Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997

 

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.
(GU n.38 del 15-2-1997 - Suppl. Ordinario n. 33)
Vigente al: 2-3-1997
TITOLO I
(GESTIONE DEI RIFIUTI)
CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Considerato che lo Stato italiano si e' assunto il dovere di
recepire nell'ordinamento interno le direttive dell'Unione Europea e
che, per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme
contenute in dette direttive, se di applicazione incondizionata,
prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei
principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti inalienabili
della persona umana garantiti dalla Costituzione;
Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono
un sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti, al quale
e' necessario fare riferimento per rinvenire le linee di intervento
cui il legislatore nazionale e' comunque tenuto ad adeguarsi nel
recepimento delle direttive stesse;
Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE, del
Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE
relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva
94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n.
146;
Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli
imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanita', dei trasporti e
della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari
regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
In applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Campo d'applicazione)
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei
rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi,
fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari,
conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di
direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate
categorie di rifiuti.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia
disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in
esso contenute, che costituiscono principi fondamentali della
legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della
Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto
costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome aventi
competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
ART. 2
(Finalita')
1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico
interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di
assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci,
tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per
la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario
4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo
Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze ed in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano
ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti
di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.
ART. 3
(Prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Le autorita' competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle
proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via
prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della
pericolosita' dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che
consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di
informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonche' lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta
valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente
durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di
prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il
meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro
smaltimento, ad incrementare la quantita', il volume e la
pericolosita' dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di
sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere
recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le
capacita' e le competenze tecniche in materia di prevenzione della
produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati
alla prevenzione ed alla riduzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti.
ART. 4
(Recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita'
competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei
rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai
rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di
condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali
recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali
medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o
come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima
debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di
recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attivita' di riutilizzo,
di riciclaggio e di recupero le autorita' competenti ed i produttori
promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci,
informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorita' competenti promuovono e stipulano accordi e
contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine
di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti,
con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di
prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilita' di
stabilire procedure semplificate ed il ricorso a strumenti economici.
ART. 5
(Smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in
condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della
gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il
piu' possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attivita' di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti e' attuato con il ricorso ad una
rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga
conto delle tecnologie piu' perfezionate a disposizione che non
comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti
urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti
appropriati piu' vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti
stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un
alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. A partire dal 1 gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di
nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il
relativo processo di combustione e' accompagnato da recupero
energetico con una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale,
stabilita con apposite norme tecniche.
5. Dal 1 gennaio 1999 e' vietato smaltire i rifiuti urbani non
pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono
prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle
forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti
territoriali e l'opportunita' tecnico-economica di raggiungere
livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
6. Dal 1 gennaio 2000 e' consentito smaltire in discarica solo i
rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed
i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero
e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui
all'allegato B. Per casi di comprovata necessita' e per periodi di
tempo determinati il Presidente della regione, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in discarica
nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti
in materia.
ART. 6
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o
abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti e
la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di
miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la
composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni
nonche' il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento
dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i
rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la
frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed
al recupero di materia prima;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno
di un'area delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione
dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: Le attivita' di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15
dell'allegato B, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle
operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13
dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti
condizioni:
1- i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 ppm ne'
policlorobifenile, policlorotrifenili in quantita' superiore a 25
ppm;
2- il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve
superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere
asportati con cadenza almeno bimestrale;
3- il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare
20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con
cadenza trimestrale;
4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi
omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i
rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5- devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6- deve essere data notizia alla Provincia del deposito
temporaneo di rifiuti pericolosi.
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante
e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei
valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o
isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici
ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti
urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle
sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato
potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con
apposite norme tecniche;
q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della
frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme
tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la
tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi
di qualita'.
ART. 7
(Classificazione)
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono
classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati
ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo
21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche'
gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da
quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione,
costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attivita' di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento
di rifiuti , i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di
cui all'allegato D.
ART. 8
(Esclusioni)
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli
effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto
disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed
altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attivita'
agricola;
d) le attivita' di trattamento degli scarti che danno origine ai
fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle
modalita' d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e
successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono
fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 33;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
2. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto:
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normale
pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre
da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali
eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate
effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed
istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza
fini di lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attivita' di scavo
3. Le attivita' di recupero di cui all'allegato C effettuate nel
medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero
dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in
quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal
campo di applicazione del presente decreto
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti
dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale
qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di
tutela igienico-sanitaria
ART. 9
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi
ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di
rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o
materiali, puo° essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora
siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed al
fine di rendere piu' sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
51, comma 5, chiungue viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati
qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare
le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
ART. 10
(Oneri dei produttori e dei detentori)
1. Gli oneri relativi alle attivita' di smaltimento sono a
carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore
autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate
nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o
del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi
con le seguenti priorita':
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle
disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia
stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalita' previste
dall'articolo 16 del presente decreto.
3. La responsabilita del detentore per il corretto recupero o
smaltimento dei rifiuti e' esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il
detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero
alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare
comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario.
Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e'
elevato a sei mesi.
ART. 11
(Catasto dei rifiuti)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla
riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro
conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini
della pianificazione delle connesse attivita' di gestione, sulla
base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei
rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la
nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito
con decisione della Commissione delle comunita' europee del 20
dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
Europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto e' articolato in una sezione nazionale, che ha
sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province
autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle
province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove
tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di
raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli
intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e
di smaltimento dei rifiuti, nonche' le imprese e gli enti che
producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono
rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed
artigianali di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c) e d) , sono
tenuti a comunicare annualmente con le modalita' previste dalla
legge 25 gennaio 1994, n. 70 le quantita' e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono
esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti
non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani; di cui
all'articolo 2083 del codice civile che non hanno piu' di tre
dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i
medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione e'
effettuata dal gestore del servizio.
4. I comuni, o loro consorzi o comunita' montane ovvero aziende
speciali con finalita' di smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati comunicano annualmente secondo le modalita' previste
della legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni
relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti,
nonche' i proventi della tariffa di cui all'articolo 49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome
del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva
trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati,
evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti,
raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di
smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicita'.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve
comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
ART. 12
(Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati
dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno
settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione
annuale al Catasto.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che
svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve,
inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di
trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la
sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto,
e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la
detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni
dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che
devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine
dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha
rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5
tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti
pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque
momento all'autorita' di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro
di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche'
delle modalita' di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti.
ART. 13
(Ordinanze contingibili e urgenti)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora
si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessita' di
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa
altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il
Presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere,
nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed
urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
purche' non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute
e per l'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro
dell'ambiente ed al Ministro della sanita' entro tre giorni
dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei
mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui
al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta
le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il
riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di
inutile decorso del termine e di accertata inattivita', il Ministro
dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a
provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione
dell'inerzia puo' adottare in via sostitutiva tutte le iniziative
necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si
intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o
tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento
alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate
per piu' di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessita', il
Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente puo'
adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui
al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono
comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione
Europea.
ART. 14
(Divieto di abbandono)
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati.
2. E' altresi' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi
genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli
50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a
procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal
fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale
procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilita' del fatto illecito di cui al comma
1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona
giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in
solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti
della persona stessa.
ART. 15
(Trasporto dei rifiuti)
1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un
formulario di identificazione dal quale devono risultare, in
particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia
del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre,
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una
dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne
una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate
per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi
devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme
vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il
servizio pubblico.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al
comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
ART. 16
(Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate
dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento
CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Citta' del
Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle
importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo
Stato della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento
CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanita', del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto
delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie
finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui
all'articolo 27 del regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai
sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
c) le specifiche modalita' per il trasporto dei rifiuti prodotti
negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione sono
le regioni e le province autonome;
b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente;
c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni
di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero
dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione
Europea.
ART. 17
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli,
delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla
specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei
campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed
il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione
dei progetti di bonifica.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento
dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un
pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e'
tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di
inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia
ed alla Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di
controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento
ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla
lettera a) , deve essere data comunicazione al comune ed alla
provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli
interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la
situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere
gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di
pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il
progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli
di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno
comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla
Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione
degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di
presentazione del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla
Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed
integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche
intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che
devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e
l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica
medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza
riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e
gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto
di bonifica la Regione puo' richiedere al Comune che siano apportate
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al
progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti
urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita'
di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con
l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti
dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con
l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni
temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero
particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante
urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza
e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla
osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per
la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui
al comma 2, lettera c) , e' attestato da apposita certificazione
rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune
territorialmente competente competente e ove questo non provveda
dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di
anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono
istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate
di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel
certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e
ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e
3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree
medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo
comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche
in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei
soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di
controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello
degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area
comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di
contaminazione piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a
proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un
apposito progetto che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai
commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato,
dalla Provincia ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse
nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
d'intesa con la Regione territorialmente competente.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1
ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla
produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di
concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
TITOLO I
(GESTIONE DEI RIFIUTI)
CAPO II
COMPETENZE

ART. 18
(Competenze dello Stato)
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie
all'attuazione del presente decreto;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei
fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di
ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire
e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale
sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per
ridurre la pericolosita' degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti
con piu' elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia
per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il
riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche
economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia
prima dai rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali
recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica
Amministrazione e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei servizi di
gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei
piani regionali di cui all'articolo 22, ed il coordinamento dei piani
stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e
l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione dei criteri generali e degli standard di
bonifica dei siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri
per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al
rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area
interessata, alla quantita' e pericolosita' degli inquinanti
presenti, rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti,
dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonche'
delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero
dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti
amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli
stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi
per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di
identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard
per il campionamento e l'analisi dei rifiuti ;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacita'
tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione
dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale dei
rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione
del formulario di cui all'articolo 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui
all'articolo 12 e la definizione delle modalita' di tenuta dello
stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali documenti
sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'articolo 44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle
condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio,
con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come
fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748, e
successive modifiche e integrazione, del prodotto di qualita'
ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla
fonte con raccolta differenziata.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto,
le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto,
le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanita,
nonche', quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il
trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri
delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e
della navigazione.
ART. 19
(Competenze delle regioni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi
previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le
province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di
cui all'articolo 22;
b) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche
pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti
di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e
animali, o comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per
la bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche
degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attivita' in materia di spedizioni transfrontaliere dei
rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorita'
competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli
ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e
l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza,
nonche' l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad
autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa
come il complesso delle attivita' volte ad ottimizzare il riutilizzo,
il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti
ed al recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla
comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte
delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si
avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto-
legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non
si applica alle discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le regioni emanano norme affinche' gli uffici pubblici
coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta
riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.
ART. 20
(Competenze delle province)
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.
142, alle province competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e
l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del
monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione dei
rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente
decreto;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31,
32 e 33;
e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano
territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, ove gia' adottato, e delle previsioni di
cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), sentiti i comuni, delle
zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di
impianto, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle proce-
dure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi
controlli;
g) l'organizzazione delle attivita' di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali
ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.
2. Per l'esercizio delle attivita' di controllo sulla gestione
dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di
cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, con le modalita' di cui al comma 3, nonche' degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province
possono altresi' avvalersi di organismi pubblici con specifiche
esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano
apposite convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare
ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di
stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono
attivita' di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non puo'
essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo
della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico
dell'Arma dei Carabinieri e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e
le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di
cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Pestano ferme
le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.
6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province
sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le
imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in
particolare, i controlli sulle attivita' sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli
concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi
riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
ART. 21
(Competenze dei comuni)
1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa
nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo
23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con
appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza,
efficacia ed economicita', stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in
tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata e
del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta
gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione
dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed
estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio
in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard
minimi da rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualita' e quantita' dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello
smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18,
comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai
fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di
qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua.
3. E', inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei
progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attivita' di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si
possono avvalere della collaborazione delle associazioni di
volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8
giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, servizi integrativi
per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia
tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse
richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attivita'
di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di
cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attivita' di recupero dei
rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma
1, della legge 28 gennaio 1994, n 84, e relativi decreti attuativi.
TITOLO I
(GESTIONE DEI RIFIUTI)
CAPO III
PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 22
(Piani regionali)
1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei
principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in
conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono
piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata
pubblicita' e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi
dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la
riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei
rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la
gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere
localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo
conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'articolo 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da
parte del sistema industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri
di efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonche' ad
assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a
quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della
movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed
a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di
materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con
gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa
vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani.
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e'
condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in
vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di
accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida gli organi
regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso
di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i
provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi
previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita'
stabiliti, il Ministro dell'ambiente diffida le autorita'
inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180
giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente
puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed
idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal
fine puo' avvalersi anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare
interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli
imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui
contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini
del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il
recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono
essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e
l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di
impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano
regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti
provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da
rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e
33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela
dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
ART. 23
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali)
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli
ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono
le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province
assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono
piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione
degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei
rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a
livello sub-provinciale purche', anche in tali ambiti territoriali
sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al
comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione
dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante
le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498.
5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 le province , entro
il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della
cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito
ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per
gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale
responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti
per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano
in particolare le procedure che dovranno essere adottate per
l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di
vigilanza e di controllo, nonche' gli altri elementi indicati
all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso
inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome
provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
ART. 24
(Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica)
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata
una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' determinato anche in
relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
ART. 25
(Accordi e contratti di programma, incentivi)
1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi
stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' stipulare appositi accordi e contratti di
programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti
sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i
contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione,
recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo
di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o
ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita', e ad
ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire
metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti
e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di
componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni
progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la
quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita'
di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei
rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo
per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute
nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti
pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei
rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della
riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'Industria del commercio e dell'artigianato, puo' altresi'
stipulare appositi accordi e contratti di programma con le imprese
maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di
categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di eco-label e di
eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del
loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del
recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per
la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque
garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino
attivita' collegate alla produzione agricola.
4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla
legge 28 agosto 1989, n. 305, individua le risorse finanziarie da
destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di
finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai
commi 1 e 2, e fissa le modalita' di stipula dei medesimi.
ART. 26
(Osservatorio nazionale sui rifiuti)
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al
presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla
prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita'
dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita'
della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato
Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di
criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed
all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla
prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma generale di
prevenzione di cui all'articolo 42 e lo trasmette per l'adozione
definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui
all'articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non
provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui
all'articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di
riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma
5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la
trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanita'.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato, ed e' composto da sette membri, scelti
tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con
funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanita';
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento
economico spettante ai membri dell'Osservatorio e' determinato con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
Sanita', da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di
funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due
miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione,
provvede il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 con
un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme
sono versate dal Comitato Nazionale Imballaggi all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro
del tesoro ad apposito capitolo dello stato di Previsione del
Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto
Osservatorio sono subordinate alle entrate.
TITOLO I
(GESTIONE DEI RIFIUTI)
CAPO IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

ART. 27
(Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono
presentare apposita domanda alla regione competente per territorio,
allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di
impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla
domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto
all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di cui al
comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca
una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il
richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di
acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla
giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo'
avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta
regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali
e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare
l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine
complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche
per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio,
che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono
piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere
presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la
regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero
contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la
realizzazione dell'impianto.
ART. 28
(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero)
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di
cui all'articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai
quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al
progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero
energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per
gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE
del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21
giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e succes-
sive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza,
chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo
se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita'
fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di
cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui
all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa
diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo
conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera m), che e' soggetto unicamente agli
adempimenti dettati con riferimento al registro di carico e scarico
di cui all'articolo 12 ed al divieto di miscelazione di cui
all'articolo 9. Per il deposito temporaneo in stabilimenti
localizzati nelle isole minori i termini di cui ai punti 2 e 3, della
lettera m), comma 1, dell'articolo 6, sono elevati ad un anno.
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico,
scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali
sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e
di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16 sul
trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione
della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva
dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa'
straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio
nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel
cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate
relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di
cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di
gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare
l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela
dell'ambiente o della salute pubblica.
ART. 29
(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla meta'
per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti
di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attivita' di gestione degli impianti non comportino utile
economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore a 5
tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di
effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che
devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di un
anno, salvo proroga che puo' essere concessa previa verifica
annuale dei risultati raggiunti e non puo' comunque superare i due
anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non
siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al
comma 1, l'interessato puo' presentare istanza al Ministro
dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia
finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze
sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del
commercio e dell'artigianato, della sanita' e della ricerca
scientifica.
ART. 30
(Imprese sottoposte ad iscrizione)
1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato
Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede presso il
Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e'
composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanita';
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle Regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle Camere di Commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie
degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del
Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della
giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle
province designato dall'Unione Regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonche' le
imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di
bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione
dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di
titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento
e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di raccolta, di
trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le
altre attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il
cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione delle garanzie finanziarie
sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove
ha sede legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente
ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione e del Tesoro, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo,
nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti
d'iscrizione, le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui
al comma 4, in conformita' ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine
di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali,
per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di
segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3
continuano ad operare rispettivamente il Comitato nazionale e le
Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo e' deliberata ai sensi
della legge 11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande
d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed
integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei
consorzi e delle societa' di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e'
garantito dal comune. L'iscrizione all'Albo e' effettuata sulla base
di apposita comunicazione di inizio di attivita' del comune alla
sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed e'
efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune
medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica
dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato personale comandato da
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro del Tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di
segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalita'
previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e
successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di
competenza dell'Albo.
15. Per le attivita' di cui al comma 4, le autorizzazioni
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle
amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia
dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul
provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni
adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o
di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, ed effettivamente
avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle
garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo pre-
via comunicazione di inizio di attivita' alla sezione regionale
territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere
rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da una relazione
dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione dei
rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della
tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo per
il trasporto dei rifiuti;
d) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa
vigente.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
TITOLO I
(GESTIONE DEI RIFIUTI)
CAPO V
PROCEDURE SEMPLIFICATE

ART. 31
(Determinazione delle attivita' e delle caratteriatiche dei
rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai
fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita'
le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti
non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione
degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C sono
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33.
Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non
costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero
energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli
stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle
direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno 1989,
89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio
del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal
decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile
calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde
di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e
33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato
e' tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale
determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi 2 e 3 e' disciplinata dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e
dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti
industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del
presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 32
(Autosmaltimento)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 31, le attivita' di smaltimento di rifiuti non
pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione
di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantita', e le caratteristiche dei rifiuti da
smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione
di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche
di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle proce-
dure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il
termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e
28 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la
discarica di rifiuti.
ART. 33
(Operazioni di recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei
rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente
competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in
relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1. le quantita' massime impiegabili;
2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente
articolo;
3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai
tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1. le quantita' massime impiegabili;
2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di
sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di
emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di
impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti
in sito;
4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione
di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o
di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai
cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il
termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5
anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui
al comma 1 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le procedure di cui ai commi
1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei
rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e
nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio
1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30
gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a
tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazione gia'
effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo
sostituisce limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, l'autorizzazione
di cui all'articolo 15, lettera a) del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si
applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad
eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima
e di produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da
raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche
di cui al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle
specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che
stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le
caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi
della lettera p) dell'articolo 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di cui all'articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni
inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva
l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e
ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente determina modalita', condizioni e misure relative alla
concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legisla-
tive all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre
energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse
pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate
alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme
tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni
non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti
unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12,
e 15, nonche' alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano
integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti
non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti
pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione
dell'Unione Europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

ART. 34
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto
sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela
dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e
prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonche' distorsioni e
restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti
gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di
imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da
industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei
domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che
li compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita' degli
imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione
della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal
presente titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un
determinato prodotto prima del 30 giugno 1996.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo e'
consentita l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di
tale data e conformi alle norme vigenti.
ART. 35
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi
natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle
materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione
e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore,
e ad assicurare la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere
usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unita' di
vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il
raggruppamento di un certo numero di unita' di vendita,
indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente fi-
nale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il
rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso puo' essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:
imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il
trasporto di un certo numero di unita' di vendita oppure di
imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni
connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali,
ferroviari, marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di
imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della
produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di gestione
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo
di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantita' e della
nocivita' per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze
utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli
imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di
produzione, nonche' in quella della commercializzazione, della
distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post- consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio
concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di
vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni e' riempito di
nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale e'
stato concepito con o senza il supporto di prodotti ausiliari
presenti sul mercato che consentano il riempimento imballaggio
stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio
quando cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei
rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri
fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero
di energia;
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le
pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;
m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento
diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o
anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in
condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di
imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di
metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non puo'
essere considerato una forma di riciclaggio organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui
all'allegato B al presente decreto;
p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio,
i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al
riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i
distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto
pubblico;
q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i
fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e
di materiali di imballaggio;
r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi
pieni;
s) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i
soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto
recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui
alla legge 8 giugno 1990, n.142, o loro concessionari;
t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa per
proprio uso imballaggi articoli o merci imballate;
u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le
autorita' pubbliche competenti e i settori economici interessati,
aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i
mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui
all'articolo 37.
ART. 36
(Criteri informatori dell'attivita' di gestione dei rifiuti
di imballaggio)
1. L'attivita' di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della
quantita' e della pericolosita' degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, soprattutto attraverso iniziative; anche di natura
economica in conformita' ai principi del diritto comunitario, volte a
promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la
produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonche' a favorire la
produzione di imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli
imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia
prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di
imballaggio e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare
l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e
recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo
smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti
di imballaggi.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori
economici conformemente al principio "chi inquina paga" nonche' la
cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilita'
condivisa", l'attivita' di gestione dei rifiuti di imballaggio si
ispira, inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico,
garantendo che il costo della raccolta, della valorizzazione e
dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai
produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantita' di
imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica
amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti
istituzionali ed economici;
c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare
dei consumatori;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da
parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano
in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero
disponibili;
b) il ruolo dei sistemi di cui alla lettera a) nel processo di
riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si
presentano sul mercato;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi
ed i rifiuti di imballaggio.
4. In conformita' alle determinazioni assunte dalla Commissione
dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono
adottate le misure tecniche che dovessero risultare necessarie
nell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, con
particolare riferimento agli imballaggi primari di apparecchiature
mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli
imballaggi di lusso. Qualora siano interessati aspetti sanitari il
predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro della
sanita'.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati
secondo le modalita' stabilite dalla Commissione dell'Unione europea,
per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il
riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta
informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli
imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione
europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa
vigente in materia di etichettatura.
ART. 37
(Obiettivi di recupero e di riciclaggio)
1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 36, i
produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali
di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati
nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi
di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1 gennaio 1998, i
produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati
nelle attivita' di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di
imballaggio comunicano annualmente, secondo le modalita' previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati di rispettiva competenza,
riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli
imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso
sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita' degli
imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e
recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono
trasmessi all'ANPA ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 25
gennaio 1994, n. 70. Le predette comunicazioni possono essere
presentate dai consorzi di cui all'articolo 40 per i soggetti che
hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli
utilizzatori.
3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze
previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pre-
via deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi
sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di
carattere pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento di
singoli obiettivi, il cui introito e' versato alle entrate del
bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro
del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette
somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta
differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggio nell'ambito del Programma Triennale dell'Ambiente.
4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di
imballaggi generati sul territorio nazionale nonche' a tutti i
sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti, e sono
adottati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione
Europea, ai sensi e secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 16
e 17 della direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni
del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del
comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare
nell'ambito del titolo medesimo.
ART.38
(Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della
corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i
produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta
dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi
comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del
servizio medesimo. A tal fine i produttori e gli utilizzatori
costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo
41.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero
nonche' agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della
raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici
private, nonche' all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di
imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente
titolo, possono:
a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 40;
c) mettere in atto un sistema cauzionale.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a
ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i
rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonche' a consegnarli in
un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso
concordato.
5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui
all'articolo 40 devono dimostrare all'Osservatorio di cui
all'articolo 26, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3,
di:
a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi
usati da loro immessi sul mercato;
b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti
di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il
trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano
informati sul ritiro e sulle sue relative possibilita';
6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui
all'articolo 40 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 un proprio Programma
specifico di Prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione
del programma generale di cui all'articolo 42.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto i produttori che
non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40, sono tenuti a
presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 una
relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei
risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di
imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi
inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali
proposte di adeguamento della normativa.
8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati
provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui
all'articolo 40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi
pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54.
9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti
al servizio pubblico;
c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari.
10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta
differenziata, non deve comportare oneri economici per il
consumatore.
ART. 39
(Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica
Amministrazione)
1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati
di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di
conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai
rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In
particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in
ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere
effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza
e l'economicita' del servizio, nonche' il coordinamento con la
gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non attivi la
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e
gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'articolo 41 le attivita' di raccolta
differenziata direttamente sulle superfici pubbliche o la possono
integrare se insufficiente.
ART. 40
(Consorzi)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli
imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e
terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di
imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonche' il riciclaggio ed
il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia,
efficienza ed economicita', i produttori che non provvedono ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e c) costituiscono un Consorzio
per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di
diritto privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi
sono costituiti dai proventi delle attivita' e dai contributi dei
soggetti partecipanti.
4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette all'Osservatorio
di cui all'articolo 26 un proprio Programma specifico di prevenzione
che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di
cui all'articolo 42.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consorzi
trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41
l'elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva
del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel
riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere
evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
ART. 41
(Consorzio Nazionale Imballaggi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attivita' di
raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni, i
produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
del presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito
denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche
amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione
e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai
singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni
generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati
provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di
prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 5, il
Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali
per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di
imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui
all'articolo 40;
f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione
pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le
campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del
Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della
raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di
imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta
differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale,
al netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale.
3. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base
nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio
di corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori e
pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti
di imballaggio da versare ai comuni, determinati sulla base della
tariffa di cui all'articolo 49 secondo criteri di efficienza, di
efficacia ed economicita' di gestione del servizio medesimo;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti
contraenti;
c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio in
relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero;
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 e' trasmesso
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26, che
puo' richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i
successivi sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2,
lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili
immessi sul mercato previa cauzione.
6. Il CONAI e' retto da uno statuto approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari
necessari per la sua attivita' con i proventi delle attivita' e con i
contributi dei consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei
componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con
diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal
Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, previsti dall'articolo 9- quater, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di
funzionare all'atto della costituzione del consorzio di cui al comma
1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e
negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater,
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare
nella titolarita' del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre
1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai
Consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi
Consorzi obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta
differenziata della relativa tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di
cui al comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro
dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nominano d'intesa un commissario ad acta per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
ART. 42
(Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli
articoli 38, comma 5, e 40, comma 5, il CONAI elabora un Programma
generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie
di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti
obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggi riciclabili rispetto alla quantita' di imballaggi non
riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi non
riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo
scopo di permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni
nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di
imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo
obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale
in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di
imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun
materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto
agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la
gestione dei rifiuti.
3. Il Programma generale e' trasmesso per il parere
all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 ed e' approvato
con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e l'ANCI. Con la medesima procedura si provvede
alle eventuali modificazioni ed integrazioni del programma.
4. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto
entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, e
successivamente, dall'inizio del quinquennio di riferimento, lo
stesso e' elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio di cui
all'articolo 26. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio
sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e successive
modifiche ed integrazioni.
5. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un
apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma
di cui ai commi 1 e 2.
ART. 43
(Divieti)
1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei
contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle
operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di
imballaggio.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1998 e' vietato immettere nel
normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari
di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari
non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono
essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata,
ove la stessa sia stata attivata.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 possono essere commercializzati
solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal
Comitato Europeo Normalizzazione in conformita' ai requisiti
essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62 CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e
dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1 gennaio 1998 gli
imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere
conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di
riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle
norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.
4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di
imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di
cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio,
cambio e cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno
1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in
conformita' alle decisioni dell'Unione Europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al
comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di
produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al
comma 4, lettera c).
TITOLO III
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 44
(Beni durevoli)
1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro
durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore
contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia
equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o
private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del
comma 2, a cura del detentore.
2. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di
programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1,
quelle che li immettono al consumo, anche in qualita' di importatori
ed i soggetti pubblici e privati che ne gestiscono la raccolta, il
recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalita' di cui agli
articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il
territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei
soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1
ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori, e le
loro associazioni di categoria, possono altresi' stipulare accordi e
contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel caso si manifestino particolari necessita' di tutela
della salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento
dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al
termine della loro vita operativa, puo' essere introdotto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento
obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo
di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila,
e' svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata,
di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai
servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore
contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia
equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti
che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al
venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino
l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di
raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma
1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.
ART. 45
(Rifiuti sanitari)
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di
rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali
da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo'
avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non
superiori a duecento litri detto deposito temporaneo puo' raggiungere
i trenta giorni, alle predette condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica
o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione
di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore
autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante
termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente
decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante
termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente
della Regione, d'intesa con il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al
comma 1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', sentita la Conferenza tra lo Stato le Regioni
e le Province autonome sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione,
sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti
sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera
f);
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli
urbani nonche' le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari
che richiedono particolari sistemi di smaltimento.
5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata
al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti e'
sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28.
In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione
di avvenuta sterilizzazione.
ART. 46
(Veicoli a motore)
1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere
alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e
28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti
da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla
demolizione puo' altresi' consegnarlo ai concessionari o alle
succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai
centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo
per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non
reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi
degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai
centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure de-
terminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali
rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione
un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli
estremi dell'autorizzazione del centro, le generalita' del
proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonche'
l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del
concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a
provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico
registro Automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA)
avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia
a carico del proprietario del veicolo.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il
proprietario del veicolo dalla responsabilita' civile, penale e
amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate
dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che
abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono
utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola
previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e (
da parte delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione deve
risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e
della navigazione emana le norme tecniche relative alle
caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di
messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio
attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
ART. 47
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli
e dei grassi vegetali ed animali esausti)
1. E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al
quale e' attribuita la personalita' giuridica di diritto privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed e' regolato da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Il Consorzio:
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il
trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali
esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la
rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di
settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il
ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo
degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in
relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono o importano oli e grassi vegetali e
animali per uso alimentare;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e
animali esausti;
c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che
effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi
vegetali e animali esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in
base al rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e
la capacita' produttiva complessivamente sviluppata da tutti i
consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al
consiglio di amministrazione del Consorzio che vi provvede
annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacita' o di impossibilita' di adempiere, per
mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di
raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e
dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto,
il Consorzio puo' nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto,
stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per
l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attivita' svolte dal Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli
importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare
destinati al mercato interno, determinati annualmente, per garantire
l'equilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro
dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta
giorni dalla loro approvazione, unitariamente ad una relazione
tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio
e dai singoli consorziati.
11. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in
ragione della propria attivita', detiene oli e grassi vegetali e
animali esausti e' obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o
mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
12. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del
conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali
esausti, e' obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore
conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
ART. 48
(Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene
destinati allo smaltimento e' istituito il Consorzio per il
riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli
imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a, b), c) e d).
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle
imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei
rifiuti di beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in
polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il
ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di
utilita' per avviarli ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A
tal fine il Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di
polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di
recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il
consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di
smaltimento;
c) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel
caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio
puo' ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono
costituiti:
a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in
relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina ogni due
anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in
caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi puo' stabilire
un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo
netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici
di materia prima per forniture destinate alla produzioni di beni di
polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, non
ha scopo di lucro ed e' retto da uno Statuto approvato con decreto
del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione
della propria attivita', detiene rifiuti di beni in polietilene e'
obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna
a soggetti incaricati dal consorzio.
TITOLO IV
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 49
Istituzione dalla tariffa

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II
dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale,
approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come
sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1
gennaio 1999.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade
ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni
mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque
occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non
costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi
uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti
conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato
per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di
riferimento.
6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e
territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la
determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel
tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del
presente decreto.
8. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione
al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel rispetto della
convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni
per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle
frazioni umide e della altre frazioni, ad eccezione della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei
produttori e degli utilizzatori. E' altresi' assicurata la
gradualita' degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del
presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene canto
degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita'
del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli
investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini
dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere
effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo
secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema
tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
TITOLO V
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
SANZIONI

ART. 50
ABBANDONO DI RIFIUTI
1. Chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14,
commi 1 e 2, 43, comma 2 e 44, comma 1 abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire
unmilioneduecentomila.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui
all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli
articoli 9, comma 3, e 17, comma 2, e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali
contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di
quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
ART. 51
ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA
1. Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti
prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31,
32 e 33 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si
tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si
tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese
ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque
superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui
all'articolo 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attivita' di gestione
dei propri rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o
comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e'
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica
la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci
milioni a lire cento milioni se la discarica e' destinata, anche in
parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di
condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del
Codice di Procedura Penale consegue la confisca dell'area sulla quale
e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di
ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta'
nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni nonche' nelle ipotesi di inosservanza
dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o
comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9,
effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero
non procede alla separazione dei rifiuti miscelati e' punito con la
pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
prescrizioni di cui all'articolo 45, e' punito con la pena
dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da
lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta
milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.
ART. 52
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI
REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11,
comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinque milioni a lire trenta milioni.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il
registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. Se il registro e' relativo a
rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da
un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.
3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto
formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario
stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto
milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice
penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima
pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso
durante il trasporto.
4. Se le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono formalmente in-
complete o inesatte ma contengano tutti gli elementi
indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si applica nei
casi di mancata conservazione o di mancato invio alle autorita'
competenti dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del
formulario di cui all'articolo 15.
ART. 53
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli
allegati II, III e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del
1 febbraio 1993 in modo tale da integrare il traffico illecito,
cosi' come definito dall'articolo 26 del medesimo Regolamento, e'
punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire
cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena e'
aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per le
contravvenzioni relative al traffico illecito di cui al comma 1 o
al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3,
consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
ART. 54
IMBALLAGGI
1. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare
un proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 38, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui
all'articolo 40 ne' adottano un proprio sistema cauzionale sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici
milioni a lire novanta milioni. La stessa pena si applica agli
utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38,
comma 4.
2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
ART. 55
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui
territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali e'
competente il Comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni
amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di
opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n.
689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve
pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di
proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti
indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.
TITOLO V
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 56
(Abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione
degli articoli 7, 9 e 9-quinquies;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione
degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, l-quater, 1- quinquies e 14, comma 1;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'articolo 29-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del
relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono
individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto,
che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento medesimo.
ART. 57
(Disposizioni Transitorie)
1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta,
il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino
all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del
presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e
nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o
trasferite gia' conferite dalle regioni alle province in attuazione
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, restano valide fino alla
loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in
essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova
classificazione degli stessi.
5. Le attivita' che in base alle leggi statali e regionali vigenti
risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei
materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n.212,
devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
6. Fermo restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per
la prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti compresi
nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che
risultino conformi alle norme tecniche adottate ai sensi degli
articoli 31 e 33, gli interessati sono tenuti ad effettuare la
comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, entro trenta giorni
dall'emanazione delle predette norme tecniche; in tal caso
l'esercizio dell'attivita' puo' essere continuato senza attendere il
decorso di novanta giorni dalla comunicazione.
ART. 58
(Disposizioni finali)
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo
comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono
ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree
inquinate.
2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19
ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita'" sono
sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e
della sanita'". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso della legge
19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono
sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e
della sanita'". All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19
ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono
sostituite dalle seguenti "di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'".
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e
dei rifiuti piombosi di cui all'articolo 9- quinquies del decreto
legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, ha personalita' giuridica di diritto
privato.
5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ha personalita'
giuridica di diritto privato.
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili,
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde
dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle
tipologie impiantistiche ivi indicate.
7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in
vigore dal 1 maggio 1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bindi, Ministro della sanita'
Burlando, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Pinto, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Napolitano, Ministro dell'interno
Visco, Ministro delle finanze
Bassanini, Ministro della funzione
pubblica
Dini, Ministro degli esteri
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Flick
ALLEGATO A
(Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a))

1 - CATEGORIE DI RIFIUTI

Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito
qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le
attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione.
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attivita'
volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da
imballaggio, contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso,
catalizzatori esausti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi
contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti,
ecc.)
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di
distillazione, ecc.)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di
lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di
tornitura o di fresatura, ecc.)
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione
delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attivita'
minerarie o petrolifere, ecc.)
Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB,
ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione
e' giuridicamente vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve piu' (ad esempio
articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli
uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da
attivita' di riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle
categorie sopra elencate

2 - CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI
Nota introduttiva

1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce
il termine "rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od
oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi".
2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che
la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18,
prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui
all'allegato I. Tale elenco e' noto piu' comunemente come Catalogo
europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi
destinati allo smaltimento o al recupero.
3. Il catalogo europeo dei rifiuti e' un elenco armonizzato, non
esaustivo, di rifiuti e sara' pertanto oggetto di periodica revisione
e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del
comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non e' in tutte le
circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione
di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni
della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo
i lettera b) di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con
una terminologia comune per tutta la Comunita' allo scopo di
migliorare tutte le attivita' connesse alla gestione dei rifiuti. A
questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare
il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui
rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990,
sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi
scientifici e tecnici, in conformita' della procedura di cui
all'articolo 18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre
essere inserito nel contesto a cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di
"rifiuti pericolosi" disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della
direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti
pericolosi.

INDICE

01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione,
il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e
materiali di cava
02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e
preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura,
caccia, pesca ed acquicoltura
03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del
gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici
07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici
08 00 00 Rifiuti da produzione, fornitura ed uso (PFFU) di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati),
sigillanti, e inchiostri per stampa
09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica
10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal
trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia
non ferrosa
12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di
metalli e plastica
13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e
12 00 00)
14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi
(tranne 07 00 00 e 08 00 00)
15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la
costruzione di strade)
18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i
rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino
direttamente da luoghi di cura)
19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti
di trattamento acque reflue fuori sito e industrie
dell'acqua
20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio,
industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della
raccolta differenziata
01 00 00 RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL
TRATTAMENTO E L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E
MATERIALI DI CAVA
01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali
01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non
metalliferi
01 03 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici
di minerali metalliferi
01 03 01 colle
01 03 02 polveri e rifiuti polverosi
01 03 03 funghi rossi dalla produzione di allumina
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici
di minerali non metalliferi
01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto
01 04 02 sabbia e argilla di scarto
01 04 03 polveri e rifiuti polverosi
01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma
01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 99 fanghi non specificati altrimenti
02 00 00 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E
PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA
CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
02 01 00 rifiuti delle produzioni primarie
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti animali
02 01 03 scarti vegetali
02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
02 01 05 rifiuti agrochimici
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne,
pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta,
vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffe',
tabacco; della produzione di conserve alimentari;
della lavorazione del tabacco
02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia,
sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti da separazione con solventi
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero
02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle
barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche
(tranne caffe', te' e cacao)
02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione
della materia prima
02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 00 00 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI
CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
03 01 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 02 segatura
03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno
deteriorato
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 00 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti
composti organici non alogenati
03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti
composti organici clorurati
03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti
composti organo-metallici
03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti
composti inorganici
03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta,
polpa e cartone
03 03 01 corteccia
03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti
e cloro
03 03 04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel
riciclaggio della carta
03 03 06 fibra e fanghi di carta
03 03 07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 00 00 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
04 01 00 rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti concernenti solventi
senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi contenenti cromo
04 01 07 fanghi non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di
lucidatura contenenti cromo
04 01 09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e
finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 00 rifiuti dell'industria tessile
04 02 01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose
naturali, principalmente di origine vegetale
04 02 02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine
animale
04 02 03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali
o sintetiche
04 02 04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura
e della tessitura
04 02 05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine
vegetale
04 02 06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine
animale
04 02 07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente
artificiali o sintetiche
04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate,
elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali
(es. grasso, cera)
04 02 11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di
confezionamento e finitura
04 02 12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di
confezionamento e finitura
04 02 13 tinture e pigmenti
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 00 00 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO PURIFICAZIONE
DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 00 residui oleosi e rifiuti solidi
05 01 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
05 01 02 fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 morchie e fondi di serbatoi
05 01 04 fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 05 perdite di olio
05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di
manutenzione
05 01 07 catrami acidi
05 01 08 altri catrami
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi
05 02 01 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento
05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 03 00 catalizzatori esauriti
05 03 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
05 03 02 altri catalizzatori esauriti
05 04 00 filtri di argilla esauriti
05 04 01 filtri di argilla esauriti
05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio
05 05 01 ririuti contenenti zolfo
05 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 catrami acidi
05 06 02 asfalto
05 06 03 altri catrami
05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 00 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
05 07 01 fanghi contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 08 00 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio
05 08 01 filtri di argilla esauriti
05 08 02 catrami acidi
05 08 03 altri catrami
05 08 04 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
05 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01 00 soluzioni acide di scarto
06 01 01 acido solforoso e solforico
06 01 02 acido cloridrico
06 01 03 acido fluoridrico
06 01 04 acido fosforoso e fosforico
06 01 05 acido nitroso e nitrico
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 00 soluzioni alcaline
06 02 01 idrossido di calcio
06 02 02 soda (idrossido di sodio)
06 02 03 ammoniaca
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 00 sali e loro soluzioni
06 03 01 carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)
06 03 02 soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 03 sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 04 soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri e altri
alogenuri
06 03 05 sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali
solidi di alogenati
06 03 06 soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
06 03 07 fosfati e sali solidi collegati
06 03 08 soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
06 03 09 sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
06 03 10 sali solidi contenenti ammonio
06 03 11 sali e soluzioni contenenti cianuri
06 03 12 sali e soluzioni contenenti composti organici
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 00 rifiuti contenenti metalli
06 04 01 ossidi metallici
06 04 02 sali metallici (tranne 06 03 00)
06 04 03 rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 00 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 05 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 06 00 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e
trasformazione) e da processi di desolforazione
06 06 01 rifiuti contenenti zolfo
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 00 rifiuti da processi chimici degli alogeni
06 07 01 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02 carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 00 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati
del silicio
06 08 01 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati
del silicio
06 09 00 rifiuti da processi chimici del fosforo
06 09 01 fosfogesso
06 09 02 scorie contenenti fosforo
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 00 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di
fertilizzanti
06 10 01 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione
di fertilizzanti
06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed
opacificanti
06 11 01 gesso della produzione di biossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 12 00 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori
06 12 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
06 12 02 altri catalizzatori esauriti
06 13 00 rifiuti da altri processi chimici inorganici
06 13 01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di
natura inorganica
06 13 02 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo di gas
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso
(PFFU) di prodotti chimici organici di base
07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
di acque madri
07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 01 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 01 06 altri catalizzatori esauriti
07 01 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre
artificiali
07 02 01 soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
ed acque madri
07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 02 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 02 06 altri catalizzatori esauriti
07 02 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 02 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici
(tranne 06 11 00)
07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
ed acque madri
07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 03 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 03 06 altri catalizzatori esauriti
07 03 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 03 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 00 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 04 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
ed acque madri
07 04 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 04 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 04 06 altri catalizzatori esauriti
07 04 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 04 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 00 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
ed acque madri
07 05 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 05 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 05 06 altri catalizzatori esauriti
07 05 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 05 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 00 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti,
disinfettanti e cosmetici
07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
ed acque madri
07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 06 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 06 06 altri catalizzatori esauriti
07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 06 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 00 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine
e prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
ed acque madri
07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 07 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 07 06 altri catalizzatori esauriti
07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 07 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 07 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 00 00 RIFIUTI DA PRODUZIONE FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO
(PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI
VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01 00 rifiuti da PFFU di pitture e vernici
08 01 01 pitture e vernici di scarto contenenti solventi
organici alogenati
08 01 02 pitture e vernici di scarto contenenti solventi
organici non alogenati
08 01 03 pitture e vernici di scarto a base acquosa
08 01 04 pitture in polvere
08 01 05 pitture e vernici indurite
08 01 06 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e
sverniciatura contenenti solventi alogenati
08 01 07 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e
sverniciatura non contenenti solventi alogenati
08 01 08 fanghi di pitture o vernici a base acquosa
08 01 09 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne
08 01 05 e 08 01 06)
08 01 10 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 00 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali
ceramici)
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
08 03 01 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
08 03 02 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
08 03 03 inchiostri di scarto a base acquose
08 03 04 inchiostro essiccato
08 03 05 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
08 03 06 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro
08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti
impermeabilizzanti)
08 04 01 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
08 04 02 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi
alogenati
08 04 03 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
08 04 04 adesivi e sigillanti induriti
08 04 05 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi
alogenati
08 04 07 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
08 04 08 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
09 00 00 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 soluzioni di sviluppo a base solvente
09 01 04 soluzioni di fissaggio
09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di
rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento
o composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento
o composti dell'argento
09 01 09 macchine fotografiche usa e getta con batterie
09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 00 00 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici
(eccetto 19 00 00)
10 01 01 ceneri pesanti
10 01 02 ceneri leggere
10 01 03 ceneri leggere e torba
10 01 04 ceneri leggere di olio
10 01 05 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio
nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 07 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi
di desolforazione dei fumi
10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09 acido solforico
10 01 10 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie
10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01 rifiuti della trasformazione delle scorie
10 02 02 scorie non trasformate
10 02 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 04 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 05 altri fanghi
10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti
10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 01 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione
degli anodi
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 03 scorie
10 03 04 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 05 polvere di allumina
10 03 06 suole di carbone usate e materiali combustibili
dell'elettrolisi
10 03 07 rivestimenti di carbone usati
10 03 08 scorie saline di seconda fusione
10 03 09 scorie nere di seconda fusione
10 03 10 rifiuti dal trattamento di scorie saline
10 03 11 polveri di gas effluenti da camino
10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa la polvere
di macinazione)
10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03 arsenato di calcio
10 04 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 04 05 altre polveri e particolato
10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 05 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 05 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 05 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 00 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 06 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 06 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 05 rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 06 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10 06 07 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10 06 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro
e platino
10 07 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 07 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 00 rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi
10 08 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 08 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03 polveri dai gas effluenti dai camini
10 08 04 altre polveri e particolato
10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 08 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 09 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 09 03 scorie di fusione
10 09 04 polveri di fornace
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 10 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 10 03 scorie di fusione
10 10 04 polveri di fornace
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 01 miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro
10 11 02 vetro di scarto
10 11 03 materiali di scarto a base di vetro
10 11 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 11 05 altre polveri e particolato
10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica,
mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo
termico
10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino
10 12 03 altre polveri e particolato
10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 12 06 stampi inutilizzabili
10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e
manufatti con questi materiali
10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 13 02 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
10 13 03 rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi
in cemento
10 13 04 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 13 06 altre polveri e particolato
10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 00 00 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL
TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA
NON FERROSA
11 01 00 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura
di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura,
decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con
alcali)
11 01 01 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti
tranne cromo
11 01 02 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli
pesanti
11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
11 01 04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri
11 01 05 soluzioni acide di decapaggio
11 01 06 acidi non specificati altrimenti
11 01 07 alcali non specificati altrimenti
11 01 08 fanghi di fosfatazione
11 02 00 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli
non ferrosi
11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame
11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi
jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici
acquosi
11 02 04 fanghi non specificati altrimenti
11 03 00 rifiuti e fanghi da processi di tempra
11 03 01 rifiuti contenenti cianuri
11 03 02 altri rifiuti
11 04 00 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati
altrimenti
11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati
altrimenti
12 00 00 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI
METALLI E PLASTICA
12 01 00 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio,
trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura
e limatura)
12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi
12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi
12 01 05 particelle di plastica
12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non
emulsionati)
12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non
emulsionati)
12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
12 01 10 oli sintetici per macchinari
12 01 11 fanghi di lavorazione
12 01 12 grassi e cere esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura,
frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)
12 02 01 polvere per sabbiatura esausta
12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
12 02 03 fanghi di lucidatura
12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore
(tranne 11 00 00)
12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore
13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E
12 00 00)
13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni
13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti
composti organici clorurati
13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non
contenenti composti organici clorurati
13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati
13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente
minerale
13 01 07 altri oli per circuiti idraulici
13 01 08 oli per freni
13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
13 02 01 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi
contenenti composti organici clorurati
13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non
contenenti composti organici clorurati
13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri
liquidi
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri
liquidi contenenti PCB e PCT
13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri
liquidi contenenti composti organici clorurati
13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi
non contenenti composti organici clorurati
13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a
formulazione sintetica
13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
13 04 00 oli di cala
13 04 01 oli di cala da navigazione interna
13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03 oli di cala da altre navigazioni
13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 solidi di separazione olio/acqua
13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua
13 05 03 fanghi da collettori
13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori
13 05 05 altre emulsioni
13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
14 00 00 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI
(TRANNE 07 00 00 E 08 00 00)
14 01 00 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di
apparecchiatura
14 01 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 01 02 altri solventi alogenati e miscele solventi
14 01 03 altri solventi e miscele solventi
14 01 04 miscele acquose contenenti solventi alogenati
14 01 05 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
14 01 06 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 01 07 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti
14 02 01 solventi alogenati e miscele di solventi
14 02 02 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti
solventi alogenati
14 02 03 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 02 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica
14 03 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 03 02 altri solventi alogenati
14 03 03 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi
alogenati
14 03 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 03 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14 04 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 04 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 04 03 altri solventi o miscele di solventi
14 04 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 04 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 05 00 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di
distillazione)
14 05 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 05 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 05 03 altri solventi e miscele di solventi
14 05 04 fanghi contenenti solventi alogenati
14 05 05 fanghi contenenti altri solventi
15 00 00 IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 00 imballaggi
15 01 01 carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi in metallo
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in piu' materiali
15 02 01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti
protettivi
15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti
protettivi
16 00 00 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
16 01 00 veicoli fuori uso
16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in
veicoli
16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
16 01 03 pneumatici usati
16 01 04 veicoli inutilizzabili
16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio:
circuiti stampati)
16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 05 altre apparecchiature fuori uso
16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
16 02 07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di
convertitori in plastica
16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli
16 03 00 prodotti fuori specifica
16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02 prodotti fuori specifica organici
16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto
16 04 01 munizioni di scarto
16 04 02 fuochi artificiali di scarto
16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto
16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori
16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione,
contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali
(compresi gli halon)
16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es.
sostanze chimiche di laboratorio non specificate
altrimenti, polveri estinguenti
16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es.
sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
16 06 00 batterie ed accumulatori
16 06 01 accumulatori al piombo
16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03 pile a secco al mercurio
16 06 04 pile alcaline
16 06 05 altre pile ed accumulatori
16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori
16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e
stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)
16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti
prodotti chimici
16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne
contenenti oli
16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne
contenenti prodotti chimici
16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti
prodotti chimici
16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti
oli
16 07 07 rifiuti solidi della pulizia di stive di navi
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
17 00 00 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA
COSTRUZIONE DI STRADE)
17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramica
17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso
17 01 05 materiali da costruzione a base di amianto
17 02 00 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi
17 03 01 asfalto contenente catrame
17 03 02 asfalto (non contenente catrame)
17 03 03 catrame e prodotti catramosi
17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 08 cavi
17 05 00 terra e materiali di dragaggio
17 05 01 terra e rocce
17 05 02 terra di dragaggio
17 06 00 materiale isolante
17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto
17 06 02 altri materiali isolanti
17 07 00 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
17 07 01 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
18 00 00 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I
RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO
DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
18 01 00 rifiuti da maternita', diagnosi e prevenzione delle
malattie negli uomini
18 01 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il
plasma e le sostanze per la conservazione del sangue
18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede
precauzioni particolari in funzione della prevenzione
di infezioni
18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede
precauzioni particolari in funzione della prevenzione
di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed
indumenti monouso)
18 01 05 sostanze chimiche e medicinali di scarto
18 02 00 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione
delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede
precauzioni particolari in funzione della prevenzione di
infezioni
18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede
precauzioni particolari in funzione della prevenzione di
infezioni
18 02 04 sostanze chimiche di scarto
19 00 00 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE
DELL'ACQUA
19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed
assimilati da commercio, industrie ed istituzioni
19 01 01 ceneri pesanti e scorie
19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
19 01 03 ceneri leggere

19 01 04 polveri di caldaia
19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di
trattamento dei fumi
19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
19 01 08 rifiuti di pirolisi
19 01 09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento
degli Nox
19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti
industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione,
neutralizzazione)
19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da
trattamento di precipitazione dei metalli
19 02 02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 01 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
19 03 02 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici
19 03 03 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
19 04 00 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
19 04 03 fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 00 rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili
19 05 02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
19 05 03 composti fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 00 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
19 06 02 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali
e vegetali
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 00 percolato di discarica
19 07 01 percolato di discariche
19 08 00 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non
specificati altrimenti
19 08 01 mondiglia
19 08 02 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
19 08 03 grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
19 08 05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 resine di scambio ionico sature od esauste
19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 00 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua
per uso commerciale
19 09 01 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
19 09 02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
19 09 03 fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine di scambio ionico sature od esauste
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
20 00 00 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO,
INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 00 raccolta differenziata
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 03 plastica (piccole dimensioni)
20 01 04 altri tipi di plastica
20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
20 01 06 altri tipi di metalli
20 01 07 legno
20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio
(compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)
20 01 09 oli e grassi
20 01 10 abiti
20 01 11 prodotti tessili
20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13 solventi
20 01 14 acidi
20 01 15 rifiuti alcalini
20 01 16 detergenti
20 01 17 prodotti fotochimici
20 01 18 medicinali
20 01 19 pesticidi
20 01 20 batterie e pile
20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 22 aerosol
20 01 23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti
da cimiteri)
20 02 01 rifiuti compostabili
20 02 02 terreno e rocce
20 02 03 altri rifiuti non compatibili
20 03 00 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani misti
20 03 02 rifiuti di mercati
20 03 03 residui di pulizia delle strade
20 03 04 fanghi di serbatoi settici
20 03 05 veicoli fuori uso
ALLEGATO B
(Previsto dall'art. 5, comma 6)
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di
smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i
rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo
e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all'ambiente:
D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di
rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D 3 Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili
in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in
pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es.
sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o
isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico
eccettol'immersione
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente
allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1
a D12
D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente
allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati
secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad
es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D 10 Incenerimento a terra
D 11 Incenerimento in mare
D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una
miniera, ecc.)
D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui
ai punti da D1 a D12
D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di
cui ai punti da D1 a D13
D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
ALLEGATO C
(Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h)
OPERAZIONI DI RECUPERO
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di
recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i
rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo
e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all'ambiente:
R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia
R 2 Rigenerazione/recupero di solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come
solventi (comprese le opeazioni di compostaggio e altre
trasformazioni biologiche)
R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o
dell'ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indi-
cate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indi-
cate da R 1 e R 11
R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate nei punti da R 1 e R 12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti).
ALLEGATO D
(Previsto dall'art. 7, comma 4)
Rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4 della direttiva
91/689/CEE
Introduzione
1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente
definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive
sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o
l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione
e' pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di
rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva
75/442/CEE, purche' non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1,
lettera b) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle
disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purche' non si applichi
l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino
della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in
appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o piu'
caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE
sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla
Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco
conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

_ Codice CER _ Designazione _ _ _ _ _ 02 _ RIFIUTI PROVENIENTI DA
PRODUZIONE, TRATTAMENTO E _ _ _ PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN
AGRICOLTURA, ORTICOLTURA,_ _ _ CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA _ _ _ _
_ 0201 _ RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE _ _ _ _ _ 020105 _ rifiuti
agrochimici _ _ _ _ _ 03 _ RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E
DELLA _ _ _ PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E _ _ _
MOBILI _ _ _ _ _ 0302 _ RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL
LEGNO _ _ _ _ _ 030201 _ prodotti per i trattamenti conservativi del
legno _ _ _ contenenti composti organici non alogenati _ _ _ _ _
030202 _ prodotti per i trattamenti conservativi del _ _ _ legno
contenenti composti organici clorurati _ _ _ _ _ 030203 _ prodotti
per i trattamenti conservativi del _ _ _ legno contenenti composti
organo-metallici _ _ _ _ _ 030204 _ prodotti per i trattamenti
conservativi del _ _ _ legno contenenti composti inorganici _ _ _ _ _
04 _ RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE _ _ _ _ _ 0401 _
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA _ _ _ PELLE _ _ _ _ _
040103 _ bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi _ _ _
senza fase liquida _ _ _ _ _ 0402 _ RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE _
_ _ _ _ 040211 _ rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni
_ _ _ di confezionamento e finitura _ _ _ _ _ 05 _ RIFIUTI DELLA
RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, _ _ _ PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E
TRATTAMENTO _ _ _ PIROLITICO DEL CARBONE _ _ _ _ _ 0501 _ RESIDUI
OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI _ _ _ _ _ 050103 _ morchie e fondi di
serbatoi _ _ _ _ _ 050104 _ fanghi acidi da processi di alchilazione
_ _ _ _ _ 050105 _ perdite di olio _ _ _ _ _ 050107 _ catrami acidi _
_ _ _ _ 050108 _ altri catrami _ _ _ _ _ 0504 _ FILTRI Dl ARGILLA
ESAURITI _ _ _ _ _ 050401 _ Filtri di argilla esauriti _ _ _ _ _ 0506
_ RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE _ _ _ _ _ 050601 _
catrami acidi _ _ _ _ _ 050603 _ altri catrami _ _ _ _ _ 0507 _
RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS _ _ _ NATURALE _ _ _ _
_ 050701 _ fanghi contenenti mercurio _ _ _ _ _ 0508 _ RIFIUTI DELLA
RIGENERAZIONE DELL'OLIO _ _ _ _ _ 050801 _ filtri di argilla esauriti
_ _ _ _ _ 050802 _ catrami acidi _ _ _ _ _ 050803 _ altri catrami _ _
_ _ _ 050804 _ rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio_
_ _ _ _ 06 _ RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI _ _ _ _ _ 0601 _
SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO _ _ _ _ _ 060101 _ acido solforoso e
solforico _ _ _ _ _ 060102 _ acido cloridrico _ _ _ _ _ 060103 _
acido fluoridrico _ _ _ _ _ 060104 _ acido fosforoso e fosforico _ _
_ _ _ 060105 _ acido nitroso e nitrico _ _ _ _ _ 060199 _ rifiuti non
specificati altrimenti _ _ _ _ _ 0602 _ SOLUZIONI ALCALINE _ _ _ _ _
060201 _ idrossido di calcio _ _ _ _ _ 060202 _ soda _ _ _ _

_ Codice CER _ Designazione _ _ _ _ _ 060203 _ ammoniaca _ _ _ _ _
060299 _ rifiuti non specificati altrimenti _ _ _ _ _ 0603 _ SALI E
LORO SOLUZIONI _ _ _ _ _ 060311 _ sali e soluzioni contenenti cianuri
_ _ _ _ _ 0604 _ RIFIUTI CONTENENTI METALLI _ _ _ _ _ 060402 _ sali
metallici (tranne 06 03 00) _ _ _ _ _ 060403 _ rifiuti contenenti
arsenico _ _ _ _ _ 060404 _ rifiuti contenenti mercurio _ _ _ _ _
060405 _ rifiuti contenenti altri metalli pesanti _ _ _ _ _ 0607 _
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI _ _ _ _ _ 060701 _ rifiuti
contenenti amianto da processi elettrolitici _ _ _ _ _ 060702
_carbone attivo dalla produzione di cloro _ _ _ _ _ 0613 _ RIFIUTI DA
ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI _ _ _ _ _ 061301 _ pesticidi,
biocidi ed agenti conservativi del legno _ _ _ di natura inorganica _
_ _ _ _ 061302 _ carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) _ _ _ _ _
07 _ RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI _ _ _ _ _ 0701 _ RIFIUTI DA
PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO_ _ _ (PFFU) DI PRODOTTI
CHIMICI ORGANICI DI BASE _ _ _ _ _ 070101 _ soluzioni acquose di
lavaggio ed acque madri _ _ _ _ _ 070103 _ solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio _ _ _ di acque madri _ _ _ _ _
070104 _ altri solventi organici, soluzioni di lavaggio _ _ _ ed
acque madri _ _ _ _ _ 070107 _ fondi di distillazione e residui di
reazione _ _ _ alogenati _ _ _ _ _ 070108 _ altri fondi di
distillazione e residui di reazione _ _ _ _ _ 070109 _ residui di
filtrazione, assorbenti esauriti _ _ _ contaminati da composti
organici alogenati _ _ _ _ _ 070110 _ altri residui di filtrazione e
assorbenti esauriti _ _ _ _ _ 0702 _ RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE,
GOMME SINTETICHE E _ _ _ FIBRE ARTIFICIALI _ _ _ _ _ 070201 _
soluzioni di lavaggio e acque madri _ _ _ _ _ 070203 _ solventi
organici alogenati, soluzioni di lavaggio _ _ _ ed acque madri _ _ _
_ _ 070204 _ altri solventi organici, soluzioni di lavaggio _ _ _ ed
acque madri _ _ _ _ _ 070207 _ fondi di distillazione e residui di
reazione _ _ _ alogenati _ _ _ _ _ 070208 _ altri fondi di
distillazione e residui di reazione _ _ _ _ _ 070209 _ residui di
filtrazione, assorbenti esauriti _ _ _ contaminati da composti
organici alogenati _ _ _ _ _ 070210 _ altri residui di filtrazione,
assorbenti esauriti _ _ _ _ _ 0703 _ RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E
PIGMENTl ORGANICI _ _ _ (TRANNE 06 11 00) _ _ _ _ _ 070301 _
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri _ _ _ _ _ 070303 _
solventi organici alogenati, soluzioni di _ _ _ lavaggio ed acque
madri _ _ _ _ _ 070304 _ altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio _ _ _ ed acque madri _ _ _ _ _ 070307 _ fondi di
distillazione e residui di reazione _ _ _ alogenati _ _ _ _ _ 070308
_ altri fondi di distillazione e residui di reazione _ _ _ _ _ 070309
_ residui di filtrazione, assorbenti esauriti _ _ _ contaminati da
composti organici alogenati _ _ _ _ _ 070310 _ alti residui di
filtrazione, assorbenti esauriti _ _ _ _ _ 0704 _ RIFIUTI DA PFFU DI
PESTICIDI ORGANICI _ _ _ (TRANNE 02 01 05) _ _ _ _ _ 070401 _
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri _ _ _ _ _ 070403 _
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio _ _ _ ed acque
madri _ _ _ _ _ 070404 _ altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio _ _ _ ed acque madri _ _ _ _ _ 070407 _ fondi di
distillazione e residui di reazione _ _ _ alogenati _ _ _ _

_ Codice CER _ Designazione _ _ _ _ _ 070408 _ altri fondi di
distillazione e residui di reazione _ _ _ _ _ 070409 _ residui di
filtrazione, assorbenti esauriti _ _ _ contaminati da composti
organici alogenati _ _ _ _ _ 070410 _ altri residui di filtrazione,
assorbenti esauriti _ _ _ _ _ 0705 _ RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI
FARMACEUTICI _ _ _ _ _ 070501 _ soluzioni acquose di lavaggio ed
acque madri _ _ _ _ _ 070503 _ solventi organici alogenati, soluzioni
di lavaggio _ _ _ ed acque madri _ _ _ _ _ 070504 _ altri solventi
organici alogenati, soluzioni di _ _ _ lavaggio ed acque madri _ _ _
_ _ 070507 _fondi di distillazione e residui di reazione alogenati_ _
_ _ _ 070508 _ altri fondi di distillazione e residui di reazione _ _
_ _ _ 070509 _ residui di filtrazione, assorbenti esauriti _ _ _
contaminati da composti organici alogenati _ _ _ _ _ 070510 _ altri
residui di filtrazione, assorbenti esauriti _ _ _ _ _ 0706 _ RIFIUTI
DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, _ _ _ DISINFETTANTI E
COSMETICI _ _ _ _ _ 070601 _ soluzioni acquose di lavaggio ed acque
madri _ _ _ _ _ 070603 _ solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio _ _ _ ed acque madri _ _ _ _ _ 070604 _ altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio _ _ _ ed acque madri _ _ _ _ _ 070607
_ fondi di distillazione e residui di reazione _ _ _ alogenati _ _ _
_ _ 070608 _ altri fondi di distillazione e residui di reazione _ _ _
_ _ 070609 _ residui di filtrazione, assorbenti esauriti _ _ _
contaminati da composti organici alogenati _ _ _ _ _ 070610 _ altri
residui di filtrazione, assorbenti esauriti _ _ _ _ _ 0707 _ RIFIUTI
DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E _ _ _ PRODOTTI CHIMICI NON
SPECIFICATI ALTRIMENTI _ _ _ _ _ 070701 _ soluzioni acquose di
lavaggio ed acque madri _ _ _ _ _ 070703 _ solventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio _ _ _ ed acque madri _ _ _ _ _
070704 _ altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed _ _ _
acque madri _ _ _ _ _ 070707 _ fondi di distillazione e residui di
reazione _ _ _ alogenati _ _ _ _ _ 070708 _ altri fondi di
distillazione e residui di reazione _ _ _ _ _ 070709 _ residui di
filtrazione, assorbenti esauriti _ _ _ contaminati da composti
organici alogenati _ _ _ _ _ 070710 _ altri residui di filtrazione,
assorbenti esauriti _ _ _ _ _ 08 _ RIFIUTI DA PRODUZIONE,
FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO_ _ _ (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE,
VERNICI E SMALTI _ _ _ VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA _
_ _ _ _ 0801 _ RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI _ _ _ _ _ 080101
_ pitture e vernici di scarto contenenti solventi _ _ _ organici
alogenati _ _ _ _ _ 080102 _ pitture e vernici di scarto contenenti
solventi _ _ _ organici non alogenati _ _ _ _ _ 080106 _ fanghi
derivanti da operazioni di scrostatura e _ _ _ sveniciatura
contenenti solventi alogenati _ _ _ _ _ 080107 _ fanghi provenienti
da operazioni di scrostatura e _ _ _ sveniciatura non contenenti
solventi alogenati _ _ _ _ _ 0803 _ RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER
STAMPA _ _ _ _ _ 080301 _ inchiostri di scarto contenenti solventi
alogenati _ _ _ _ _ 080302 _ inchiostri di scarto non contenenti
solventi _ _ _ alogenati _ _ _ _ _ 080305 _ fanghi di inchiostri
contenenti solventi alogenati _ _ _ _ _ 080306 _ fanghi di inchiostri
non contenenti solventi _ _ _ alogenati _ _ _ _ _ 0804 _ RIFIUTI DA
PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI _ _ _ PRODOTTI
IMPERMEABILIZZANTI) _ _ _ _ _ 080401 _ adesivi e sigillanti di scarto
contenenti solventi _ _ _ alogenati _ _ _ _ _ 080402 _ adesivi e
sigillanti di scarto non contenenti _ _ _ solventi alogenati _ _ _ _
_ 080405 _ fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi _ _ _
alogenati _ _ _ _ _ 080406 _ fanghi di adesivi e sigillanti non
contenenti _ _ _ solventi alogenati _ _ _ _ _ 09 _ RIFIUTI
DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA _ _ _ _

_ Codice CER _ Designazione _ _ _ _ _ 0901 _ RIFIUTI DELL'INDUSTRIA
FOTOGRAFICA _ _ _ _ _ 090101 _ soluzioni di sviluppo e attivanti a
base acquosa _ _ _ _ _ 090102 _ soluzioni di sviluppo per lastre
offset a base _ _ _ acquosa _ _ _ _ _ 090103 _ soluzioni di sviluppo
a base solvente _ _ _ _ _ 090104 _ soluzioni di fissaggio _ _ _ _ _
090105 _ soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore _ _ _ _ _
090106 _ rifiuti contenti argento provenienti da trattamento _ _ _ in
loco di rifiuti fotografici _ _ _ _ _ 10 _ RIFIUTI INORGANICI
PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI _ _ _ _ _ 1001 _RIFIUTI Dl CENTRALI
TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI_ _ _ (ECCETTO 19 00 00) _ _ _ _ _
100104 _ ceneri leggere di olio _ _ _ _ _ 100109 _ acido solforico _
_ _ _ _ 1003 _ RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO _ _ _
_ _ 100301 _ catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla _ _ _
produzione degli anodi _ _ _ _ _ 100303 _ rifiuti di cimatura _ _ _ _
_ 100304 _ scorie di prima fusione/scorie bianche _ _ _ _ _ 100307 _
rivestimenti di carbone usati _ _ _ _ _ 100308 _ scorie saline di
seconda fusione _ _ _ _ _ 100309 _ scorie nere di seconda fusione _ _
_ _ _ 100310 _ rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline _
_ _ o di scorie nere _ _ _ _ _ 1004 _ RIFIUTI DELLA METALLURGIA
TERMICA DEL PIOMBO _ _ _ _ _ 100401 _ scorie (prima e seconda
fusione) _ _ _ _ _ 100402 _ incrostazioni e loppe (prima e seconda
fusione) _ _ _ _ _ 100403 _ arsenato di calcio _ _ _ _ _ 100404 _
polveri dai gas effluenti da camino _ _ _ _ _ 100405 _ altre polveri
e particolato _ _ _ _ _ 100406 _ rifiuti solidi derivanti dal
trattamento fumi _ _ _ _ _ 100407 _ fanghi derivanti dal trattamento
dei fumi _ _ _ _ _ 1005 _ RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO
ZINCO _ _ _ _ _ 100501 _ scorie (prima e seconda fusione) _ _ _ _ _
100502 _ scorie e residui di cimatura (prima e seconda _ _ _ fusione)
_ _ _ _ _ 100503 _ polveri dai gas effluenti da camino _ _ _ _ _
100505 _ rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi _ _ _ _ _
100506 _ fanghi derivanti dal trattamento fumi _ _ _ _ _ 1006 _
RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME _ _ _ _ _ 100603 _ polveri
dai gas effluenti da camino _ _ _ _ _ 100605 _ rifiuti provenienti da
raffinazione elettrolitica _ _ _ _ _ 100606 _ rifiuti dei trattamenti
ad umido dei fumi _ _ _ _ _ 100607 _ rifiuti dei trattamenti a secco
dei fumi _ _ _ _ _ 11 _ RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI
PROVENIENTI _ _ _ DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; _ _ _
IDROMETALLURGIA NON FERROSA _ _ _ _ _ 1101 _ RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI
DAL TRATTAMENTO E _ _ _ RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO, PROCESSI
_ _ _ GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, _ _ _
FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI) _ _ _ _ _ 110101 _ soluzioni
alcaline da cianuri contenenti metalli _ _ _ pesanti tranne cromo _ _
_ _ _ 100102 _ soluzioni alcaline da cianuri non contenenti _ _ _
metalli pesanti _ _ _ _ _ 110103 _ rifiuti contenenti cromo da non
cianuri _ _ _ _ _ 110105 _ soluzioni acide di decapaggio _ _ _ _

_ Codice CER _ Designazione _ _ _ _ _ 110106 _ acidi non specificati
altrimenti _ _ _ _ _ 110107 _ alcali non specificati altrimenti _ _ _
_ _ 110108 _ fanghi di fosfatazione _ _ _ _ _ 1102 _ RIFIUTI E FANGHI
DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI _ _ _ METALLI NON FERROSI _ _ _ _ _
110202 _ rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco _ _ _
(compresi jarosite, goethite) _ _ _ _ _ 1103 _ RIFIUTI E FANGHI DA
PROCESSI DI TEMPRA _ _ _ _ _ 110301 _ rifiuti contenenti cianuri _ _
_ _ _ 110302 _ altri rifiuti _ _ _ _ _ 12 _ RIFIUTI DI LAVORAZIONE E
DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE _ _ _ DI METALLI E PLASTICA _ _ _ _ _
1201 _ RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, _ _ _
STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, _ _ _ TAGLIO,
TRONCATURA E LIMATURA) _ _ _ _ _ 120106 _ oli esauriti per macchinari
contenenti alogeni (non _ _ _ emulsionati) _ _ _ _ _ 120107 _ oli
esauriti per macchinari non contenenti alogeni _ _ _ (non
emulsionati) _ _ _ _ _ 120108 _ emulsioni esauste per macchinari
contenenti alogeni _ _ _ _ _ 120109 _ emulsioni esauste per
macchinari non contenenti _ _ _ alogeni _ _ _ _ _ 120110 _ oli
sintetici per macchinari _ _ _ _ _ 120111 _ fanghi di lavorazione _ _
_ _ _ 120112 _ grassi e cere esauriti _ _ _ _ _ 1203 _ RIFIUTI DI
PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE _ _ _ (TRANNE 11 00 00) _ _
_ _ _ 120301 _ soluzioni acquose di lavaggio _ _ _ _ _ 120302 _
rifiuti di sgrassatura a vapore _ _ _ _ _ 13 _ OLI ESAURITI (TRANNE
GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 _ _ _ E 12 00 00) _ _ _ _ _ 1301 _ OLI
ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI _ _ _ _ _ 130101 _ oli per
circuiti idraulici contenenti PCB e PCT _ _ _ _ _ 130102 _ altri oli
per circuiti idraulici (non emulsioni) _ _ _ contenenti composti
organici clorurati _ _ _ _ _ 130103 _ altri oli per circuiti
idraulici (non emulsioni) _ _ _ non contenenti composti organici
clorurati _ _ _ _ _ 130104 _ emulsioni contenenti composti organici
clorurati _ _ _ _ _ 130105 _ emulsioni non contenenti composti
organici clorurati _ _ _ _ _ 130106 _ oli per circuiti idraulici a
formulazione _ _ _ esclusivamente minerale _ _ _ _ _ 130107 _ altri
oli per circuiti idraulici _ _ _ _ _ 130108 _ oli per freni _ _ _ _ _
1302 _ OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI _ _ _ _ _
130201 _ oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi _ _ _
contenenti composti organici clorurati _ _ _ _ _ 130202 _ oli
esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi _ _ _ non contenenti
composti organici clorurati _ _ _ _ _ 130203 _ altri oli da motori,
trasmissioni e ingranaggi _ _ _ _ _ 1303 _ OLI ISOLANTI E DI
TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED _ _ _ ALTRI LIQUIDI _ _ _ _ _
130301 _ oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti _ _ _ ed
altri liquidi contenenti PCB e PCT _ _ _ _ _ 130302 _ altri oli
isolanti e di trasmissione di calore ed _ _ _ altri liquidi
contenenti composti organici clorurati _ _ _ _ _ 130303 _ oli
isolanti e di trasmissione di calore ed altri _ _ _ liquidi non
contenenti composti organici clorurati _ _ _ _ _ 139304 _ oli
isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a _ _ _ formulazione
sintetica _ _ _ _ _ 130305 _ oli isolanti e termoconduttori a
formulazione _ _ _ minerale _ _ _ _ _ 1304 _ OLI DI CALA _ _ _ _ _
130401 _ oli di cala da navigazione interna _ _ _ _ _ 130402 _ oli di
cala derivanti dalle fognature dei moli _ _ _ _ _ 130403 _ oli di
cala da altre navigazioni _ _ _ _

_ Codice CER _ Designazione _ _ _ _ _ 1305 _ PRODOTTI DI SEPARAZIONE
OLIO/ACQUA _ _ _ _ _ 130501 _ solidi di separazione olio/acqua _ _ _
_ _ 130502 _ fanghi di separazione olio/acqua _ _ _ _ _ 130503 _
fanghi da collettori _ _ _ _ _ 130504 _ fanghi o emulsioni da
dissalatori _ _ _ _ _ 130505 _ altre emulsioni _ _ _ _ _ 1306 _ ALTRI
RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI _ _ _ _ _ 130601 _ altri
rifiuti oleosi non specificati altrimenti _ _ _ _ _ 14 _ RIFIUTI DI
SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME _ _ _ SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 E
08 00 00) _ _ _ _ _ 1401 _ rifiuti di sgrassaggio di metalli e
manutenzione _ _ _ di apparecchiatura _ _ _ _ _ 140101 _ cloro
fluorocarburi (CFC) _ _ _ _ _ 140102 _ altri solventi alogenati e
miscele solventi _ _ _ _ _ 140103 _ altri solventi e miscele solventi
_ _ _ _ _ 140104 _ miscele acquose contenenti solventi alogenati _ _
_ _ _ 140105 _ miscele acquose non contenenti solventi alogenati _ _
_ _ _ 140106 _ fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati_
_ _ _ _ 140107 _ fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi _ _
_ alogenati _ _ _ _ _ 1402 _ RIFIUTI DALLA PULIZIA DI TESSUTI _ _ _ _
_ 140201 _ solventi alogenati e miscele di solventi _ _ _ _ _ 140202
_ miscele di solventi o liquidi organici non contenenti_ _ _ solventi
alogenati _ _ _ _ _ 140203 _ fanghi o rifiuti solidi contenenti
solventi alogenati_ _ _ _ _ 140204 _ fanghi o rifiuti solidi
contenenti altri solventi _ _ _ _ _ 1403 _ RIFIUTI DELL'INDUSTRIA
ELETTRONICA _ _ _ _ _ 140301 _ clorofluorocarburi (CFC) _ _ _ _ _
140302 _ altri solventi alogenati _ _ _ _ _ 140303 _ solventi o
miscele di solventi non contenenti _ _ _ solventi alogenati _ _ _ _ _
140304 _ fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati_ _ _ _
_ 140305 _ fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi _ _ _ _
_ 1404 _ RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI _ _ _
SCHIUMA/AEROSOL _ _ _ _ _ 140401 _ clorofluorocarburi (CFC) _ _ _ _ _
140402 _ altri solventi alogenati e miscele di solventi _ _ _ _ _
140403 _ altri solventi o miscele di solventi _ _ _ _ _ 140404 _
fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati_ _ _ _ _ 140405
_ fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi _ _ _ _ _ 1405 _
RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REGRIGERANTI (fondi_ _ _ di
distillazione) _ _ _ _ _ 140501 _ clorofluorocarburi (CFC) _ _ _ _ _
140502 _ altri solventi alogenati e miscele di solventi _ _ _ _ _
140503 _ altri solventi e miscele di solventi _ _ _ _ _ 140504 _
fanghi contenenti solventi alogenati _ _ _ _ _ 140505 _ fanghi
contenenti altri solventi _ _ _ _ _ 16 _ RIFIUTI NON SPECIFICATI
ALTRIMENTI NEL CATALOGO _ _ _ _ _ 1602 _ APPARECCHIATURE O PARTI DI
APPARECCHIATURE FUORI USO _ _ _ _ _ 160201 _ trasformatori o
condensatori contenenti PCB o PCT _ _ _ _ _ 1604 _ RIFIUTI ESPLOSIVI
DI SCARTO _ _ _ _ _ 160401 _ munizioni di scarto _ _ _ _ _ 160402 _
fuochi artificiali di scarto _ _ _ _

_ Codice CER _ Designazione _ _ _ _ _ 160403 _ altri rifiuti
esplosivi di scarto _ _ _ _ _ 1606 _ BATTERIE ED ACCUMULATORI _ _ _ _
_ 160601 _ accumulatori al piombo _ _ _ _ _ 160602 _ accumulatori al
nichel-cadmio _ _ _ _ _ 160603 _ pile a secco al mercurio _ _ _ _ _
160606 _ elettroliti da pile e accumulatori _ _ _ _ _ 1607 _ RIFIUTI
DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E _ _ _ STOCCAGGIO (TRANNE 05
00 00 E 12 00 00) _ _ _ _ _ 160701 _ rifiuti della pulizia di
cisterne di navi contenenti _ _ _ prodotti chimici _ _ _ _ _ 160702 _
rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti _ _ _ oli _ _ _
_ _ 160703 _ rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed _ _ _
autocisterne contenenti oli _ _ _ _ _ 160704 _ rifiuti della pulizia
di vagoni cisterne ed _ _ _ autocisterne contenenti prodotti chimici
_ _ _ _ _ 160705 _ rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio _
_ _ contenenti prodotti chimici _ _ _ _ _ 160706 _ rifiuti della
pulizia di serbatoi di stoccaggio _ _ _ contenenti oli _ _ _ _ _ 17 _
RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA _ _ _ COSTRUZIONE
DI STRADE) _ _ _ _ _ 1706 _ MATERIALE ISOLANTE _ _ _ _ _ 170601 _
materiali isolanti contenenti amianto _ _ _ _ _ 18 _ RIFIUTI DI
RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I _ _ _ RIFIUTI DI CUCINA E DI
RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO _ _ _ DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA) _
_ _ _ _ 1801 _ RIFIUTI DA MATERNITA', DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE _
_ _ MALATTIE NEGLI UOMINI _ _ _ _ _ 180103 _ altri rifiuti la cui
raccolta e smaltimento richiede _ _ _ precauzioni particolari in
funzione della prevenzione_ _ _ di infezioni _ _ _ _ _ 1802 _ RIFIUTI
DELLA RICERCA, DIAGNOSI TRATTAMENTO E _ _ _ PREVENZIONE DELLE
MALATTIE NEGLI ANIMALI _ _ _ _ _ 180202 _ altri rifiuti la cui
raccolta e smaltimento richiede _ _ _ precauzioni particolari in
funzione della prevenzione_ _ _ di infezioni _ _ _ _ _ 180204 _
sostanze chimiche di scarto _ _ _ _ _ 19 _ RIFIUTI DA IMPIANTI Dl
TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI _ _ _ DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI
SITO E INDUSTRIE _ _ _ DELL'ACQUA _ _ _ _ _ 1901 _ RIFIUTI DA
INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI_ _ _ ED ASSIMILABILI DA
COMMERCIO, INDUSTRIE ED _ _ _ ISTITUZIONI _ _ _ _ _ 190103 _ ceneri
leggere _ _ _ _ _ 190104 _ polveri di caldaie _ _ _ _ _ 190105 _
residui di filtrazione prodotti dagli impianti _ _ _ di trattamento
dei fumi _ _ _ _ _ 190106 _ acque reflue da trattamento dei fumi ed
altre acque _ _ _ reflue _ _ _ _ _ 190107 _ rifiuti solidi derivanti
dal trattamento fumi _ _ _ _ _ 190110 _ carbone attivo esaurito dal
trattamento dei fumi _ _ _ _ _ 1902 _ RIFIUTI DA TRATTAMENTI
CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI _ _ _ RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO
DECROMATAZIONE, _ _ _ DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE) _ _ _ _ _
190201 _ fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da _ _ _
trattamento di precipitazione dei metalli _ _ _ _ _ 1904 _ RIFIUTI
VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE _ _ _ _ _ 190402 _ ceneri
leggere ed altri rifiuti di trattamento _ _ _ dei fumi _ _ _ _

_ Codice CER _ Designazione _ _ _ _ _ 190403 _ fase solida non
vetrificata _ _ _ _ _ 1908 _ RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE_ _ _ NON SPECIFICATI ALTRIMENTI _ _ _ _ _ 190803 _
grassi ed oli da separatori olio/acqua _ _ _ _ _ 190806 _ resine di
scambio ionico sature od esauste _ _ _ _ _ 190807 _ soluzioni e
fanghi di rigenerazione delle resine a _ _ _ scambio ionico _ _ _ _ _
20 _ RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, _ _ _
INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA _ _ _ RACCOLTA
DIFFERENZIATA _ _ _ _ _ 2001 _ RACCOLTA DIFFERENZIATA _ _ _ _ _
200112 _ vernici, inchiostri, adesivi _ _ _ _ _ 200113 _ solventi _ _
_ _ _ 200117 _ prodotti fotochimici _ _ _ _ _ 200119 _ pesticidi _ _
_ _ _ 200121 _ tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti _ _ _
mercurio _ _ _ _
ALLEGATO E
(Previsto dall' art.37, comma 1)
OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO
entro 5 anni

_ _ minimi _ massimi _

| | | |
| a) Rifiuti di imballaggi da | | |
| recuperare come materia o come | | |
| componente di energia: in peso | 50% | 65% |
| almeno il | | |
| | | |
| | | |
| b) Rifiuti di imballaggi da | | |
| riciclare: in peso almeno il | 25% | 45% |
| | | |
| c) Ciascun materiale di | | |
| imballaggio da riciclare: in | | |
| peso almeno il | 15% | 15% |
| | | |


ALLEGATO F
(Previsto dall'art. 43, Comma 3)
REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E
LA RIUTILIZZABILITA' E LA RECUPERABILITA' (IN PARTICOLARE LA
RICICLABILITA') DEGLI IMBALLAGGI
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e
il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di
sicurezza, igiene e accettabilita' tanto per il prodotto imballato
quanto per il consumatore.
- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in
modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il
riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i
rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei
rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di
metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come
costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente
dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro
presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione
se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei
rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
2. Requisiti per la riutilizzabilita' di un imballaggio
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
- le proprieta' fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio
devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni
di impiego normalmente prevedibili;
- possibilita' di trattare gli imballaggi usati per ottemperare
ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.
- osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi
recuperabili se l'imballaggio non e' piu' utilizzato e diventa quindi
un rifiuto.
3. Requisiti per la recuperabilita' di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del
materiale
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il
riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali
usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le
norme in vigore nella Comunita' europea. La determinazione di tale
percentuale puo' variare a seconda del tipo di materiale che
costituisce l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico
devono avere un valore calorico minimo inferiore per permettere di
ottimizzare il recupero energetico;
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono
essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la
raccolta separata e il processo o l'attivita' di compostaggio in cui
sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura
tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o
biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante
finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
((Allegato "G"

CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE
ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITA' CHE LI HA PRODOTTl (*) (I RIFIUTI
POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO, DI SOLIDO O DI FANGO)
Allegato G-1
Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate
nell'allegato I e che consistono in:
1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre
attivita' mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi,
escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di
lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici,
ecc.)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione,
distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle / adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da
attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti
sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di
laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia
dei dibenzofurani policlorurati
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia
delle dibenzoparadiossine policlorurate
Allegato G-2
Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati
nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate
nell'allegato I e consistenti in:
19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
21. Sostanze inorgarniche senza metalli ne' composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio:
polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29,
30 e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
31. Residui da decarbonazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
34. Residui della pulitura di cisterne e / o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas,
ecc.) che abbiano contenuto uno o piu' dei costituenti elencati
nell'allegato H
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti
domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti
elencati nell'allegato H e aventi una delle
caratteristiche elencate nell'allegato I

(*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato H sono
fatte intenzionalmente.))
((Allegato "H"
COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO
TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO I (*)
Rifiuti aventi come costituenti:
C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nickel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
C21 Cianuri inorganici
C22 I seguenti metalli alcalini o alcalinoterrosi: litio,
sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
C27 Metallocarbonili
C28 Perossidi
C29 Clorati
C30 Perclorati
C31 Azoturi
C32 PCB e / o PCT
C33 Composti farmaceutici o veterinari
C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari,
ecc.)
C35 Sostanze infettive
C36 Oli di creosoto
C37 Isocianati, tiocianati
C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
C39 Fenoli, composti fenolati
C40 Solventi alogenati
C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
C42 Composti organoalogenati, escluse le sostanze polimerizzate
inerti e le altre sostanze indicate nel presente
allegato
C43 Composti aromatici, composti organici policiclici
ed eterociclici
C44 Ammine alifatiche
C45 Ammine aromatiche
C46 Eteri
C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze
indicate in altri punti del presente allegato
C48 Composti organici dello zolfo
C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani
policlorati
C-50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle
dibenzoparadiossine policlorate
C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o
solforati non altrimenti indicati nel presente allegato

(*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti
pericolosi dell'allegato G sono fatte intenzionalmente.))
((Allegato "I"
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per
effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti
piu' del dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione
esotermica;
H3 - A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilita e' inferiore a 21 C
(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto
di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di
una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi
anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione
normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas
facilmente infiammabili in quantita' pericolose;
H3 - B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilita' e' pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto
immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo'
provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di
gravita' limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i
preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi,
acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o
aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti
vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro
tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di
malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni
congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici
ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un
acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare
origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un
prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra
elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono
presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' settori
dell'ambiente.
Note.
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e
"molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" e' effettuata
secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B
della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella
versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche
"cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato
delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per
la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II
D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla
direttiva 83/467/CEE della Commissione.
Metodi di prova.
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico
alle definizioni di cui all'allegato I.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della
direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva
84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della
Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva
67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle
raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in
particolare su quelli dell'OCSE.))

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