione risulta da elaborati grafici e dalla descrizione della consistenza e tipologia edilizia nonché dello stato di urbanizzazione e della dotazione dei servizi. (1a)
Ai fini delle attivita' previste nel presente articolo:
a) si tiene conto delle costruzioni abusive ultimate fino alla data del 31 dicembre 1993 (2);
b) si considerano abusive le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia ovvero in base a licenza o concessione edilizia annullata, nonche' in quelle in totale difformita' della licenza o concessione ovvero in parziale difformita' secondo i criteri di cui al comma undicesimo dell' art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; nonche', infine, quelle realizzate da terzi su aree o immobili di proprieta' dello Stato o degli enti pubblici territoriali senza la concessione da parte dell' ente titolare del bene o in difformita' delle norme urbanistiche.


Art. 2
(Procedimento)


Il consiglio comunale, entro quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge, delibera il programma, le iniziative ed i mezzi per il compimento dell' attivita' di cui al precedente art. 1, ovvero da' atto della esistenza nel territorio del comune delle costruzioni abusive specificamente indicate oppure della accertata inesistenza di costruzioni abusive.(3) Le attivita' previste nel precedente art. 1 debbono essere completate entro quindici mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Entro il medesimo termine il consiglio comunale con una o piu' deliberazioni prende atto delle operazioni compiute ed adotta la perimetrazione dei nuclei abusivi.(3) Le deliberazioni di cui al comma precedente o quella con cui si da' atto dell' esistenza o dell' inesistenza delle costruzioni abusive vengono, unitamente agli elaborati che vi sono allegati, depositate, entro otto giorni dall' espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, negli uffici comunali per un periodo di trenta giorni interi e consecutivi durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione e di presentare osservazioni.
L' effettuato deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso, affisso all' albo pretorio e in luoghi di pubblica frequenza nel quale siano indicati il luogo, la durata e lo scopo del deposito stesso precisando che sia enti che privati possono presentare osservazioni.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale adotta le proprie determinazioni in merito alle osservazioni stesse.
Nel corso dello svolgimento delle attivita' previste nell' art. 1 della presente legge il comune puo' anche assicurarsi nei modi opportuni il concorso e la collaborazione di forze sociali, di organismi rappresentativi nonche' degli ordini professionali e degli enti ed associazioni culturali interessati.


Art. 3
(Vigilanza sull' attivita' comunale e poteri sostitutivi)

Il comune, ai fini dell' esercizio del potere di vigilanza da parte della Regione, e' tenuto a trasmettere, successivamente alla loro adozione, le delibere di cui al precedente art. 2 dell' assessorato regionale all' urbanistica e assetto del territorio. Il comune e', altresi', tenuto a fornire al predetto assessorato regionale ogni opportuna informazione sullo svolgimento delle attivita' di cui al precedente art. 1 e ad inviare in comunicazione i documenti richiesti.
Quando il comune lasci decorrere senza provvedere ciascuno dei termini stabiliti nel precedente art. 2, ovvero ritardi ingiustificatamente lo svolgimento delle attivita' previste nel programma da esso approvato e, in generale, nel presente capo, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' urbanistica e assetto del territorio comunicata alla commissione competente, nomina un commissario che si sostituisce agli organi del comune per il compimento delle attivita' previste nel presente capo, compresi gli atti preparatori e conseguenziali.
Il Presidente della Giunta regionale e' tenuto a procedere, entro il termine di trenta giorni, alla nomina del commissario di cui al comma precedente quando, verificatasi l' inadempienza del comune, ne faccia espressa richiesta la competente commissione consiliare permanente, che si esprime a seguito di domanda di un consigliere regionale. (4)


CAPO II
Norme urbanistiche per il recupero dei nuclei edilizi abusivi


Art. 4
(Variante speciale per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi abusivi)


I comuni del Lazio, dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvato, nel cui territorio siano individuati nuclei edilizi abusivi in contrasto con le destinazioni di zona previste nello strumento urbanistico, provvedono ad adottare una speciale variante diretta al recupero urbanistico dei nuclei abusivi, sempreche' ricorra:
a) la rilevanza socio - economica dei singoli insediamenti, soprattutto con riferimento alla loro utilizzazione per usi di residenza stabile o per usi produttivi;
b) la possibilita' di un razionale inserimento dei singoli insediamenti nel territorio e nell' organismo urbano, cosi' come configurato nello strumento urbanistico vigente;
c) la compatibilita' con eventuali vincoli di varia natura esistenti nel territorio (rispetto idrogeologico - paesistito - archeologico ed altri) ivi compresi quelli di cui alle leggi regionali 2 luglio 1974, n. 30 e 25 ottobre 1976, n. 52.
Non possono essere oggetto di varianti gli spazi che lo strumento urbanistico destina a finalita' pubbliche, qualora ne risulti pregiudicata la realizzazione di essenziali attrezzature e impianti pubblici, non altrove ubicabili.


Art. 5
(Termini per l' adozione della variante e poteri sostitutivi)

Le varianti di cui all' articolo precedente non sono soggette ad autorizzazione preventiva e devono essere adottate dal comune entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge.(3) Quando, ricorrendone le condizioni, il comune non provvede all' adozione delle varianti stesse nel termine innanzi fissato, ovvero non delibera di diversamente provvedere, si fa luogo ai provvedimenti sostitutivi previsti nell' art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765.


Art. 6
(Contenuti della variante)


La speciale variante di cui all' art. 4 deve comprendere anche le modificazioni alla grande viabilita', ai servizi generali di livello cittadino e alle altre infrastrutture, nonche' tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per il razionale inserimento dei nuclei nel territorio e nell' organismo urbano.
La variante deve contenere una relazione tecnica ed indicare in ogni caso:
a) la rete viaria e le aree per parcheggio pubblico;
b) le aree per il verde ed i servizi pubblici;
c) la densita' territoriale massima da applicare alle superfici dell' intero comprensorio;
d) le norme tecniche di attuazione, le quali possono anche, in relazione all' edilizia gia' esistente, prevedere disposizioni in deroga agli standards edilizi stabiliti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Agli elaborati della variante va allegata l' analisi della situazione di fatto dalla quale risultino, per ciascun nucleo, l' entita' dei volumi degli edifici, delle attrezzature sociali e delle infrastrutture esistenti.
Le aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi debbono essere reperite nella misura prevista dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ed eventuali modificazioni nell' ambito della perimetrazione di cui al secondo comma dell' art. 1; nel caso di comprovata impossibilita' si puo' provvedere alle esigenze per i servizi del comprensorio attraverso il reperimento di aree sterne al perimetro dei nuclei ed adiacenti ad esso.
Il comune puo', quando ne ricorra la necessita' adeguatamente documentata, comprendere nella variante aree adiacenti al perimetro dei nuclei, da destinare all' edilizia residenziale pubblica, attraverso piano di zona ai sensi della legge n. 167 del 1962, fermi restando per questa ultima i limiti della legislazione vigente.
Nei nuclei perimetrati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, gli interventi sulle aree inedificate devono essere finalizzati alla riqualificazione urbanistica e si attuano attraverso comparti o comprensori d'iniziativa pubblica o privata, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'indice di utilizzazione territoriale non può essere superiore a 0,20 mq/mq;
b) le destinazioni non residenziali non possono essere complessivamente superiori al 20 per cento della nuova cubatura residenziale;
c) il numero di abitanti insediabili non può eccedere quello degli abitanti insediati;
d) la cessione gratuita al comune delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
e) la nuova volumetria deve essere compresa all'interno del fabbisogno complessivo dello strumento urbanistico generale approvato o adottato;
venga allegato allo strumento attuativo uno studio di inserimento architettonico-urbanistico dei nuovi interventi all'interno del contesto urbano esistente. (4a)
Qualora la variante comporti un aumento degli insediamenti previsti dallo strumento urbanistico vigente tale da alterarne sensibilmente il dimensionamento, il comune include nella variante stessa opportuni provvedimenti compensativi.


Art. 6 bis (5)

Per i lotti liberi interclusi, di superficie non superiore ai 1.500 metri quadrati, che per la loro limitata estensione non sono suscettibili di essere destinati a verde pubblico od a servizi pubblici, le norme di attuazione della variante possono prevedere la possibilita' della loro edificazione a fini esclusivamente abitativi prima dell' adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al successivo articolo 8 a condizione che l' edificazione stessa non superi l' indice di fabbricabilita' territoriale corrispondente alla densita' abitativa fissata dalla variante.
Ai fini dell' applicazione della norma di cui al comma precedente il lotto di terreno deve derivare da frazionamento non posteriore alla data di adozione dello strumento urbanistico e comunque non posteriore al 31 dicembre 1993 (2) e deve essere delimitato, per almeno due lati, da lotti sui quali insistono fabbricati gia' realizzati per i quali sia possibile la sanatoria e, per i restanti lati, da superfici già destinate a strade o a diversa destinazione urbanistica. (6)
Per i fabbricati che si considerano ultimati ai sensi dell' articolo 31 della presente legge, le norme di attuazione di cui al precedente primo comma possono prevedere il rilascio, prima dell' adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, della concessione edilizia in sanatoria prevista dal capo III della presente legge.


Art. 7
(Recupero dei nuclei abusivi in sede di formazione dello strumento urbanistico generale)

I comuni del Lazio non dotati di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno, in sede di adozione del proprio strumento urbanistico generale, espressamente prevedere la disciplina per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi di cui al precedente art. 1 in conformita' ai criteri stabiliti dall' art. 4 della presente legge. Nel caso in cui lo strumento urbanistico generale sia stato gia' adottato dal comune anteriormente all' entrata in vigore della presente legge e non ancora approvato e sempreche' ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 4, il comune stesso dovra' adottare una speciale variante diretta ad assicurare il recupero urbanistico dei nuclei edilizi abusivi di cui all' art. 1.


Art. 8
(Attuazione delle previsioni concernenti il recupero dei nuclei abusivi mediante piano particolareggiato)

Le previsioni della variante di cui ai precedenti articoli nonche' quelle dirette al recupero dei nuclei edilizi abusivi inserite nei nuovi strumenti urbanistici comunali, di cui all' articolo precedente, si attuano attraverso piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionata purche' esteso all' intero nucleo oggetto della variante.
La redazione dei progetti dei piani particolareggiati puo' da parte del comune essere affidata a consorzi fra proprietari delle aree interne alla perimetrazione di cui al secondo comma dell' art. 1 che ne facciano richiesta.
In tal caso il consorzio e' tenuto, entro il termine di quattro mesi dall' affidamento dell' incarico rinnovabile per una sola volta, a presentare il progetto di piano particolareggiato al comune che in sede di adozione apportera' le modifiche che riterra' opportune. Per l' approvazione dei piani particolareggiati si applicano le disposizioni dell' art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74 e successive modificazioni.


Art. 9
(Attuazione immediata delle previsioni concernenti il recupero dei nuclei abusivi)

Si fa luogo all' attuazione della variante senza il successivo piano particolareggiato qualora la variante stessa sia stata redatta in scala non inferiore a 1: 2.000 e contenga:
a) la indicazione delle superfici stradali e dei parcheggi pubblici;
b) la indicazione degli spazi destinati ai servizi pubblici ed al verde pubblico;
c) le aree soggette a speciali vincoli o sottratte all' edificazione;
d) la zonizzazione delle aree destinate alla edificazione con relativa normativa riguardante le caratteristiche volumetriche ed edilizie (sia per i lotti edificati, sia per quelli eventualmente edificabili all' interno dei nuclei stessi) e le destinazioni d' uso.


Art. 10
(Attuazione delle previsioni concernenti il recupero dei nuclei abusivi per i comuni dotati di programma di fabbricazione)

Le norme di cui ai precedenti articoli 8 e 9 si applicano anche ai comuni dotati di programma di fabbricazione approvato.


Art. 11
(Integrazione di varianti precedenti aventi per oggetto il recupero dei nuclei abusivi)

Qualora il comune abbia provveduto, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, all' adozione di una o piu' varianti aventi il medesimo scopo della variante speciale di cui al precedente art. 4 ed il contenuto di cui al secondo comma del precedente art. 6 a tali varianti sono attribuiti gli effetti stabiliti dalla presente legge.
Nel caso in cui le varianti previste nel comma che precede non abbiano i contenuti stabiliti dal secondo comma dell' art. 6, il comune, ove non ritenga di adottare un' autonoma variante ai sensi del precedente art. 4, puo' adottare una variante integrativa.
Tale variante integrativa, adottata con il procedimento ed entro i termini stabiliti nei precedenti articoli, e' sottoposta ad approvazione regionale unitamente alla variante originaria e produce gli effetti stabiliti dalla presente legge.


Art. 12
(Classificazione dei nuclei in zone omogenee)


Le zone comprese negli strumenti urbanistici di cui agli articoli precedenti sono classificate quali zone omogenee B del decreto interministeriale 2 aprile 1968, numero 1444.


Art. 13
(Piani particolareggiati per i nuclei abusivi non in contrasto con le destinazioni dello strumento urbanistico generale)

I comuni del Lazio, dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nel cui territorio vengano individuati nuclei edilizi abusivi che, ancorche' non in contrasto con le destinazioni di zona previste nello strumento urbanistico generale, siano sorti senza la preventiva approvazione dello strumento attuativo ovvero in violazione di altre norme di attuazione stabilite nei rispettivi strumenti urbanistici, procedono alla adozione di singoli piani particolareggiati per ciascun nucleo, rispondenti ai contenuti e con le procedure previste nel presente capo e con gli effetti previsti nella presente legge.
Quando per tali fini sia necessario apportare modifiche alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali, l' approvazione del piano particolareggiato e' delegata al comune ai sensi dell' art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, e successive modificazioni.
Quando il piano particolareggiato debba comportare varianti alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico generale, queste non sono soggette a preventiva autorizzazione.
I piani particolareggiati di cui al presente articolo debbono essere adottati dal comune nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge.


Art. 14
(Inclusione dei nuclei abusivi recuperati nei programmi pluriennali di attuazione)

I piani particolareggiati e le varianti speciali di immediata attuazione concernenti nuclei edilizi abusivi debbono essere - agli effetti della esecuzione delle opere di urbanizzazione e della realizzazione delle costruzioni sulle aree libere - inclusi, in adeguata proporzione rispetto allo sviluppo ammesso nello strumento urbanistico generale, nei programmi pluriennali di attuazione di cui all' art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, formati o sottoposti a revisione successivamente all' entrata in vigore della presente legge. Gli ambiti relativi si intendono peraltro automaticamente inclusi nei programmi pluriennali con gli effetti previsti dalla lettera e) del n. 1 dell' art. 3 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.
Ai fini della quantificazione dei fabbisogni e degli interventi previsti nel programma pluriennale di attuazione non si computano gli edifici e i volumi gia' realizzati e si tiene conto solo dei completamenti possibili.
Il comune puo' in sede di attuazione del programma pluriennale avvalersi anche per i nuclei abusivi recuperati delle facolta' previste negli articoli 21 e 22 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.


Art. 15
(Varianti speciali per il recupero delle costruzioni abusive esterne ai nuclei perimetrabili)

Quando, nell' ambito del territorio comunale, risulti una pluralita' di costruzioni abusive singole che, in quanto non costituenti nuclei, non siano suscettibili della perimetrazione di cui al secondo comma dell' art. 1 il comune adotta una speciale variante alle norme di attuazione del proprio strumento urbanistico mediante la quale si preveda la possibilita' di derogare alle norme stesse per l' esclusivo fine del recupero delle costruzioni abusive singole rilevate ai sensi dell' art. 1. La variante deve essere accompagnata da una relazione la quale dia conto della situazione di fatto, della entita' presunta dei volumi recuperabili, della entita' delle attrezzature sociali e delle infrastrutture da realizzare in relazione ai maggiori fabbisogni derivanti dal recupero delle costruzioni abusive. Essa deve in ogni caso: (7)
a) indicare specificatamente per ciascuna zona le singole norme che possono essere derogate;
b) indicare i limiti massimi entro cui possono essere ammesse le deroghe con particolare riferimento agli indici di densita' territoriale o fondiaria; non sono derogabili le misure dei distacchi e delle inclinate;
c) prevedere che la deroga possa essere esercitata una volta tanto e non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione della variante;
d) comprendere i provvedimenti diretti ad assicurare il mantenimento del rapporto previsto dalle vigenti norme di legge tra gli insediamenti e i servizi sociali e le infrastrutture;
e) prevedere i casi e i limiti nei quali siano ammissibili ampliamenti delle costruzioni al solo ed esclusivo scopo di assicurare la dotazione di servizi igienici o il raggiungimento degli standards abitativi stabiliti dalle leggi vigenti.
La variante prevista dal presente articolo riguarda anche il recupero degli impianti sportivi abusivi sanati ai sensi della normativa vigente. In tal caso la variante deve prevedere l' attuazione mediante convenzione obbligatoria, nella quale sia comunque disposto l' obbligo solidale del concessionario e del gestore che da lui abbia causa di concedere l' uso pubblico dell' impianto per un tempo non inferiore al 20 per cento della potenzialita' dell' impianto medesimo senza oneri per l' amministrazione comunale; nonche' prevedere i casi ed i limiti nei quali siano ammissibili completamenti di impianti sportivi al solo scopo di assicurare la migliore funzionalita' e la dotazione degli indispensabili servizi igienici. (8)
In ogni caso sono fatti salvi i vincoli di qualsiasi natura esistenti sul territorio in forza di leggi o provvedimenti nazionali o regionali.


CAPO III
RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE


Art. 16
(Condizioni per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria)

Quando siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti nel precedente capo, le costruzioni abusive di cui all' art. 1, se conformi alle previsioni di detti strumenti ed alle altre norme vigenti al momento del rilascio, possono ottenere la concessione edilizia.
Quando si tratti di difformita' parziali, la concessione deve riguardare solo le parti difformi.


Art. 17
(Presentazione della domanda di concessione e relativo termine)

I proprietari delle costruzioni di cui all' articolo precedente debbono presentare domanda di concessione edilizia al sindaco entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione dello strumento urbanistico attuativo o dello strumento urbanistico generale, quando questo sia suscettibile di immediata attuazione.
La domanda deve essere corredata da tutti i documenti richiesti per il rilascio delle concessioni edilizie dalle norme del regolamento edilizio comunale, ovvero da quelli che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, riterra' necessarie stabilire per gli scopi della presente legge.
Nella domanda il richiedente deve dichiarare se intende avvalersi del beneficio della riduzione del contributo previsto nel secondo comma del successivo art. 18 e conseguentemente assoggettarsi ai corrispondenti oneri.


Art. 18
(Contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia)

Il rilascio delle concessioni edilizie concernenti gli edifici esistenti comporta la corresponsione del contributo previsto dall' art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Resta ferma la possibilita' dello scomputo totale o parziale della quota di contributo per opere di urbanizzazione, previsto dall' art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente alle opere di urbanizzazione che il concessionario esegua direttamente ed a quelle gia' eseguite che il comune intenda rilevare.
Per gli edifici destinati ad edilizia abitativa che corrispondano alle tipologie ammesse dalle norme regionali emanate in applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo e' ridotto alla sola quota relativa all' incidenza degli oneri di urbanizzazione qualora il concessionario si impegni, a mezzo di convenzione o atto d' obbligo con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati dal comune medesimo sulla base delle anzidette normative regionali.


Art. 19

Integrazione della legge regionale n. 35 del 12 luglio 1977. Coefficiente parametrico del contributo per opere di urbanizzazione riferito alla vetusta' della costruzione.

Dopo l' art. 11 della legge regionale n. 35 del 12 luglio 1977 e' inserito il seguente articolo: (Omissis)


Art. 20
(Misura del contributo per i soggetti ammessi ai benefici della legge n. 167 del 1962)

Nel caso di concessione in sanatoria, quando questa risulta possibile in relazione a costruzioni realizzate anteriormente al 29 gennaio 1977, il comune e' tenuto ad applicare il contributo concernente gli oneri di urbanizzazione nella misura ridotta, non superiore al 60 per cento del corrispondente contributo per opere di urbanizzazione, risultante dall' applicazione dell' art. 21 della legge regionale n. 35 del 12 luglio 1977 quando si tratti di soggetti i quali si trovino nella condizione di usufruire dei benefici previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell' applicazione della legge n. 167 del 1962 non costituisce impedimento per usufruire di detto beneficio la disponibilita' dell' alloggio in relazione al quale venga chiesta la concessione di cui al precedente art. 16.
Lo stesso beneficio viene applicato nei confronti dell' alloggio in cui il richiedente abiti stabilmente, limitatamente ad una superficie di 110 metri quadrati utili, esclusi i servizi.
Ai fini della determinazione della misura del contributo si tiene conto della situazione giuridica esistente alla data del 29 gennaio 1977, salva la facolta' degli interessati di procedere, anteriormente alla domanda di concessione, alla definizione dell' attribuzione patrimoniale delle costruzioni purche' derivante da comunione familiare ovvero desumibile da atti aventi data certa anteriore al 29 gennaio 1977.


Art. 21
(Corresponsione del contributo e sua rateizzazione)

Il Contributo di cui all' art. 18 puo' essere corrisposto con versamenti rateali a partire dalla presentazione della domanda di cui al primo comma dell' art. 17 e deve in ogni caso essere integralmente corrisposto al momento del rilascio della concessione edilizia. La rateizzazione del contributo non potra' superare le quarantotto mensilita' e coloro che intendono usufruirne dovranno farne richiesta nella domanda di concessione edilizia.
In caso di rateizzazione, l' importo del contributo viene determinato in via provvisoria dal richiedente sulla base della deliberazione del consiglio comunale di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nonche' - quando il richiedente non abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio di cui al terzo comma dell' art. 18 - sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione ai sensi dell' art. 6 della medesima legge.
Nel caso la concessione edilizia sia negata per mancanza dei presupposti di legge le somme anticipate vengono restituite al richiedente senza diritto ad interessi.
L' importo definitivo del contributo sara' liquidato dal comune in sede di rilascio della concessione edilizia e l' eventuale conguaglio dovra' essere corrisposto all' atto del rilascio medesimo, salvo che i relativi obblighi non vengano garantiti da fidejussione prestata da un istituto bancario o assicurativo ritenuto idoneo dal comune.


Art. 22
(Domanda di concessione relativa a edifici di proprieta' comune)

Quando l' edificio sia di proprieta' divisa o indivisa comune a piu' soggetti, sono abilitati a presentare la domanda di concessione di cui al precedente art. 17 per l' intero edificio i comproprietari che rappresentino piu' del 50 per cento della consistenza dell' edificio medesimo.
I richiedenti sono obbligati agli adempimenti previsti dalla presente legge ivi compreso il pagamento del contributo riferito all' intero edificio, salva la rivalsa, ai sensi delle leggi vigenti, nei confronti degli altri comproprietari.


Art. 23
(Determinazioni sulla domanda di concessione)


Sulla domanda di concessione di cui all' art. 17 della presente legge il sindaco deve notificare all' interessato le proprie determinazioni nel termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda ovvero, nel caso in cui il richidente si sia avvalso della facolta' di rateizzazione del contributo, entro il termine massimo della rateizzazione stessa.
Nel caso in cui la rateizzazione sia garantita da fidejussione, il termine di cui al precedente comma e' di centottanta giorni dalla data di prestazione della fidejussione.
Qualora sia richiesta l' integrazione della documentazione allegata alla domanda o modifiche al progetto presentato, l' interessato deve provvedervi entro il termine fissato dal sindaco.
In tal caso le determinazioni definitive debbono essere notificate entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti richiesti.
Qualora la domanda di concessione sia accolta l' interessato, entro il termine fissato dal sindaco, deve provvedere:
1) nei casi in cui sia ammissibile il regime convenzionale previsto nel terzo comma dell' art. 18 alla stipula della convenzione o al deposito dell' atto d' obbligo debitamente trascritto;
2) nei casi in cui il regime convenzionale richiesto dall' interessato non sia ammissibile o l' interessato non provveda all' adempimento di cui al precedente n. 1), al pagamento del contributo sul costo di costruzione;
3) in ogni caso al pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione o all' eventuale conguaglio, ove il richiedente si sia avvalso della facolta' di rateizzazione.
Qualora la concessione preveda l' esecuzione di opere per adattare l' edificio alle leggi e regolamenti vigenti, la concessione stessa deve indicare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Sono fatte salve le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di igiene e sicurezza degli edifici.


Art. 24
(Sanzioni amministrative)

In caso di mancata presentazione della domanda di concessione nel termine stabilito nel precedente art. 17, ovvero di mancato adempimento degli obblighi connessi alla concessione, trovano immediata applicazione le sanzioni previste nell' art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.


Art. 25
(Lotti vincolati a destinazioni pubbliche ed edifici da demolire)

Ai proprietari di lotti altrimenti edificabili inclusi nella variante di cui all' art. 4 della presente legge, che siano vincolati negli strumenti urbanistici attuativi previsti nel precedente capo a destinazioni pubbliche, puo' essere, da parte del comune, assegnato, in alternativa all' indennizzo di esproprio, altro lotto edificabile nell' ambito delle zone di edilizia residenziale pubblica di cui al quinto comma del precedente art. 6, al fine di realizzarvi l' alloggio proprio o di un componente della propria famiglia.
I soggetti abitanti, a titolo di proprieta' o di locazione decorrente da data anteriore alla presente legge, in edifici dei quali sia eventualmente prevista la demolizione nel piano particolareggiato, possono ottenere l' assegnazione di un corrispondente alloggio economico e popolare qualora ne posseggano i requisiti.
La demolizione non puo' aver luogo prima dell' avvenuta consegna dell' alloggio assegnato o di altro alloggio provvisorio.


Art. 26
(Costruzioni realizzabili nei nuclei da recuperare)

Per le costruzioni da realizzare nelle aree libere, destinate dagli strumenti di cui al Capo II della presente legge alla edificazione privata, si applicano esclusivamente le disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e le altre normative attuative della medesima.


CAPO IV
Contributi regionali ai comuni per l' attuazione della presente legge


Art. 27
(Concessione e misura del contributo)

La Regione concede ai comuni un contributo straordinario per l' attuazione dei programmi deliberati ai sensi del primo comma dell' art. 2 della presente legge e per l' attuazione della presente legge, fino a concorrenza: del 40 per cento della spesa ammessa a contributo per il comune di Roma; del 70 per cento della spesa ammessa a contributo per i comuni superiori a 30.000 abitanti; dell' 80 per cento della spesa ammessa a contributo per i comuni superiori a 10.000 abitanti; del 90 per cento della spesa ammessa a contributo per gli altri comuni.
La concessione del contributo avviene, secondo l' ordine di presentazione delle domande, con deliberazione della Giunta regionale mediante la quale si determina la percentuale del contributo e la spesa ammessa a contributo nella misura, non superiore a quella richiesta dal comune, ritenuta congrua in relazione all' entita' presunta dell' abusivismo edilizio pregresso nel comune e all' entita' e modalita' del programma predisposto dal comune.
Le spese ammesse a contributo possono riguardare le spese per il personale straordinario assunto a termine per l' esclusivo svolgimento delle attivita' previste dalla presente legge; quelle per la provvista di materiali, di studi e di documentazioni; quelle per la stampa di atti; quelle per i contratti d' opera da stipulare con professionisti singoli o associati o con cooperative costituite ai sensi delle leggi vigenti sulla occupazione giovanile.
Sono escluse dal contributo le spese sostenute dal comune con strutture e personale propri.
Le proposte di contratti d' opera professionale debbono essere munite del parere dei competenti ordini concernenti il rispetto delle norme che regolano l' esercizio professionale e delle relative tariffe.


Art. 28
(Erogazione e revoca del contributo)

Per essere ammessi alla concessione del contributo, i comuni debbono presentare domanda all' assessorato regionale all' urbanistica e assetto del territorio allegando copia della deliberazione prevista nel primo comma dell' art. 2 e tutte le documentazioni giustificative, in particolare quelle atte a dimostrare l' entita' presunta del fenomeno dell' abusivismo edilizio pregresso.
Il contributo viene erogato per la meta' mediante una prima rata di acconto all' atto della concessione da parte della Regione; per la restante meta' ad avvenuto completamento del programma per cui il contributo e' stato concesso ed all' atto della liquidazione del medesimo. Il comune e' tenuto a presentare alla Regione le documentazioni giustificative delle spese effettivamente sostenute in base alle quali il contributo viene liquidato con deliberazione della Giunta regionale nei limiti della somma concessa.
L' importo eventualmente erogato in acconto, al fronte del quale non e' stata sostenuta la corrispondente spesa, e' soggetto a ripetizione.
Il contributo e' revocato se il comune, senza giustificato motivo da valutarsi dalla Giunta regionale, non provvede agli atti necessari nei termini stabiliti nella presente legge o intimati dalla Giunta regionale.


Art. 29
(Finanziamento)

Per le finalita' previste nel Capo IV della presente legge e' autorizzata per gli anni 1980, 1981 e 1982 la spesa complessiva di L. 2.000.000.000, di cui L. 1.000.000.000 per il 1980 e L. 500.000.000 per ciascuno degli anni 1981 e 1982. La somma autorizzata per il 1980 viene iscritta, in termini di competenza, al capitolo n. 11102 che si istituisce nel bilancio regionale 1980 con la seguente denominazione: << Contributi ai comuni per l' attuazione degli interventi concernenti l' abusivismo edilizio >>.
Alla copertura dell' onere per il 1980 si provvede mediante riduzione della somma di L. 1.000.000.000 dal capitolo n. 11997 del bilancio 1980; alla copertura dell' onere previsto per gli anni 1981 e 1982 si provvedera' con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.


CAPO V
Norme finali

Art. 30
(Abrogazione di norme)


Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge. Restano integralmente efficaci le disposizioni delle leggi nazionali che disciplinano l' attivita' edilizia, la vigilanza sulle costruzioni e le relative sanzioni, salvo quanto potra' essere in futuro disposto mediante apposite leggi nazionali in tema di speciale sanatoria per le costruzioni abusive.


Art. 31
(Ultimazione della costruzione)


Agli effetti della presente legge, una costruzione si considera ultimata quando l' edificio sia stato eseguito al rustico e sia stato coperto.
La data di ultimazione della costruzione, ai fini della presente legge, deve essere provata dall' interessato.


Art. 32
(Entrata in vigore della legge)


La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 13 maggio 1980, n.13, S.O. n.2

(1a) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 7

(2)Termine modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 58

(3) Il termine previsto dal presente comma decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 58, così come stabilito dall'articolo 2 della stessa l.r. 58/1996

(4) Comma aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 76

(4a) Comma inserito dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 7

(5) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 27

(6) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 76 e poi successivamente modificato dall'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 11

(7) Alinea modificata dall'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 11

(8) Comma modificato dall'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 11

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