Disciplina di salvaguardia per l' esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonche' in alcuni territori della Regione.
Numero della legge: 30
Data: 2 luglio 1974
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1974
Data: 2 luglio 1974
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1974
L.R. 02 Luglio 1974, n. 30 |
Disciplina di salvaguardia per l' esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonche' in alcuni territori della Regione. |
Art. 1 La presente legge si applica: a) ai territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Per i Comuni delle isole pontine l' ampiezza di detta fascia e' ridotta alla meta'; b) ai territori con termini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 150 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi; c) ai Comuni inclusi nel piano intercomunale di cui al DM 15- 11- 1958, n. 6215 non forniti di strumento urbanistico, che nel censimento del 1971 hanno registrato un incremento demografico superiore al 15% rispetto al censimento del 1961. Art. 2 Fino all' entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano territoriale di coordinamento regionale o di stralci organici del medesimo e, comunque, non oltre il termine del 31- 12- 1974, nei territori di cui al precedente articolo si applicano le norme di salvaguardia degli articoli seguenti. Art. 3
Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell' art. 1 non possono essere eseguite costruzioni e opere di qualsiasi natura. Le norme di cui al precedente comma si applicano anche ai centri abitati fino a quando non si sara' provveduto alla loro perimetrazione, che, anche per i Comuni provvisti di strumento urbanistico, dovra' essere adottata dai Consigli comunali entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge ed approvata con deliberazione della Giunta regionale. Art. 4 Nei Comuni di cui alla lettera c) all' art. 1 non possono essere autorizzate al di fuori del perimetro del centro abitato previsto dall' art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costruzioni per un volume superiore a metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile. Sono esclusi dalla limitazione di cui sopra gli edifici e gli impianti pubblici. Per gli edifici ed impianti di pubblico interesse il Sindaco, su deliberazione del Consiglio comunale e previo nulla osta della Giunta regionale sentita la Sezione urbanistica e la competente Soprintendenza ai monumenti, potra' autorizzare volumi superiori a quello previsto nel primo comma del presente articolo. Le limitazioni predette si applicano fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale dell' approvazione del piano regolatore generale. Nei Comuni di cui alla lettera c) del predetto articolo, puo' essere autorizzata la costruzione di edifici e di complessi produttivi destinati ad attivita' agricole, per un volume aggiuntivo, rispetto all' indice fissato dal 1Ø comma del presente articolo, non superiore a metri cubi 0,07 per metro quadro di area. Il rilascio della licenza edilizia, previo parere degli Ispettorati agrari provinciali, e' condizionato alla qualifica di imprenditore agricolo singolo o associato del richiedente, nonche' all' accertata corrispondenza delle opere da costruire con le esigenze della produzione del fondo. La destinazione d' uso degli edifici e dei complessi produttivi sara' trascritta prima del rilascio della licenza edilizia; in caso di mutamento nella destinazione, il Comune annulla la licenza concessa e provvede a norma dell' art. 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. Art. 5 Nei Comuni dotati di strumento urbanistico, l' utilizzazione a scopo edilizio nelle zone di espansione, confinanti con le fasce di cui al precedente art. 1 - lettere a) e b) -, e' subordinata ad un piano di lottizzazione convenzionata o piano particolareggiato assistito da convenzione che comprenda le predette fasce ed in cui, fermi restando gli indici fondiari previsti dallo strumento urbanistico per dette zone di espansione, siano proporzionalmente ripartiti tra i proprietari interessati gli oneri derivanti dalla presente legge, le opere di urbanizzazione, nonche' l' edificabilita'. Art. 6 Con successiva legge regionale, da emanare entro il 31 dicembre 1974, sentite le Soprintendenze ai monumenti e previo parere della competente Commissione consiliare, potranno essere estesi la normativa ed i vincoli della presente legge ad altri territori meritevoli di particolare tutela (paesistica, archeologica, ecologica ambientale). Art. 7 Possono essere consentite deroghe, limitatamente ai casi di impianti pubblici e di uso ed interesse pubblico, fino a raggiungere complessivamente, con le preesistenti aree coperte, la copertura massima del 10% delle parti di territorio di cui alle lettere a) e b) dell' art. 1 della presente legge, comprese nel territorio comunale. L' autorizzazione e' accordata dal Sindaco su conforme deliberazione del Consiglio comunale previo nulla osta della Giunta regionale, sentite le Soprintendenze ai monumenti ed alle antichita' del Lazio. Art. 8 Le autorizzazioni a costruire, gia' rilasciate nella zona di cui agli articoli precedenti, decadono salvo che i relativi lavori siano stati iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e vengano completati entro due anni dal loro inizio. Il precedente comma non si riferisce alle opere pubbliche. Art. 9 Per gli edifici esistenti nell' ambito delle parti di territorio di cui al precedente art. 1, sono consentiti soltanto lavori di conservazione edilizia, motivati da necessita' di pronto intervento. E' consentita la deroga ai vincoli in sede di approvazione dei piani regolatori generali con motivazione espressa, sentita la Commissione regionale permanente. Art. 10 Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme della legislazione statale. Art. 11 La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 2 luglio 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 1° luglio 1974. |