Decreto Legislativo n.152 del 11 maggio 1999
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" corredato delle relative note.
(Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 101/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1999).
(GU n.177 del 30-7-1999 - Suppl. Ordinario n. 146)
Vigente al: 30-7-1999
TITOLO I:
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
AVVERTENZA:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991,
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole;
Vista la direttiva 98 /15 /CE, recante modifica della direttiva
91/271 /CEE, per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli
articoli 36 e 37 che prevedono il recepimento delle direttive
91/271/CEE e 91/676/CEE e ogni necessaria modifica ed integrazione
allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico della normativa
vigente;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare
l'articolo 6;
Vista la legge 24 aprile 1998, n,. 128, ed in particolare
l'articolo 17 che delega il Governo ad apportare "le modificazioni ed
integrazioni necessaire al coordinamento e il riordino della
normativa vigente in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento";
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente disposizioni . in materia di risorse
idriche;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche e integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive
91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 3 dicembre 1998 e del 15 gennaio 1999;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche
agricole, dei lavori pubblici, dei trasporti e. della navigazione,
delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per gli affari regionali, di grazia e giustizia, degli
affari esteri e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Finalita')
1. Il presente decreto definisce la disciplina generale per la
tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i
seguenti obiettivi:
a) prevenire, e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate
protezioni di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
con priorita' per quelle potabili;
d) mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi
idrici, nonche' la capacita' di sostenere comunita' animali e
vegetali ampie e ben diversificate.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si
realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualita' ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di
controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo
Stato, nonche' la definizione di valori limite in relazione agli
obiettivi di qualita' del corpo recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e
depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico
integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.36;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuzione di misure tese alla conservazione, al
risparmio, al ritualizzo ed al riciclo delle risorse idriche.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata
dal presente decreto nel rispetto di quelle disposizioni in esso
contenute che, per la loro natura riformatrice, costituiscono
principi fondamentali della legislazione statale ai sensi
dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Le regioni a
statuto speciale e le province. autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "abitante equivalente": il carico organico biodegradabile
avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a
60 grammi di ossigeno al giorno;
b) "acque ciprinicole": le acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci,
i pesci persici e le anguille;
c) "acque costiere": le acque al di fuori della linea di bassa
marea o del limite esterno di un estuario;
d) "acque salmonicole": le acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) "estuario": l'area di transizione tra le acque dolci e le acque
costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare
sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente; in via
transitoria sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
f) "acque dolci": le acque che si presentano in natura con una
bassa concentrazione di sali e sono considerate appropriate per
l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche;
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue
scaricate da edifici in cui si svolgono attivita' commerciali o
industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento;
i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio
di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero
meteoriche di dilavamento;
l) "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della
superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto
contatto con il suolo e il sottosuolo;
m) "agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le attivita'
economiche sono sufficientemente concentrate cosi' da rendere
possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue, urbane
verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un
punto di scarico finale;
n) "applicazione al terreno": l'apporto di materiale al terreno
mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel
terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del
terreno;
o) "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e
province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio
1994, n. 36;
p) "bestiame": si intendono tutti gli animali allevati per uso o
profitto;
q) "composto azotato": qualsiasi sostanza contenente azoto,
escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
r) "concimi chimici": qualsiasi fertilizzante prodotto mediante
procedimento industriale;
s) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una
miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di
prodotto trasformato;
t) "eutrofizzazione": arricchimento delle acque in nutrienti, in
particolare modo di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che
provoca una proliferazione delle alghe e di forme superiori di vita
vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell'equilibrio
degli, organismi presenti nell'acqua e della qualita' delle acque
interessate;
u) "fertilizzante": fermo restando quanto disposto dalla legge 19
ottobre 1984, n.748, ai fini del presente decreto e' fertilizzante
qualsiasi sostanza contenente, uno o piu' composti azotati, sparsa
sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono
compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti
ittici e i fanghi di cui alla lettera v);
v) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque, reflue urbane;
z) "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o
indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di
energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la
salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico
idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi
delle acque;
aa) "rete fognaria": il sistema di condotta per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
bb) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di
acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle
acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di
acque previsti all'articolo 40;
cc) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno
scarico;
dd) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue
urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo
lo scarico garantisca la conformita' dei corpi idrici recettori ai
relativi obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni
del presente decreto;
ee) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue
urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la
sedimentazione, dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a
seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto
almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle
acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;
ff) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue
urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento
biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui
vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5;
gg) "stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento":
qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attivita' commerciali o
industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero
l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5
ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza
di tali sostanze nello scarico;
hh) "valore limite di emissione": limite di accettabilita' di una
sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in
concentrazione, ovvero in peso per unita' di prodotto o di materia
prima lavorata, o in peso per unita' di tempo;
ii) "zone vulnerabili": zone di territorio che scaricano
direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o
zootecnica in acque gia' inquinate o che potrebbero esserlo in
conseguenza di tali tipi di scarichi.
Articolo 3
(Competenze)
1. Le competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto
sono stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dagli
altri provvedimenti statali e regionali adottati ai sensi della legge
15 marzo 1997, n. 59.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le autorita' di
bacino, l'Agenzia nazionale e le Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente assicurano l'esercizio delle competenze gia' spettanti
alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni
e agli enti locali, in caso di accertata inattivita'' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute e all'ambiente o
inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del
consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita
i poteri sostitutivi in conformita' all'articolo 5 del decreto
legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, fermi restando i poteri di
ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessita',
nonche' quanto disposto dall'articolo 53.
4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente
decreto sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o
piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti
possono altresi' essere modificati gli allegati al presente decreto
per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni
scientifiche o tecnologiche.
5. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
con decreto dei Ministri competenti per materia, si provvede alla
modifica degli allegati al presente decreto per dare attuazione alle
direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in
cui queste modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal
presente decreto.
6. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso
appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrono
alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di
risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione
irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della
fitodepurazione.
7. Le regioni assicurano la piu' ampia divulgazione delle
informazioni sullo stato di qualita' delle acque e trasmettono
all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati
conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente
decreto, nonche' quelli prescritti dalla disciplina comunitaria,
secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente elabora a livello nazionale, nell'ambito del
Sistema informativo nazionale ambientale, le informazioni ricevute e
le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente
anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto
sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute
a trasmettere al Ministero dell'ambiente i provvedimenti adottati ai
fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli
obblighi internazionali assunti.
8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
9. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le
parti interessate all'attuazione del presente decreto in particolare
in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di
tutela.
TITOLO II:
OBIETTIVI DI QUALITA'
Capo 1: (Obiettivo di qualita' ambientale e obiettivo di qualita' per
specifica destinazione)
Articolo 4
(Disposizioni generali)
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali
e sotterranee, il presente decreto individua gli obiettivi minimi di
qualita' ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi
di qualita' per specifica destinazione per i corpi idrici di cui
all'articolo 6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione
della capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e
ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo
stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da
parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il
piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44, misure atte a
conseguire i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale
corrispondente allo stato di "buono" come definito nell'Allegato 1;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita'
ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a
specifica destinazione di cui all'articolo 6 gli obiettivi di
qualita' per specifica destinazione di cui all'allegato 2, salvo i
termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di
qualita' ambientale e per specifica destinazione che prevedano per
gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati
quelli piu' cautelativi; quando i limiti piu' cautelativi si
riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale,
il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di
qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica
destinazione.
7. Le regioni possono altresi' definire obiettivi di qualita'
ambientale piu' elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni
dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualita'.
Articolo 5
(Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualita'
ambientale)
1. Entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei dati gia' acquisiti e
dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli
articoli 42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico
significativo, o parte di esso, la classe di qualita' corrispondente
ad una di quelle indicate nell'allegato 1.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni
stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al
mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui
all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico
massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni
dell'autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i
corpi idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i
corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore
degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il
raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente
allo stato "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico
superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i
requisiti dello stato "sufficiente" di cui all'allegato 1.
4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per
i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il
raggiungimento dello stato "buono" entro il 31 dicembre 2016.
5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di
qualita' ambientale, meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora
ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in conseguenza
dell'attivita' umana che rendono manifestamente impossibile o
economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello
stato qualitativo;
b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' previsto non e'
perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica
del bacino di appartenenza;
c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali
alluvioni e siccita'.
6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la
definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' i
medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del
corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui al comma 5, lettera b),
non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
presente decreto in altri corpi idrici all'interno dello stesso
bacino idrografico.
7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono
comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi
compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina
degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi,
nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
Articolo 6
(Obiettivo di qualita' per specifica destinazione)
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5,
per le acque indicate al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso,
l'obiettivo di qualita' per specifica destinazione stabilito
nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione;
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente
idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel piano di
tutela, per mantenere, ovvero adeguare, la qualita' delle acque di
cui al comma 1 all'obiettivo di qualita' per specifica destinazione.
Relativamente alle acque di cui al comma 1 le regioni predispongono
apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente.
Capo II:
Acque a specifica destinazione
Articolo 7
(Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)
1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate
alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni
nelle categorie A1, A2 e A3 secondo le caratteristiche fisiche,
chimiche e microbiologiche di cui alla tabella 1/A dell'allegato 2.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci
superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai seguenti
trattamenti:
a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e
disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione
e disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e
classificazione delle acque di' cui ai commi 1 e 2 al Ministero della
sanita', che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche
fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai
valori limite imperativi della categoria A3 possono essere
utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in cui non sia
possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a
condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che
consenta di rispettare le norme di qualita' delle acque destinate al
consumo umano.
Articolo 8
(Deroghe)
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui
alla tabella 1/A dell'allegato 2:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2
tabella 1/A dal simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche
eccezionali o condizioni geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di
talune sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie
A1, A2 e A3;
d) nel caso di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti,
per i parametri indicati con un asterisco nell'Allegato 2, tabella
1/A, fermo restando che tale deroga e' applicabile unicamente ai
laghi aventi una profondita' non superiore ai 20 metri, che per
rinnovare le loro acque impieghino piu' di un anno e nel cui specchio
non defluiscano acque di scarico.
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi
concreto pericolo per la salute pubblica.
Articolo 9
(Acque di balneazione)
1. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai
requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470, e successive modificazioni.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione
ai sensi del citato decreto Presidente della Repubblica n. 470 del
1982 le regioni, entro l'inizio della stagione balneare successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto e,
successivamente, prima dell'inizio della stagione balneare, con
periodicita' annuale, comunicano al Ministero dell'ambiente, secondo
le modalita' indicate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7,
tutte le informazioni relative alle cause ed alle misure che
intendono adottare.
Articolo 10
(Acque dolci idonee alla vita dei pesci)
1 - Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci, sono
privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi
nazionali e riserve naturali dello Stato, nonche' di parchi e riserve
naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi
idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide
dichiarate "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione
di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del
Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, sulla
protezione delle zone umide, nonche' quelle comprese nelle "oasi di
protezione della fauna", istituite dalle regioni e province autonome
ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n.157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese nelle
precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico,
naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat
di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, ovvero in
quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di
conservazione o, altresi', sede di antiche e tradizionali forme di
produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilita'
ecologica ed economica.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli
articoli 11, 12 e 13, le acque dolci superficiali dei bacini naturali
o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie
ittiche, nonche' i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo
o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei
liquami e di acque reflue industriali.
3. Le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri
di qualita' conformi con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B
dell'allegato 2, sono classificate, entro quindici mesi dalla
designazione, come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
4. La designazione e la classificazione ai sensi dei commi 1 e 3
sono effettuate dalle regioni, ricorrendone le condizioni, devono
essere gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico,
ferma restando la possibilita' di designare e classificare
nell'ambito del medesimo, tratti come "acqua salmonicola" e tratti
come "acqua ciprinicola".
5. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela della qualita' delle acque, il Presidente della Giunta
regionale o il Presidente della provincia, nell'ambito delle
rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati,
integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle
acque.
Articolo 11
(Successive designazioni e revisioni)
1. Le regioni sottopongono a revisione la designazione e la
classificazione di alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in
funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.
Articolo 12
(Accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci)
1. Le acque designate e classificate si considerano idonee, alla vita
dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella tabella 1/B
dell'allegato 2.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu'
valori dei parametri riportati nella tabella 1/B dell'Allegato 2, le
autorita' competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia
dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o
a eccessivi prelievi e propongono all'autorita' competente le misure
appropriate.
3. Ai fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle
acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di
analisi biologica delle acque designate e classificate.
Articolo 13
(Deroghe)
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per
essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al
rispetto dei parametri indicati nella tabella 1/B dell'allegato 2,
dal simbolo (o), in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o
speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri
riportati nella medesima tabella, per arricchimento naturale del
corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento
diretto dell'uomo.
Articolo 14
(Acque destinate alla vita dei molluschi)
1. Le regioni designano, nell'ambito delle acque marine costiere e
salmastre, che sono sede di banchi e popolazioni naturali di
molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e
miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per
contribuire alla buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura
direttamente commestibili per l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari,
oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione
dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela della qualita' delle acque, il Presidente della Giunta
regionale, il Presidente della provincia e il Sindaco, nell'ambito
delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e
motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi
delle acque.
Articolo 15
(Accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei
molluschi)
1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 14 devono rispondere ai
requisiti di qualita' di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2.
2. Qualora le acque designate non risultano conformi ai requisiti
di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, le regioni stabiliscono
programmi per ridurre l'inquinamento.
3. Se da un campionamento risulta che uno o piu' valori di
parametri di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, non sono
rispettati, le autorita' competenti al controllo accertano se
l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad
altri fattori di inquinamento. In tali casi le regioni adottano
misure appropriate.
Articolo 16
(Deroghe)
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni
possono derogare ai requisiti alla tabella 1/C dell'allegato 2, in
caso di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali.
Articolo 17
(Norme sanitarie)
1. Le attivita' di cui agli articoli 14, 15 e 16 lasciano
impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla
classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei
molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 530
TITOLO III:
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Capo I: Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento
Articolo 18
(Aree sensibili)
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri
dell'allegato 6.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree
sensibili:
a) i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi d'acqua ad essi
afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le
Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar
del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n.448;
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce
dell'Adige a Pesaro e i Corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto
di 10 chilometri dalla linea di costa;
e) i corpi idrici ove si svolgono attivita' tradizionali di
produzione ittica sostenibile che necessitano di tutela.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente
relativamente alla tutela di Venezia.
4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato 6 e sentita
l'Autorita' di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono designare ulteriori
aree sensibili ovvero individuano all'interno delle aree indicate nel
comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni sulla base di criteri previsti dall'allegato 6
delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono
all'inquinamento di tali aree.
6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree
sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6
devono soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla
identificazione.
Articolo 19
(Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui
all'allegato 7/A-I
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone
vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A-III.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base dei dati disponibili, e per quanto possibile
sulla base delle indicazioni stabilite nell'allegato 7/A-I, le
regioni, sentita l'Autorita' di bacino, possono individuare ulteriori
zone vulnerabili ovvero, all'interno delle zone indicate
nell'allegato 7/A-III, le parti che non costituiscono zone
vulnerabili.
4. Almeno ogni quattro anni le regioni, sentita l'Autorita' di
bacino, rivedono o completano le designazioni delle zone vulnerabili
per tener conto dei cambiamenti e fattori imprevisti al momento della
precedente designazione. A tal fine le regioni predispongono e
attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare
le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un
anno, secondo le prescrizioni di cui all'allegato 7/A-I, nonche'
riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci
superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine
costiere.
5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono
essere attuati i programmi di azione di cui al comma 6, nonche' le
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al
decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19.4.1999,
pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4.5.1999.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per
le zone designate ai sensi dei commi 2 e 3 ed entro un anno dalla
data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 4, le
regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui
all'allegato 7/A-IV, definiscono ovvero rivedono, se gia' posti in
essere, programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento
delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola,
e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone
vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per
le zone di cui al comma 4.
7. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il
codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalita, di
applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di
informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice
di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare entro quattro anni a decorrere dalla
definizione o revisione dei programmi di cui al comma 6, i necessari
strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi
sulla base dei risultati ottenuti ove necessario, modificare o
integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure
possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di
attuazione delle misure stesse.
8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di
azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le
revisioni effettuate devono essere comunicati al Ministero
dell'ambiente, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui
all'articolo 3, comma 7. Al Ministero per le politiche agricole e'
data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di
buona pratica agricola di cui al comma 7, lettera a) nonche' degli
interventi di formazione e informazione.
9. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle
acque il codice di buona pratica agricola e' di raccomandata
applicazione al di fuori delle zone vulnerabili.
Articolo 20
(Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili)
1. Con le modalita' previste dall'articolo 19 e sulla base delle
indicazioni contenute nell'Allegato 7/B , le regioni identificano le
aree di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o
altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di
prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le autorita' di bacino verificano la presenza nel
territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di
siccita', degrado del suolo e processi di desertificazione e le
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione
di bacino e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di
tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'Azione Nazionale di
cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
Articolo 21
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236)
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 4 (Aree di salvaguardia delle risorse idriche)
1. Su proposta delle autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere
e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali
e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse,
nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree
di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di
rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di
ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1,
le autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni
necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il
controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al
consumo umano.
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le
disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le
disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge, anche per quanto
riguarda eventuali indennizzi per le attivita' preesistenti.".
2. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 5 (Zona di tutela assoluta)
1. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve
avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile
per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto
di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita
esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio.".
3. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 6 (Zona di rispetto)
1. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio
circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e
destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa idrica captata e puo' essere suddivisa
in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in
relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla
situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. In
particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei
seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti
attivita':
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi,
salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle
indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la
falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione
della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi
per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite
di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di rispetto ristretta.
2. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 1,
preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in
ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le
regioni e le provincie autonome disciplinano, all'interno delle zone
di rispetto, le seguenti strutture od attivita':
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere varie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di
servizio;
d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura
nei casi in cui esista un piano regionale o provinciale di
fertilizzazione.
e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di
fertilizzazione di cui alla lettera c) del comma 1.
3. In assenza dell'individuazione da parte della regione della
zona di rispetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la medesima ha
un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione
o di derivazione.".
4. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 7 (Zone di protezione)
1. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le
indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio
idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione
del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli
insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e
zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali,
provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
2. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee,
anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e
disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.".
Capo II:
Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico
Articolo 22
(Pianificazione del bilancio idrico)
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento
degli obiettivi di qualita' attraverso una pianificazione delle
utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla
qualita' delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare
l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorita' di
bacino, nel rispetto delle priorita' della legge 5 gennaio 1994, n.
36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilita', del minimo
deflusso vitale, della capacita' di ravvenamento della falda e delle
destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Le autorita' competenti al rilascio delle concessioni di
derivazione ed alla vigilanza sulle stesse trasmettono alle autorita'
di bacino competenti ogni informazione utile in merito alla gestione
della concessione evidenziando in particolare le effettive quantita'
derivate e le caratteristiche quantitative e qualitative delle acque
eventualmente restituite. Le autorita' di bacino provvedono a
trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente secondo le modalita' di cui all'articolo 3
comma 7.
4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto a definire, di
concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la
predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei
criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la
definizione del minimo deflusso vitale.
5. Tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'autorita'
concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il
minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo
3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza
che cio' possa dar luogo alla corresponsione di' indennizzi da parte
della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 le autorita' concedenti,
a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel
medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro
revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o
quantitative, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione, di
indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la
relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
Articolo 23
(Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)
1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo 3
del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal
seguente:
"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia
alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di
bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di
quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere
all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della
utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in
attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto
termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si
intende espresso in senso favorevole.".
2. Il comma 1 dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal seguente:
"1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui
agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione
con altre utenze concesse o richieste presenti la piu' razionale
utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali
dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o
di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente
le risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a
quella prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso,
garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per
usi industriali e' altresi' preferita quella del richiedente che
aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento
CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione
volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema
comunitario di ecogestione e audit."
3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 12-bis
1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo
di risorse riservate al consumo umano puo' essere assentito per usi
diversi solo nel caso di ampia disponibilita' delle risorse predette
o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti
alternative di approvvigionamento; in tal caso il canone di utenza
per uso diverso da quello potabile e' triplicato.
2. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti
sono posti in serie con gli inpianti di acquedotto.
3. Il provvedimento di concessione e' rilasciato solo se non
pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' definiti per il corso d'acqua interessato, se e' garantito
il minimo deflusso vitale e se non vi e' possibilita' di riutilizo di
acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane,
ovvero se il riutilizzo e' economicamente insostenibile. La quantita'
di acqua concessa e' commisurata alla possibilita' di risparmio, di
riutilizzo o riciclo della risorsa. Nelle condizioni del disciplinare
devono essere fissate, ove tecnicamente possibile, la quantita' e le
caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente nei
casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il
prelievo e la capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al fine di
evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e
quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime
delle acque.".
4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e'
sostituito dal seguente:
"Articolo 17
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28,
commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' vietato derivare o
utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o
concessorio dell'autorita' competente. Nel caso di violazione del
disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone
l'immediata cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore,
fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle
leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi
di particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione
prevista dal presente articolo, non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689.
E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.".
5. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n.1775.
6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione
dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n.36, per le derivazioni
o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente
in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
sanzione di cui all'articolo 17, del regio decreto 11 dicembre 1933
n. 1775, come modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un
quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione
in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e
delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento
istruttorio della domanda di concessione in sanatoria,
l'utilizzazione puo' proseguire, fermo restando l'obbligo del
pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita'
concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora
in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualita'.
7. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dell'articolo 29 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto disposto dal secondo comma, tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni ad eccezione
di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta
fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge del 24 aprile 1998, n.
128, e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva
96/92/CE, non puo' eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso
irriguo.".
8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione
gia' concesse. Ove le stesse, per effetto del medesimo comma 7
risultino scadute, possono continuare ad essere esercitate sino alla
data di scadenza originaria, purche' venga presentata domanda di
rinnovo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo
22.
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e' inserito il seguente:
"Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto
delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della
risorsa idrica, della quantita' minima necessaria' alla coltura
stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione;
le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti
possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture
consortili gia' operanti sul territorio.".
Articolo 24
(Acque minerali naturali)
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e
delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze
di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle
previsioni del piano di tutela.
Articolo 25
(Risparmio idrico)
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano
le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione
dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche
mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
e' sostituito dal seguente:
"1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la
riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in
particolare a: a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione
e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di
ridurre le perdite;
b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali e produttivi di, rilevanti dimensioni, reti duali di
adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi
compatibili;
c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche
di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola
unita' abitativa nonche' contatori differenziati per le attivita'
produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento
differenziati per le acque piovane e perle acque reflue.". 3.
All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, e'
inserito il seguente:
"1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto
urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili,
prevedono reti duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate,
nonche' tecniche di risparmio della risorsa. Il comune rilascia la
concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione di
contatori per ogni singola unita' abitativa, nonche' il collegamento
a reti duali ove gia' disponibili.".
4. All'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in funzione del
contenimento del consumo.".
5. Le regioni, sentita le autorita' di bacino, approvano
specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla
pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei
fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
Articolo 26
(Riutilizzo dell'acqua)
1. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, dopo il comma
4, e', in fine, aggiunto il seguente:
"4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o
gia' usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali
e' ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua
reflua o gia' usata. La riduzione si determina applicando alla
tariffa un correttivo che tiene conto della quantita' di acqua
riutilizzata e della quantita' delle acque primarie impiegate.".
2. L'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n.36, e' sostituito
dal seguente:
"Articolo 6. (Modalita' per il riutilizzo delle acque reflue)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro per le politiche agricole, della sanita', dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme
tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo
dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le
quali sono in particolare:
a) indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione
e l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche
emanate ai sensi del comma l;
b) indicate le modalita' del coordinamento interregionale anche al
fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti
di depurazione di acque reflue;
c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano
impianti di riciclo o riutilizzo.".
3. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n. 36, come sostituito dal comma 2, e' emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e d'intesa la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano sono definite le modalita' per l'applicazione della riduzione
di canone prevista dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e d), della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Capo III:
Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi
Articolo 27
(Reti fognarie)
1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le
acque reflue urbane:
a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti
equivalenti superiore a 15.000;
b) entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti
equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.
2. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti
considerate "aree sensibili" gli agglomerati con oltre 10.000
abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria.
3. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti
fognarie si effettuano adottando le tecniche migliori che non
comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
a) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
c) della limitazione del l'inquinamento delle acque recipienti,
dovuto a tracimazioni causate da piogge violente.
4. Per i nuclei abitativi isolati, ovvero laddove la realizzazione
di una rete fognaria non sia giustificata o perche' non presenterebbe
vantaggi dal punto di vista ambientale o perche' comporterebbe costi
eccessivi, le regioni identificano sistemi individuali o altri
sistemi pubblici e privati adeguati secondo i criteri di cui alla
delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62, che raggiungano lo
stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di
adeguamento.
Articolo 28
(Criteri generali della disciplina degli scarichi)
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto
degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici e devono comunque
rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5. 2.
Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro
autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle
migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di
emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in
concentrazione massima ammissibile sia in quantita' massima per
unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o
famiglie di sostanze affini. Per le sostanze indicate nelle tabelle
1, 2, 5 e 3/A dell'allegato 5, le regioni non possono stabilire
valori limite meno restrittivi di quelli fissati nel medesimo
allegato 5.
3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il
campionamento da parte dell'autorita' competente per il controllo nel
punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi,
salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 34, si intende
effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque
superficiali e sotterranee, interne e marine, nonche' in fognature,
sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad
effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che
ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno
luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere che
scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 2, 4, 5,
12, 15 e 16 della tabella 5 dell'allegato 5, subiscano un trattamento
particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere
conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente
allo scopo. Non e' comunque consentito diluire con acque di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli
scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9 e 10 della tabella 5 dell'allegato 5, prima del
trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli a'i limiti
previsti dal presente decreto. L'autorita' competente, in sede di
autorizzazione puo' prescrivere che lo scarico delle acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di
energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun
stabilimento.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale
presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di
emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura
delle alterazioni e agli obiettivi di qualita' del corpo idrico
ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con
caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza
maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono
state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 38 e salva diversa
normativa regionale, ai fini della disciplina degli scarichi e delle
autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle
che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonche' le
acque reflue provenienti da:
a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o
alla silvicoltura;
b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di
almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le
attivita' di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340
chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto
delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
c) imprese dedite alle attivita' di cui ai punti a) e b) che
esercitano anche attivita' di trasformazione o di valorizzazione
della produzione agricola, inserita con carattere di normalita' e
complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con
materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi
esclusivamente dall'attivita' di coltivazione dei fondi di cui si
abbia a qualunque titolo la disponibilita';
d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a
scarico e si caratterizzino per una densita' di allevamento pari o
inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui
venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al
minuto secondo.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono
all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni
relative alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento
dei relativi fanghi, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui
all'articolo 3, comma 7.
9. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione delle
informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due
anni una relazione sulle attivita' di smaltimento delle acque reflue
urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalita' indicate
nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
10. Le autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi
e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al
fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di
scarico ed il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione,
con la possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare
limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto
comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al
conseguimento degli obiettivi di qualita'.
Articolo 29
(Scarichi sul suolo)
1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 27,
comma 4;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i
quali sia accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita'
a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi
idrici superficiali, purche' gli stessi siano conformi ai criteri ed
ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai
sensi dell'articolo 28, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme
regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4
dell'allegato 5;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di
rocce naturali nonche' dagli impianti di lavaggio delle sostanze
minerali, purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle
falde acquifere o instabilita' dei suoli.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul
suolo autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto in conformita' alla normativa previgente devono, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere
convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero
destinati al riutilizzo in conformita' alle prescrizioni fissate con
il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, cosi' come sostituito dall'articolo 26, comma 2. In caso
di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo
scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, autorizzati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, devono
conformarsi ai limiti della tabella 4 dell'allegato 5 entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale
data devono, essere rispettati i limiti della tabella 3 dell'allegato
5 ovvero, se piu' restrittivi, i limiti fissati dalle normative
regionali vigenti. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul
suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.
Articolo 30
(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)
1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 l'autorita' competente,
dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa
falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di
determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli
impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 il Ministero
dell'ambiente per i giacimenti a mare e le regioni per i giacimenti a
terra possono altresi'. autorizzare lo scarico di acque risultanti
dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da
cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita'
dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano
contenuto idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo
scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze
pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle derivanti
dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono
rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie
a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri
sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. Per le perforazioni in mare con le quali e' svolta attivita' di
prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi
liquidi o gassosi, lo scarico delle acque diretto in mare avviene
secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente
in data 28 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 190
del 16 agosto 1994, e successive modifiche, purche' la concentrazione
di idrocarburi sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e'
progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unita'
geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piu'
produttivi, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto
ai commi 2 e 3.
5. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui al comma 4, e'
autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a
verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi
acquatici.
6. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 5, gli
scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e
debitamente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali
ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o
all'utilizzazione agronomica entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. In caso di mancata ottemperanza agli
obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e' a tutti gli
effetti revocata.
Articolo 31
(Scarichi in acque superficiali)
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali
devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi
dell'articolo 28, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli
obiettivi di qualita'.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti
fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti
equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e
gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti
equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad
un trattamento appropriato, in conformita' con le indicazioni
dell'allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
in conformita' con le indicazioni dell'allegato 5 e secondo le
seguenti cadenze temporali:
a) entro il 31 dicembre 2000 per gli scarichi provenienti da
agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
b) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi provenienti da
agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000
e 15.000;
c) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed in
acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di
abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000.
4. Gli scarichi previsti al commi 2 e 3 devono rispettare,
altresi', i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo
28, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di
reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione
stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2
e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualita'.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone
d'alta montagna, al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare,
dove a causa delle basse temperature e' difficile effettuare un
trattamento biologico efficace possono essere sottoposti ad un
trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purche' studi
dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative
sull'ambiente.
Articolo 32
(Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree
sensibili)
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 28, commi 1 e 2,
le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000
abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate
quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento piu'
spinto di quello previsto dall'articolo 31, comma 3, secondo i
requisiti specifici indicati nell'allegato 5.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree
sensibili in cui puo' essere dimostrato che la percentuale minima di
riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane e' pari almeno al 75% per il
fosforo totale ovvero per almeno il 75% per l'azoto totale.
3. Le regioni individuano tra gli scarichi provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno
dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che,
contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al
trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori.
Articolo 33
(Scarichi in reti fognarie)
1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione
per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, gli scarichi di
acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono
sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai
valori-limite di emissione emanati dai gestori dell'impianto di
depurazione delle acque reflue urbane in conformita' ai criteri
emanati dall'autorita' d'ambito, in base alla caratteristiche
dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della
disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi
dell'arlicolo 28, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti
fognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati
dal gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.
Articolo 34
(Scarichi di sostanze pericolose)
1. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e della
bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui e'
effettuato lo scarico, l'autorita' competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione puo' fissare, in particolari situazioni di
accertato pericolo per l'ambiente anche per la compresenza di altri
scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piu'
restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.
2. Per le sostanze indicate ai numeri 2, 4, 5,12, 15 e 16 della
tabella 5 dell'allegato 5, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la
quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso per
unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e cioe'
per materia prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto
indicato nella stessa tabella.
3. Per le acque di processo contenenti le sostanze delle tabelle
3/A e 5 dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si
intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento, o
dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
L'autorita' competente puo' richiedere che tali scarichi parziali
siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti,
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive
modifiche e integrazioni.
4. L'autorita' che rilascia l'autorizzazione per le sostanze della
tabella 3/A dell'allegato 5, redige un elenco delle autorizzazioni
rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del
successivo inoltro alla Commissione europea.
Capo IV:
Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici
Articolo 35
(Immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e
attivita' di posa in mare di cavi e condotte)
1. Al fine della tutela dell'ambiente marino ed in conformita' alle
disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, e'
consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero
aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti
ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e
terrapieni costieri, dei seguenti materiali:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine
di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' ambientale e
l'innocuita';
c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra,
prodotto durante l'attivita' di pesca effettuata in mare o laguna o
stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al
comma 1, lettera a), e' rilasciata dall'autorita' competente solo
quando e' dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilita'
tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di
recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformita' alle
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della
navigazione e per le politiche agricole, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'immersione in, mare di materiale di cui al comma 1, lettera
b), e' soggetta ad autorizzazione con esclusione dei nuovi manufatti
soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di
ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere
preesistenti, e' dovuta la sola comunicazione all'autorita'
competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera
c), non e' soggetta ad autorizzazione.
5. L'attivita' di posa in mare di cavi e condotte e' soggetta ad
autorizzazione regionale rilasciata, in conformita' alle modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 36
(Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituii da acque reflue)
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 e' vietato l'utilizzo
degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo
smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, la competente autorita' in relazione a
particolari esigenze e nei limiti della capacita' residua di
trattamento puo' autorizzare il gestore di impianti di trattamento di
acque reflue allo smaltimento di rifiuti liquidi limitatamente alle
tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato e', comunque,
autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue negli
impianti di trattamento di cui al comma 1 purche':
a) gli impianti abbiano caratteristiche e capacita' depurativa
adeguata e rispettino comunque i valori limite di cui all'articolo 28
comma 1 e 2;
b) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in
fognatura;
c) provengano da scarichi di acque reflue domestiche o
industriali, prodotti nel medesimo ambito territoriale ottimale di
cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36.
4. Allo smaltimento dei rifiuti costituiti da acque reflue, di cui
al presente articolo, si applica la tariffa prevista per il servizio
di depurazione di cui all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994,
n36.
5. Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da
acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di
rifiuti del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n.22 e
successive modifiche ed integrazioni. Il gestore dell'impianto di
trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue e' soggetto agli
obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 5
febbraio 1997, n.22.
Articolo 37
(Impianti di acquacoltura e piscicoltura)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri per le politiche agricole, dei lavori pubblici,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e,
previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto
sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura e di
piscicoltura.
Articolo 38
(Utilizzazione agronomica)
1. L'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento
zootecnico e' soggetta a comunicazione da effettuare almeno trenta
giorni prima dell'inizio di tali attivita' alle autorita' competenti
che, nel medesimo termine, possono dare le opportune prescrizioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto,
di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le
modalita' per la comunicazione, i criteri per il controllo, le norme
tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla
base di quanto previsto dalla legge il novembre 1996, n. 574, e delle
acque reflue provenienti da allevamenti ittici e da aziende agricole
e agroalimentari anche ai fini delle eventuali prescrizioni di cui al
comma 1.
3. Salvo diversa disciplina regionale, il comune ordina la
sospensione dell'attivita' di cui al comma 1 nel caso di mancata
comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle
prescrizioni impartite.
Articolo 39
(Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne)
1. Le regioni disciplinano i casi in cui puo' essere richiesto,
che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non
recapitanti in reti fognarie siano convogliate e opportunamente
trattate in impianti di depurazione per particolari stabilimenti nei
quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle
superfici impermeabili scoperte.
Articolo 40 (Dighe)
1. Le regioni adottano apposita disciplina in materia di restituzione
delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi
irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche', delle acque
derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla
ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui
al Titolo II
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso
e la salvaguardia sia della qualita' dell'acqua invasa, sia del corpo
recettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle
dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di
ciascun impianto. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire
sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le
attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto sia le misure di
prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico,
delle attivita' di pesca e delle risorse idriche invasate e
rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita'
di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la
tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le
disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1o
novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e
cose.
4. Il progetto di gestione di cui al comma 2, e' predisposto dal
gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dei
lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, per le
politiche agricole e il Ministro delegato della Protezione Civile,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle regioni, con
eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione,
sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette
direttamente interessate; e' trasmesso al Registro italiano dighe per
l'inserimento come parte integrante del foglio condizioni per
l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, e relative
esposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende
approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di
presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte
della regione competente, fermo restando il potere di tali enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e' autorizzato ad
eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in
conformita' ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative
prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti ai sensi
dell'articolo 89, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112, le amministrazioni determinano specifiche
modalita' ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti sono tenuti a presentare il
progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto
di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operativita' del
progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, le operazioni
periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del
decreto del' Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363,
volte a controllare la funzionalita' degli organi di scarico, sono
svolte in conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, schiacciamento e sfangamento degli
invasi non devono pregiudicare gli usi in alto a valle dell'invaso,
ne' il rispetto degli obiettivi di qualita' ambientale e degli
obiettivi di qualita' per specifica destinazione.
Articolo 41
(Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)
1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento
o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia.
immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i
solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di
stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversita'
da contemperarsi con le esigenze di funzionalita' dell'alveo, entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione
del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri
dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la
copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela
della pubblica incolumita' e la realizzazione di impianti di
smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti
all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della
pubblica incolumita'.
3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali
dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere
date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a
parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e
recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in
aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco
ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6
dicembre 1991, n. 394, la concessione e' gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della
legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di
sdemanializzazione.
TITOLO IV:
STRUMENTI DI TUTELA
Capo I:
(Piani di tutela delle acque)
Articolo 42
(Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi
dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica)
1. Al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie
alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad
elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto
antropico esercitato sul medesimo.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni di cui all'allegato 3 e sono resi operativi entro il 31
dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni.
3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1,
le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni
gia' acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla
redazione dei piani di risanamento delle. acque di cui alla legge 10
maggio 1976, n. 319, nonche' a quelle previste dalla legge 18 maggio
1989, n.183.
Articolo 43
(Rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici)
1. Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica
dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e
sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni di cui all'allegato 1 e resi operativi entro il 31
dicembre 2000. Tali programmi devono essere integrati con quelli gia'
esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in
conformita' all'allegato 2.
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso
delle informazioni raccolte e la loro compatibilita' con il Sistema
informativo nazionale dell'ambiente, nell'esercizio delle rispettive
competenze, le regioni possono promuovere accordi di programma con le
strutture definite ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo
del 31 marzo 1998 n. 112, con l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, le agenzie regionali e provinciali dell'ambiente, le
province, le autorita' d'ambito, i consorzi di bonifica e gli altri
enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite
altresi' le modalita' di standardizzazione dei dati e di interscambio
delle informazioni.
Articolo 44
(Piani di tutela delle acque)
1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di
settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter,
della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed e' articolato secondo le
specifiche indicate nell'allegato 4.
2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorita' di bacino di rilievo
nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorita'
d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono
attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli
interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le
province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia,
adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle
competenti autorita' di bacino.
3. Il piano di tutela contiene oltre agli interventi volti a
garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui
al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa del sistema idrico.
4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per
specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di
risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro
integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorita';
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi
previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
5. Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2
le autorita' di bacino nazionali o interregionali verificano la
conformita' del piano agli obiettivi e alle priorita' del comma 2
esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela e' approvato dalle
regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31
dicembre 2004.
6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei
mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
CAPO II:
Autorizzazione ag1i scarichi
Articolo 45
(Criteri generali)
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita da cui
origina lo scarico. Ove tra piu' stabilimenti sia costituito un
consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque
reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione
e' rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le
responsabilita' dei singoli consorziati e del gestore del relativo
impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del
presente decreto. Si applica l'articolo 62, comma 11, secondo
periodo, del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue
domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di
depurazione delle acque reflue urbane, e' definito dalle regioni
nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 28, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in
reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti
fissati dal gestore del servizio idrico integrato. Per gli
insediamenti le cui acque reflue non recapitano in reti fognarie il
rilascio della concessione edilizia e' comprensiva
dell'autorizzazione dello scarico.
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il
tempo necessario al loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di
autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero al comune se lo
scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede
entro novanta giorni dalla recezione della domanda.
7. L'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del
rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il
rinnovo. Lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in
funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la
domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli
scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 34, il
rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo
scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui
al comma 3 puo' prevedere per specifiche tipologie di scarichi di
acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di
rinnovo tacito della medesima.
8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale
nulla per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non
significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata
nulla e della capacita' di diluizione del corpo idrico e stabilisce
prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacita'
autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque
sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla
sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente
interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni
tecniche volte garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni
ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformita' alle
disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo
ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli
accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per
l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente
decreto sono a carico del richiedente. L'autorita' competente
determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto
a versare, a titolo di deposito quale condizione di procedibilita'
della domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede
alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
11. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad
ampliamento, a ristrutturazione o la cui attivita' sia trasferita in
altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo
scarico, ove prevista.
Articolo 46
(Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue
industriali deve essere accompagnata dall'indicazione delle
caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della
quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore
e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla
descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le
operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di
misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla
indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei
sistemi di scarico, nonche' dall'indicazione dei sistemi di
depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite
di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A
dell'allegato 5, la domanda di cui al comma 1 deve altresi' indicare:
a) la capacita' di produzione del singolo stabilimento industriale
che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero
l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero
la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacita' di
produzione deve essere indicata con riferimento alla massima
capacita' oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo
produttivo.
Articolo 47
(Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane)
1. Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale, le regioni disciplinano le modalita' di approvazione dei
progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane che
tengono conto dei criteri di cui all'allegato 5 e della
corrispondenza tra la capacita' dell'impianto e le esigenze delle
aree asservite, nonche' delle modalita' delle gestioni che devono
assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi, e
definiscono le relative fasi di, autorizzazione provvisoria
necessaria all'avvio dell'impianto ovvero in caso di realizzazione
per lotti funzionali.
Articolo 48
(Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 99, e successive modifiche, i fanghi derivanti dal
trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei
rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta cio'
risulti appropriato.
2. E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque
superficiali dolci e salmastre.
3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante
immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi e'
autorizzato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera p-bis) del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e deve comunque cessare
entro il 2003. Fino a tale data le quantita' totali di materie
tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere
progressivamente ridotte. In ogni caso le modalita' di smaltimento
devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente.
Capo III:
Controllo degli scarichi
Articolo 49
(Soggetti tenuti al controllo)
1. L'autorita' competente effettua il controllo degli scarichi
sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso,
effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in
pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 26 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di
controllo secondo le modalita' previste nella convenzione di
gestione.
Articolo 50
(Accessi ed ispezioni)
1. Il soggetto incaricato del controllo e' autorizzato a
effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari
all'accertamento del rispetto dei valori limite di' emissione, delle
prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o
regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione
degli scarichi. Il titolare dello scarico e' tenuto a fornire le
informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali
origina lo scarico.
Articolo 51
(Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico)
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui
al Titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni
dell'autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente al controllo
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine, entro il quale devono
essere eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per
la salute pubblica e per l'ambiente;'
c) alla revoca del l'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute
pubblica e per l'ambiente.
Articolo 52
(Controllo degli scarichi di sostanze pericolose)
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A
e alla tabella 5 dell'allegato 5, l'autorita' competente nel
rilasciare l'autorizzazione puo' prescrivere, a carico del titolare,
l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonche' le
modalita' di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi
risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorita'
competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla
data di effettuazione dei singoli controlli.
Articolo 53
(Interventi sostitutivi)
1. Nel caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali
previsti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente diffida la
regione a provvedere nel termine di sei mesi ovvero nel termine
imposto dalle esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In caso di
persistente inadempienza provvede il Ministro dell'ambiente, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, con
oneri a carico dell'Ente inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro
dell'ambiente nomina un commissario ad acta che pone in essere gli
atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a
carico delle regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei
controlli.
TITOLO V:
SANZIONI
CAPO 1:
Sanzioni amministrative e danno ambientale
Articolo 54
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato,
nell'effettuazione di uno scarico ovvero di una immissione
occasionale, supera i valori limite di emissione fissati nelle
tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori limite
stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero
quelli fissati dall'autorita' competente a norma dell'articolo 34,
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Se l'inosservanza dei valori limite
riguarda scarichi ovvero immissioni occasionali recapitanti nelle
aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, cosi' come modificato dall'articolo 21 ovvero in corpi idrici
posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta
milioni.
2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di
depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 45, ovvero
continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la
sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso
abitativo la sanzione e' da uno a cinque milioni.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua o
mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel
provvedimento di autorizzazione, ovvero per gli scarichi di cui
all'articolo 33, comma 1, le prescrizioni regolamentari e le altre
norme tecniche fissate, dall'ente gestore, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque
milioni.
4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al
momento all'entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque
reflue autorizzati in base alla normativa previgente, non ottempera
alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12.
5. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico ovvero l'obbligo di
conservazione dei risultati degli stessi, di cui al comma 1
dell'articolo 52, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire venticinque milioni.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua
l'immersione, in mare dei materiali indicati all'articolo 35, comma
1, lettere a) e b), ovvero svolge l'attivita' di posa in mare cui al
comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti
milioni.
7. Chiunque applica al terreno degli effluenti zootecnici senza
aver effettuato tempestivamente la comunicazione prescritta
dall'articolo 38, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria, da lire un milione a lire cinque milioni. Si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni a chiunque non osserva le prescrizioni impartite dalle
autorita' competente ai sensi dell'articolo 38, comma 1, ovvero non
ottempera all'ordine di sospensione dell'attivita' impartito a norma
dell'articolo 38, comma 3.
8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non osserva il
divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 48, comma 2,
e' punito con 14 Sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire cento milioni.
9. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini
di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
10. Salva che il fatto non costituisca reato, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni, chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso sghiaiamento o
sfangamento delle dighe, supera i limiti o non osserva le altre
prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione
dell'impianto di cui all'articolo 40, comma 2;
b) effettua le medesime operazioni prima dell'approvazione del
progetto di gestione.
Articolo 55
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236)
1. Il comma 3 dell'articolo 21, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e' sostituito dal seguente:
"3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e
destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di
intervento di cui all'articolo 18 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni."
2. Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
repubblica 24 maggio 1988, n.236, e' cosi' modificato:
"4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire sei milioni.".
Articolo 56
(Competenza e giurisdizione)
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre:
1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie provvede la regione o la provincia autonoma nel cui
territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni previste dall'articolo 54, commi 8 e 9, per le quali e'
competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad
altre pubbliche autorita'.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni
amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di
opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del
presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare
decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 57
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste dal presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio
regionale per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle
opere di' risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi
idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse
fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.
Articolo 58
(Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati)
1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in
violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno
alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali,
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento
ambientale, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate e degli impianti dai quali e' derivato il danno ovvero
deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il
procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
2. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e'
fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non
eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al
comma 1.
3. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione
del danno di cui al comma 2, lo stesso si presume, salvo prova
contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla
sanzione pecuniaria amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in
concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena
detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al
presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha
luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena
detentiva. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di
emanazione del provvedimento di cui all'art. 444 del codice di
procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il
provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero
dell'ambiente. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 56 danno
prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni
amministrative al Ministero dell'ambiente al fine del recupero del
danno ambientale.
4. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni.
CAPO II:
Sanzioni penali
Articolo 59
(Sanzioni penali)
1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque
reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad
effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia
stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due
anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.
2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi effettuando
al momento di entrata in vigore della presente decreto scarichi di
acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa
preveggente non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 62, comma
12.
3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli
scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, la pena e' dell'arresto da tre
mesi a tre anni.
4. Chiunque effettua uno scarico di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle. 5 e 3A dell'allegato 5
senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le' altre
prescrizioni richieste dall'autorita' competente a norma
dell'articolo 34, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di' acque reflue
industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori
limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle
sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti piu' restrittivi
fissati dalle regioni o delle province autonome, e' punito con
l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a
lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite
fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5,
si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda a lire dieci
milioni a lire duecento milioni.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore
di impianti di depurazione che, per dolo o per grave negligenza,
nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti
dallo stesso comma.
7. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 10, comma 5, ovvero dell'articolo
12, comma 2, e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire venti
milioni.
8. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli
articoli 29 e 30 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
9. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma
dell'articolo 15, commi 2 e 3, dirette ad assicurare il
raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualita' delle
acque designate ai sensi dell'articolo 14, ovvero non ottempera ai
provvedimenti adottati dall'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 14, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o
con l'ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni.
10. Nei casi previsti dal comma 7, il Ministro della sanita' e
dell'ambiente, nonche' la regione e la provincia autonoma competente,
ai quali sono inviati copia delle notizie di reato, possono
indipendentemente dall'esito del giudizio penale, disporre, ciascuno
per quanto di competenza, la sospensione in via cautelare
dell'attivita' di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di
condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale definitive, valutata la gravita' dei fatti,
disporre la chiusura degli impianti.
11. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni
se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle
convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate
dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi
rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si
verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso
l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell'autorita'
competente.
Articolo 60
(Obblighi del condannato)
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nel presente
decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato al risarcimento del
danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino di cui all'articolo 58.
Articolo 61 (Circostanza attenuante)
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o
dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le
sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono
diminuite dalla meta' a due terzi.
TITOLO VI:
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 62
(Norme transitorie e finali)
1. Il presente decreto contiene le norme di recepimento delle
seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla
frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle
acque destinate alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque
sotterranee all'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi
da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di
qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'allegato IIl
della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose
che figurano nell'elenco 1 dell'allegato della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita'
per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano
nell'elenco I della direttiva 76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE
per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I.
2. Le previsioni del presente decreto possono essere derogate solo
temporaneamente e in caso di comprovate circostanze eccezionali, per
motivi di sicurezza idraulica volti ad assicurare l'incolumita' delle
popolazioni.
3. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i
tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate
ai sensi dell'articolo 28, comma 2, contenute nella legislazione
regionale attuativa del Presente decreto e nei piani di tutela di cui
all'articolo 44, comma 3.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 della legge 24
aprile 1998, n.128 e relativi decreti legislativi di attuazione della
direttiva 96/92/CE.
5. L'abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio
1976, n. 319, cosi' come modificato ed integrato, quest'ultimo
dall'articolo 2, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 17 marzo 1995,
n.79, convertito, con modificazioni, della legge 17 maggio 1995,
n.172, ha effetto dall'applicazione della tariffa del servizio idrico
integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio
1994, n. 36.
6. Il canone o diritto di cui all'articolo 16 della legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni continua ad
applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi
anteriormente all'abrogazione del tributo ad opera del presente
decreto. Per l'accertamento e la riscossione si osservano le
disposizioni relative al tributo abrogato.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,
continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del
Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio
1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977.
8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle
disposizioni abrogate con l'articolo 63 restano in vigore, ove
compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all'adozione
di specifiche normative in materia.
9. Le aziende agricole esistenti tenute al rispetto del codice di
buona pratica agricola ai sensi dell'articolo 19, comma 5, devono
provvedere all'adeguamento delle proprie strutture entro due anni
dalla data di designazione delle zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola.
10. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 38, le
attivita' di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le
disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente
decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla
nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di
autorizzazione e' stato introdotto dalla presente normativa. I
titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla
richiesta di autorizzazione in conformita' alla presente normativa
allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
12. Coloro che effettuano scarichi gia' esistenti di acque reflue,
sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti
di accettabilita' stabiliti dal presente decreto, ad adottare le
misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo
dell'inquinamento. Essi sono comunque, tenuti ad osservare le norme
tecniche e le prescrizioni stabilite dalle regioni, dall'ente gestore
delle fognature e dalle altre autorita' competenti in quanto
compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e
alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con
quanto gia' previsto dalla normativa previgente.
13. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto dal comma 14.
14. Le regioni, le provincie autonome e gli enti attuatori
provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto anche sulla
base di risorse finanziarie definite da successive disposizioni di
finanziamento nazionali e comunitarie.
15. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, cosi' come sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge 8
ottobre 1997, n. 344, le parole: "tenendo conto della direttiva
91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il
trattamento delle acque reflue urbane" sono sostituite dalle
seguenti: "tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti
agricole,".
Articolo 63
(Abrogazione di norme)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in
particolare:
- legge 10 maggio 1976, n 319;
- legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
- legge 24 dicembre 1979, n.650;
- legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione in legge, con
modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 1981, n.801;
- decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 315;
- legge 25 luglio 1984, n.381 di conversione in legge con
modificazioni del decreto-legge 29 maggio 1984, n.176;
gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n.71 di conversione
in legge, con modificazioni, del detreto-legge 5 febbraio 1990,n.16;
- decreto legislativo 25 gennaio, 1992, n. 130;
- decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 131;
- decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 132;
- decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 133;
- articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre
1993, n. 408;
- articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 552;
- legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n.79.
2. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti finanziari
derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1.
ELENCO ALLEGATI
1. Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli
obiettivi di qualita' ambientale.
2. Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione
funzionale.
3. Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e
analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica.
4. Contenuti dei piani di tutela dei bacini idrografici.
5. Limiti di emissione degli scarichi idrici.
6. Criteri per la definizione delle aree sensibili.
7. Zone vulnerabili.
Allegato 1
===================================================================
Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione
degli obiettivi di qualità ambientale
===================================================================
Indice
1 CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI
1.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI
1.1.1 CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI
1.1.2 LAGHI
1.1.3 ACQUE MARINE COSTIERE
1.1.4 ACQUE DI TRANSIZIONE
1.1.5 CORPI IDRICI ARTIFICIALI
1.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
1.2.1 ACQUE SOTTERRANEE
2 OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE
2.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI
2.1.1 Stato ecologico
2.1.2 Stato chimico
2.1.3 Stato ambientale
2.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
2.2.1 Stato ambientale
3 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE: ACQUE SUPERFICIALI
3.1 ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
3.1.1 Fase conoscitiva
3.1.2 Fase a regime
3.2 CORSI D'ACQUA
3.2.1 Indicatori di qualità e analisi da effettuare
3.2.2 Campionamento
3.2.3 Classificazione
3.3 LAGHI
3.3.1 Indicatori di qualità e analisi da effettuare
3.3.2 Campionamento
3.3.3 Classificazione
3.4 ACQUE MARINE COSTIERE
3.4.1 Indicatori di qualità e analisi da effettuare
3.4.2 campionamento
3.4.3 Classificazione
3.5 ACQUE DI TRANSIZIONE
3.5.1 Premessa
3.5.2 Indicatori di qualità e analisi da effettuare
3.5.3 Campionamento,
3.5.4 Classificazione
3.6 CORPI IDRICI ARTIFICIALI
4 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE: ACQUE SOTTERRANEE
4.1 ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
4.1.1 Fase conoscitiva
4.1.2 Fase a regime
4.2 INDICATORI DI QUALITA' ED ANALISI DA EFFETTUARE.
4.2.1 Fase iniziale
4.2.2 Fase a regime
4.3 MISURE
4.4 CLASSIFICAZIONE
4.4.1 Stato quantitativo
4.4.2 Stato chimico
4.4.3 Stato ambientale delle acque sotterranee
-------------------------------------------------------------------
Il presente allegato stabilisce, ai sensi degli articoli 4 e 5, i
criteri e i corpi idrici significativi e per stabilire lo stato di
qualita' ambientale di ciascuno di essi.
Il presente allegato sostituisce l'allegato 1 della delibera del
Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del
4 febbraio 1977 per la parte relativa ai criteri per il monitoraggio
quali quantitativo dei corpi idrici.
1 CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI
Sono corpi idrici significativi quelli che le autorita' competenti
individuano sulla base delle indicazioni contenute nel presente
allegato e che conseguentemente vanno monitorati e classificati al
fine del raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale.
Le caratteristiche dei corpi idrici significativi sono indicate
nei punti 1.1 e 1.2.
Devono inoltre essere censiti, monitorati e classificati anche
tutti quei corpi idrici che, per valori naturalistici e/o
paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno
rilevante interesse ambientale.
Devono altresi' essere monitorati e classificati tutti quei corpi
idrici che, per il carico inquinante da essi convogliato, possono
avere una influenza negativa rilevante sui corpi idrici
significativi.
1.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI
1.1.1 CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI
Per i corsi d'acqua che sfociano in mare il limite delle acque
correnti coincide con l'inizio della zona di foce, corrispondente
alla sezione del corso d'acqua piu' lontana dalla foce, in cui con
bassa marca ed in periodo di magra si riscontra, in uno qualsiasi dei
suoi punti, un sensibile aumento del grado di salinita'. Tale limite
viene identificato. per ciascun corso d'acqua.
Vanno censiti, secondo le modalita' che saranno stabiliti,
stabilite nel decreto di cui all'articolo 3 comma 7, tutti i corsi
d'acqua naturali aventi un bacino idrografico superiore a 10 km2.
Sono significativi almeno i seguenti corsi d'acqua:
- tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioe' quelli
recapitanti direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una
superficie maggiore di 200 km2 ;
- tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il
cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 km2.
Non sono, significativi i corsi d'acqua che per motivi naturali
hanno avuto portata uguale a zero per piu' di 120 giorni l'anno, in
un anno idrologico medio.
1.1.2 LAGHI
Le raccolte di acque lentiche non temporanee. I laghi sono: a)
naturali aperti o chiusi, a seconda che esista o meno un emissario;
b) naturali ampliati e/o regolati, se provvisti all'incile di opere
di regolamentazione idraulica;
Sono significativi i laghi aventi superficie dello specchio
liquido pari a 0,5 km2 o superiore. Tale superficie e' riferita al
periodo di massimo invaso.
1.1.3 ACQUE MARINE COSTIERE
Sono significative le acque marine comprese entro la distanza di
3.000 metri dalla costa e comunque entro la batimetria dei 50 metri.
1.1.4 ACQUE DI TRANSIZIONE
Sono acque di transizione le acque delle zone di delta ed estuario
e le acque di lagune, di laghi salmastri e di stagni costieri.
Sono significative le acque delle lagune, dei laghi salmastri e
degli stagni costieri. Le zone di delta ed estuario vanno invece
considerate come corsi d'acqua superficiali.
1.1.5 CORPI IDRICI ARTIFICIALI
Sono i laghi o i serbatoi, se realizzati mediante manufatti di
sbarramento, e i canali artificiali (canali irrigui o scolanti,
industriali, navigabili, ecc.) fatta esclusione dei canali
appositamente costruiti per l'allontanamento delle acque reflue
urbane ed industriali.
Sono considerati significativi tutti i canali artificiali aventi
portata di esercizio di almeno 3 m3/s e i laghi artificiali o i
serbatoi aventi superficie dello specchio liquido almeno pari a 1 km2
o con volume di invaso almeno pari a 5 milioni di m3. Tale superficie
e' riferita al periodo di massimo invaso.
1.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
1.2.1 ACQUE SOTTERRANEE
Sono significativi gli accumuli d'acqua contenuti nel sottosuolo
permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di
saturazione permanente. Fra esse ricadono le falde freatiche e quelle
profonde (in pressione o no) contenute in formazioni permeabili, e,
in via subordinala, i corpi d'acqua intrappolati entro formazioni
permeabili con bassa o nulla velocita' di flusso. Le manifestazioni
sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee) si considerano
appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della
circolazione idrica sotterranea. Non sono significativi gli orizzonti
saturi di modesta estensione e continuita' all'interno o sulla
superficie di una litozona poco permeabile e di scarsa importanza
idrogeologica e irrilevante significato ecologico.
2 OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE
2.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI
Lo stato di qualita' ambientale dei corpi idrici superficiali e'
definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico del
corpo idrico.
2.1.1 Stato ecologico
Lo stato ecologico dei corpi idrici superficiali e' l'espressione
della complessita' degli ecosistemi acquatici, e della natura fisica
e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del
flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico, considerando
comunque prioritario lo stato degli elementi biotici dell'ecosistema.
Gli elementi chimici che saranno considerati per la definizione
dello stato ecologico saranno, a seconda del corpo idrico, i
parametri chimici e fisici di base relativi al bilancio dell'ossigeno
ed allo stato trofico.
Al fine di una valutazione completa dello stato ecologico, oltre
all'utilizzo dell'indice biotico esteso (I.B.E.) per i corsi d'acqua
superficiali, sara' necessario utilizzare i metodi per la rilevazione
e la valutazione della qualita' degli elementi biologici e di quelli
morfologici dei corpi idrici che dovranno essere messi a punto
dall'ANPA.
2.1.2 Stato chimico
Lo stato chimico e' definito in base alla presenza di
microinquinanti ovvero di sostanze chimiche pericolose.
La valutazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali
e' effettuata inizialmente in base ai valori soglia riportate nella
direttiva 76/464/CEE e nelle direttive da essa, derivate, nelle parti
riguardanti gli obiettivi di qualita' nonche' dell'allegato 2 sezione
B; nel caso che per gli stessi parametri siano riportati valori
diversi, deve essere considerato il piu' restrittivo.
Alla successiva tabella 1 sono riportati i principali inquinanti
chimici.
L'aggiornamento dei valori per i parametri indicati nella tabella
1 e la definizione di quelli relativi ad altri composti non inclusi
nella tabella, pubblicato con successivi decreti, sara' effettuato
sulla base dei ai risultati relativi alle LC50 o EC50, risultanti dai
test tossicologici su ognuno dei tre livelli trofici, ridotti con
opportuni fattori di sicurezza e in base alle indicazioni fornite
dalla Unione Europea.
Al fine di una valutazione completa dello stato chimico, in
particolare per quei microinquinanti che presentano una loro maggior
affinita' coi sedimenti rispetto alla matrice acquosa e/o per la alta
capacita' di diluizione dei corpi idrici aperti come il mare, non si
trovano in concentrazioni significative nelle acque, pur avendo
potenziali effetti tossici sugli organismi a causa di fenomeni di
bioaccumulo, dovranno essere messi a punto, da parte dell'ANPA,
metodi per la rilevazione e la valutazione della qualita' dei
sedimenti, nonche' per la valutazione degli effetti sulle componenti
biotiche degli ecosistemi.
Tali criteri integreranno anche quelli gia' adottati relativi agli
altri corpi idrici superficiali, soprattutto per quanto riguarda
quelli a basso ricambio.
Tabella 1 - Principali inquinanti chimici da controllare nelle
acque dolci superficiali
===================================================================
INORGANICI (disciolti) (1) ORGANICI (sul tal quale)
===================================================================
Cadmio aldrin
Cromo totale dieldrin
Mercurio endrin
Nichel isodrin
Piombo DDT
Rame esaclorobenzene
Zinco esaclorocicloesano
esaclorobutadiene
1,2 dicloroetano
tricloroetilene
triclorobenzene
cloroformio
tetracloruro di carbonio
percloroetilene
pentaclorofenolo
-------------------------------------------------------------------
(1) se e' accertata l'origine naturale di sostanze inorganiche, la
loro presenza non compromette l'attribuzione di una classe di
qualita' definita dagli altri parametri.
2.1.3 Stato anibientale
Lo stato anibientale e' definito in relazione al grado di
scostamento rispetto alle condizioni di un corpo idrico di
riferimento definito al successivo punto 2.1.4.
Gli stati di qualita' ambientale previsti per le acque
superficiali sono riportati alla tabella 2.
Tabella 2 - Definizione dello stato ambientale per i corpi
idrici superficiali
===================================================================
ELEVATO
Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi
chimico fisici ed idromorfologici per quel dato tipo di corpo
idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime
rispetto ai valori normalmente associati allo stesso ecotipo
in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà
caratterizzata da una composizione e un'abbondanza di specie
corrispondente totalmente o quasi alle condizioni normalmente
associate allo stesso ecotipo.
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi,
è paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi
idrici non influenzati da alcuna pressione antropica.
-------------------------------------------------------------------
BUONO
I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di
corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivanti
dall'attività umana e si discostano solo leggermente da quelli
normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non
disturbate.
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi,
è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo
termine sulle comunità biologiche associate al corpo
idrico di riferimento.
-------------------------------------------------------------------
SUFFICIENTE
I valori degli elementi della qualità biologica per quei tipo di
corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di norma
associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate.
I valori mostrano segni di alterazione derivanti dall'attività
umana e sono sensibilmente più disturbati che nella
condizione di "buono stato".
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi,
è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo
termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di
riferimento.
-------------------------------------------------------------------
SCADENTE
Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di
qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale, e le
comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente
da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale
inalterato.
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in
concentrazioni da comportare effetti a medio e lungo termine sulle
comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.
-------------------------------------------------------------------
PESSIMO
I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo
idrico superficiale presentano alterazioni gravi e mancano ampie
porzioni delle comunità biologiche di norma associate al tipo di
corpo idrico superficiale inalterato.
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in
concentrazioni tali da causare effetti a breve e lungo termine sulle
comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.
-------------------------------------------------------------------
2.1.4 Corpi idrici di riferimento
Il corpo idrico di riferimento e' quello con caratteristiche
biologiche, idromorfologiche, e fisico-chimiche tipiche di un corpo
idrico relativamente immune da impatti antropici. I corpi idrici di
riferimento sono individuati, anche in via teorica, in ogni bacino
idrografico, dalle autorita' di bacino o dalle regioni per i bacini
di competenza. Per quanto riguarda i corsi d'acqua naturali ed i
laghi dovranno essere individuati almeno un corpo idrico di
riferimento per l'ecotipo montano ed uno per l'ecotipo di pianura.
Tale ecotipo serve a definire le condizioni di riferimento per lo
stato ambientale "Elevato" e per riformulare i limiti indicati nel
presente allegato per i parametri chimici, fisici ed idromorfologici
relativi ai diversi stati di qualita' ambientale.
2.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
Lo stato di qualita' ambientale dei corpi idrici sotterranei e'
definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato chimico:
tale classificazione deve essere riferita ad ogni singolo acquifero
individuato.
Per la classificazione quanfitativa e chimica bisogna riferirsi
alle indicazioni riportate ai punti 4.4.1 e 4.4.2.
2.2.1 Stato ambientale
Per le acque sotterranee sono definiti 5 stati di qualita'
ambientale come riportato nella tabella 3.
Tabella 3 - Definizioni dello stato ambientale per le
acque sotterranee.
===================================================================
ELEVATO
Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità
della risorsa, con l'eccezione di quanto previsto nello stato
naturale particolare;
-------------------------------------------------------------------
BUONO
Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa;
-------------------------------------------------------------------
SUFFICIENTE
Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi
sulla qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il
peggioramento
-------------------------------------------------------------------
SCADENTE
Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa
con necessità di specifiche azioni di risanamento;
-------------------------------------------------------------------
NATURALE PARTICOLARE
Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando
un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d'uso
della risorsa per la presenza naturale di particolari specie
chimiche o per il basso potenziale quantitativo.
-------------------------------------------------------------------
3 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE: ACQUE SUPERFICIALI
3.1 ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
Il monitoraggio si articola in una fase conoscitiva iniziale che
ha come scopo la classificazione dello stato di qualita' ambientale
dei corpi idrici ed in una fase a regime in cui viene effettuato un
monitoraggio volto a verificare il raggiungimento ovvero il
mantenimento dell'obiettivo di qualita' "buono" di cui all'articolo
4.
3.1.1 Fase conoscitiva
La fase conoscitiva iniziale ha la durata di 24 mesi ed ha come
finalita' la classificazione dello stato di qualita' di ciascun corpo
idrico; in base ad esso le autorita' competenti definiscono,
nell'ambito del piano di tutela, le misure necessarie per il
raggiungimento o il mantenimento dell'obiettivo di qualita'
ambientale.
La fase conoscitiva iniziale, ha altresi' lo scopo di raccogliere
tutte le informazioni utili alla valutazione degli elementi biologici
e idromorfologici necessari a definire piu' compiutamente lo stato
ecologico dei corpi idrici superficiali, nonche' per valutare le
informazioni relative alla contaminazione da microinquinanti dei
sedimenti e del biota, in particolare per quanto riguarda le acque
costiere e le acque di transizione.
Le informazioni pregresse non antecedenti il 1997, possono essere
utilizzate - se compatibili con quelle richieste nel presente
allegato - in sostituzione o integrazione delle analisi previste
nella fase iniziale del monitoraggio per l'attribuzione dello stato
di qualita'.
3.1.2 Fase a regime
Se i corpi idrici hanno raggiunto l'obiettivo "Buono" o "Elevato"
il monitoraggio puo' essere ridotto ai soli parametri riportati in
tabella 4. L'autorita' competente, in relazione allo stato dei corsi
d'acqua, puo' variare la frequenza dei campionamenti e il numero
delle stazioni della rete di rilevamento:
Le autorita' competenti armonizzano e ricercano la miglior
integrazione possibile tra le diverse iniziative di controllo delle
acque (monitoraggio per la balneazione, per la produzione di acqua
potabile, per la vita dei pesci, ed altri), al fine di ottimizzare
l'impiego di risorse umane e finanziarie.
Deve inoltre essere predisposto, presso ogni ARPA, o comunque
presso ogni regione in attesa che venga costituita l'ARPA, un sistema
di pronto intervento in grado di monitorare gli effetti ed indagare
sulle cause di fenomeni acuti di inquinamento causati da episodi
accidentali o dolosi.
3.2 CORSI D'ACQUA
3.2.1 Indicatori di qualita' e analisi da effettuare
Ai fini della prima classificazione della qualita' dei corsi
d'acqua vanno eseguite determinazioni sulla matrice acquosa e sul
biota; qualora ne ricorra la necessita', cosi' come indicato
successivamente nei punti relativi agli specifici corpi idrici, tali
determinazioni possono essere integrate da indagini sui sedimenti e
da test di tossicita'. Le determinazioni necessarie per il sistema di
classificazione sono condotte sui campioni e con le frequenze
indicate nella sezione 3.2.2.
3.2.1.1 Acque
Le determinazioni sulla matrice acquosa riguardano due gruppi di
parametri, quelli di base e quelli addizionali.
I parametri di base, riportati in tabella 4, riflettono le
pressioni antropiche tramite la misura del carico organico, del
bilancio dell'ossigeno, dell'acidita', del grado di salinita' e del
carico microbiologico nonche' le caratteristiche idrologiche del
trasporto solido. I parametri definiti macrodescritori e indicati con
(o) nella tabella 4 vengono utilizzati la classificazione; gli altri
parametri servono a fornire informazioni di supporto per la
interpretazione delle caratteristiche di qualita' e di vulnerabilita'
del sistema nonche' per la valutazione dei carichi trasportati. La
determinazione dei parametri di base e' obbligatoria.
I parametri addizionali sono relativi ai microinquinanti organici
ed inorganici; quelli di piu' ampio significato ambientale e sono
riportati nella tabella I. La selezione dei parametri da esaminare e'
effettuata dall'autorita' competente caso per caso, in relazione alle
criticita' conseguenti agli usi del territorio. Le analisi dei
parametri addizionali vanno effettuate ove Autorita' competente lo
ritenga necessario e comunque nel caso in cui:
- a seguito delle attivita' delle indagini conoscitive di cui
all'allegato 3 si individuino sorgenti puntuali e diffuse o si
abbiano informazioni pregresse e attuali su sorgenti puntuali e
diffuse che apportino una o piu' specie di tali inquinanti nel corpo
idrico;
- dati recenti dimostrino livelli contaminazione, da parte di tali
sostanza, delle acque e del biota o segni di incremento delle stesse
nei sedimenti
Tabella 4 - Parametri di base (con (o)
sono indicati i parametri macrodescrittori
utilizzati per la classificazione)
===================================================================
Portata (m3/s) Ossigeno disciolto (mg/L)** (o)
pH BOD5 (O2mg/L) ** (o)
Solidi sospesi (mg/L) COD (O2mg/L) ** (o)
Temperatura (°C) Ortofosfato (P mg/L) *
Conducibilità (µS/cm (20° C))** Fosforo Totale (P mg/L) (o)
Durezza (mg/L di CaCO3) Cloruri (Cl- mg/L) *
Azoto totale (N mg/L) * * Solfati (SO4 - - mg/L)*
Azoto ammoniacale (N mg/L)*(o) Escherichia coli (UFC/100 mL)(o)
Azoto nitrico (N mg/L) *(o)
-------------------------------------------------------------------
(*) determinazione sulla fase (* *) determinazione sul disciolta
campione tal quale
3.2.1.2 Biota
Le determinazioni sul biota riguardano due gruppi di analisi:
Analisi di base: gli impatti antropici sulle comunita' animali dei
corsi d'acqua vengono valutati attraverso l'Indice Biotico Esteso
(I.B.E.). Tale analisi va eseguita obbligatoriamente con le cadenze
indicate al punto 3.2.2.2..
Analisi supplementari: non obbligatorie, da eseguire a giudizio
dell'autorita' che effettua il monitoraggio, per una analisi piu'
approfondita delle cause di degrado del corpo idrico. A tal fine
possono essere effettuati saggi biologici finalizzati alla
evidenziazione di effetti a breve o lungo termine. Tra questi in via
prioritaria si segnalano:
- test di tossicita' su campioni acquosi concentrati su Daphnia
magna;
- test di mutagenicita' e teratogenesi su campioni acquosi
concentrati;
- test di crescita algale;
- test su campioni acquosi concentrati con batteri
bioluminescenti;
In aggiunta si segnala l'opportunita' di effettuare determinazioni
di accumulo di contaminanti prioritari (PCB, DDT e Cd) su tessuti
muscolari di specie ittiche residenti o su organismi macrobentonici.
3.2.1.3 Sedimenti
Le analisi sui sedimenti sono da considerarsi come analisi
supplementari eseguite per avere, se necessario, ulteriori elementi
conoscitivi utili a determinare le cause di degrado ambientale di un
corso d'acqua.
Le autorita' preposte al monitoraggio devono, nel caso,
selezionare i parametri da ricercare, prioritariamente tra quelli
riportati nella tabella 5 e, se necessario, includerne altri,
considerando le condizioni geografiche ed idromorfologiche del corso
d'acqua, i fattori di pressione antropica cui e' sottoposto e la
tipologia degli scarichi immessi.
Le determinazioni sui sedimenti vanno fatte in particolare per
ricercare quegli inquinanti che presentano una maggior affinita' con
i sedimenti rispetto che alla matrice acquosa.
Qualora sia necessaria un'analisi piu' approfondita volta a
evidenziare gli effetti tossici a breve o a lungo termine si potranno
effettuare dei saggi biologici sui sedimenti. Gli approcci possibili
sono molteplici e riconducibili a tre soluzioni fondamentali:
- saggi su estratti di sedimento
- saggi sul sedimento in toto
- saggi su acqua interstiziale
Ogni soluzione offre informazioni peculiari e pertanto
l'applicazione congiunta di piu' tipi di saggio spesso garantisce le
informazioni volute. Possono essere utilizzati organismi acquatici,
sia in saggi acuti che (sub)cronici. In via prioritaria si segnalano:
Oncorhynchus mykiss, Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia, Chironomus
tentans e C. riparius, Selenastrum capricornutum e batteri
luminescenti.
Tabella 5 Microinquinanti e sostanze
pericolose di prima priorità da
ricercare nei sedimenti
===================================================================
Inorganici e Metalli Organici(1)
Arsenico Policlorobifenili (PCB)
Cadmio Diossine (TCDD)
Zinco Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Cromo totale Pesticidi organoclorurati
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
-------------------------------------------------------------------
(1) Si consiglia la determinazione dei seguenti inquinanti organici:
Idrocarburi Policiclici Aromatici prioritari: Naftalene, Acenaftene,
Fenantrene*, Fluorantene, Benz(a)antracene**, Crisene**,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene**, Benzo(a)pirene**,
Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene*, Antracene, Pirene
Indeno(1,2,3,c,d)pirene*, Acenaftilene, Fluorene. (*) indica le
molecole con presunta attivita' cancerogena. (**) quelle che hanno
attivita' cancerogena.
Composti organoclorurati prioritari: DDT e analoghi (DD's); Isomeri
dell'Esaclorocicloesano (HCH's); Drin's; Esaclorobenzene, PCB (i PCB
piu' rilevanti sotto il profilo ambientale consigliati anche in sede
internazionale (EPA, UNEP)sono: PCB's; PCB 52 PCB 77, PCB 81, PCB
128, PCB 138, PCB 153, PCB 169).
3.2.2 Campionamento
3.2.2.1 Criteri per la scelta delle stazioni di prelievo Per ogni
corso d'acqua naturale viene definito un numero minimo di stazioni di
prelievo, come indicato nella seguente tabella 6; tale numero e' in
funzione della tipologia del corso d'acqua e della superficie del
bacino imbrifero.
Le Autorita' competenti possono aumentare il numero delle stazioni
in presenza di particolari valori naturalistici e/o paesaggistici o
per particolari utilizzazioni in atto o in tutte le situazioni in cui
questo sia ritenuto necessario.
Tabella 6 - Numero stazioni nei corsi d'acqua naturali
===================================================================
Area del bacino (km2) Numero stazioni
Corsi d'acqua Corsi d'acqua
di 1° ordine di 2° ordine
===================================================================
200-400 1
401-1000 2 1
1001- 5000 3 2
5001- 10.000 5 4
10.001-25.000 6 -
25.001-50.000 8 -
>50.001 10 -
-------------------------------------------------------------------
Le stazioni di prelievo sui corsi d'acqua sono in linea di massima
distribuite lungo l'intera asta del corso d'acqua, tenendo conto
della presenza degli insediamenti urbani, degli impianti produttivi e
degli apporti provenienti dagli affluenti.
I punti di campionamento sono fissati a una distanza dalle
immissioni sufficiente ad avere la garanzia del rimescolamento delle
acque al fine di valutare la qualita' del corpo recettore e non
quella degli apporti.
In ogni caso deve essere posta una stazione di prelievo nella
sezione di chiusura di ogni corpo idrico significativo. La misura di
portata puo' essere effettuata in modo puntuale in corrispondenza del
punto di campionamento e contestualmente allo stesso o desunta dai
valori di portata rilevati in continuo presso stazioni fisse.
Per quanto riguarda l'analisi dei sedimenti i punti di
campionamento sono individuati prioritariamente in corrispondenza
delle stazioni definite per l'analisi delle acque, compatibilmente
con le caratteristiche granulometriche del substrato di fondo.
3.2.2.2 Frequenza del campionamenti
3.2.2.2.1 Fase iniziale del monitoraggio
Acque:
la misura del parametri chimici, fisici, microbiologici e
idrologici di base e di quelli relativi ai parametri addizionali,
quando necessari, deve essere eseguita una volta al mese fino al
raggiungimento dell'obiettivo di qualita'.
Sedimenti: una volta all'anno, durante i periodi di magra (e
comunque lontano da eventi di piena), ovvero durante i periodi
favorevoli alla deposizione del materiale sospeso. Biota: l'I.B.E. va
misurato stagionalmente (4 volte all'anno); I. test biologici
addizionali e quelli di bioaccumulo, quando richiesti, vanno eseguiti
nei periodi di maggiore criticita' per il sistema.
3.2.2.2.2 Fase a regime
La frequenza di campionamento si mantiene inalterata fino al
raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale di cui
all'articolo 4. Raggiunto tale obiettivo, la frequenza di
campionamento puo' essere ridotta dall'autorita' competente ma non
deve comunque essere inferiore a quattro volte all'anno per i
parametri di base di cui alla tabella 4 e inferiore a due per
l'I.B.E.. Per la misura di portata deve essere garantito per ogni
stazione idrometrica un numero annuo di determinazioni sufficiente a
mantenere aggiornata la scala di deflusso.
3.2.3 Classificazione
La classificazione dello stato ecologico (tabella 8), viene
effettuata incrociando il dato risultante dai macrodescrittori con il
risultato dell'I.B.E., attribuendo alla sezione in esame o al tratto
da essa rappresentato il risultato peggiore tra quelli derivati dalle
valutazioni relative ad I.B.E. e macrodescrittori.
Per la valutazione del risultato dell'I.B.E. si considera il
valore medio ottenuto dalle analisi eseguite durante il periodo di
misura per la classificazione. Per il calcolo della media,
considerata la possibilita' di classi intermedie (es. 8/9 o 9/8), si
segue il seguente procedimento:
per la classe 10/9 si attribuisce il valore 9,6 , per quella 9/10
il valore 9,4, per 9/8 il valore 8,6, per 8/9 il valore 8,4, e cosi'
per le altre classi.
- per ritrasformare in valori di I.B.E. la media si procedera' in
modo contrario avendo cura di assegnare la classe piu' bassa nel caso
di frazione di 0,5: esempio 8,5= 8/9, 6,5=6/7 ecc..
Il livello di qualita' relativa ai macrodescrittori viene
attribuito utilizzando la tabella 7 e seguendo il procedimento di
seguito descritto:
- sull'insieme dei risultati ottenuti durante la fase conoscitiva
bisogna calcolare, per ciascuno dei parametri riportati in tabella,
il 75o percentile;
- si individua la colonna in cui ricade il risultato ottenuto,
individuando cosi' il livello di inquinamento da attribuire a ciascun
parametro e, conseguentemente, il suo punteggio;
- si ripete tale operazione di calcolo per ciascun parametro della
tabella e quindi si sommano tutti i punteggi ottenuti;
- si individua il livello di inquinamento espresso dai
macrodescrittori in base all'intervallo in cui ricade il valore della
somma dei livelli ottenuti dai diversi parametri, come indicato
nell'ultima riga della tabella 7.
Ai fini della classificazione devono essere disponibili almeno il
75% dei risultati delle misure eseguibili nel periodo considerato.
Lo stesso parametro statistico dei 75o percentile viene usato per
la eventuale valutazione dello stato di qualita' chimica concernente
gli inquinanti chimici indicati in tabella 1.
Tabella 7 - Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori
===================================================================
Parametro livello livello livello livello livello
1 2 3 4 5
===================================================================
100-0D (% sat.) (*) =(10((() =(20( =(30( =(50( >(50(
-------------------------------------------------------------------
BOD5 (O2 mg/L) < 2,5 = 4 = 8 = 15 >15
-------------------------------------------------------------------
COD (O2 mg/L) < 5 = 10 = 15 = 25 >25
-------------------------------------------------------------------
NH4 (N mg/L) < 0,03 = 0,1 = 0,5 = 1,5 >1,5
-------------------------------------------------------------------
N03 (N mg/L) < 0,30 = 1,5 = 5 = 10 >10
-------------------------------------------------------------------
Fosforo totale < 0,07 = 0,15 = 0,30 = 0,6 >0,6
(P mg/L)
-------------------------------------------------------------------
Escherichia coli < 100 =1.000 =5.000 =20.000 =20.000
(UFC/100 mL)
-------------------------------------------------------------------
Punteggio da attribuire
per ogni parametro
analizzato
(75° percentile 80 40 20 10 5
del periodo di
rilevamento)
===================================================================
LIVELLO DI 480-560 240-475 120-235 60-115 < 60
INQUINAMENTO
DAI MACRODESCRITTORI
===================================================================
(*) la misura deve essere effettuata in assenza di vortici; il dato
relativo al deficit o al surplus deve essere considerato in valore
assoluto; (#) in assenza di fenomeni di eutrofia;
Tabella 8 - Stato ecologico dei corsi d'acqua (si consideri il
risultato peggiore tra I.B.E. e macrodescrittori).
===================================================================
CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5
I.B.E. ( 10 8-9 6-7 4-5 1,2,3
LIVELLO DI 480 - 560 240-475 120-235 60-115 < 60
INQUINAMENTO
MACRODESCRITTORI
===================================================================
3.2.3.1 Attribuzione dello stato di qualità ambientale
Al fine della attribuzione dello stato ambientale del corso
d'acqua i dati relativi allo stato ecologico andranno rapportati
con i dati relativi alla presenza degli inquinanti chimici indicati
in tabella 1, secondo lo schema riportato alla Tabella 9:
Tabella 9 - Stato ambientale dei corsi d'acqua
===================================================================
Stato Ecologico => Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
===================================================================
Concentrazione
inquinanti di cui
alla Tabella 1
-------------------------------------------------------------------
= Val. Soglia ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO
-------------------------------------------------------------------
> Val. Soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO
===================================================================
Se lo stato ambientale da attribuire alla sezione di corpo idrico
risulta inferiore a "Buono" devono essere effettuati accertamenti
successivi finalizzati alla individuazione delle cause del degrado
alla definizione delle azioni di risanamento.
Tali accertamenti, soprattutto se il risultato derivante
dall'I.B.E. e' significativamente peggiore della classificazione
derivante dai dati dei macrodescrittori e degli eventuali parametri
addizionali, devono includere analisi supplementari volte a
verificare la presenza di sostanze pericolose non ricercate in
precedenza ovvero l'esistenza di eventuali effetti di tipo tossico su
organismi acquatici, ovvero di fenomeni di accumulo di contaminanti
nei sedimenti e nel biota.
L'eventuale evidenziazione di situazioni di tossicita' per gli
organismi testati e/o evidenze di bioaccumulo sugli stessi portano ad
attribuire lo stato ambientale scadente.
3.3 LAGHI
3.3.1 Indicatoti di qualita' e analisi da effettuare
La definizione dello stato di qualita' ambientale dei laghi e'
basata sulle analisi effettuate sulla matrice acquosa.
Qualora ne ricorra la necessita', come di seguito specificato,
tali analisi vanno integrate con determinazioni sui sedimenti e sul
biota ovvero da saggi biologici a medio e lungo termine.
Tutte le determinazioni necessarie per la classificazione debbono
essere condotte sulle stazioni e con le frequenze indicate nella
sezione 3.3.2
3.3.1.1 Acque
Le determinazioni sulla matrice acquosa riguardano due gruppi di
parametri, quelli di base e quelli addizionali.
I parametri di base sono riportati in tabella 10. Alcuni di questi
sono relativi allo stato trofico e sono utilizzati per la
classificazione, altri servono a fornire informazioni di supporto par
l'interpretazione dei fenomeni di alterazione.
La determinazione dei parametri di base e' obbligatoria.
I parametri addizionali sono relativi ai microinquinanti organici
ed inorganici; quelli di piu' ampio significato ambientale sono
riportati nella tabella 1.
La selezione dei parametri da esaminare e' effettuata
dall'autorita' competente caso per caso, in relazione alle criticita'
conseguenti agli usi del territorio.
Le analisi dei parametri addizionali sono effettuate ove
l'Autorita' competente lo ritenga necessario e comunque nel caso in
cui:
- a seguito delle attivita' delle indagini conoscitive di cui
all'allegato 3 si individuino sorgenti puntuali e diffuse o si
abbiano informazioni pregresse e attuali su sorgenti puntuali e
diffuse che apportino una o piu' specie di tali inquinanti nel corpo
idrico;
- dati recenti dimostrino livelli contaminazione, da parte di tali
sostanza, delle acque e del biota o segni di incremento delle stesse
nei sedimenti.
Tabella 10 - Parametri chimico-fisici di base (con (o) sono indicati
parametri macrodescrittori utilizzati per la
classificazione)
===================================================================
Temperatura (°C) pH
-------------------------------------------------------------------
Alcalinità (mg/L Ca (HCO3)2) Trasparenza (m) (o)
-------------------------------------------------------------------
Ossigeno disciolto (mg/L) Ossigeno ipolimnico
(% di saturazione) (o)
-------------------------------------------------------------------
Corofilla "a"((g/L) (o) Fosforo totale (P(g/L) (o)
-------------------------------------------------------------------
Ortofosfato (P(g/L) Azoto nitroso (N(g/L)
-------------------------------------------------------------------
Azoto nitrico (N mg/L) Azoto ammoniacale (N mg/L)
-------------------------------------------------------------------
Conducibilità elettrica Azoto totale (N mg/L)
Specifica ((S/cm (20°C)
===================================================================
3.3.1.2 Sedimenti
Valgono per i sedimenti le stesse indicazioni e le stesse
considerazioni svolte per le acque correnti al punto 3.2.1.3.
3.3.1.3 Biota
Per quanto riguarda il biota, in attesa di nuove indicazioni
predisposte dall'ANPA, come indicato al precedente punto 2.1.2.,
valgono le stesse indicazioni e le stesse considerazioni svolte al
punto 3.2.1.2 per le analisi supplementari nei corsi d'acqua.
3.3.2 Campionamento
3.3.2.1 Criteri per la scelta delle stazioni di prelievo
Corpi d'acqua di superficie inferiore a 80 km2 : un'unica stazione
fissata nel punto di massima profondita'.
Corpi d'acqua di superficie maggiore di 80 Km2 o di forma
irregolare: il numero delle stazioni va individuato caso per caso,
tenendo conto delle zone di maggior interesse (rami ciechi, grandi
baie poco profonde, fosse isolate).
I campioni di acqua vanno prelevati lungo la colonna, con le
seguenti modalita':
- laghi con profondita' fino ai 50 m: un campione in superficie,
uno a meta' della colonna d'acqua ed uno sul fondo;
- laghi con profondita' superiore a 50 m: un campione in
superficie, a 25 m, a 50 m, a 100 m, a multipli di 100 m, e uno sul
fondo;
- laghi che per peculiarita' ambientali o situazioni di influsso
antropico necessitino di un maggior dettaglio per la colonna d'acqua
superiore: un campione in superficie, a 5 m, a 10 m, a 20 m, a 50 m,
a 100 m, a multipli di 100 m, e uno sul fondo.
3.3.2.2 Frequenza dei campionamenti I campionamenti devono essere
effettuati semestralmente, una volta nel periodo di massimo
rimescolamento ed una in quello di massima. stratificazione.
3.3.3 Classificazione
Al fine di una prima classificazione dello stato ecologico dei
laghi viene valutato lo stato trofico cosi come indicato in tabella
11. La classe da attribuire e' quello che emerge dal risultato
peggiore tra i quattro parametri indicati.
Tabella 11 - Stato ecologico dei laghi
===================================================================
PARAMETRO CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE
1 2 3 4 5
===================================================================
Trasparenza (m) > 5 = 5 = 2 = 1,5 = 1
(valore minimo annuo)
-------------------------------------------------------------------
Ossigeno ipolimnico >80% =80% =60% =40% =20%
(% di saturazione)
(valore minimo annuo
misurato nel periodo di
massima stratificazione)
-------------------------------------------------------------------
clorofilla "a" ((g/L) < 3 = 6 =10 =25 >25
(valore massimo annuo)
-------------------------------------------------------------------
Fosforo totale (P(g/L) <10 =25 =50 =100 >100
(valore massimo annuo)
===================================================================
Per la valutazione dei parametri relativi agli inquinanti chimici
di cui alla tabella 1 si considera la media aritmetica dei dati
disponibili nel periodo di misura.
Al fine della attribuzione dello stato ambientale, i dati relativi
allo stato ecologico andranno confermati dagli eventuali dati
relativi alla presenza degli inquinanti chimici della tabella 1
secondo quanto indicato nello schema riportato in Tabella 12.
. il;
Tabella 12 - Stato ambientale dei laghi
===================================================================
Stato Ecologico => classe classe classe classe classe
1 2 3 4 5
===================================================================
Concentrazione
inquinanti di cui
alla Tabella 1
-------------------------------------------------------------------
= Valore Soglia ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO
-------------------------------------------------------------------
> Valore Soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO
===================================================================
Nel caso in cui alla sezione di corpo idrico venga attribuita uno
stato ambientale inferiore a "Buono" devono essere effettuati
accertamenti successivi finalizzati alla individuazione delle cause
del degrado e alla definizione delle azioni di risanamento.
Tali accertamenti, soprattutto se dagli elementi conoscitivi in
possesso dell'autorita' non si evidenziano scarichi potenzialmente
contenti le sostanze indicate in tabella 1 e quelle indicate in
tabella 5, devono includere analisi supplementari volte a verificare
la presenza di sostanze pericolose non ricercate in precedenza e
l'esistenza di eventuali effetti di tipo tossico su organismi
acquatici, ed infine di fenomeni di accumulo di contaminanti nei
sedimenti e nel biota.
L'eventuale evidenziazione di situazione di tossicita' per gli
organismi testati e/o evidenze di bioaccumulo sugli stessi portano ad
attribuire lo stato ambientale "Scadente".
3.4 ACQUE MARINE COSTIERE
3.4.1 Indicatori di qualita' e analisi da effettuare
Per la classificazione della qualita' delle acque marine costiere
vanno eseguite determinazioni sulla matrice acqua.
Ad integrazione delle, analisi sulle acque, vanno effettuate
analisi e saggi biologici sui sedimenti e sul biota. I risultati di
tali indagini avranno la funzione di completare i dati derivanti
dalle analisi sulle acque e di concorrere alla definizione dello
stato chimico rappresentando, al contempo, una base conoscitiva che
concorra a definire i valori delle classi di qualita' chimica ed
ecologica delle acque.
Le determinazioni necessarie per il sistema di classificazione
debbono essere condotte secondo le indicazioni riportate nella
sezione 3.4.2.
Il monitoraggio del biota e dei sedimenti deve essere effettuato
per rilevare specifiche fonti di contaminazione e per indicazioni sui
livelli di "compromissione" del tratto di costa considerato.
L'autorita' competente, ove necessario, integra i parametri riportati
nelle specifiche tabelle, con indagini "addizionali" ovvero provvede
a sostituirli con altri che risultino essere piu' significativi
rispetto alle specifiche realta' territoriali, in funzione delle
caratteristiche del bacino afferente e/o dei diversi usi della fascia
costiera, cosi' da mirare attentamente le analisi ambientali.
L'eventuale incremento della concentrazione degli inquinanti tra
una analisi e le successive deve comportare l'approfondimento delle
iniziative di controllo sugli apporli (insediamenti costieri civili e
produttivi, bacini idrografici affluenti).
La frequenza dei campionamenti delle acque, dei sedimenti e del
biota, indicata negli specifici paragrafi, puo' essere variata
qualora le Autorita' competenti lo ritengano necessario.
3.4.1.1 Acque
I parametri da analizzare nelle acque sono quelli di base
riportati nella tabella 13; i parametri definiti macrodescrittori ed
indicati con (o) nella stessa tabella sono utilizzati per la
classificazione di cui alla tabella 16. Gli altri parametri
forniscono informazioni di supporto per la interpretazione delle
caratteristiche di qualita' e vulnerabilita' dell'ambiente marino
analizzato nonche' per la valutazione dei carichi trasportati.
Per temperatura, salinita' e ossigeno disciolto dovra' essere
fornito il profilo verticale su tutta la colonna d'acqua.
Tabella 13 - Parametri di base (con (o) sono indicati i
parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione)
===================================================================
Temperatura (°C) Ossigeno disciolto (mg/L)(o)
-------------------------------------------------------------------
pH Clorofilla "a" ((g/L)(o)
-------------------------------------------------------------------
Trasparenza (M) Azoto totale (N mg/L)
-------------------------------------------------------------------
Salinità (psu) Azoto nitrico (N mg/L)(o)
-------------------------------------------------------------------
Ortofosfato (P-PO4 mg/L) Azoto ammoniacale (N mg/L)(o)
-------------------------------------------------------------------
Fosforo totale (P mg/L)(o) Azoto nitroso (N mg/L)(o)
-------------------------------------------------------------------
Enterococchi (UFC/mL)
===================================================================
3.4.1.2 Biota
Per quanto riguarda il biota sono considerate prioritarie le
analisi di accumulo dei metalli e dei contaminanti organici, indicati
in tabella 14, in bivalvi delle famiglie Mytilidae (Mytilus
galloprovincialis) od Ostreoidea (Ostrea edulis, Crassostrea gigas).
Ove non reperibili quelle suindicate, potranno essere considerate
specie appartenenti alle famiglie: Tellinoidea (Donax trunculus) e
Veneroidea (Tapes decussatus, Tapes philippinarum).
Sono considerate addizionali:
1. le indagini sulle biocenosi di maggior pregio ambientale
(praterie di fanerogame, coralligeno, etc.) presenti nell'area
indagata, al fine di una piu' completa definizione dello stato
ecologico. Tali indagini infatti rappresentano una "memoria
biologica" dell'area in studio, fornendo informazioni integrate sugli
effetti indotti dai diversi impatti antropici
2. opportuni saggi biologici a breve o lungo termine, su specie
selezionate appartenenti a diversi gruppi tassonomici, privilegiando
le specie autoctone o quelle per le quali esistano dei protocolli
standardizzati.
Tabella 14 - Inquinanti da ricercare nel biota
===================================================================
Metalli pesanti bioaccumulabili
-------------------------------------------------------------------
Idrocarburi Policiclici Aromatici - IPA(*)
-------------------------------------------------------------------
Composti organoclorurati (PCB e pesticidi)(*)
===================================================================
(*) Si consiglia la determinazione dei seguenti inquinanti organici:
Idrocarburi Policiclici Aromatici prioritari: Naftalene, Acenaftene,
Fenantrene*, Fluorantene, Benz(a)antracene**,
Crisene**,Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene**
Benzo(a)pirene**, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene*,
Antracene, Pirene Indeno (1,2,3,c,d,)pirene*,Acenaftilene,Fluorene.
(*) indica le molecole con presunta attivita' cancerogena, (* *)
quelle che hanno attivita' cancerogena.
Composti organoclorurati prioritari: DDT e analoghi (DD's); Isomeri
dell'Esaclorocicloesano (HCH's); Drin's; Esaclorobenzene, PCB (i PCB
piu' rilevanti sotto il profilo ambientale consigliati anche in sede
internazionale (EPA, UNEP)sono: PCB's; PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB
128, PCB 138, PCB 153, PCB 169).
3.4.13 Sedimenti
Per quanto riguarda i sedimenti sono considerate prioritarie le
analisi dei parametri indicati nella tabella 15.
Qualora le autorita' ritengano necessaria un'analisi piu'
approfondita volta a evidenziare gli effetti tossici a breve o a
lungo termine, ovvero ritengano opportuno integrare il dato chimico
nella valutazione della qualita' del sedimento, si potranno
effettuare dei saggi biologici sui sedimenti.
Tabella 15 - Parametri da ricercare nei sedimenti
===================================================================
Granulometria (classificazione di Carbonio Organico
Wentworth o di Shepard)
-------------------------------------------------------------------
idrocarburi Policiclici Aromatici Composti organoclorurati
- IPA - (vedi nota (*) (PCB e pesti.cidi) (vedi
Tabella 14) nota (*)Tabella 14) "
-------------------------------------------------------------------
Metalli pesanti bioaccumulabili Composti organostannici#
-------------------------------------------------------------------
Saggi biologici su diversi
gruppi tassonomici
===================================================================
(#) Lo screening dei composti organostannici puo' essere limitato
alle aree in prossimita' di porti.
(*) Si consiglia la determinazione dei seguenti inquinanti organici:
Idrocarburi Policiclici Aromatici prioritari: Naftalene, Acenaftene,
Fenantrene*, Fluorantene, Benz(a)antracene**,
Crisene**,Benzo(b)Fluorantene, Benzo(k)fluorantene**
Benzo(a)pirene**, Didenzo(a,h)antracene, Benzo(g.h.i)perilene*,
Antracene, Pirene Indeno (1.2.3.c,d,)pirene*,Acenaftilene,Fluorene.
(*) indica le molecole con presunta attivita' cancerogena, (* *)
quelle che hanno attivita' cancerogena.
Composti organoclorurati prioritari. DDT e analoghi (DDs); Isomeri
dell'Esaclorocicloesano (HCHs); Drin,s; Esaclorobenzene, PCB (PCB
piu' rilevanti sotto il profilo ambientale consigliati anche in sede
internazionale (EPA, UNEP)sono: PCBs; PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB
128, PCB 138, PCB 153, PCB 169).
3.4.2 Campionamento
3.4.2.1 Criteri per la scelta delle stazioni di prelievo
Le Autorita' competenti dovranno elaborare ed attuare un piano di
campionamento che, sulla base delle conoscenze dell'uso e della
tipologia del tratto di costa interessata, permetta di rappresentare
adeguatamente, nello stesso tratto di costa, le zone sottoposte a
fonti di immissione, quali porti, canali, fiumi, insediamenti
costieri, e le zone scarsamente sottoposte, a pressioni antropiche
(corpo idrico di riferimento).
In ogni caso, la strategia di campionamento dovra' garantire un
idoneo livello conoscitivo, propedeutico alla definizione dei piani
di risanamento o di tutela e comunque seguire i criteri di seguito
riportati.
Acque
Ai fini del campionamento vengono identificate tre diverse
tipologie di fondale, per ciascuna delle quali viene stabilito il
posizionamento di tre stazioni di prelievo per transetto; questi
vanno sempre posizionati ortogonalmente alla linea di costa.
Le tre tipologie di fondale sono:
- Fondale alto e' quello che a 3000 m dalla costa ha una
batimetrica superiore a 50 m.
- Fondale medio e' quello che a 200 m dalla costa ha una
batimetrica superiore a 5 m e a 3000 m dalla costa una batimetrica
inferiore a 50 m.
- Fondale basso e' quello che a 200 m dalla costa ha una
batimetrica inferiore ai 5 m.
Il posizionamento delle stazioni e' fissato come segue:
ALTO FONDALE:
I Stazione II Stazione III Stazione
A 100 m da costa In posizione intermedia A 3000 da m costa e,
fra la 1° e la 3° comunque, non oltre
stazione se la distanza la batimetrica
tra dette stazioni è dei 50 m.
maggiore a 1000 m.
Se invece la distanza
è inferiore o uguale
a 1000 m. i prelievi e
le misure vengono
effettuati solo nella 1°
o nella 3° stazione
MEDIO FONDALE:
I Stazione II Stazione III Stazione
200 m da costa 1000 m da costa a 3000 m da costa
BASSO FONDALE:
I Stazione II Stazione III Stazione
500 m da costa 1000 m da costa a 3000 m da costa
Sedimenti
Le stazioni di prelievo devono essere fissate nella fascia
costiera, in modo tale da rappresentare le diverse tipologie di
immissione che insistono nell'area (eventuali apporti industriali o
civili, apporti fluviali, attivita' portuali), nonche' aree
scarsamente soggette ad apporti antropici (come corpo idrico di
riferimento).
Dovranno essere considerate le porzioni superficiali di sedimento
(0-2 cm): in ogni caso la definizione dello strato da considerare
potra' essere variato in funzione delle conoscenze sulle
caratteristiche sedimentologiche, ed in particolare dei tassi di
sedimentazione, dell'area indagata.
Biota
Le stazioni di campionamento dei bivalvi indicati al punto
3.4.1.2. devono essere fissate in modo tale da rappresentare l'intera
"tipologia" costiera (eventuali fonti di immissione industriali o
civili, apporti fluviali, attivita' portuali, aree "indisturbate"
etc.)
Devono inoltre essere identificate stazioni piu' rappresentative
delle biocenosi di maggior pregio ambientale presenti nell'area in
studio al fine della realizzazione di una cartografia biocenotica con
scala ipotizzabile di 1:25.000
3.4.2.2 Frequenza dei campionamenti
Acque: e' prevista una frequenza di campionamento stagionale per
tutti i parametri descritti in tabella 13. E' prevista inoltre una
frequenza di campionamento quindicinale nel periodo compreso fra
Giugno e Settembre nelle aree interessate da fenomeni eutrofici,
quelle cioe' in cui l'indice trofico (calcolato in base alla tabella
16 e 17) sia ricorrentemente maggiore di 5,5 per l'Alto Adriatico e
di 4,5 per le restanti acque marine costiere.
Sedimenti: e' prevista una frequenza di campionamento annuale. Il
campionamento dovra' essere effettuato sempre nello stesso periodo
dell'anno e corrispondere al periodo di minor influenza degli eventi
meteo-marini (si consiglia il periodo estivo).
Biota: e' prevista una frequenza semestrale per le analisi di
bioaccumulo (indicate in tabella 14); per l'esame delle biocenosi di
maggior pregio ambientale, anche al fine della realizzazione di una
cartografia biocenotica di dettaglio, e' prevista una cadenza
triennale.
3.4.3. Classificazione
3.4.3.1 Stato ambientale delle acque marine costiere
Lo stato delle acque marine costiere e' definito dal risultato
peggiore ottenuto nella attribuzione dello stato ecologico e dello
stato chimico, tenendo conto di ogni elemento utile a definire il
grado di allontanamento dalla naturalita' delle acque costiere. A tal
riguardo, al fine della classificazione, lo stato ecologico e chimico
delle acque marine costiere viene valutato applicando l'indice
trofico riportato in tabella 16. Tale classificazione puo' essere
integrata dal giudizio emergente dalle indagini sul biota e sui
sedimenti.
Per la valutazione dell'indice trofico si considerera' il valore
medio ottenuto durante il periodo di misura per la classificazione
(24 mesi per la prima classificazione e 12 mesi per le successive).
Tabella 16- Definizione dell'indice trofico
===================================================================
Indice trofico = [Log10(Cha.D%O.N.P)+1,5]/1,2
Cha= clorofilla "a" (mg/m3)
D%O= ossigeno disciolto come deviazione % assoluta
della saturazione (100 - O2D%)
P= fosforo totale (mg/ m3)
N= N-(NO3 + NO2 + NH3) (mg/m3)
-------------------------------------------------------------------
Tabella 17 - Classificazione delle acque marine costiere in base
alla scala trofica.
===================================================================
Indice di trofia Stato
-------------------------------------------------------------------
2-4 ELEVATO
-------------------------------------------------------------------
4-5 BUONO
-------------------------------------------------------------------
5-6 MEDIOCRE
-------------------------------------------------------------------
6-8 SCADENTE
-------------------------------------------------------------------
Gli stati sopra definiti comportano le seguenti condizioni
===================================================================
Stato ELEVATO Buona trasparenza delle acque
Assenza di anormale colorazioni delle acque
Assenza di sottosaturazione di ossigeno
disciolto nelle acque bentiche
-------------------------------------------------------------------
Stato BUONO Occasionali intorbidimenti delle acque
Occasionali anomale colorazioni delle acque
Occasionali ipossie nelle acque bentiche
-------------------------------------------------------------------
Stato MEDIOCRE Scarsa la trasparenza delle acque
Anomale colorazioni delle acque
Ipossie e occasionali anossie delle acque
bentiche
Stati di sofferenza a livello di ecosistema
bentonico
-------------------------------------------------------------------
Stato SCADENTE Elevata torbidità delle acque
Diffuse e persistenti anomalie
nella colorazione delle acque
Diffuse e persistenti ipossie/anossie
nelle acque bentiche
Morie di organismi bentonici
Alterazione/semplificazione
delle comunità bentoniche
Danni economici nei settori del turismo,
pesca ed acquacoltura
-------------------------------------------------------------------
L'esito positivo dei saggi biologici sul biota o l'indicazione di
un incremento statisticamente significativo delle concentrazioni di
inquinanti nei sedimenti, pregiudica l'attribuzione dello stato buono
o mediocre. In tal caso il corpo idrico in questione va classificato
nello stato scadente.
L'eventuale evidenziazione di situazione di tossicita' per gli
organismi testati e/o evidenze di bioaccumulo sugli stessi portano ad
attribuire lo stato ambientale "Scadente".
Come obiettivo intermedio da raggiungere entro il 2008, ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto, per l'Adriatico dalla
foce del fiume Adige sino a Pesaro si considera come riferimento un
punteggio, derivante dal l'applicazione dell'indice trofico di cui in
tabella 16, non superiore a 5,5 (come media annuale).
3.5 ACQUE DI TRANSIZIONE
3.5.1 Premessa
Lo stato delle conoscenze e delle esperienze di studio riguardanti
le acque di transizione non sono sufficienti per definire
compiutamente i criteri per il monitoraggio e per l'attribuzione
dello stato ecologico in cui si trova il corpo idrico.
Le indicazioni che seguono sono quindi in parte sperimentali e
propedeutiche ad una futura migliore definizione in base ai risultati
di una prima fase di monitoraggio e studio.
A tal riguardo vanno acquisite informazioni su:
1. area del bacino scolante e sue caratteristiche;
2. portata dei principali corsi d'acqua afferenti;
3. stima dei carichi di nutrienti afferenti (Azoto e Fosforo);
4. cartografia con isobate dell'area indagata;
5. caratteristiche morfologiche delle bocche delle aree lagunari;
6. presenza di dighe, barriere, canali lagunari, ecc.;
7. individuazione delle aree a minore ricambio.
In assenza di consistenti interventi o di altri fattori
influenzanti le caratteristiche idromorfologiche in tali aree, le
suindicate informazioni conoscitive vanno aggiornate con cadenza
quinquennale
3.5.2 Indicatori di qualita' e analisi da effettuare
In attesa della definizione dei criteri di cui al punto 2.1.2, per
le matrici acqua e sedimenti sono da monitorare i parametri indicati
nelle precedenti tabelle 13 e 15 relativi alle acque marine costiere.
Per quanto riguarda il biota vanno eseguite, sui bivalvi indicati
al punto 3.4.1.2., misure di accumulo di metalli e di inquinanti
organici, indicati in tabella 14.
E' inoltre consigliabile integrare le analisi su indicate con
indagini sul fitoplancton (lista tassonomica e densita'), macroalghe
e fanerogamie (lista tassonomica ed abbondanza per m2, cartografia
della massima superficie coperta (solo per ambienti lagunari) e
macroinvertebrati bentonici (lista tassonomica e densita').
I parametri riportati nelle tabelle possono essere integrati o
sostituiti da altri che risultino piu' significativi rispetto alle
specifiche realta' territoriali.
3.5.3 Campionamento
3.5.3.1 Stazioni di prelievo
Il campionamento della matrice acqua sara' effettuato su un
reticolo di stazioni rappresentativo del bacino in esame.
I campionamenti saranno effettuati in superficie e riguarderanno i
parametri indicati nella tabella 13. Per profondita' superiori a 1,5
metri, la determinazione di temperatura, salinita' ed ossigeno
disciolto sara' condotta anche sul profilo verticale.
In ogni caso, la strategia di campionamento dovra' garantire un
livello conoscitivo propedeutico alla definizione dei piani di
risanamento o di tutela.
Per quanto riguarda il biota e i sedimenti, le stazioni saranno
scelte preferenzialmente in prossimita' delle stazioni per il
monitoraggio delle acque, in modo da ottenere una caratterizzazione,
omogenea e rappresentativa dell'ambiente in studio.
3.5.3.2 Frequenza di campionamento
Per quanto riguarda la matrice acque la frequenza di campionamento
sara' mensile. Nelle zone soggette a situazioni distrofiche (crisi
anossiche, fioriture algali abnormi, elevate biomasse di macroalghe)
la frequenza sara' quindicinale nel periodo giugno-settembre. In tali
situazioni' parte delle misure riportate in tabella 13 (ossigeno
disciolto, temperatura, salinita') potranno essere rilevate con
strumentazione in automatico ed in continuo.
Per il biota la frequenza di campionamento sara' almeno
semestrale.
Per i sedimenti e' prevista una frequenza di campionamento
annuale. Il campionamento dovra' essere effettuato sempre nello
stesso periodo dell'anno e corrispondere al periodo di minor
influenza degli eventi metereologici (si consiglia il periodo
estivo).
3.5.4 Classificazione
Per la classificazione delle acque lagunari e gli stagni costieri
si valuta il numero di giorni di anossia (valori dell' ossigeno
disciolto nelle acque di fondo compresi fra 0-1.0 mg/L) anno,
misurata nelle acque di fondo, che interessano oltre il 30 % della
superficie del corpo idrico secondo lo schema riportato in tabella
18. Tale risultato integrato con i risultati delle analisi relative
ai sedimenti ed al biota.
L'esito positivo dei saggi biologici sui sedimenti o l'indicazione
di un incremento statisticamente significativo delle concentrazioni
di inquinanti nei sedimenti, o dell'accumulo negli organismi,
pregiudica l'attribuzione dello stato sufficiente. In tal caso il
corpo idrico in questione va classificato nello stato scadente
Tabella 18 - Stato ambientale delle acque lagunari
e degli stagni costieri
================================================================
Stato Stato Stato
BUONO SUFFICIENTE SCADENTE
Numero giorni di
anossia/anno che
coinvolgono oltre ( 1 ( 10 > 10
il 30%, della
superficie del
corpo idrico
-------------------------------------------------------------------
3.6 CORPI IDRICI ARTIFICIALI
Ai corpi idrici artificiali si applicano gli stessi elementi di
qualita' e gli stessi criteri di misura applicati ai corpi idrici
superficiali naturali che piu' si accostano al corpo idrico
artificiale in questione.
Il numero e la localizzazione dei punti di campionamento sono
definiti a cura delle regioni e delle province autonome.
Gli obiettivi ambientali fissati per questi corpi idrici devono
garantire il rispetto degli obiettivi fissati per i corpi idrici
superficiali naturali ad essi connessi. Per quanto riguarda lo stato
ecologico, tendenzialmente, devono avere un livello qualitativo
corrispondente almeno a quello immediatamente piu' basso di quello
individuato per gli analoghi corpi idrici naturali.
Per quanto riguarda lo stato chimico non devono comunque essere
superate le soglie indicate per le sostanze pericolose prioritarie
nella precedente tabella 1.
Nel caso di canali artificiali la classificazione va eseguita solo
sulla base dei parametri riportati nella tabella 7 e del risultato
del punteggio ottenuto dai macrodescrittori secondo quanto indicato
in tabella 8.
4 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE:
ACQUE SOTTERRANEE
4.1 ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
Per le attivita' di monitoraggio e classificazione dello stato di
un corpo idrico sotterraneo e' necessaria una preventiva
ricostruzione del modello idrogeologico, secondo le indicazioni di
cui all'allegato 3, in termini di:
- individuazione e parametrizzazione dei principali acquiferi;
- definizione delle modalita' di alimentazione-deflusso- recapito;
- identificazione dei rapporti tra acque superficiali ed acque
sotterranee;
- individuazione dei punti d'acqua (pozzi, sorgenti, emergenze);
- determinazione delle caratteristiche idrochimiche;
- identificazione delle caratteristiche di utilizzo delle acque.
Il modello idrogeologico deve essere periodicamente aggiornato
sulla base delle nuove conoscenze e delle attivita' di monitoraggio.
La rilevazione dei dati sullo stato quantitativo e chimico deve
essere riferita agli acquiferi individuati.
Il monitoraggio delle acque sotterranee e' articolato in una fase
conoscitiva iniziale ed una fase di monitoraggio a regime.
La fase conoscitiva iniziale e di base viene effettuata
rispettando le indicazioni riportate all'allegato 3.
Il monitoraggio si articola temporalmente in due fasi:
4.1.1 Fase conoscitiva
La prima di caratterizzazione sommaria, propedeutica alla sotto
fase successiva e utile ad una conoscenza dello stato chimico delle
acque sotterranee, e' finalizzata ad una analisi di inquadramento
generale attraverso la ricerca di un gruppo ridotto di parametri
chimici, fisici e microbiologici; cio' che consenta tra l'altro
l'individuazione delle aree critiche, di quelle potenzialmente
soggette a crisi e di quelle naturalmente protette, secondo le
indicazioni riportate all'allegato 3.
Se si dispone di serie storiche continuative di dati, purche' non
antecedenti il 1996, queste possono essere utilizzate in sostituzione
o ad integrazione delle analisi previste nella fase iniziale del
monitoraggio.
Per la successiva sotto fase, sulla base dei risultati della
caratterizzazione sommaria, nonche' delle conoscenze acquisite
durante tale fase sulla situazione idrogeologica e di antropizzazione
del territorio, l'Autorita' competente individuera' i punti d'acqua
ritenuti significativi per la classificazione preliminare o comunque
su quelli di interesse locale va eseguito il monitoraggio per la
caratterizzazione dell'acquifero; oltre alle misure quantitative
(livello, portata), vanno eseguite le analisi dei "parametri di base"
riportati nella Tabella 18.
4.1.2 Fase a regime
Il monitoraggio nella fase a regime ha come scopo l'analisi del
comportamento e delle modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi.
Sulla base dei risultati della fase conoscitiva e delle conoscenze
accumulate dovra' essere individua una rete di punti d'acqua
significativi e rappresentativi delle condizioni idrogeologiche,
antropiche, di inquinamento in atto, delle azioni di risanamento
intraprese su cui compiere un sistematico e periodico monitoraggio
chimico e quantitativo secondo i criteri indicati al punto 4.2.
Il monitoraggio quantitativo va eseguito, per le acque utilizzate,
dal concessionario o dal gestore, che deve rendere disponibili i dati
su opportuno supporto magnetico per l'autorita' preposta al
controllo.
4.2 INDICATORI DI QUALITA' ED ANALISI DA EFFETTUARE
4.2.1 Fase iniziale
4.2.1.1 Misure quantitative
Il monitoraggio quantitativo ha come finalita' e quella di
acquisire le informazioni relative ai vari acquiferi, necessarie per
la definizione del bilancio idrico di un bacino. Inoltre dovra'
permettere di caratterizzare i singoli acquiferi in termini di
potenzialita', produttivita' e grado di sfruttamento.
Questo tipo di rilevamento e' basato sulla determinazione dei
seguenti parametri fondamentali:
- livello piezometrico;
- portate delle sorgenti o emergenze naturali delle acque
sotterranee.
A discrezione delle autorita' competenti potranno essere
monitorati altri parametri specifici, scelti in funzione della
specificita' dei singoli acquiferi e delle attivita' presenti sul
territorio come ad esempio i movimenti verticali del livello del
suolo.
I dati desunti dalle attivita' di monitoraggio dovranno essere
opportunamente elaborati dalle regioni al fine di definire e
parametrizzare i seguenti indicatori generali, da utilizzare per la
classificazione:
- morfologia della superficie piezometrica;
- escursioni piezometriche;
- variazioni delle direzioni di flusso;
- entita' dei prelievi;
- variazioni delle portate delle sorgenti o emergenze naturali
delle acque sotterranee;
- variazioni dello stato chimico indotto dai prelievi;
- movimenti verticali del livello del suolo connesse
all'estrazione di acqua dal sottosuolo
4.2.1.2 Misure chimiche
La fase iniziale del monitoraggio dura 24 mesi ed ha la finalita'
di caratterizzare l'acquifero. Il rilevamento della qualita' del
corpo idrico sotterraneo e' basato sulla determinazione dei
"parametri di base" riportati nella Tabella 19. I parametri di
tabella evidenziati con il simbolo (o) saranno utilizzati per la
classificazione in base a quanto indicato in Tabella 20.
Le autorita' competenti devono analizzare i parametri addizionali
relativi a inquinanti specifici, individuati in funzione dell'uso del
suolo, delle attivita' presenti sul territorio, in considerazione
della vulnerabilita' della risorsa e della tutela degli ecosistemi
connessi oppure di particolari caratteristiche ambientali. Una lista
di tali inquinanti con l'indicazione dei relativi valori di soglia e'
riportata nella Tabella 21.
Tabella 19 - Parametri di base (con (o) sono indicati i
parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione).
===================================================================
Temperatura (°C) Potassio (mg/L)
-------------------------------------------------------------------
Durezza totale (mg/L CaCO3) Sodio (mg/L)
-------------------------------------------------------------------
Conducibilità elettrica
((S/cm(20°C)(o) Solfati (mg/L) come SO4 (o)
-------------------------------------------------------------------
Bicarbonati (mg/L) Ione ammonio (mg/L) come NH4 (o)
-------------------------------------------------------------------
Calcio (mg/L) Ferro (mg/L) (o)
-------------------------------------------------------------------
Cloruri (mg/L) (o) Manganese (mg/L) (o)
-------------------------------------------------------------------
Magnesio (mg/L) Nitrati (mg/L) come NO3 (o)
------------------------------------------------------------------
4.2.2 Fase a regime
Nella fase a regime sulla rete di monitoraggio individuata in base
ai risultati della fase conoscitiva iniziale vanno proseguite le
misure sui parametri di base precedentemente utilizzati al punto
4.2.1.2. Si ritiene necessario considerare un periodo iniziale di
riferimento di almeno cinque anni per poter definire le tendenze
evolutive del corpo idrico.
Per le misure chimiche vanno inoltre monitorati tutti quei
parametri relativi ad inquinanti inorganici o organici individuati
dall'autorita' preposta al controllo, in ragione delle condizioni
dell'acquifero e della sua vulnerabilita', dell'uso del suolo e delle
attivita' antropiche caratteristiche del territorio.
4.3 MISURE
Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi su un numero ridotto
di punti significativi appartenenti alle reti di monitoraggio
individuate, le misure dovranno essere eseguite con cadenza mensile
sui pozzi e sui piezometri. Le misure sulle sorgenti dovranno essere
anche piu' ravvicinate in ragione dei tempi di esaurimento della
sorgente stessa.
Per quanto riguarda le analisi chimiche dovranno essere eseguite,
sia nella fase iniziale che per quella a regime, con cadenza
semestrale in corrispondenza dei periodi di massimo e minimo deflusso
delle acque sotterranee.
4.4 CLASSIFICAZIONE
Lo stato ambientale delle acque delle acque sotterranee e'
definito in base allo stato quantitativo e a quello chimico.
4.4.1 Stato quantitativo
I parametri e i relativi valori numerici di riferimento per la
classificazione quantitativa dei corpi idrici sotterranei, sono
definiti dalle regioni utilizzando gli indicatori generali elaborati
sulla base del monitoraggio secondo i criteri che verranno indicati
dall'ANPA, in base alle caratteristiche dell'acquifero (tipologia,
permeabilita', coefficienti di immagazinamento) e del relativo
sfruttamento (tendenza piezometrica o delle portate, prelievi per
vari usi).
Un corpo idrico sotterraneo e' in condizioni di equilibrio quando
le estrazioni o le alterazioni della velocita' naturale di
ravvenamento sono sostenibili per lungo periodo (almeno 10 anni):
sulla base delle alterazioni misurate o previste di tale equilibrio
viene definito lo stato quantitativo.
Lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e' definito da
quattro classi cosi' caratterizzate:
===================================================================
Classe A L'impatto antropico è nullo o trascurabile con
condizioni di equilibrio idrogeologico.
Le estrazioni di acqua o alterazioni
della velocità naturale di ravvenamento
sono sostenibili sul lungo periodo.
Classe B L'impatto antropico è ridotto, vi sono a moderate
condizioni di disequilibrio del bilancio idrico,
senza che tuttavia ciò produca una condizione di
sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa
sostenibile sul lungo periodo.
Classe C Impatto antropico significativo con notevole
incidenza, dell'uso sulla disponibilità della
risorsa evidenziato da rilevanti modificazioni
agli indicatori generali sopraesposti (1).
Classe D Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con
presenza di complessi idrogeologici con intrinseche
caratteristiche di scarsa potenzialità idrica.
-------------------------------------------------------------------
(1) nella valutazione quantitativa bisogna tener conto anche degli
eventuali surplus incompatibili con la presenza di importanti
strutture sotterranee preesistetti.
4.4.2 Stato chimico
Le classi chimiche dei corpi idrici sotterranei sono definite
secondo il seguente schema:
===================================================================
Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile
con pregiate caratteristiche idrochimiche;
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile
sul lungo periodo e con buone
caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con
caratteristiche idrochimiche generalmente
buone, ma con alcuni segnali di
compromissione;
Classe 4 Impatto antropico rilevante con
caratteristiche idrochimiche scadenti;
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile
ma con particolari facies idrochimiche
naturali in concentrazioni al di sopra
(*) del valore della classe 3.
-------------------------------------------------------------------
(*) per la valutazione dell'origine endogena delle specie
idrochimiche presenti dovranno essere considerate anche, le
caratteristiche chimico-fisiche delle acque.
Ai fini della classificazione chimica si utilizzera' il valore
medio, rilevato per ogni parametro di base o addizionale nel periodo
di riferimento. Le diverse classi qualitative vengono attribuite
secondo lo schema di tabella 20, tenendo anche conto dei parametri e
dei valori riportati alla Tabella 21. La classificazione e'
determinata dal valore di concentrazione peggiore riscontrato nelle
analisi dei diversi parametri di base o dei parametri addizionali.
Tabella 20 Ciassificazione chimica in base ai parametri di base (1)
===================================================================
Conducibilità elettrica
Unità di Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 0(*)
misura
===================================================================
(S/cm(20°C) (400 (2500 (2500 >2500 >2500
-------------------------------------------------------------------
Cloruri
mg/L (25 (250 (250 >250 >250
-------------------------------------------------------------------
Manganese
(g/L (20 (50 (50 >50 >50
-------------------------------------------------------------------
Ferro
(g/L <50 <200 (200 >200 >200
-------------------------------------------------------------------
Nitrati
mg/L di N03 (5 (25 (50 >50
-------------------------------------------------------------------
Solfati
mg/L di S04 (25 (250 (250 >250 >250
-------------------------------------------------------------------
Ione ammonio
mg/L di NH4 (0,05 (0,5 (0,5 >0,5 >0,5
-------------------------------------------------------------------
1) se la presenza di tali sostanza, e' di origine naturale, cosi'
come appurato dalle regioni o dalle province autonome, verra'
automaticamente attribuita la classe 0.
Tabella 21- Parametri addizionali
===================================================================
Inquinanti (g/L Inquinanti organici (g/L
inorganici
===================================================================
Alluminio (200 composti alifatici 10
alogenati totali
-------------------------------------------------------------------
Antimonio (5 di cui
-------------------------------------------------------------------
Argento (10 -1,2-dicloroetano 3
-------------------------------------------------------------------
Arsenico (10 Pesticidi totali (1) 0,5
------------------------------------------------------------------
Bario (2000 di cui:
-------------------------------------------------------------------
Berillio (4 -aldrin 0,03
-------------------------------------------------------------------
Boro (1000 -dieldrin 0,03
-------------------------------------------------------------------
Cadmio (5 -eptacloro 0,03
-------------------------------------------------------------------
Cianuri (50 -eptacloro epossido 0,03
-------------------------------------------------------------------
Cromo tot. (50 Altri pesticidi individuali 0,1
-------------------------------------------------------------------
Cromo VI (5 Acrilamide 0,1
-------------------------------------------------------------------
Ferro (200 Benzene 1
-------------------------------------------------------------------
Fluoruri (1500 Cloruro di vinile 0,5
-------------------------------------------------------------------
Mercurio (1 IPA totali (2) 0,1
-------------------------------------------------------------------
Nichel (20 Benzo (a) pirene 0,01
-------------------------------------------------------------------
Nitriti (500
-------------------------------------------------------------------
Piombo (10
-------------------------------------------------------------------
Rame (1000
-------------------------------------------------------------------
Selenio (10
-------------------------------------------------------------------
Zinco (3000
-------------------------------------------------------------------
(1) in questo parametro sono compresi tutti i composti organici usati
come biocidi ( erbici, insetticidi, fungicidi, acaricidi, alghicidi,
nematocidi ecc..);
(2) si intendono in questa classe i seguenti composti specifici:
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(ghi)perilene, indeno
(1,2,3-cd)pirene.
Se la presenza di inquinanti inorganici in concentrazioni
superiori a quelle di tabella 21 e' di origine naturale verra'
attribuita la classe 0 per la quale, di norma, non vengono previsti
interventi di risanamento.
La presenza di inquinanti organici o inorganici con concentrazioni
superiori a quelli del valore riportato nella tabella 21 determina la
classificazione in classe 4.
Se gli inquinanti di tabella 21 non sono presenti o vengono
rilevate concentrazione al di sotto della soglia di rilevabilita'
indicata dai metodi analitici il corpo idrico e' classificato a
seconda dei risultati relativi ai parametri di tabella 20.
Tranne nel caso della presenza naturale di sostanze inorganiche,
il ritrovamento di questi inquinati in concentrazioni significative
vicine alla soglia indicata e' comunque un segnale negativo di
rischio per gli acquiferi interessati. Nei piani di tutela, devono
quindi essere comunque adottate misure atte a prevenire un ulteriore
peggioramento e a rimuovere le cause di rischio. Devono inoltre
essere considerati gli effetti della eventuale interconessione delle
acque sotterrane con corpi idrici superficiali di particolare pregio
il cui obiettivo ambientale, a causa della persistenza e dei processi
di bioaccumulo di alcuni inquinanti, prevede per questi valori di
concentrazione piu' cautelativi.
4.4.3 Stato ambientale delle acque sotterranee
In base alle conoscenze prodotte attraverso le attivita' di cui al
punto 1 e per confronto con le classi di qualita' della risorsa
definite con le Tabelle 20 e 21, veranno quindi classificati singoli
corpi idrici sotterranei in base al loro stato ambientale
La sovrapposizione delle classi chimiche (classi 1, 2, 3, 4, 0) e
quantitative (classi A, B, C, D) definisce lo stato ambientale del
corpo idrico sotterraneo cosi' come indicato nella tabella 22 e
permette di classificare i corpi idrici sotterranei.
Tabella 22 Stato ambientale (quali-quantitativo)
dei corpi idrici sotterranei.
===================================================================
Stato Stato Stato Stato Stato
elevato buono sufficiente scadente particolare
===================================================================
1-A 1-B 3-A 1-C 0-A
-------------------------------------------------------------------
2-A 3-B 2-C 0-B
-------------------------------------------------------------------
2-B 3-C 0-C
-------------------------------------------------------------------
4-C 0-D
-------------------------------------------------------------------
4-A 1-D
-------------------------------------------------------------------
4-B 2-D
-------------------------------------------------------------------
3-D
-------------------------------------------------------------------
4-D
-------------------------------------------------------------------
In assenza di serie storiche significative di dati dal punto di
vista quantitativo in una prima fase la classificazione sara' basata
sullo stato chimico delle risorse, ipotizzando, per la parte
quantitativa, una classe C.
Qualora i corpi acquiferi individuati presentino al loro interno
differenti condizioni dello stato si puo' procedere ad un ulteriore
suddivisione che individui porzioni omogenee o aree discrete a
differente stato di qualita' sempre sulla base di quanto indicato in
Tabella 22.
La Regione, procede alla classificazione cartografica ed alla
zonazione dei singoli corpi idrici sotterranei in base al rispettivo
"stato". Sempre in base alla suddetta classificazione verranno
pianificate le eventuali azioni di risanamento da adottare. Per
quanto riguarda gli acquiferi che hanno uno stato naturale
particolare pur non dovendo prevedere specifiche azioni di
risanamento, deve comunque essere evitato un peggioramento dello
stato chimico o un ulteriore impoverimento quantitativo.
Tale classificazione ha carattere temporaneo dovra' essere
progressivamente e periodicamente riaggiornata in base al
raggiungimento degli obiettivi verificato tramite le attivita' di
monitoraggio previsti al punto 4.1.
Allegato 2
Criteri per la classificazione dei corpi idrici a specifica
destinazione
SEZIONE A:
CRITERI GENERALI E METODOLOGIE PER IL RILEVAMENTO DELLE
CARATTERISTICHE QUALITATIVE E PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE
SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE
SEZIONE B:
CRITERI GENERALI E METODOLOGIE PER IL RILEVAMENTO DELLE QUALITATIVE,
PER LA CLASSIFICAZIONE ED IL CALCOLO DELLA CONFORMITA' DELLE ACQUE
DOLCI SUPERFICIALI IDONEE ALLA VITA DEI PESCI SALMONICOLI E
CIPRINICOLI.
SEZIONE C:
CRITERI GENERALI E METODOLOGIE PER IL RILEVAMENTO DELLE
CARATTERISTICHE QUALITATIVE ED IL CALCOLO DELLA CONFORMITA' DELLE
ACQUE DESTINATE ALLA VITA DEI MOLLUSCHI
SEZIONE A: Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle
caratteristiche qualitative e per la classificazione delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
I seguenti criteri si applicano alle acque dolci superficiali
utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la produzione di
acqua potabile dopo i trattamenti appropriati.
1) Calcolo della conformita' e classificazione
Per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2,
A3, di cui alla tabella 1/A, i valori specificati per ciascuna
categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori
limite specificati nelle colonne 1 e nel 90% ai valori limite
specificati nelle colonne G, quando non sia indicato il
corrispondente valore nella colonna 1. Per il rimanente 5% o il 10%
dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i parametri non
devono discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei
parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno
disciolto ed i parametri microbiologici.
2) Campionamento
2.1) Ubicazione de11e stazioni di prelievo
Per tutti i laghi naturali ed artificiali e per tutti i corsi
d'acqua naturali ed artificiali utilizzati o destinati ad essere
utilizzati per l'approvvigionamento idrico potabile - fermo restando
quanto previsto nell' allegato 1 - le stazioni di prelievo dovranno
essere ubicate in prossimita' delle opere di presa esistenti o
previste in modo che i campioni rilevati siano rappresentativi della
qualita' delle acque da utilizzare.
Ulteriori stazioni di prelievo dovranno essere individuate in
punti significativi del corpo idrico quando cio' sia richiesto da
particolari condizioni locali, tenuto soprattutto conto di possibili
fattori di rischio d'inquinamento. I prelievi effettuati in tali
stazioni avranno la sola finalita' di approfondire la conoscenza
della qualita' del corpo idrico, per gli opportuni interventi.
2.2) -Frequenza minima dei campionamenti e delle analisi di ogni
parametro
GRUPPO DI PARAMETRI (°)
I II III
Frequenza minima annua dei
campionamenti e delle analisi
per i corpi idrici da classificare 12 12 12
GRUPPO DI PARAMETRI (°)
Frequenza minima annua dei I* II III
campionamenti e delle
analisi per i corpi idrici 8 8 8
già classificati
(*) Per le acque della categoria A3 la frequenza annuale dei
campionamenti dei parametri del gruppo I deve essere portata a 12.
(°) I parametri dei diversi gruppi comprendono:
===================================================================
PARAMETRI I GRUPPO
pH, colore, materiali totali in sospensione, temperatura,
conduttività, odore, nitrati, cloruri, fosfati, COD, DO
(ossigeno disciolto), BOD5 , ammoniaca
-------------------------------------------------------------------
PARAMETRI II GRUPPO
ferro disciolto, manganese, rame, zinco, solfati,
tensioattivi, fenoli, azoto Kjeidhal, coliformi totali
e coliformi fecali.
-------------------------------------------------------------------
PARAMETRI III GRUPPO
fluoruri, boro, arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, selenio,
mercurio, bario, cianuro, idrocarburi disciolti o emulsio
idrocarburi policiclici aromatici, antiparassitari totali, sostanze
estraibili con cloroformio, streptococchi fecali e salmonelle
-------------------------------------------------------------------
3) Modalita' di prelievo, di conservazione e di trasporto dei
campioni
I campioni dovranno essere prelevati, conservati e trasportati in
modo da evitare alterazioni che possono influenzare
significativamente i risultati delle analisi.
a) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni
per analisi dei parametri di cui alla tabella 2/A, vale quanto
prescritto, per i singoli parametri, alla colonna G.
b) Per il prelievo, la conservazionc ed il trasporlo dei campioni
per analisi dei parametri di cui alla tabella 3/A, vale quanto segue:
i prelievi saranno effettuati in contenitori sterili;
qualora si abbia motivo di ritenere che l'acqua in esame contenga
cloro residuo, le bottiglie dovranno contenere una soluzione al 10%
di sodio tiosolfato, nella quantita' di mL- 0,1 per ogni 100 mL di
capacita' della bottiglia, aggiunto prima della sterilizzazione;
le bottiglie di prelievo dovranno avere una capacita' idonea a
prelevare l'acqua necessaria all'esecuzione delle analisi
microbiologiche;
i campioni prelevati, secondo le usuali cautele di asepsi,
dovranno essere trasportati in idonei contenitori frigoriferi
(4-10oC) al riparo della luce e dovranno, nel piu' breve tempo
possibile, e comunque entro e non oltre le 24 ore dal prelievo,
cssere sottoposti ad esame.
Tabella 1/A: Caratteristiche di qualità per acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile
===================================================================
Num. Parametro Unità A 1 A 1 A 2
Progr. di G I G
misura
===================================================================
1 pH Unità pH 6,5-8,5 5,5-9
-------------------------------------------------------------------
2 Colore (dopo mg/L scala pt 10 20(o) 50
filtrazione
semplice)
-------------------------------------------------------------------
3 Totale mg/L MES 25 - -
materie in
sospensione
-------------------------------------------------------------------
4 Temperatura °C 22 25(o) 22
-------------------------------------------------------------------
5 Conduttività (S/cm a 20° 1000 - 1000
-------------------------------------------------------------------
6 Odore Fattore di 3 - 10
diluizione
a 25°C
-------------------------------------------------------------------
7 Nitrati mg/L NO3 25 50(o) 50(o)
-------------------------------------------------------------------
8 Fluoruri(1) mg/LF 0,7/1 1,5 0,7/1,7
-------------------------------------------------------------------
9 Cloro organico mg/LC1 - - -
totale estraibile
-------------------------------------------------------------------
10 Ferro disciolto mg/L Fe 0,1 0,3 1
-------------------------------------------------------------------
11 Manganese mg/L Mn 0,05 0,1
-------------------------------------------------------------------
12 Rame mg/L Cu 0,02 0,05(o) 0,05
-------------------------------------------------------------------
13 Zinco mg/L Zn 0,5 3 1
-------------------------------------------------------------------
14 Boro mg/L B 1 - 1
-------------------------------------------------------------------
15 Berillio mg/L Be - - -
-------------------------------------------------------------------
16 Cobalto mg/L Co - - -
-------------------------------------------------------------------
17 Nichelio mg/L Ni - - -
-------------------------------------------------------------------
18 Vanadio mg/L V
-------------------------------------------------------------------
19 Arsenico mg/L As 0,01 0,05 -
-------------------------------------------------------------------
20 Cadmio mg/L Cd 0,001 0,005 0,001
-------------------------------------------------------------------
21 Cromo totale mg/L Cr - 0,05 -
-------------------------------------------------------------------
22 Piombo mg/L Pb - 0,05 -
-------------------------------------------------------------------
23 Selenio mg/L Se - 0,01 -
-------------------------------------------------------------------
24 Mercurio mg/L Hg 0,0005 0,001 0,0005
-------------------------------------------------------------------
25 Bario mg/L Ba - 0,1 -
-------------------------------------------------------------------
26 Cianuro mg/L CN - 0,05 -
-------------------------------------------------------------------
27 Solfati mg/L S04 150 250 150
-------------------------------------------------------------------
28 Cloruri mg/L C1 200 - 200
-------------------------------------------------------------------
29 Tensioattivi mg/L (solfato
(che reagiscono di laurile) 0,2 - 0,2
al blu di metilene)
-------------------------------------------------------------------
30 Fosfati (2) mg/L P2O5 0,4 - 0,7
-------------------------------------------------------------------
31 Fenoli mg/L C6H5OH - 0,001 0,001
(indice fenoli)
paranitroanilina
4 amminoantipirina
-------------------------------------------------------------------
32 Idrocarburi mg/L - 0,05 -
disciolti o
emulsionati
(dopo estrazione
mediante etere di
petrolio)
-------------------------------------------------------------------
33 Idrocarburi mg/L - 0,0002 -
policlici
aromataci
-------------------------------------------------------------------
34 Antiparassitari mg/L - 0,001 -
-totale
(parachion HCH,
dieldrine)
-------------------------------------------------------------------
35 Domanda chimica mg/L O2 - - -
ossigeno (COD)
-------------------------------------------------------------------
36 Tasso di % O2 > 70 - > 50
saturazione
dell'ossigeno
disciolto
-------------------------------------------------------------------
37 A 20°C senza mg/L O2 < 3 - < 5
nitrificazione
domanda
biochimica di
ossigeno (BOD5)
-------------------------------------------------------------------
38 Azoto Kjeldahi mg/L N 1 - 2
(tranne NO2
ed NO3)
-------------------------------------------------------------------
39 Ammoniaca mg/L NH4 0,05 - 1
-------------------------------------------------------------------
40 Sostanze mg/L SEC 0,1 - 0,2
estraibili al
cloroformio
-------------------------------------------------------------------
41 Carbonio mg/L C - - -
organico
totale
-------------------------------------------------------------------
42 Carbonio mg/L C - - -
organico
residuo (dopo
flocculazione
e filtrazione
su membrana
da 5 () TOC
-------------------------------------------------------------------
43 Coliformi /100 mL 50 - 5000
totali
-------------------------------------------------------------------
44 Coliformi /100 mL 20 - 2000
fecali
-------------------------------------------------------------------
45 Streptococchi /100 mL 20 - 1000
fecali
-------------------------------------------------------------------
46 Salmonelle - assenza in - assenza in
5000 mL 1000 mL
===================================================================
Num. Parametro Unità A 2 A 3 A 3
Progr. di I G I
misura
===================================================================
1 pH Unità pH - 5,5-9 -
-------------------------------------------------------------------
2 Colore (dopo mg/L scala pt 100(o) 50 200
filtrazione
semplice)
-------------------------------------------------------------------
3 Totale mg/L MES - - -
materie in
sospensione
-------------------------------------------------------------------
4 Temperatura °C 25(o) 22 25(o)
-------------------------------------------------------------------
5 Conduttività (S/cm a 20° - 1000 -
-------------------------------------------------------------------
6 Odore Fattore di - 20 -
diluizione
a 25°C
-------------------------------------------------------------------
7 Nitrati mg/L NO3 50(o) - 50(o)
-------------------------------------------------------------------
8 Fluoruri(1) mg/LF - 0,7/1,7 -
-------------------------------------------------------------------
9 Cloro organico mg/LC1 - - -
totale estraibile
-------------------------------------------------------------------
10 Ferro disciolto mg/L Fe 2 1 -
-------------------------------------------------------------------
11 Manganese mg/L Mn - 1 -
-------------------------------------------------------------------
12 Rame mg/L Cu - 1 -
-------------------------------------------------------------------
13 Zinco mg/L Zn 5 1 5
-------------------------------------------------------------------
14 Boro mg/L B - 1 -
-------------------------------------------------------------------
15 Berillio mg/L Be - - -
-------------------------------------------------------------------
16 Cobalto mg/L Co - - -
-------------------------------------------------------------------
17 Nichelio mg/L Ni - - -
-------------------------------------------------------------------
18 Vanadio mg/L V - - -
-------------------------------------------------------------------
19 Arsenico mg/L As 0,05 0,05 0,1
-------------------------------------------------------------------
20 Cadmio mg/L Cd 0,005 0,001 0,005
-------------------------------------------------------------------
21 Cromo totale mg/L Cr 0,05 - 0,05
-------------------------------------------------------------------
22 Piombo mg/L Pb 0,05 - 0,05
-------------------------------------------------------------------
23 Selenio mg/L Se 0,01 - 0,01
-------------------------------------------------------------------
24 Mercurio mg/L Hg 0,001 0,0005 0,001
-------------------------------------------------------------------
25 Bario mg/L Ba 1 - 1
-------------------------------------------------------------------
26 Cianuro mg/L CN 0,05 - 0,05
-------------------------------------------------------------------
27 Solfati mg/L S04 250(o) 150 250(o)
-------------------------------------------------------------------
28 Cloruri mg/L C1 - 200 -
-------------------------------------------------------------------
29 Tensioattivi mg/L (solfato - 0,5 -
(che reagiscono di laurile)
al blu di metilene)
-------------------------------------------------------------------
30 Fosfati (2) mg/L P2O5 - 0,7 -
-------------------------------------------------------------------
31 Fenoli mg/L C6H5OH 0,005 0,01 0,1
(indice fenoli)
paranitroanilina
4 amminoantipirina
-------------------------------------------------------------------
32 Idrocarburi mg/L 0,2 0,5 1
disciolti o
emulsionati
(dopo estrazione
mediante etere di
petrolio)
-------------------------------------------------------------------
33 Idrocarburi mg/L 0,0002 - 0,001
policiclici
aromataci
-------------------------------------------------------------------
34 Antiparassitari mg/L 0,0025 - 0,005
-totale
(parathion HCH,
dieldrine)
-------------------------------------------------------------------
35 Domanda chimica mg/L O2 - 30 -
ossigeno (COD)
-------------------------------------------------------------------
36 Tasso di % O2 - > 30 -
saturazione
dell'ossigeno
disciolto
-------------------------------------------------------------------
37 A 20°C senza mg/L O2 - < 7 -
nitrificazione
domanda
biochimica di
ossigeno (BOD5)
-------------------------------------------------------------------
38 Azoto Kjeldahl mg/L N - 3 -
(tranne NO2
ed N03)
-------------------------------------------------------------------
39 Ammoniaca mg/L NH4 1,5 2 4(o)
-------------------------------------------------------------------
40 Sostanze mg/L SEC - 0,5 -
estraibili al
cloroformio
-------------------------------------------------------------------
41 Carbonio mg/L C - - -
organico
totale
-------------------------------------------------------------------
42 Carbonio mg/L C - - -
organico
residuo (dopo
flocculazione
e filtrazione
su membrana
da 5 () TOC
-------------------------------------------------------------------
43 Coliformi /100 mL - 5000 -
totali
-------------------------------------------------------------------
44 Coliformi /100 mL - 2000 -
fecali
-------------------------------------------------------------------
45 Streptococchi /100 mL - 10000 -
fecali
-------------------------------------------------------------------
46 Salmonelle - - -
-------------------------------------------------------------------
Legenda: Categoria A1 - Trattamento fisico semplice e disinfezione
Categoria A2 - Trattamento fisico e chimico normale e
disinfezione
Categoria A3 - Trattamento fisico e chimico spinto,
affinazione e disinfezione
I = Imperativo
G = Guida
(o) = sono possibili deroghe in conformità all'articolo 8
lettera b del presente decreto
Note: (1) I valori indicati costituiscono i limiti superiori
determinati in base alla temperatura media annua (alta e bassa
temperatura) (2) Tale parametro e' inserito per soddisfare le
esigenze ecologiche di taluni ambienti
Tab. 2/A: metodi di misura per la determinazione dei valori dei
parametri chimici e chimico-fisici di cui alla tab. 1/A
===================================================================
Num. (A) (B) (C) (D) (E)
Progr. Parametro Unità di Limite di Precisione Accuratezza
misura rilevamento ± ±
===================================================================
1 pH Unità pH - 0,1 0,2
-------------------------------------------------------------------
2 Colore mg/L 5 10% 20%
(dopo scala pt
filtrazione
semplice)
-------------------------------------------------------------------
3 Materiali mg/L - 5% 10%
in
sospensione
totali
-------------------------------------------------------------------
4 Temperatura °C - 0,5% 1
-------------------------------------------------------------------
5 Conduttività µS/cm a - 5% 10%
20°C
-------------------------------------------------------------------
6 Odore Fattore - - -
di
diluizione
a 25°C
-------------------------------------------------------------------
7 Nitrati mg/L NO3 2 10% 20%
-------------------------------------------------------------------
8 Fluoruri mg/L F 0,05 10% 20%
-------------------------------------------------------------------
9 Cloro mg/L Cl pm(***) pm pm
organico
totale
estraibile
-------------------------------------------------------------------
10 Ferro mg/L Fe 0,02 10% 20%
disciolto
-------------------------------------------------------------------
11 Manganese mg/L Mn 0,01(2) 10% 20%
0,02(3) 10% 20%
-------------------------------------------------------------------
12 Rame (9) mg/L Cu 0,005 10% 20%
0,02(4) 10% 20%
-------------------------------------------------------------------
13 Zinco (9) mg/L Zn 0,01(2) 10% 20%
0,02(3) 10% 20%
-------------------------------------------------------------------
14 Boro (9) mg/L, B 0,1 10% 20%
-------------------------------------------------------------------
15 Berillio mg/L Be pm pm pm
-------------------------------------------------------------------
16 Cobalto mg/L Co pm pm pm
-------------------------------------------------------------------
17 Nichelio mg/L Ni pm pm pm
-------------------------------------------------------------------
18 Vanadio mg/L V pm pm pm
-------------------------------------------------------------------
19 Arsenico (9) mg/L As 0,002 (2) 20% 20%
0,01 (5) - -
-------------------------------------------------------------------
20 Cadmio (9) mg/L Cd 0,0002 30% 30%
0,0001(5)
-------------------------------------------------------------------
21 Cromo mg/L Cr 0,01 20% 30%
totale (9)
-------------------------------------------------------------------
22 Piombo (9) mg/L Pb 0,01 20% 30%
-------------------------------------------------------------------
23 Selenio (9) mg/L Se 0,005 - -
-------------------------------------------------------------------
24 Mercurio (9) mg/L Hg 0,0001 30% 30%
0,0002
-------------------------------------------------------------------
25 Bario (9) mg/L Ba 0,02 15% 30%
-------------------------------------------------------------------
26 Cianuro mg/L CN 0,01 20% 30%
-------------------------------------------------------------------
27 Solfati mg/L S04 10 10% 10%
-------------------------------------------------------------------
28 Cloruri mg/L Ci 10 10% 10%
-------------------------------------------------------------------
29 Tensioattivi mg/L MBAS 0,05 20% -
-------------------------------------------------------------------
30 Fosfati mg/L P2 O5 0,02 10% 20%
-------------------------------------------------------------------
31 Fenoli mg/L C6H5OH 0,0005 0,0005 0,0005
(indice fenoli) 0,0001(6) 30% 50%
-------------------------------------------------------------------
32 Idrocarburi mg/L 0,01 20% 30%
disciolti o 0,04(3)
emulsionati
-------------------------------------------------------------------
33 Idrocarburi mg/L 0,00004 50% 50%
policiclici
aromatici (9)
-------------------------------------------------------------------
34 Antiparas- mg/L 0,0001 50% 50%
sitari-
totale [parathion
esaclorocicloesano
(HCH) dieldrine]
(9)
-------------------------------------------------------------------
35 Domanda mg/L O2 15 20% 20%
chimica
Ossigeno
(COD)
-------------------------------------------------------------------
36 Tasso di %O2 5 10% 10%
saturazione
dell'ossigeno
disciolto
-------------------------------------------------------------------
37 Domanda mg/LO2 2 1,5 2
biochimica
di ossigeno
(BOD5) a
20°C senza
nitrificazione
-------------------------------------------------------------------
38 Azoto mg/L N 0,5 0,5 0,5
Kieldahl
(escluso
azoto di
NO2 ed NO3)
-------------------------------------------------------------------
39 Ammoniaca mg/L NH4 0,01(2) 0,03(2) 0,03(2)
0,1 (3) 10% (3) 20% (3)
-------------------------------------------------------------------
40 Sostanze mg/L - - -
estraibili con
cloroformio
-------------------------------------------------------------------
41 Carbonio mg/L C pm pm pm
organico
totale (Toc)
-------------------------------------------------------------------
42 Carbonio pm pm
organico residuo
(dopo flocculazione
e filtrazione su
membrana da 5 µm)
===================================================================
Num. (F) (G)
Progr. Metodi di misura (*) a) materiale del contenitore
1 del campione;
b) metodo di conservazione
c) tempo massimo tra il
campionamento e l'analisi
===================================================================
1 Elettrometria. a) polietilene o vetro;
La misura va eseguita b) refrigerazione a 4°C
preferibilmente sul posto al c) 24 ore
momento del campionamento.
Il valore va sempre riferito
alla temperatura dell'acqua
al momento del prelievo.
-------------------------------------------------------------------
2 Colorimetria. a) polietilene o vetro;
Metodo fotometrico secondo b) refrigerazione a 4°C
standard della scala platino c) 24 ore
cobalto (previa filtrazione
su membrana di fibra di vetro).
-------------------------------------------------------------------
3 Gravimetria. a) polietilene o vetro;
Filtrazione su membrana b) refrigerazione a 4°C
da 0,45 µm, essiccazione c) 24 ore
a 105°C a peso costante.
Centrifugazione (tempo
minimo 5 min, velocità
media 2800/3000 giri-minuto.
Filtrazione ed essiccazione
a 105 °C a peso costante
-------------------------------------------------------------------
4 Termometria.
La misura deve essere eseguita -
sul posto, al momento del
campionamento.
-------------------------------------------------------------------
5 Elettrometria. a) vetro o polietilene;
c) 1-3 giorni (**)
-------------------------------------------------------------------
6 Tecnica delle diluizioni a) vetro;
successive. b) refrigerazione a 4 °C;
c) 6-24 ore. (**)
-------------------------------------------------------------------
7 Spettrofotometria di a) polietilene o vetro.
assorbimento molecolare. b) refrigerazione a 4 °C;
c) 1-3 giorni (**)
-------------------------------------------------------------------
8 Spettrofotometria di a) polietilene.
assorbimento molecolare c) 7 giorni
previa distillazione se
necessaria.
Elettrometria.
Elettrodi ionici specifici.
-------------------------------------------------------------------
9 pm pm
-------------------------------------------------------------------
10 Spettrometria di a) polietilene o vetro;
assorbimento atomico. b) campione ben chiuso e
Previa filtrazione refrigerazione a 4 °C;
su membrana da 0,45 µm. c) 24 ore
Spettrofotometria di
assorbimento molecolare,
previa filtrazione su
membrana da 0,45 µm.
-------------------------------------------------------------------
11 Spettrometria di a) polietilene o vetro;
assorbimento atomico. b) acidificare a pH < 2
Spettrometria di (preferibilmente con HNO3,
assorbimento atomico. concentrato).
Spettrofotometria di
assorbimento molecolare.
-------------------------------------------------------------------
12 Spettrometria di come specificato al
assorbimento atomico. parametro n. 11
Polarografia. Spettrometria di
assorbimento atomico.
Spettrofotometria di
assorbimento molecolare.
Polarografia.
-------------------------------------------------------------------
13 Spettrometria di come specificato al
assorbimento atomico. parametro n. 11
Spettrometria di
assorbimento atomico.
Spettrofotometria di
assorbimento molecolare.
-------------------------------------------------------------------
14 Spettrofotometria di a) polietilene;
assorbimento molecolare. b) acidificare a pH < 2
Spettrometria di (preferibilmente con HN03
assorbimento atomico. diluito 1:1).
-------------------------------------------------------------------
15 pm come specificato al
parametro n. 11
-------------------------------------------------------------------
16 pm come specificato al
parametro n. 11
-------------------------------------------------------------------
17 pm come specificato al
parametro n. 11
-------------------------------------------------------------------
18 pm come specificato al
parametro n. 11
-------------------------------------------------------------------
19 Spettrometria di come specificato al
assorbimento parametro n. 11
atomico.
Spettrometria di
assorbimento
atomico.
Spettrofotometria di
assorbimento molecolare.
-------------------------------------------------------------------
20 Spettrometria di come specificato al
assorbimento atomico. parametro n. 11
Polarografia.
-------------------------------------------------------------------
21 Spettrometria di come specificato al
assorbimento atomico. parametro n. 11
Spettrofotometria di
assorbimento molecolare.
-------------------------------------------------------------------
22 Spettrometria di come specificato al
assorbimento atomico. parametro n. 11
Polarografia.
-------------------------------------------------------------------
23 Spettrometria di come specificato al
assorbimento parametro n.11
atomico.
-------------------------------------------------------------------
24 Spettrometria di a) polietilene o vetro;
assorbimento b) per ogni litro di campione
atomico senza fiamma addizionare 5 mL di HNO3
(su vapori freddi). concentrato e 10 mL di
soluzione di KMnO4 al 5%
c) 7 giorni
-------------------------------------------------------------------
25 Spettrometria di come specificato al
assorbimento atomico. parametro n. 11
-------------------------------------------------------------------
26 Spettrofotometria di a) polietilene o vetro;
assorbimento molecolare. b) addizionare NaOH in gocce
o in soluzione concentrata
(pH circa 12) e
raffreddare a 4°C
c) 24 ore.
-------------------------------------------------------------------
27 Gravimetria. a) polietilene o vetro;
Complessometria con EDTA. b) refrigerazione a 4°C
Spettrofotometria di c) 7 giorni.
assorbimento molecolare
-------------------------------------------------------------------
28 Determinazione volumetrica a) polietilene o vetro;
(metodo di Mohr). b)refrigerazione a 4°C
Metodo mercurimetrico con c) 7 giorni.
indicatore.
Spettrofotometria di
assorbimento molecolare.
-------------------------------------------------------------------
29 Spettrofotometria di a) vetro o polietilene;
assorbimento molecolare. b) refrigerazione a 4°C;
c) 24 ore.
-------------------------------------------------------------------
30 Spettrofotometria di a) vetro;
assorbimento molecolare. b) acidificazione con H2SO4
a pH <2
24 ore.
-------------------------------------------------------------------
31 Spettrofotometria di a) vetro;
assorbimento molecolare. b) acidificazione con H2PO4
Metodo alla 4-ammino- a pH <4 ed aggiunta di
antipirina; CuSO45 H2O (1 g/L)
Metodo alla p-nitro- c) 24 ore.
anilina.
-------------------------------------------------------------------
32 Spettrofotometria a) vetro;
all'infrarosso previa b) acidificare a pH < 2 (H2SO4
estrazione con o HC1);
tetracloruro di carbonio. c) 24 ore.
Gravimetria previa estrazione
mediante etere di petrolio.
-------------------------------------------------------------------
33 Misura della fluorescenza a) vetro scuro od alluminio;
in UV previa cromatografia b) tenere al buio a 4°C
su strato sottile. c) 24 ore.
Misura comparativa rispetto
ad un miscuglio di 6 sostanze
standard aventi la stessa
concentrazione (7).
-------------------------------------------------------------------
34 Cromatografia in fase a) vetro;
gassosa o liquida previa b) per HCH e dieldrin
estrazione mediante acidificare con HC1
solventi adeguati e concentrato(1 mL per litro
purificazione. di campione) e refrigerare
Identificazione dei a 4°C; per parathion
componenti del miscuglio e acidificare a pH 5 H2SO4
determinazione quantitativa. (1:1) e refrigerare a 4°C
(8) c) 7 giorni
-------------------------------------------------------------------
35 Metodo al bicromato di a) vetro;
potassio (ebollizione b) acidificare a pH <2 con
2 ore). H2SO4
1-7
giorni (**)
-------------------------------------------------------------------
36 Metodo di Winkler. a) vetro;
Metodo di elettrochimico c) fissare l'ossigeno sul
(determinazione in situ) posto-con solfato
manganoso e ioduro-sodio-
azide;
1 - 5 giorni a 4°C (**)
-------------------------------------------------------------------
37 Determinazione dell'O2 a) vetro;
disciolto prima e dopo b) refrigerazione a 4°C;
incubazione di 5 giorni c) 4-24 ore
(20 ± 1°C) al buio. Aggiunta
di un inibitore di nitrificazione
(preferibilmente alliltiourea)
-------------------------------------------------------------------
38 Spettrofotometria di a) vetro;
assorbimento molecolare b) acidificare con H2SO4 fino
e determinazione volumetrica a pH <2;
previa mineralizzazione e c) refrigerare a 4°C
distillazione secondo il
metodo Kjeldahl.
-------------------------------------------------------------------
39 Spettrofotometria di come specificato al
assorbimento molecolare parametro n. 38
-------------------------------------------------------------------
40 Gravimetria. a) vetro;
Estrazione a pH neutro b) refrigerazione a 4°C;
mediante cloroformio c) 24 ore
distillato di fresco,
evaporazione sotto vuoto
moderato a temperatura
ambiente e pesata del residuo
-------------------------------------------------------------------
41 pm pm
-------------------------------------------------------------------
42 pm pm
-------------------------------------------------------------------
(*) Possono adottarsi metodi di misura diversi, purche' i limiti di
rilevamento, la precisione e l'accuratezza siano compatibili con
quelli indicati per i metodi riportati per ciascun parametro nel
presente allegato. In tal caso deve indicarsi il metodo adottato.
(**) Il tempo massimo dipende dal tipo di campione. (***) Per
memoria. (1) I campioni di acqua superficiali prelevati nel luogo di
estrazione vengono analizzati e misurati previa eliminazione,
mediante filtrazione semplice (vaglio a rete), dei residui
galleggianti come legno, plastica. (2) Per le acque della categoria
A1 valore G (3) Per le acque delle categorie A2, A3 (4) Per le acque
della categoria A3 (5) Per le acque delle categorie A1, A2, A3,
valore 1 (6) Per le acque delle categorie A2, valore 1 ed A3 (7)
Miscuglio di sei sostanze standard aventi la stessa concentrazione da
prendere in considerazione: fluorantrene, benzo-3, 4, fluorantrene,
benzo-11, 12 fluorantrene, benzo 3, 4 pirene, benzo 1, 12 perilene,
indeno (1, 2, 3-cd) pirene. (8) Miscuglio di tre sostanze aventi la
stessa concentrazione da prendere in considerazione: parathion,
esaclorocicloesano, dieldrin (9) Se il tenore di materie in
sospensione dei campioni e' elevato al punto da rendere necessario un
trattamento preliminare speciale di tali campioni, i valori
dell'accuratezza riportati nella colonna E del presente allegato
potranno eccezionalmente essere superati e costituiranno un
obiettivo. Questi campioni dovranno essere trattati in maniera tale
che l'analisi copra la quantita' maggiore delle sostanze da misurare.
Tab. 3/A: Metodi di misura per la determinazione dei valori dei
parametri microbiologici di cui alla tab. 1/A
===================================================================
Num. Parametro Metodi di misura (*)
Progr.
===================================================================
1 Coliformi (A) Metodo MPN
totali
100 mL Seminare aliquote decimali del campione (e/o
sue diluizioni) in più serie di 5 tubi (almeno
tre serie) di Brodo Lattosato. Incubare a 36±
1°C per 24 + 24 ore. I tubi positivi (presenza
di gas) debbono essere sottoposti a conferma in
Brodo Lattosio Bile Verde Brillante a 36± 1°C.
Sulla base della positività su tale terreno
riportare il valore come MPN/100 mL di campione.
(B) Metodo MF
Filtrare mL 100 di campione e/o sue
diluizioni attraverso membrana filtrante.
Incubare su m-Endo-Agar per 24 ore a 36± 1°C.
Contare le colonie rosse. Riportare il valore a
100 mL di campione.
-------------------------------------------------------------------
2 Coliformi (A) Metodo MPN
fecali I tubi positivi in Brodo Lattosato di cui al
100 mL numero 1 lettera (A) debbono essere sottoposti a
conferma in tubi di EC-Broth per 24 ore a 44 ±
0,2°C in bagnomaria. Sulla base della
positività dei tubi di EC-Broth riportare il
valore come MPN/100 mL.
(B) Metodo MF
Filtrare mL 100 di campione e/o sue diluizioni
attraverso membrana filtrante come al numero 1
lettera (B). Incubare su m-FC-Agar a 44 ± 0,2°C
per 24 ore in bagnomaria. Contare le colonie
blu. Riportare il valore a 100 mL di campione.
-------------------------------------------------------------------
3 Strepto- (A) Metodo MPN
cocchi Seminare aliquote decimali del campione (e/o
fecali sue diluizioni) in più serie di 5
tubi (almeno tre) di Azide Dextrose Broth.
Incubare a 36 ± 1°C per 24 + 24 ore. I tubi
positivi (torbidi) debbono essere sottoposti a
conferma in Ethyl Violet Azide Broth per 48 ore
a 36 ± 1°C. Leggere i tubi positivi (torbidi
con fondo porpora). Riportare il valore come
MPN/100 mL di campione.
(B) Metodo MF
Filtrare mL 100 di campione (e/o sue diluizioni)
attraverso membrana filtrante come al numero 1,
lettera (B). Incubare su KF-Agar a 36 ± 1°C per
48 ore. Leggere le colonie rosse. Riportare il
valore a 100 mL di campione.
-------------------------------------------------------------------
4 Salmonelle Metodo MF
Filtrare 1000 e 5000 mL, di campione attraverso
membrana filtrante. Se la torbidità non
consente di filtrare la quantità richiesta
di campione, utilizzare idoneo prefiltro.
Incubare il filtro, (e l'eventuale prefiltro)
in acqua peptonata a temperatura ambiente per 6
ore.
Passare nei seguenti terreni:
a) Terreno di MULLER-KAUFFMAN (incubare a 42°C
per 24-48 ore);
b) Terreno di Brodo Selenite (incubare a 36°C
per 24-48 ore);
Dai predetti terreni ed alle scadenze temporali
indicate eseguire semine isolanti sui seguenti
terreni:
SS-Agar (incubare a 36°C per 24 ore);
Hektoen Enteric Agar (incubare a 36°C per 24
ore)
d) Desossicolato Citrato Agar (incubare a 36°
per 24 ore).
Le colonie sospette devono essere sottoposte ad
identificazione.
-------------------------------------------------------------------
(*) Per i parametri dal n. 1 al n. 3 e' facoltativa la scelta tra i
metodi di analisi MPN ed MF specificando il metodo impiegato. Assenza
in 5000 mL (A1, G) e assenza in 1000 mL (A2, G).
SEZIONE B: Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle
caratteristiche qualitative, per la classificazione ed il calcolo
della conformita' delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei
pesci salmonicoli e ciprinicoli.
I seguenti criteri si applicano alle acque dolci superficiali
designate quali richiedenti protezione o miglioramento per essere
idonee alla vita dei pesci.
1) Calcolo della conformita'
Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita
dei pesci quando i relativi campioni prelevati con la frequenza
minima riportata nella Tab. 1/B, nello stesso punto di prelevamento e
per un periodo di dodici mesi, presentino valori dei parametri di
qualita' conformi ai limiti imperativi indicati e alle relative note
esplicative della medesima Tabella, per quanto riguarda:
a) il 95% dei campioni prelevati, per i parametri:
- pH
- BOD5
- ammoniaca indissociata
- ammoniaca totale
- nitriti
- cloro residuo totale
- zinco totale
- rame disciolto.
Quando la frequenza di campionamento e' inferiore ad un prelievo
al mese, i valori devono essere conformi ai limiti tabellari nel 100%
dei campioni prelevati;
b) i valori indicati nella tabella l/C per i parametri:
- temperatura
- ossigeno disciolto;
c) la concentrazione media fissata per il parametro:
- materie in sospensione.
Il superamento dei valori tabellari o il mancato rispetto delle
osservazioni riportate nella tabella 1/B non sono presi in
considerazione se avvengono a causa di piene, alluvioni o altre
calamita' naturali.
2) Campionamento
Ai fini dell'accertamento della conformita' di cui al punto 1:
a) la frequenza dei campionamenti stabilita nella tabella 1/B puo'
essere ridotta ove risulti accertato che la qualita' delle acque e'
sensibilmente migliore di quella riscontrabile, per i singoli
parametri dall'applicazione delle percentuali di cui al punto 1.
b) possono essere esentate dal campionamento periodico le acque
per le quali risulti accertato che non esistono cause di inquinamento
o rischio di deterioramento.
Il luogo esatto del prelevamento dei campioni, la sua distanza dal
piu' vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondita'
alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti
dall'autorita' competente in funzione, soprattutto, delle condizioni
ambientali locali.
Tab-1/B Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi
e ciprinidi
===================================================================
N. progres- Parametro Unità di Acque per
sivo misura salmonidi
===================================================================
G I
-------------------------------------------------------------------
1 Temperatura (aumento) ? °C 1,5
Temperatura (massima) °C 21,5(o)
Temperatura (periodi di °C 10(o)
riproduzione)
-------------------------------------------------------------------
2 Ossigeno mg/L O2 (9 (50%) (9 50%)
( 7 (100%)
-------------------------------------------------------------------
3 Concentrazione
di ioni idrogeno pH 6-9(o)
-------------------------------------------------------------------
4 Materiali in mg/L 25(o) 60(0)
sospensione
-------------------------------------------------------------------
5 BOD5 mg/L O2 3 5
-------------------------------------------------------------------
6 Fosforo totale mg/L P 0,07
-------------------------------------------------------------------
7 Nitriti mg/L N02 0,01 0,88
-------------------------------------------------------------------
8 Composti fenolici mg/C6H5OH 0,01 **
-------------------------------------------------------------------
9 Idrocarburi di origine mg/L 0,2 ***
petrolifera
-------------------------------------------------------------------
10 Ammoniaca non ionizzata mg/L NH3 0,005 0,025
-------------------------------------------------------------------
11 Ammoniaca totale mg/L NH4 0,04 1
-------------------------------------------------------------------
12 Cloro residuo totale mg/L come -- 0,004
HOCl
-------------------------------------------------------------------
13 Zinco totale* (g/L Zn -- 300
-------------------------------------------------------------------
14 Rame (g/L Cu -- 40
-------------------------------------------------------------------
15 Tensioattivi mg/L come 0,2 --
(anionici) MBAS
-------------------------------------------------------------------
16 Arsenico (g/L As -- 50
-------------------------------------------------------------------
17 Cadmio totale* (g/L Cd 0,2 2,5
-------------------------------------------------------------------
18 Cromo (g/L Cr -- 20
-------------------------------------------------------------------
19 Mercurio totale * (g/L Hg 0,05 0,5
-------------------------------------------------------------------
20 Nichel (g/L Ni -- 75
-------------------------------------------------------------------
21 Piombo (g/L Pb -- 10
-------------------------------------------------------------------
===================================================================
N. progres- Acque Metodo di Frequenza Riferimento
sivo per analisi e minima di in note
cipridi rilevamento campionamento esplicative
e di misura
===================================================================
G I
-------------------------------------------------------------------
1 3 Termometria Settimanale (1)
28(o)
-------------------------------------------------------------------
2 (8 (50%) (7 (50%) Volumetria Mensile (2)
(5 (100%) (metodo di
Winkler)
Elettrometria
(elettrodi
specifici)
-------------------------------------------------------------------
3 6-9(o) Potenziometria Mensile (3)
-------------------------------------------------------------------
4 25(o) 80(o) Gravimetria Mensile (4)
-------------------------------------------------------------------
5 6 9 Volumetria Mensile (5)
(metodo
di Winkler)
Elettrometria
Respirometria
-------------------------------------------------------------------
6 0,14 Spettrofotometria Mensile (6)
assorbimento
molecolare (Metodo
all'acidofosfomolibdic
o in presenza di
acido ascorbico,
previa
mineralizzazione)
-------------------------------------------------------------------
7 0,03 1,77 Spettrofotometria Mensile (7)
di assorbimento
molecolare (Metodo
alla N-1-
naftiletilen-
diammina e sul
fanilammide)
-------------------------------------------------------------------
8 0,01 ** Spettrofotometria Mensile (8)
di assorbimento
molecolare
(Metodo alla
4-aminoantipirina
o alla p-nitroanilina)
Esame gustativo
-------------------------------------------------------------------
9 0,2 *** Spettrometria IR Mensile (9)
(previa estrazione
con CC14 o solvente
equivalente)
- Esame visivo
- Esame gustativo
-------------------------------------------------------------------
10 0,005 0,025 Spettrofotometria Mensile (10)
di assorbimento
molecolare (Metodo,
al blu di indofenolo
- oppure - Metodo di
Nessler)
-------------------------------------------------------------------
11 0,2 1 Spettrofotometria Mensile (11)
di assorbimento
molecolare (Metodo
al blu di indofenolo
- oppure - Metodo di
Nessler)
-------------------------------------------------------------------
12 -- 0,004 Spettrofotometria Mensile (12)
di assorbimento
molecolare o
Volumetria (Metodo
DPD:N,N-dietil-
p-fenilendiammina)
-------------------------------------------------------------------
13 -- 400 Spettrometria di Mensile (14)
assorbimento
atomico
-------------------------------------------------------------------
14 -- 40 Spettrometria di Mensile (14)
assorbimento
atomico
-------------------------------------------------------------------
15 0,2 -- Spettrofotometria Mensile (13)
di assorbimento
molecolare (Metodo
al blu di metilene)
-------------------------------------------------------------------
16 -- 50 Spettrometria di Mensile (14)
assorbimento
atomico
-------------------------------------------------------------------
17 0,2 2,5 Spettrometria di Mensile (14)
assorbimento
atomico
-------------------------------------------------------------------
18 -- 100 Spettrometria di Mensile (14)
assorbimento
atomico
-------------------------------------------------------------------
19 0,05 0,5 Spettrometria di Mensile (14)
assorbimento
atomico (su
vapori freddi)
-------------------------------------------------------------------
20 -- 75 Spettrometria di Mensile (14)
assorbimento
atomico
-------------------------------------------------------------------
21 -- 50 Spettrometria di Mensile (14)
assorbimento
atomico
-------------------------------------------------------------------
ABBREVIAZIONI: G = guida o indicativo; I = imperativo od
obbligatorio.
Note: (o): Conformemente all'art. 13 sono possibili deroghe;
* Totale = Disciolto piu' particolato;
** I composti fenolici non devono essere presenti in concentrazioni
tali da alterare il sapore dei pesci
*** I prodotti di origine petrolifera non devono essere presenti in
quantita' tali da:
- produrre alla superficie dell'acqua una pellicola visibile o da
depositarsi in strati sul letto dei corsi d'acqua o sul fondo dei
laghi
- dare ai pesci un sapore percettibile di idrocarburi
- provocare effetti nocivi sui pesci
Osservazioni di carattere generale:
Occorre rilevare che nel fissare i valori dei parametri si e'
partiti dal presupposto che gli altri parametri, considerati ovvero
non considerati nella presente sezione, sono favorevoli. Cio'
significa in particolare che le concentrazioni di sostanze nocive
diverse da quelle enumerate sono molto deboli. Qualora due o piu'
sostanze nocive siano presenti sotto forma di miscuglio, e' possibile
che si manifestino, in maniera rilevante, effetti additivi, sinergici
o antagonistici.
Metodiche analitiche e di campionamento:
Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella
determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi
analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle
Acque del C.N.R. (Roma), e successivi aggiornamenti.
NOTE ESPLICATIVE AI PARAMETRI DELLA TAB.1/B
(Integrano le prescrizioni figuranti nel prospetto di detta
Tabella)
(1) Per la verifica del (T la temperatura deve essere misurata a
valle di un punto di scarico termico al limite della zona di
mescolamento; il valore riportato in tabella si riferisce alla
differenza tra la temperatura misurata e la temperatura naturale. Con
riferimento alla temperatura di riproduzione, non e' stato espresso
alcun valore limite in considerazione della variabilita' di
temperatura ideale di riproduzione dei pesci appartenenti ai
Ciprinidi nelle acque italiane.
(2) a) Valore limite "I" - acque per Salmonidi: quando la
concentrazione di ossigeno e' inferiore a 6 mg/L, le Autorita'
competenti devono intervenire applicando le disposizioni dell'art.
13, paragrafo 2;
b) Valore limite "I" - acque per Ciprinidi: quando la
concentrazione di ossigeno e' inferiore a 4 mg/L, le Autorita'
competenti applicano le disposizioni dell'art. 13, paragrafo 2;
- quando si verificano le condizioni previste in (a) e (b) le
Autorita' competenti devono provare che dette situazioni non avranno
conseguenze dannose allo sviluppo equilibrato delle popolazioni
ittiche;
- tra parentesi viene indicata la percentuale delle misure in cui
debbono essere superati o eguagliati i valori tabellari (e.g. = 9
(50%) significa che almeno nel 50% delle misure di controllo la
concentrazione di 9 mg/L deve essere superata);
- campionamento: almeno un campione deve essere rappresentativo
delle condizioni di minima ossigenazione nel corso dell'anno.
Tuttavia se si sospettano variazioni giornaliere sensibili dovranno
essere prelevati almeno 2 campioni rappresentativi delle differenti
situazioni nel giorno del prelievo.
(3) Le variazioni artificiali del pH, rispetto ai valori naturali
medi del corpo idrico considerato, possono superare di ± 0,5 unita'
-pH i valori estremi figuranti nei prospetto della tabella 1/B (sia
per le acque per Salmonidi che per le acque per Ciprinidi) a
condizione che tali variazioni non determinino un aumento della
nocivita'' di altre sostanze presenti nell'acqua.
(4) Si puo' derogare dai suddetti limiti nei corpi idrici, in
particolari condizioni ideologiche, in cui si verifichino
arricchimenti naturali senza intervento antropico;
- i valori limite (G e 1 per le due sottoclassi) sono
concentrazioni medie e non si applicano alle materie in sospensione
aventi proprieta' chimiche nocive. In quest'ultimo caso le Autorita'
competenti prenderanno provvedimenti per ridurre detto materiale, se
individuata l'origine antropica;
- nell'analisi gravimetrica il residuo, ottenuto dopo filtrazione
su membrana di porosita' 0,45 (m o dopo centrifugazione (tempo 5 min
ed accelerazione media di 2.800.3.200 g), dovra' essere essiccato, a
105 oC fino a peso costante.
(5) La determinazione dell'ossigeno va eseguita prima e dopo
incubazione di cinque giorni, al buio completo, a 20 oC (± 1oC) e
senza impedire la nitrificazione.
(6) I valori limite "G" riportati possono essere considerati come
indicativi per ridurre l'eutrofizzazione;
- per i laghi aventi profondita' media compresa tra 18 e 300
metri, per il calcolo del carico di fosforo totale accettabile, al
fine di controllare l'eutrofizzazione, puo' essere utilizzata la
seguente formula:
Z
L=A - (1 + v Tw)
TW
dove:
L = carico annuale espresso in mg di P per metro quadrato di
superficie del lago considerato;
Z = profondita' media del lago in metri (generalmente si calcola
dividendo il volume per la superficie);
Tw = tempo teorico di ricambio delle acque del lago, in anni (si
calcola dividendo il volume per la portata annua totale
dell'emissario);
A = valore soglia per il contenimento dei fenomeni eutrofici - Per
la maggior parte dei laghi italiani "A" puo' essere considerato pari
a 20.
Tuttavia per ogni singolo ambiente e' possibile calcolare uno
specifico valore soglia (A) mediante l'applicazione di una delle
seguenti equazioni, (il valore ottenuto va aumentato del 50% per i
laghi a vocazione salmonicola e del 100% per i laghi a vocazione
ciprinicola).
Log [P] = 1,48 + 0,33 (± 0,09) Log MEI* alcal.
Log [P] = 0,75 + 0,27 (± 0,11) Log MEI* cond.
dove: P = A = Concentrazione di fosforo totale di (g/L;
MEI alcal. = Rapporto tra alcalinita' (meq/L) e profondita' media
(m);
MEI cond. = Rapporto tra conducibilita' ((S /cm) e profondita'
media (m);
(*) MEI = Indice morfoedafico.
(7) Nei riguardi dei pesci i nitriti risultano manifestamente piu'
tossici in acque a scarso tenore di cloruri. I valori "I" indicati
nella tabella 1/B corrispondono ad un criterio di qualita' per acque
con un concentrazione di cloruri di 10 mg/L.
Per concentrazioni di cloruri comprese tra 1 e 40 mg/L i valori
limite "I corrispondenti sono riportati nella seguente tabella 2/B.
Tab. 2/B - Valori limite "Imperativi" per il parametro nitriti per
concentrazioni di cloruri comprese tra 1 e 40 mg/L
===================================================================
Cloruri Acque per salmonidi Acque per ciprinidi
(mg/L) (mg/L N02) (mg/L N02)
===================================================================
1 0,10 0,19
-------------------------------------------------------------------
5 0,49 0,98
-------------------------------------------------------------------
10 0,88 1,77
-------------------------------------------------------------------
20 1,18 2,37
-------------------------------------------------------------------
40 1,48 2,96
-------------------------------------------------------------------
(8) Data la complessità della classe, anche se ristretta ai
fenoli monoidrici, il valore limite unico quotato nel prospetto
della tabella 1/B può risultare a seconda del composto chimico
specifico troppo restrittivo o troppo permissivo;
- poichè la direttiva del Consiglio (78/659/CEE del 18 luglio 1978)
prevede soltanto l'esame organolettico (sapore), appare utile
richiamare nella tabella 3/B la concentrazione più alta delle
sostanze più rappresentative della sotto classe Clorofenoli - che
non altera il sapore dei pesci (U.S. EPA - Ambient Water Quality
Criteria, 1978):
Tab. 3/B
===================================================================
Fenoli Livelli Fenoli Livelli
((g/L) ((g/L)
===================================================================
2-clorofenolo 60 2,5-diclorofenolo 23
-------------------------------------------------------------------
4-clorofenolo 45 2,6-diclorofenolo 35
-------------------------------------------------------------------
2,3-diclorofenolo 84 2,4,6-triclorofenolo 52
-------------------------------------------------------------------
2,4-diclorofenolo 0,4(*)
-------------------------------------------------------------------
(*) Questo valore indica che si possono riscontrare alterazioni del
sapore dei pesci anche a concentrazione di fenoli al disotto del
valore guida (G) proposto.
Appare infine utile richiamare, nella tabella 4/B, i criteri di
qualita' per la protezione della vita acquatica formulati da B.C.
Nicholson per conto del Governo Australiano in "Australian Water
Quality Criteria for Organic Compound - Tecnical Paper n. 82 (1984)"
Tab. 4/B
===================================================================
Fenoli (g/L Fenoli (g/L
===================================================================
Fenolo 100 4-clorofenolo 400
-------------------------------------------------------------------
o-cresolo 100 2,4-diclorofenolo 30
-------------------------------------------------------------------
m-cresolo 100 2,4,6-triclorofenolo 30
-------------------------------------------------------------------
P-cresolo 100 Pentaclorofenolo 1
-------------------------------------------------------------------
(9) Considerato che gli olii minerali (o idrocarburi di origine
petrolifera) possono essere presenti nell'acqua o adsorbiti nel
materiale in sospensione o emulsionati o disciolti, appare
indispensabile che il campionamento venga fatto sotto la
superficie:- concentrazioni di idrocarburi anche inferiori al valore
guida riportato nella tabella 1/B possono tuttavia risultare nocivi
per forme ittiche giovanili ed alterare il sapore del pesce;
- la determinazione degli idrogarburi di origine petrolifera va
eseguita mediante spettrofotometria IR previa estrazione con
tetracloruro di carbonio o altro solvente equivalente.
(10) La proporzione di ammoniaca non ionizzata (o ammoniaca
libera), specie estremamente tossica, in quella totale (NH3 +
NH4+)dipende dalla temperatura e dal pH;
- le concentrazioni di ammoniaca totale (NH3 + NH4+) che
contengono una concentrazione di 0,025 mg/L di ammoniaca non
ionizzata, in funzione della temperatura e pH, misurate al
momento del prelievo, sono quelle riportate nella seguente tabella
5/B:
Tab. 5/B
===================================================================
Temperatura (°C) Valori di pH
===================================================================
6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
-------------------------------------------------------------------
5 63,3 20,0 6,3 2,0 0,66 0,23 0,089
-------------------------------------------------------------------
10 42,4 13,4 4,3 1,4 0,45 0,16 0,067
-------------------------------------------------------------------
15 28,9 9,2 2,9 0,94 0,31 0,12 0,053
-------------------------------------------------------------------
20 20,0 6,3 2,0 0,66 0,22 0,088 0,045
-------------------------------------------------------------------
25 13,9 4,4 1,4 0,46 0,16 0,069 0,038
-------------------------------------------------------------------
30 9,8 3,1 1,0 0,36 0,12 0,056 0,035
-------------------------------------------------------------------
(11) Al fine di ridurre il rischio di tossicità dovuto alla
presenza di ammoniaca non ionizzata, il rischio di consumo di
ossigeno dovuto alla nitrificazione e il rischio dovuto
all'instaurarsi di fenomeni di eutrofizzazione, le
concentrazioni di ammoniaca totale non dovrebbero
superare i valori "I" indicati nel prospetto della tabella 1/B;
- tuttavia per cause naturali (particolari condizioni geografiche o
climatiche) e segnatamente in caso di basse temperature
dell'acqua e di diminuzione della nitrificazione o qualora
l'Autorità competente possa provare che non si avranno
conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle
popolazioni ittiche, è consentito il superamento dei
valori tabellari.
(12) Quando il cloro è presente in acqua in forma disponibile,
cioè in grado di agire come ossidante, i termini, usati
indifferentemente in letteratura, "disponibile", "attivo", o
"residuo" si equivalgono;
- il "cloro residuo totale" corrisponde alla somma, se presenti
contemporaneamente, del cloro disponibile libero (cioè quello
presente come una miscela in equilibrio di ioni ipoclorito (OCI)
ed acido ipocloroso (HOCl-)] e del cloro combinato disponibile
(cioè quello presente nelle clorammine o in altri composti con
legami N-Cl (i.e. dicloroisocianurato di sodio)];
- la concentrazione più elevata di cloro (C12 che non manifesta
effetti avversi su specie ittiche sensibili, entro 5 giorni, è di
0,005 mg C12/L (corrispondente a 0,004 mg/L di HOCl).
Considerato che
il cloro è troppo reattivo per persistere a lungo nei corsi d'acqua,
che lo stesso acido ipocloroso si decompone lentamente a ione
cloruro ed ossigeno (processo accelerato dalla luce solare), che i
pesci per comportamento autoprotettivo fuggono dalle zone ad
elevata concentrazione di cloro attivo, come valore è stato
confermato il limite suddetto;
- le quantità di cloro totale, espresse in mg/L di C12, che
contengono una concentrazione di 0,004 mg/L di HOCl, variano in
funzione della temperatura e soprattutto del valore di pH (in quanto
influenza in maniera rimarchevole il grado di dissociazione
dell'acido ipocloroso HOCl - H+ + CIO-) secondo la seguente
tabella 6/B:
Tab. 6/B
===================================================================
Temperatura (°C) Valori di pH
===================================================================
6 7 8 9
-------------------------------------------------------------------
5 0,004 0,005 0,011 0,075
-------------------------------------------------------------------
25 0,004 0,005 0,016 0,121
-------------------------------------------------------------------
Pertanto i- valori "I" risultanti in tabella corrispondono
a pH = 6. In presenza di valori di pH più alti sono consentite
concentrazioni di cloro residuo totale (C12) più elevate e
comunque non superiori a quelle riportate in tabella. 6/B;
- per i calcoli analitici di trasformazione del cioro ad acido
ipocloroso ricordare che, dall'equazione stechiometrica, risulta
che una mole di cloro (C12) corrisponde ad 1 mole di acido
ipocloroso (HOCl).
- in ogni caso la concentrazione ammissibile di cloro residuo
totale non deve superare il limite di rilevabilità strumentale del
metodo di riferimento.
(13) L'attenzione è rivolta alla classe tensioattivi anionici, che
trova il maggior impiego nei detersivi per uso domestico;
- il metodo al blu di metilene, con tutti gli accorgimenti
suggeriti
negli ultimi anni (vedi direttiva del Consiglio 82/243 CEE del 31
marzo 1982, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 109
del 22 aprile 1982), appare ancora il più valido per la
determinazione di questa classe di composti. Per il futuro è da
prevedere l'inclusione in questo parametro almeno della classe
dei tensioattivi non ionici.
(14) Gli otto metalli presi in considerazione risultano più o meno
tossici verso la fauna acquatica. Alcuni di essi (Hg, As, etc.) hanno
la capacità di bioaccumularsi anche su pesci commestibili.
La tossicità è spesso attenuata dalla durezza. I valori quotati
nel prospetto della tabella 1/B, corrispondono ad una durezza
dell'acqua di 100 mg/L come CaC03. Per durezze comprese tra
<50 e >250 i valori limite corrispondenti sono riportati nei riquadri
seguenti contraddistinti per protezione dei Salmonidi e dei
Ciprinidi.
Protezione Salmonidi
===================================================================
Parametri (*) Durezza dell'acqua ( mg/L di CaC03)
===================================================================
<50 50-99 100-149 150-199 200-250 >250
-------------------------------------------------------------------
12 Arsenico come As 50 50 50 50 50 50
-------------------------------------------------------------------
13 Cadmio come Cd 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
totale
-------------------------------------------------------------------
14 Cromo come Cr 5 10 20 20 50 50
-------------------------------------------------------------------
15 Mercurio come Hg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
totale
-------------------------------------------------------------------
16 Nichel come Ni 25 50 75 75 100 100
-------------------------------------------------------------------
17 Piombo come Pb 4 10 10 20 20 20
-------------------------------------------------------------------
18 Rame come Cu 5(a) 22 40 40 40 112
-------------------------------------------------------------------
19 Zinco come Zn 30 200 300 300 300 500
totale
-------------------------------------------------------------------
(a) La presenza di pesci in acque con più alte concentrazioni
può significare che predominano complessi organocuprici disciolti.
Protezione Salmonidi
===================================================================
Parametri (*) Durezza dell'acqua ( mg/L di CaC03)
===================================================================
<50 50-99 100-149 150-199 200-250 >250
-------------------------------------------------------------------
12 Arsenico come As 50 50 50 50 50 50
-------------------------------------------------------------------
13 Cadmio come Cd 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
totale
-------------------------------------------------------------------
14 Cromo come Cr 75 80 100 100 125 125
-------------------------------------------------------------------
15 Mercurio come Hg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
totale
-------------------------------------------------------------------
16 Nichel come Ni 25 50 75 75 100 100
-------------------------------------------------------------------
17 Piombo come Pb 50 125 125 250 250 250
-------------------------------------------------------------------
18 Rame come Cu 5 22 40 40 40 112
-------------------------------------------------------------------
19 Zinco come Zn 50 350 400 500 500 1000
totale
-------------------------------------------------------------------
(*) I valori limite si riferiscono al metallo disciolto, salvo
diversa indicazione e sono espressi in (g/L.
Tab. 7/B - Indice biologico di qualità delle acque correnti
===================================================================
Parametro Metodo Valori dell'indice Frequenza dei
consigitato e categorie di campionamenti (2)
qualità
===================================================================
Struttura Indice Biotico >10-> Non inquinato Almeno nei
delle comunità Esteso (I.B.E.) periodi di
macrobento- Magra e di
niche (1) morbida
-------------------------------------------------------------------
819 -> Leggermente
inquinato
-------------------------------------------------------------------
6/7 -> Inquinato
-------------------------------------------------------------------
4/5 -> Nettamente
inquinato
-------------------------------------------------------------------
0/3 -> Fortemente
inquinato
-------------------------------------------------------------------
(1) Si intendono per organismi macrobentonici, convenzionalmente,
quelli trattenuti da un setaccio con maglie di 21 maglie/cm;
(2) La frequenza dei campionamenti cosi' come gli ulteriori fattori
da tenere in conto nell'applicazione degli Indici Biologici (es. la
scelta del numero e dell'ubicazione delle stazioni) sono legati
all'obiettivo dell'indagine (diagnosi, controllo, ecc.)
SEZIONE C: Criteri generali e' metodologle per il rilevamento
delle caratteristiche qualitative ed il calcolo della conformita'
delle acque, destinate alla vita dei molluschi
I seguenti criteri si applicano alle acque costiere e salmastre
sedi di banchi e popolazioni naturali di' molluschi bivalvi e
gasteropodi designate come richiedenti protezione e miglioramento per
consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi e per contribuire alla
buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura destinati al
consumo umano.
1) Calcolo della conformita'
1. Le acque designate ai sensi dell'art. 14 si considerano
conformi quando i campioni di tali acque, prelevate nello stesso
punto per un periodo di dodici mesi, secondo la frequenza minima
prevista nella tab. 1/C, rispettano i valori e le indicazioni di cui
alla medesima tabella per quanto riguarda:
a) il 100% dei campioni prelevati per i parametri sostanze organo
alogenate e metalli;
b) il 95% dei campioni per i parametri salinita' ed ossigeno
disciolto;
c) il 75% dei campioni per gli altri parametri indicati nella tab.
1/C.
2. Qualora la frequenza dei campionamenti, ad eccezione di quelli
relativi ai parametri sostanze organo alogenate e metalli, sia
inferiore a quella indicata nella tab. 1/C, la conformita' ai valori
ed alle indicazioni deve essere rispettata nel 100% dei campioni.
3. Il superamento dei valori tabellari o il mancato rispetto delle
indicazioni riportate nella tabella 1/C non sono presi in
considerazione se avvengono a causa di eventi calamitosi.
2) Campionantento
1. L'esatta ubicazione delle stazioni di prelievo dei campioni, la
loro distanza dal piu' vicino punto di scarico di sostanze inquinanti
e la profondita' alla quale i campioni devono essere prelevati, sono
definiti dall'Autorita' competente in funzione delle condizioni
ambientali locali.
2. Ai fini dell'accertamento della conformita' di cui al comma 1,
la frequenza dei campionamenti stabilita nella tabella 1/C puo'
essere ridotta dall'Autorita' competente ove risulti accertato che la
qualita' delle acque e' sensibilmente superiore per i singoli
parametri di quella risultante dall'applicazione dei valori limite e
relative note.
3. Possono essere esentate dal campionamento periodico le acque
per le quali risulti accertato che non esistano cause di inquinamento
o rischio di deterioramento.
Tab.1/C Qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
===================================================================
Parametro Unità di misura G
===================================================================
1 pH unità pH
2 Temperatura °C La differenza di temperatura
provocata da uno scarico non
deve superare, nelle acque
destinate alla vita dei
molluschi influenzate da
tale scarico, di oltre 2°C
la temperatura misurata
nelle acque non influenzate
-------------------------------------------------------------------
3 Colorazione mg Pt/L
(dopo
filtrazione)
4 Materiali in mg/L
sospensione
5 Salinità % 12-38%
6 Ossigeno % di saturazione =80%
disciolto
7 Idrogarburi di
origine
petrolifera
8 Sostanze organo- La concentrazione di ogni
alogenate sostanza nella polpa del
mollusco deve essere tale
da contribuire ad una buona
qualità dei prodotti della
molluschicoltura
-------------------------------------------------------------------
9 Metalli: ppm La concentrazione di ogni
Argento Ag sostanza nella polpa del
Arsenico As mollusco deve essere tale
Cadmio Cd da contribuire ad una buona
Cromo Cr qualità dei prodotti della
Rame Cu molluschicoltura
Mercurio Hg (*)
Nichelio Ni
Piombo Pb (**)
Zinco Zn
-------------------------------------------------------------------
10 Coliformi n°/100mL
fecali
-------------------------------------------------------------------
11 Sostanze che
influiscono
sul sapore
dei molluschi
-------------------------------------------------------------------
12 Sassitossina
(prodotta dai
dinoflagellati)
-------------------------------------------------------------------
===================================================================
I Metodo di analisi Frequenza
di riferimento minima dei
campionamenti
e delle
misurazioni
===================================================================
1 7-9 Elettrometria Trimestrale
La misurazione viene
eseguita sul posto al
momento del campionamento
-------------------------------------------------------------------
2 Termometria Trimestrale
La misurazione viene
eseguita sul posto al
momento del campionamento
-------------------------------------------------------------------
3 Dopo filtrazione Filtrazione Trimestrale
il colore dell'acqua su membrana filtrante di
provocato da uno 0,45 µm,
scarico, non deve Metodo fotometrico
discostarsi nelle secondo gli standard
acque destinate alla della scala platino-cobalto
vita dei molluschi
influenzate da tale
scarico di oltre 10
mg Ph/L dal colore
misurato nelle acque
non influenzate
-------------------------------------------------------------------
4 L'aumento del tenore - Filtrazione Trimestrale
di materie in su membrana filtrante di
sospensione provocato 0,45 µm, essiccazione a
da uno scarico non 105°C e pesatura;
deve superare, nelle Centrifugazione (tempo
acque destinate alla minimo 5 min accelerazione
vita dei molluschi media di 2800-3000 g)
influenzate da tale essiccazione a 105°C e
scarico, di oltre il pesatura.
30% il tenore misurato
nelle acque non
influenzate
-------------------------------------------------------------------
5 - = 40 Conduttometria Mensile
- La valutazione della
salinità provocata da
uno scarico non deve
superare, nelle acque
destinate alla vita dei
molluschi influenzate
da tale scarico ± 10%
la salinità misurata
nelle acque non
influenzate
-------------------------------------------------------------------
6 - = 70%(valore medio) - Metodo di Winkler Mensile,
- Se una singola - Metodo elettrochimico con almeno
misurazione indica un un campione
valore inferiore al 70% rappresenta-
le misurazioni vengono tivo del
proseguite basso tenore
- Una singola di ossigeno
misurazione può presente nel
indicare un valore giorno del
inferiore al 60% soltanto prelievo.
qualora non vi siano Tuttavia se
conseguenze dannose per si presentano
lo sviluppo delle variazioni
popolazioni di molluschi. diurne
significative
saranno
effettuati
almeno due
prelievi al
giorno
-------------------------------------------------------------------
7 Gli idrocarburi non - Esame visivo Trimestrale
devono essere presenti
nell'acqua in quantità
tale:
- da produrre un film
visibile alla superfice
dell'acqua e/o un
deposito sui molluschi
- da avere effetti nocivi
per i molluschi
-------------------------------------------------------------------
8 La concentrazione Cromatografia in fase Semestrale
di ogni sostanza gassosa, previa
nell'acqua o nella estrazione mediante
polpa del mollusco appositi solventi
non deve superare e purificazione
un livello tale da
provocare effetti
nocivi per i molluschi
e per le loro larve.
-------------------------------------------------------------------
9 La concentrazione di Spettrofotometria di Semestrale
ogni sostanza assorbimento atomico,
nell'acqua o nella eventualmente preceduta
polpa del mollusco non da concentrazione e/o
deve superare un estrazione
livello tale da
provocare effetti
nocivi per i molluschi
e per le loro larve.
E' necessario prendere
in considerazione gli
effetti sinergici dei
vari metalli.
-------------------------------------------------------------------
10 = 300 nella polpa del Metodo di diluizione con Trimestrale
mollusco e nel liquido fermentazione in
intervalvare substrati liquidi in
almeno tre provette, in
tre diluiziuoni.
Trapianto delle provette
positive su terreno di
conferma.
Computo secondo il
sistema M.P.N. (Numero
più probabile).
Temperatura di
incubazione 44(0,5°C
-------------------------------------------------------------------
11 Concentrazione Esame gustativo dei
inferiore a quella molluschi, allorchè si
che può alterare presume la presensa di
il sapore dei tali sostanze
molluschi
-------------------------------------------------------------------
12
-------------------------------------------------------------------
(*) valore imperativo nella polpa del mollusco = 0,5 ppm
(**) valore imperativo nella polpa del mollusco = 2 ppm
ABBREVIAZIONI:
G = guida o indicativo;
I = imperativo o obbligatorio
ALLEGATO 3
RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEI
BACINI IDROGRAFICI E ANALISI DELL'IMPATTO
ESERCITATO DALL'ATTIVITA' ANTROPICA
Per la redazione dei piani di tutela di cui all'articolo 44, le
regioni devono raccogliere ed elaborare i dati relativi alle
caratteristiche dei bacini idrografici secondo i criteri di seguito
indicati.
A tal fine si ritiene opportuno che le regioni si coordinino,
anche con il supporto delle autorita' di bacino, per individuare, per
ogni bacino idrografico, un Centro di Documentazione cui attribuire
il compito di raccogliere, catalogare e diffondere le informazioni
relative alle caratteristiche dei bacini idrografici ricadenti nei
territori di competenza.
Devono essere in particolare considerati gli elementi geografici,
geologici, idrogeologici, fisici, chimici e biologici dei corpi
idrici superficiali e sotterranei, nonche' quelli socioeconomici
presenti nel bacino idrografico di propria competenza.
1 Acque superficiali
1.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI
La fase iniziale, finalizzata alla prima caratterizzazione dei
bacini idrografici, serve a raccogliere le informazioni relative a:
a) gli aspetti geografici: estensione geografica ed estensione
altitudinale, latitudinale e longitudinale;
b) le condizioni geologiche: informazioni sulla tipologia dei
substrati, almeno in relazione al contenuto calcareo, siliceo ed
organico;
c) le condizioni idrologiche: bilanci idrici, compresi i volumi, i
regimi di flusso nonche' i trasferimenti e le deviazioni idriche e le
relative fluttuazioni stagionali e, se del caso, la salinita';
d) le condizioni climatiche: tipo di precipitazioni e, ove
possibile, evaporazione ed evaporazione ed evapotraspirazione;
Tali informazioni sono integrate con gli aspetti relativi a:
a) caratteristiche socioeconomiche - utilizzo del suolo,
industrializzazione dell'area, ecc.
b) individuazione e tipizzazione di aree naturali protette.
c) eventuale caratterizzazione faunistica e vegetazionale
dell'area del bacino idrografico;
1.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI CORPI IDRICI
Per ciascun corpo idrico (nel caso di corsi d'acqua solo quelli
con bacino superiore a 10 km2), anche se non significativo ai sensi
dell'allegato 1, dovra' essere predisposta una scheda informatizzata
che contenga:
a) i dati derivati dalle attivita' di cui al punto 1.1.
b) le informazioni relative all'impatto esercitato dalle attivita'
antropiche sullo stato delle acque superficiali all'interno di
ciascun bacino idrografico. Tale esame dovra' riguardare in
particolare i seguenti aspetti
- stima dell'inquinamento da fonte puntuale da effettuare in primo
luogo sulla base del catasto degli scarichi, se questo e' aggiornato
almeno al 1996. In mancanza di tali dati (o in presenza solo di
informazioni anteriori al 1996) si dovranno utilizzare stime fatte
sulla base di altre informazioni e di indici di tipo statistico
(esempio: dati camere di commercio relativi agli insediamenti, agli
addetti per codice NACE e indici di emissione per codice NACE);
- stima dell'inquinamento da fonte diffusa;
- dati sulla l'estrazione delle acque (nel caso di acque dolci) e
sui relativi usi (in mancanza di misure saranno usate stime
effettuate in base a parametri statistici);
- analisi delle altre incidenze antropiche sullo stato delle
acque.
c) per i corpi idrici individuati come significativi ai sensi
dell'allegato 1 devono essere riportati i dati derivanti dalle azioni
di monitoraggio e classificazione di cui all'allegato stesso.
2. Acque sotterranee
2.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI
La fase conoscitiva ha come scopo principale la caratterizzazione
qualitativa degli acquiferi. Deve avere come risultato:
- definire lo stato attuale delle conoscenze relative agli aspetti
quantitativi e qualitativi delle acque sotterranee;
- costituire una banca dati informatizzata dei dati idrogeologici
e idrochimici;
- localizzare i punti d'acqua sotterranea potenzialmente
disponibili per le misure;
- ricostruire il modello idrogeologico, con particolare
riferimento ai rapporti di eventuale intercomunicazione tra i diversi
acquiferi e tra le acque superficiali e le acque sotterranee.
Le informazioni da raccogliere devono essere relative ai seguenti
elementi:
- studi precedentemente condotti (idrogeologici, geotecnici,
geofisici, geomorfologici, ecc.) con relativi eventuali elaborati
cartografici (carte geologiche, sezioni idrogeologiche, piezometrie,
carte idrochimiche, ecc.);
- dati relativi ai pozzi e piezometri, quali: ubicazione,
stratigrafie, utilizzatore (pubblico o privato), stato di attivita'
(attivo, in disuso, cementato);
- dati relativi alle sorgenti quali: ubicazione, portata,
utilizzatore (pubblico o privato), stato e attivita' (attiva, in
disuso, ecc.);
- dati relativi ai valori piezometrici;
- dati relativi al regime delle portate delle sorgenti;
- dati esistenti riguardanti accertamenti analitici sulla qualita'
delle acque relative a sorgenti, pozzi e piezometri esistenti;
- reticoli di monitoraggio esistenti delle acque sotterranee.
Devono essere inoltre considerati tutti quegli elementi
addizionali suggeriti dalle condizioni locali di insediamento
antropico o da particolari situazioni geologiche e geochimiche,
nonche' della vulnerabilita' e rischio della risorsa. Dovranno
inoltre essere valutate, se esistenti, le indagini relative alle
biocenosi degli ambienti sotterranei.
Le azioni conoscitive devono essere accompagnate da tutte quelle
iniziative necessarie ad acquisire tutte le informazioni e le
documentazioni in materia presenti presso gli enti che ne dispongono,
i quali ne dovranno garantire l'accesso.
Sulla base delle informazione raccolte, delle conoscenze a scala
generale e degli studi precedenti, verra' ricostruita la geometria
dei principali corpi acquiferi presenti evidenziando la reciproca
eventuale intercomunicazione compresa quella con le acque
superficiali, la parametrizzazione (laddove disponibile) e le
caratteristiche idrochimiche, e dove presenti, quelle biologiche. La
caratterizzazione degli acquiferi sara' revisionata sulla base dei
risultati della gestione della rete di monitoraggio effettuato in
base alle indicazioni riportate all'allegato 1.
La ricostruzione idrogeologica preliminare dovra' quindi
permettere la formulazione di un primo modello concettuale,
intendendo con questo termine una schematizzazione idrogeologica
semplificata del sottosuolo e una prima parametrizzazione degli
acquiferi. In pratica devono essere qui riassunte le proprieta'
geologiche, le caratteristiche idrogeologiche del sistema, con
particolare riferimento ai meccanismi di ricarica degli acquiferi ed
ai rapporti tra le falde, i rapporti esistenti tra acque superficiali
e acque sotterranee, nonche' alle caratteristiche qualitative delle
acque sotterranee.
I dati cosi' raccolti dovranno avere un dettaglio rappresentabile
significativamgnte almeno alla scala 1:100.000.
2.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI PUNTI D'ACQUA
Deve essere istituito un catasto anagrafico debitamente codificato
al fine di disporre di un data-base aggiornato dei punti d'acqua
esistenti (pozzi, piezometri, sorgenti e altre emergenze della falda
come fontanili, ecc.) e dei nuovi punti realizzati. A ciascun punto
d'acqua dovra' essere assegnato un numero di codice univoco stabilito
in base alle modalita' di codifica fornite dall'ANPA.
Per quanto riguarda le sorgenti andranno codificate tutte quelle
utilizzate e comunque quelle che presentano una portata media
superiore a 10 L/s e quelle di particolare interesse ambientale.
Per le nuove opere e' fatto obbligo all'Ente competente di
verificare all'atto della domanda di ricerca e sfruttamento della
risorsa idrica sotterranea, l'avvenuta assegnazione del codice.
Tutte le opere codificate dovranno quindi essere provviste in loco
di apposita targhetta inamovibile ed inalterabile, che riporti
l'intero codice, la quota topografica (m s.l.m.) ed eventualmente il
punto di riferimento.
In assenza di tale codice i rapporti di prova relativi alla
qualita' delle acque, non potranno essere accettati dalla Pubblica
Amministrazione.
Inoltre per ciascun punto d'acqua dovra' essere predisposta una
scheda informatizzata che contenga i dati relativi alle
caratteristiche geografiche, anagrafiche, idrogeologiche,
strutturali, idrauliche e funzionali derivate dalle analisi
conoscitive di cui al punto 1.
Le schede relative ai singoli punti d'acqua, assieme alle analisi
conoscitive di cui al punto 1 ed a quelle che potranno essere
raccolte per ciascun punto d'acqua dovranno contenere poi le
informazioni relative a:
a) le caratteristiche chimico fisiche dei singoli complessi
idrogeologici e del loro grado di sfruttamento, utilizzando i dati a
vario titolo in possesso dei vari Enti (analisi chimiche effettuate
dai laboratori pubblici, autodenunce del sollevato etc.) nonche'
stime delle direzioni e delle velocita' di scambio dell'acqua fra il
corpo idrico sotterraneo ed i sistemi superficiali connessi.
b) l'impatto esercitato dalle attivita' umane sullo stato delle
acque sotterranee all'interno di ciascun complesso idrogeologico.
Tale esame dovra' riguardare i seguenti aspetti:
1. stima dell'inquinamento da fonte puntuale (cosi' come indicato
al punto relativo alle acque superficiali);
2. stima dell'inquinamento da fonte diffusa;
3. dati derivanti dalle misure relative all'estrazione delle
acque;
4. stima del ravvenamento artificiale;
5. analisi delle altre incidenze antropiche sullo stato delle
acque.
3 Modalita' di elaborazione, gestione e diffusione dei dati
Le Regioni organizzeranno un proprio Centro di Documentazione che
curera' l'accatastamento dei dati e la relativa elaborazione,
gestione e diffusione. Tali dati sono organizzati secondo i criteri
stabiliti nel decreto di cui all'articolo 3 comma 7 e devono
periodicamente essere aggiornati con i dati prodotti dal monitoraggio
secondo le indicazioni di cui all'allegato 1.
Le misure quantitative e qualitative dovranno essere organizzate
secondo quanto previsto nel decreto attuativo relativo alla
standardizzazione dei dati. A tali modalita' si dovranno anche
attenere i soggetti tenuti a predisporre i protocolli di garanzia e
di qualita'.
L'interpretazione dei dati relativi alle acque sotterranee in un
acquifero potra' essere espressa in forma sintetica mediante:
tabelle, grafici, diagrammi, serie temporali, cartografie tematiche,
elaborazioni statistiche, ecc.
Il Centro di documentazione annualmente curera' la redazione di un
rapporto sull'evoluzione quali-quantitativa dei complessi
idrogeologici monitorati e rendera' disponibili tutti i dati e le
elaborazioni effettuate, a tutti gli interessati.
Compito del Centro di documentazione sara' inoltre la redazione di
carte di sintesi delle aree su cui esiste un vincolo riferito alle
acque sotterranee, carte di vulnerabilita' e rischio delle acque
sotterranee.
Una volta ultimata la presentazione finale dei documenti e degli
elaborati grafici ed informatizzati del prodotto, saranno individuati
i canali piu' idonei alla sua diffusione anche mediante rapporti di
sintesi e seminari, a tal scopo verra' predisposto un piano
contenente modalita' e tempi dell'attivita' di diffusione.
Allo scopo dovra' essere prevista da parte del Centro di
documentazione la disponibilita' degli stessi tramite sistemi
geografici informatizzati (GIS) disponibili su reti multimediali.
La scala delle elaborazioni cartografiche dovra' essere di almeno
1:100.000 salvo necessita' di superiore dettaglio.
ALLEGATO 4
CONTENUTI DEI PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
Parte A.
I Piani di tutela delle acque devono contenere:
1. Descrizione generale delle caratteristiche del bacino
idrografico ai sensi dell'articolo 42 e dell'allegato 3. Tale
descrizione include:
1.1 Per le acque superficiali:
- rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro
dei corpi idrici con indicazione degli ecotipi presenti all'interno
del bacino idrografico e dei corpi idrici di riferimento cosi' come
indicato all'allegato 1.
1.2 Per le acque sotterranee:
- rappresentazione cartografica della geometria e delle
caratteristiche litostratografiche e idrogeologiche delle singole
zone;
- suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee;
2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi
esercitati dall'attivita' antropica sullo stato delle acque
superficiali e sotterranee. Vanno presi in considerazione:
- stima dell'inquinamento in termini di carico ( sia in tonnellate
/ anno che in tonnellate mese) da fonte puntuale (sulla base del
catasto degli scarichi)
- stima dell'impatto da fonte diffusa, in termine di carico, con
sintesi delle utilizzazioni del suolo;
- stima delle pressioni sullo state quantitativo delle acque,
derivanti dalle concessioni e dalle estrazioni esistenti;
- analisi di altri impatti derivanti dall'attivita' umana sullo
stato delle acque;
3. Elenco e rappresentazione cartografica delle aree indicate al
Titolo III, capo I, in particolare per quanto riguarda le aree
sensibili e le zone vulnerabili cosi' come risultano dalla eventuale
reidentificazione fatta dalle regioni;
4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi
dell'articolo 43 e dell'allegato 1, ed una rappresentazione in
formato cartografico dei risultati dei programmi di monitoraggio
effettuati in conformita' a tali disposizioni per lo stato delle:
4.1 acque superficiali (stato ecologico e chimico);
41 acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);
4.3 aree a specifica tutela;
5. Elenco degli obiettivi di qualita' definiti a norma
dell'articolo 4 per l e acque superficiali, le acque sotterranee,
includendo in particolare l'identificazione dei casi dove si e'
ricorso alle 'disposizioni dell'articolo 5, commi 4 e 5 e le
associate informazioni richieste in conformita' al suddetto articolo;
6 Sintesi del programma o programmi di misure adottati che deve
contenere:
6.1 programmi di' misure per il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientale dei corpi idrici di cui all'articolo 5;
6.2 specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai fini
del raggiungimento dei singoli obiettivi di qualita' per le acque a
specifica destinazione di cui al titolo II capo II;
6.3 misure adottate ai sensi del Titolo III capo I;
6.4 misure adottate ai sensi del titolo III capo II, in
particolare:
- sintesi della pianificazione del bilancio idrico di cui
all'articolo 22;
- misure di risparmio e riutilizzo di cui agli articoli 25 e 26;
6. 5 misure adottate ai sensi titolo III del capo III, in
particolare:
- disciplina degli scarichi;
- definizione delle misure per la riduzione dell'inquinamento
degli scarichi da fonte puntuale;
- specificazione dei casi particolari in cui sono stati
autorizzati scarichi ai sensi dell'articolo 30;
6.6 informazioni su misure supplementari ritenute necessarie al
fine di soddisfare gli obiettivi ambientali definiti;
6.7 informazioni delle misure intraprese al fine di evitare
l'aumento dell'inquinamento delle acque marine in conformita' alle
convenzioni internazionali;
6.8 relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate per
l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi
idrici ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e sintesi dei piani
finanziari predisposti ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge;
7. Sintesi dei risultati dell'analisi economica, delle misure
definite per la tutela dei corpi idrici e per il perseguimento degli
obiettivi di qualita', anche allo scopo di una valutazione del
rapporto costi benefici delle misure previste e delle azioni relative
all'estrazione e distribuzione delle acque dolci, della raccolta e
depurazione e l'utilizzo delle acque reflue.
7.2 Sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori che
concorrono a determinare la stato di qualita' ambientale dei corpi
idrici, al fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per
assicurare il miglior rapporto costi benefici delle diverse misure;
in particolare vanno presi in considerazione quelli riguardanti la
situazione quantitativa del corpo idrico in relazione alle
concessioni in atto e la situazione qualitativa in relazione al
carico inquinante che viene immesso nel corpo idrico.
8. relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani piu'
dettagliati adottati per determinati sottobacini.
Parte B.
Il primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque tutti i
successivi aggiornamenti dovranno inoltre includere:
1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente
versione del Piano di tutela delle acque, incluso una sintesi delle
revisioni da effettuare ai sensi dell'articolo 5 comma 7, e degli
articoli 18 e 19;
2. valutazione dei progressi effettuati verso il raggiungimento
degli obiettivi ambientali, con la rappresentazione cartografica dei
risultati del monitoraggio per il periodo relativo al piano
precedente, nonche' la motivazione per il mancato raggiungimento
degli obiettivi ambientali;
3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente
versione del Piano di gestione dei bacini idrografici non realizzate;
4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate
successivamente alla data di pubblicazione della precedente versione
del Piano di tutela del bacino idrografico.
Allegato 5
Limiti di emissione degli scarichi idrici
1 SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI
1.1 Acque reflue urbane
Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque
reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 3, se gia' esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi,
secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo, alle
norme di emissione riportate nella tabella 1 e, nel caso di recapito
in aree sensibili, anche alla tabella 2. Gli scarichi provenienti da
impianti di trattamento delle acque reflue urbane non ancora
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono
essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in
esercizio.
Devono inoltre essere rispettati, nel caso di fognature miste che
raccolgono scarichi di insediamenti industriali, i limiti di tabella
3 ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 28
comma 2.
Deve essere rispettato o il limite di concentrazione o la
percentuale di riduzione, intesa in rapporto con il carico affluente
all'impianto; l'opzione relativa alla percentuale di riduzione deve
garantire la protezione del corpo idrico e il raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' 2.
I valori limite della tabella 1 non si applicano agli scarichi di
acque reflue urbane di cui all'articolo 31 comma 2. Tali scarichi
devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato che garantisca
la conformita' dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di
qualita' o la tutela delle acque sotterranee nel caso di scarico nel
suolo; eventuali limiti a tali scarichi sono definiti dalle regioni.
Per gli scarichi recapitanti in aree sensibili, cosi come
individuate all'arlicolo 18, deve essere previsto un trattamento piu'
spiato che raggiunga, per i parametri azoto totale e fosforo totale,
le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante
indicate nella tabella 2. Tali limiti vanno raggiunti per uno od
entrambi i parametri a seconda della 1a situazione locale.
Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque
reflue urbane.
===================================================================
Potenzialità 2000-10.000 >10.000
impianto in A.E
(abitanti equivalenti)
===================================================================
Parametri Concentrazione % di Concentrazione % di
(media riduzione riduzione
giormaliera) (1)
-------------------------------------------------------------------
BOD5 (senza
nitrificazione)
mg/L (2) (25 70-90(5) (25 80
-------------------------------------------------------------------
COD mg/L (3) (125 75 (125 75
-------------------------------------------------------------------
Solidi Sospesi
mg/L (4) (35(5) 90(5) (35 90
-------------------------------------------------------------------
(1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o
fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la
concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L.
(2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non
filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno
disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione
di 5 giorni a 20oC(1oC, in completa oscurita', con aggiunta di
inibitori di nitrificazione
(3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non
filtrato, non decantato con bicromato di potassio.
(4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un
campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosita'
di 0,45 µm ed essiccazione a 105oC con conseguente calcolo del peso
oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione
media di 2800-3200 g), essiccazione a 105oC e calcolo del peso.
(5) Ai sensi dell'articolo 31 comma 6, la percentuale di riduzione
del BOD5 non deve essere inferiore a 40 Per i solidi sospesi la
concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di
abbattimento non deve essere inferiore al 70%
1 Si intendono come esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto gli scarichi:
a) di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali
siano gia' state completate tutte le Procedure relative alle gare di
appalto e all'assegnazione lavori; b) di acque reflue industriali in
esercizio e gia' autorizzati.
Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue
urbane recapitanti in aree sensibili.
===================================================================
Parametri Potenzialità impianto in A.E.
(media annua)
===================================================================
10.000 - 100.000 >100.000
-------------------------------------------------------------------
Concentrazione % di Concentrazione % di
riduzione riduzione
-------------------------------------------------------------------
Fosforo totale
(P mg/L)(1) =2 80 =1 80
-------------------------------------------------------------------
Azoto totale
(N mg/L) (2)(3) =15 70-80 =10 70-80
-------------------------------------------------------------------
(1) il metodo di riferimento per la misurazione e' la
spettrofotometria di assorbimento molecolare.
(2) Per azoto torale si intende la somma dell'azoto Kjeldahl (N.
organico +NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di
riferimento per la misurazione e' la spettrofotometria di
assorbimento molecolare.
(3)Per l'azoto totale, in alternativa al riferimento alla
concentrazione media annua di 10 mg/L, purche' si ottenga un analogo
livello di protezione ambientale, puo' essere preso come limite da
non superare la concentrazione media giornaliera di azoto totale pari
a 20 mg/L per tutti i campioni con una temperatura dell'effluente nel
reagente biologico pari o superiore a 12o gradi centigradi. In
sostituzione della condizione concernetne la temperatura e' possibile
applicare un tempo operativo limitato, che tenga conto delle
condizioni climatiche
Il punto di prelievo per i controlli, ai sensi dell'articolo 28
comma 3, deve essere sempre il medesimo e deve essere posto
immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore.
Nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante,
deve essere previsto un punto di prelievo anche all'entrata
dell'impianto di trattamento. Di tali esigenze si dovra' tener conto
anche nella progettazione e modifica degli impianti, in modo da
agevolare l'esecuzione delle attivita' di controllo.
Per il controllo della conformita' dei limiti indicati nelle
tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno
considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.
Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su
base annua, la cui media giornaliera puo' superare i limiti
tabellari, e' definito in rapporto al numero di misure come da schema
seguente.
===================================================================
campioni numero campioni numero
prelevati massimo prelevati massimo
durante consentito durante consentito
l'anno di campioni l'anno di campioni
non non
conformi conformi
===================================================================
4 - 7 1 172 - 187 14
8 - 16 2 188 - 203 15
17 - 28 3 204 - 219 16
29 - 40 4 220 - 235 17
41 - 53 5 236 - 251 18
54 - 67 6 252 - 268 19
68 - 81 7 269 - 284 20
82 - 95 8 285 - 300 21
96 - 110 9 301 - 317 22
111 - 125 10 318 - 334 23
126 - 140 11 335 - 350 24
141 - 155 12 351 - 365 25
156 - 171 13
-------------------------------------------------------------------
In particolare si precisa che, per i parametri sotto indicati, i
campioni che risultano non conformi, affinche' lo scarico sia
considerato in regola, non possono comunque superare le
concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale sotto
indicata:
BOD5: 100%
COD: 100%
Solidi Sospesi 150%
Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle
tabelle 1 e 2 e' fissato in base alla dimensione dell'impianto di
trattamento e va effettuato dall'autorita' competente ovvero dal
gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di
trasmissione dati all'autorita' di controllo, ritenuto idoneo da
quest'ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso
dell'anno, in base allo schema seguente.
===================================================================
potenzialità impianto numero campioni
===================================================================
da 2000 a 9999 A.E.: 12 campioni il primo anno e 4 negli
anni successivi, purchè lo scarico
sia conforme; se uno dei 4 campioni
non è conforme, nell'anno
successivo devono essere prelevati
12 campioni
-------------------------------------------------------------------
da 10000 a 49999 A.E.: 12 campioni
-------------------------------------------------------------------
oltre 50000 A.E: 24 campioni
-------------------------------------------------------------------
I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente
numero di autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente
schema) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle
acque in entrata.
L'autorità compatente per il controllo deve altresì verificare,
con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti
indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere
controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio
possono scaricare in fognatura.
===================================================================
potenzialità impianto numero controlli
===================================================================
da 2000 a 9999 A.E. 1 volta l'anno
da 10000 a 49.999 A.E. 3 volte l'anno
oltre 49.999 A.E 16 volte l'anno
-------------------------------------------------------------------
Valori estremi per la qualita' delle acque in questione non sono
presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni
eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.
I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori
degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti
al controllo. I risultati dei controlli effettuati dall'autorita'
competente e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere
archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni
riportate nel decreto attuativo di cui all'articolo 3 comma 7.
1.2 Acque reflue industriali.
Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali,
devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella
successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle regioni ai
sensi dell'articolo 28 comma 2.
I limiti indicati in tabella 3, per le acque reflue industriali,
sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore.
L'autorita' preposta al controllo, al fine di verificare le fasi piu'
significative del ciclo produttivo, puo' effettuare il campionamento
su tempi piu' lunghi.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28 comma 2, tenendo
conto del carico massimo ammissibile, ove definito, della
persistenza, bioaccumulabilita' e della pericolosita' delle sostanze,
nonche' della possibilita' di utilizzare le migliori tecniche
disponibili, le regioni stabiliscono opportuni limiti di emissione in
massa nell'unita' di tempo (kg/mese).
Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere
rispettati i limiti di emissione in massa per unita' di prodotto o di
materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli
produttivi valgono altresi' i limiti di concentrazione indicati nelle
tabella 3 allo scarico finale.
Tra i limiti di emissione in termini di massa per unita' di
prodotto, indicati nella tabella 3/A, e quelli stabiliti dalle
regioni, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, in termini di massa
nell'unita' di tempo valgono quelli piu' cautelativi.
2 SCARICHI SUL SUOLO
Nei casi previsti articolo 29 comma 1 punto c), gli scarichi sul
suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4.
Il punto di prelievo per i controlli e' immediatamente a monte del
punto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale
(lagunaggio, fitodepurazione) il punto di scarico corrisponde e'
quello all'uscita dall'impianto.
I limiti indicati in tabella 4, sono riferiti, per gli
insediamenti produttivi, ad un campione medio prelevato nell'arco di
tre ore. L'autorita' preposta al controllo qualora tale arco
temporale risultasse inadeguato all'ottenimento di un campione
significativo, puo', effettuare il campionamento su tempi piu'
lunghi.
Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa
riferimento a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore.
Le distanze dal piu' vicino corpo idrico superficiale oltre le
quali e' permesso lo scarico sul suolo e' rapportato al volume delle
scarico stesso secondo il seguente schema:
a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:
- 2500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie
inferiori a 5000 m3
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra
5001 e 10.000 m3
b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie
inferiori a 500 m3
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501
e 2.000 m3
Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono
in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in
fognatura o destinate al riutilizzo.
Per gli scarichi delle acque reflue urbane valgono gli stessi
obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in
acque superficiali.
L'autorita' competente per il controllo deve verificare, con la
frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati
nella tabella 4. I parametri di tabella 4 da controllare sono solo
quelli che le attivita' presenti sul territorio possono scaricare in
fognatura.
volume scarico numero controlli sino a 2000 m3 al giorno 4 volte
l'anno oltre a 2000 m3 al giorno 8 volte l'anno
2.1 sostanze per cui esiste il divieto di scarico
Restano, fermi i divieti di, scarico sul suolo e nel sottosuolo
delle seguenti sostanze:
- composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a
tali composti nell'ambiente idrico
- composti organo fosforici;
- composti organo stannici;
- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in
ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- mercurio e i suoi composti;
- cadmio e i suoi composti;
- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera
persistenti;
- cianuri.
materie persistenti che possono galleggiare, restare in
sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di
utilizzazione delle acque.
Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque
sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di:
1: zinco rame nichel cromo piombo selenio arsenico antimonio
molibdeno titanio stagno bario berillio boro uranio vanadio cobalto
tallio tellurio argento
2: Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo
precedente;
3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero
sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente
idrico, nonche' i composti che possono dare origine a tali sostanze
nelle acque;
4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono
dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che
sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente
nell'acqua in sostanze innocue;
5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare;
6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine
petrolifera non persistenti;
7: Cianuri, fluoruri;
8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio
dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti.
3 INDICAZIONI GENERALI
I punti di scarico degli impianti i trattamento delle acque reflue
urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre
al minimo gli effetti sulle acque recettrici.
Tutti gli impianti dovranno avere obbligatoriamente un trattamento
di disinfezione, sia per far fronte alle eventuali emergenze relative
a situazioni di rischio sanitario sia per garantire il raggiungimento
degli obiettivi di qualita' ambientali ovvero gli usi esistenti per
il corpo idrico recettore.
In sede di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento
delle acque reflue urbane l'autorita' competente dovra' verificare
che l'impianto sia in grado di garantire che l'emissione dell'azoto
ammoniacale (espresso come N) non superi del 30% il valore dell'azoto
totale (espresso come N). In tale sede l'autorita' competente
fissera' il limite opportuno relativo al parametro "Escherichia coli"
espresso come UFC/100mL.
I trattamenti appropriati devono essere individuati con
l'obiettivo di: a) rendere semplice la manutenzione e la gestione; b)
essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie
del carico idraulico e organico; c) minimizzare i costi gestionali.
Questa tipologia di trattamento puo' equivalere ad un trattamento
primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione
tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti.
Per tutti gli insediamenti con popolazione equivalente compresa
tra 50 e 2000 A.E., si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di
depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o
tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione
totale.
Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se
opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti
della tabella 1, anche tutti gli insediamenti in cui la popolazione
equivalente fluttuante sia superiore al 30% della popolazione
residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo
consentano. Tali trattamenti si prestano, per gli insediamenti di
maggiori dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e
i 25000 A.E., anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi
attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di
affinamento.
Possono essere considerati come trattamenti appropriati i sistemi
di smaltimento per scarichi di insediamenti civili provenienti da
agglomerati con meno di 50 A.E., come quelli gia' indicati nella
delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque
dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI
Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3,
4 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le
procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle
normative in essere prima dell'entrata in vigore del presente
decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate
dall'ANPA.
Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in
fognatura.
===================================================================
Numero SOSTANZE unità di Scarico Scarico in
param. misura in acque pubblica
superficiali fognatura (*)
===================================================================
1 pH 5,5-9,5 5,5-9,5
-------------------------------------------------------------------
2 Temperatura °C (1) (1)
-------------------------------------------------------------------
3 colore non non
percettibile percettibile
con con
diluizione diluizione
1:20 1:40
-------------------------------------------------------------------
4 odore non deve non deve
essere causa essere causa
di molestie di molestie
-------------------------------------------------------------------
5 materiali
grossolani assenti assenti
-------------------------------------------------------------------
6 Solidi sospesi mg/L =80 =200
totali (2)
-------------------------------------------------------------------
7 BOD5 (come O2)(2) mg/L =40 =250
-------------------------------------------------------------------
8 COD (come O2)(2) mg/L =160 =500
-------------------------------------------------------------------
9 Alluminio mg/L =1 =2,0
-------------------------------------------------------------------
10 Arsenico mg/L =0,5 =0,5
-------------------------------------------------------------------
11 Bario mg/L =20 -
-------------------------------------------------------------------
12 Boro mg/L =2 =4
-------------------------------------------------------------------
13 Cadmio mg/L =0,02 =0,02
-------------------------------------------------------------------
14 Cromo totale mg/L =2 =4
-------------------------------------------------------------------
15 Cromo VI mg/L =0,2 =0,20
-------------------------------------------------------------------
16 Ferro mg/L =2 =4
-------------------------------------------------------------------
17 Manganese mg/L =2 =4
-------------------------------------------------------------------
18 Mercurio mg/L =0,005 =0,005
-------------------------------------------------------------------
19 Nichel mg/L =2 =4
-------------------------------------------------------------------
20 Piombo mg/L =0,2 =0,3
-------------------------------------------------------------------
21 Rame mg/L =0,1 =0,4
-------------------------------------------------------------------
22 Selenio mg/L =0,03 =0,03
-------------------------------------------------------------------
23 Stagno mg/L =10
-------------------------------------------------------------------
24 Zinco mg/L =0,5 =1,0
-------------------------------------------------------------------
25 Cianuri totali mg/L =0,5 =1,0
(come CN)
-------------------------------------------------------------------
26 Cloro attivo mg/L =0,2 =0,3
libero
-------------------------------------------------------------------
27 Solfuri (come S) mg/L =1 =2
-------------------------------------------------------------------
28 solfiti (come SO2) mg/L =1 =2
-------------------------------------------------------------------
29 Soffati (come S O2)(3) mg/L =1000 =1000
-------------------------------------------------------------------
30 Cloruri (3) mg/L =1200 =1200
-------------------------------------------------------------------
31 Fluoruri mg/L =6 =12
-------------------------------------------------------------------
32 Fosroro totale mg/L = 10 =10
(come P) (2)
-------------------------------------------------------------------
33 Azoto ammoniacale mg/L =15 =30
(come NH4) (2)
-------------------------------------------------------------------
34 Azoto nitroso mg/L =0,6 =0,6
(come N) (2)
-------------------------------------------------------------------
35 Azoto nitrico mg/L =20 =3O
(come N) (2)
-------------------------------------------------------------------
36 Grassi e olii mg/L =20 =40
animali/vegetali
-------------------------------------------------------------------
37 Idrocarburi totali mg/L =5 =10
-------------------------------------------------------------------
38 Fenoli mg/L =0,5 =1
-------------------------------------------------------------------
39 Aldeidi mg/L =1 =2
-------------------------------------------------------------------
40 Solventi organici mg/L =0,2 =0,4
aromatici
-------------------------------------------------------------------
41 Solventi organici mg/L =0,1 =0,2
azotati (4)
-------------------------------------------------------------------
42 Tensioattivi totali mg/L =2 =4
-------------------------------------------------------------------
43 Pestiddi fosforad mg/L =0,10 =0,10
-------------------------------------------------------------------
44 Pesticidi totali mg/L =0,05 =0,05
(esclusi i fosforati)
(5)
-------------------------------------------------------------------
tra cui:
-------------------------------------------------------------------
45 - aldrin mg/L = 0,01 =0,01
-------------------------------------------------------------------
46 - dieldrin mg/L = 0,01 =0,01
-------------------------------------------------------------------
47 - endrin mg/L = 0,002 =0,002
-------------------------------------------------------------------
48 - isodrin mg/L =0,002 =0,002
-------------------------------------------------------------------
49 Solventi mg/L =1 =2
clorurati (5)
-------------------------------------------------------------------
50 Escherichia UFC/100mL nota
coli (6)
-------------------------------------------------------------------
51 Saggio di tossicità acuta (7)
il campione non è Il campione non è
accettabile quando accettabile quando
dopo 24 ore il numero dopo 24 ore il numero
degli organismi degli organismi
immobili è uguale o immobili è uguale o
maggiore del 50% del maggiore del 80% del
totale totale
-------------------------------------------------------------------
(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria, indicati in tabella 3
sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorita'
d'ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado
di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti
diversi stabiliti dall'ente gestore devono essere resi conformi a
quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze
pericolose.
(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie
di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di
immissione non deve superare i 3oC. Su almeno meta' di qualsiasi
sezione a valle tale variazione non deve superare 1oC. Per i laghi la
temperatura dello scarico non deve superare i 30oC e l'incremento di
temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i
3oC oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali
artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di
qualsiasi sezione non deve superare i 35oC, la condizione suddetta e'
subordinata all'assenso, del soggetto che gestisce il canale. Per il
mare e per le zone di foce di corsi d'acqua noti significativi, la
temperatura dello scarico non deve superare i 35oC e l'incremento di
temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i
3oC oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve
inoltre essere assicurata la compatibilita' ambientale dello scarico
con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche
alla foce dei fiumi.
(2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono,
i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli
di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue
industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di
fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e
10 mg/L.
(3) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le
zone di foce sotto equiparate alle acque marine costiere, purche'
almeno sulla meta' di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non
vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di
solfati o di cloruri.
(4) Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT
(5) Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rienratnti sotto i
parametro 44, 45, 46,47 e 48.
(6) All'atto dell'approvazione dell'impianto per il trattamento di
acque reflue urbane, da parte dell'autorita' competente andra'
fissato il limite piu' opportuno in relazione alla situazione
ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi
esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL
(7) Il saggio di tossicita' e' obbligatorio. Oltre al saggio su
Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicita' acuta su
Ceriodaphnia dubia, Selenastrum copricornutum, batteri
bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di
acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati
dall'ANPA in appositi documenti tecnici predisposti al fine
dell'aggiornamento, delle metodiche di campionamento ed analisi. In
caso di esecuzione di piu' tesi di tossicita' si consideri il
risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicita'
non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo
V, determina altresi' l'obbligo di approfondimento delle indagini
analitiche, la ricerca delle cause di tossicita' e la loro rimozione.
Tabella 3/A. Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a
specifici cicli produttivi.
===================================================================
Settore Quantità scaricata Media media
produttivo per unità di prodotto mensile giorn.
(o capacità di produzione) o (*)
===================================================================
Cadmio
-------------------------------------------------------------------
Estrazione dello
zinco, raffinazione
del piombo e dello
zinco, industria dei
metalli non ferrosi e
del cadmio metallico
-------------------------------------------------------------------
Fabbricazione dei g/Kg grammi di Cd scaricato 0,5
composti del cadmio per chilogrammo di Cd
trattato
-------------------------------------------------------------------
Produzione di pigmenti g/kg (grammi di Cd scaricato 0,3
per chilogrammo di Cd trattato)
-------------------------------------------------------------------
Fabbricazione di g/kg al (grammi di Cd 0,5
stabilizzanti scaricato per chilogrammo
di Cd trattato)
-------------------------------------------------------------------
Fabbricazione di g/kg al (grammi di Cd 1,5
batterie primarie e scaricato per chilogrammo
secondarie di Cd trattato)
-------------------------------------------------------------------
Galvanostegia g/kg al(grammi di Cd 0,3
scaricato per chilogmmmo
di Cd trattato)
-------------------------------------------------------------------
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)
-------------------------------------------------------------------
Salamoia riciclata g Hg/t di capacità di 0,5
- da applicare all'Hg produzione di cloro,
presente negli installata
effluenti provenienti
dall'unità di
produzione del cloro
-------------------------------------------------------------------
Salamoia riciclata g Hg/t di capacità di 1
- da applicare al produzione di cloro,
totale del Hg installata
prese in tutte le
acque di scarico
contenenti Hg
provenienti dall'area
dello stabilimento
industriale.
-------------------------------------------------------------------
Salamoia a perdere g Hg/t di capacità di 5
- da applicare al produzione di cloro,
totale del Hg, installata
presente in tutte le
acque di scarico
contenenti Hg
provenienti dall'area
dello stabilimento
industriale.
-------------------------------------------------------------------
Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini)
-------------------------------------------------------------------
Aziende che impiegano g/t capacità di 0,1
catalizzatori all'Hg produzione di CVM
per la produzione di
cloruro di vinile
-------------------------------------------------------------------
Aziende che impiegano g/kg mercurio trattato 5
catalizzatori all'Hg
per altre produzioni
-------------------------------------------------------------------
Fabbficazione dei g/kg al mese mercurio 0,7
catalizzatori trattato
contenenti Hg
utilizzati per la
produzione di CVM
-------------------------------------------------------------------
Fabbricazione dei g/kg al mese mercurio 0,05
composti organici ed trattato
inorganici del mercurio
trattato
-------------------------------------------------------------------
Fabbricazione di g/kg al mese mercurio 0,03
batterie primarie trattato
contenenti Hg
-------------------------------------------------------------------
Industrie dei metatili non ferrosi
- Stabilimenti di ricupero del mercurio
- Estrazione e raffinazione di metalli
non ferrosi
-------------------------------------------------------------------
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti
tossici contenenti mercurio
-------------------------------------------------------------------
Esaclorocicloesano (HCH)
-------------------------------------------------------------------
Produzione HCH g HCH/t HCH prodotto 2
-------------------------------------------------------------------
Estrazione lindano g HCH/t HCH trattato 4
-------------------------------------------------------------------
Produzione ed g HCH/t HCH prodotto 5
estrazione lindano
-------------------------------------------------------------------
DDT
-------------------------------------------------------------------
Produzione DDT g/t di sostanze prodotte, 4 8
compresa la trattate o utilizzate
formulazione sul - valore mensile
posto di DDT
-------------------------------------------------------------------
Pentaclorofenolo (PCP)
-------------------------------------------------------------------
Produzione del PCP Na g/t di capacità di 25 50
idrolisi produzione o capacità
dell'esaclorobenzene di utilizzazione
-------------------------------------------------------------------
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin
-------------------------------------------------------------------
Produzione e g/t capacità di produzione o 3 15
formulazione di: capacità di utilizzazione
Aldrin e/o dieldrin
e/o endrin e/o
isoldrin
-------------------------------------------------------------------
Produzione e g HCB/t di capacità di 10
trattamento di HCB produzione di HCB
-------------------------------------------------------------------
Esaclorobenzene (HCB)
-------------------------------------------------------------------
Produzione di g HCB/t di capacità di 1,5
percloroetilene (PER) produzione totale di
tetracloruro di PER + CCl4
carbonio (CCl4)
mediante
perclorurarione
-------------------------------------------------------------------
Produzione di
tricloroetilene e/o
percloetilene con
altri procedimenti
-------------------------------------------------------------------
Esaclorobutadiene
-------------------------------------------------------------------
Produzione di g HCBD/t di capacità di 1,5
percloroetilene (PER) produzione totale di PER
e di tetracloruro + CCI4
di carbonio (CCl4)
mediante
perclorurazione
-------------------------------------------------------------------
Produzione di
tricloroetilene e/o
di percloroetilene
mediante altri
procedimenti
-------------------------------------------------------------------
Cloroformio
-------------------------------------------------------------------
Produzione clorometani g CHCl2/t di capacità di 10
del metanolo o da produzione clorometani
combinazione di
metanolo e metano
-------------------------------------------------------------------
Produzione clorometani g CHCl3/t di capacità di 7,5
mediante clorurazione produzione di clorometani
del metano
-------------------------------------------------------------------
Tetracloruro di
carbonio
-------------------------------------------------------------------
Produzione di g CCl4/t di capacità di 30 40
tetracloruro di produzione totale di CCl4
carbonio mediante di percloroetilene
perclorurazione
procedimento con
lavaggio
-------------------------------------------------------------------
Produzione di g CCl4/t di capacità di 2,5 5
tetracloruro di produzione totale di CCl4 e
carbonio mediante di percloroetilene
perclorurazione
procedimento senza
lavaggio
-------------------------------------------------------------------
Produzione di
clorometani mediante
clorurazione
del metano (compresa
la clorolisi sotto
pressione a
partire dal metanolo).
-------------------------------------------------------------------
Produzione di
clorofluorocarburi
-------------------------------------------------------------------
1,2 dieloroetano (EDC)
-------------------------------------------------------------------
Unicamente produzione g/t 2,5 5
1,2 dicloroetano
-------------------------------------------------------------------
Produzione 1,2 di g/t 5 10
dicloroetano e
trasformazione e/o
utilizzazone nello
stesso stabilimento
tranne che per
l'utilizzazione nella
produzione di scambiatori
di calore
-------------------------------------------------------------------
Utilizziazione di EDC
per lo sgrassaggio dei
metalli (in
stabilimenti
industriali diversi da
quelli del punto
precedente
-------------------------------------------------------------------
Trasformazione di 1,2 g/t 2,5 5
dicloetano in sostanze
diverse dal cloruro
di vinile
-------------------------------------------------------------------
Tricloroetilene
-------------------------------------------------------------------
Produzione di g/t 2,5 5
tricloroetilene (TRI)
e di percloroetilene
(PER)
-------------------------------------------------------------------
Utilizzazione TRI per g/t
lo sgrassaggio dei
metalli
-------------------------------------------------------------------
Triclorobenzene (TCB)
-------------------------------------------------------------------
produzione di TCB per g/t 10
disidroclorazione e/o
trasformazione di TCB
-------------------------------------------------------------------
produzione e g/t 0,5
trasformazione di
clorobenzeni
mediante clorazione
Percloroetilene (PER)
-------------------------------------------------------------------
Produzione di g/t 2,5 5
tricloroetilene (TRI)
e di percloroetilene
(procedimenti TRI-PER)
-------------------------------------------------------------------
produzione di g/t 2,5 20
tetracloruro di
carbonio e di
percloroetilene
(procedimenti
TETRA-PER)
-------------------------------------------------------------------
Utilizzazione di PER
per lo sgrassaggio
metalli
-------------------------------------------------------------------
Produzione di
clorofluorocarbonio
-------------------------------------------------------------------
(*) qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono
riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si
consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella
mensile.
Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella
tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che
prevede:
- il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli
scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della
concentrazione della sostanza in esame;
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso
arco di tempo.
La quantita' di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola
sommando le quantita' scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale
quantita' va divisa per la quantita' totale di prodotto o di materia
prima.
Tabella 4. limiti di emissione per le acque reflue, urbane ed
industriali che recapitano sul suolo
===================================================================
unità di misura (il valore della
concentrazione
deve essere
minore o uguale
a quello indicato)
===================================================================
1 pH 6-8
-------------------------------------------------------------------
2 SAR 10
-------------------------------------------------------------------
3 Materiali grossolani assenti
-------------------------------------------------------------------
4 Solidi sospesi totali mg/L 25
-------------------------------------------------------------------
5 BOD5 mg O2/L 20
-------------------------------------------------------------------
6 COD mg O2/L 100
-------------------------------------------------------------------
7 Azoto totale mg N/L 15
-------------------------------------------------------------------
8 Azolo ammoniacale mg NH4/L 5
-------------------------------------------------------------------
9 Fosforo totale mg P/L 2
-------------------------------------------------------------------
10 Tensioattvi totali mg/L 0,5
-------------------------------------------------------------------
11 Alluminio mg/L 1
-------------------------------------------------------------------
12 Berillio mg/L 0,1
-------------------------------------------------------------------
13 Arsenico mg/L 0,05
-------------------------------------------------------------------
14 Bario mg/L 10
-------------------------------------------------------------------
15 Boro mg/L 0,5
-------------------------------------------------------------------
16 Cromo totale mg/L 1
-------------------------------------------------------------------
17 Cromo VI mg/L 0,05
-------------------------------------------------------------------
18 Ferro mg/L 2
-------------------------------------------------------------------
19 Mangancse mg/L 0,2
-------------------------------------------------------------------
20 Nichel mg/L 0,2
-------------------------------------------------------------------
21 Piombo mg/L 0,1
-------------------------------------------------------------------
22 Rame mg/L 0,1
-------------------------------------------------------------------
23 Selenio mg/L 0,002
-------------------------------------------------------------------
24 Stagno mg/L 3
-------------------------------------------------------------------
25 Vanadio mg/L 0,1
-------------------------------------------------------------------
26 Zinco mg/L 0,5
-------------------------------------------------------------------
27 Solfuri mg H2S/L 0,5
-------------------------------------------------------------------
28 Solfiti mg SO3/L 0,5
-------------------------------------------------------------------
28 Solfati mg SO4/L 500
-------------------------------------------------------------------
30 Cloro attivo mg/L 0,2
-------------------------------------------------------------------
31 Cloruri mg Cl/L 100
-------------------------------------------------------------------
32 Fluoruri mg F/L 1
-------------------------------------------------------------------
33 Fenoli totali (1) mg/L 0,1
-------------------------------------------------------------------
33 Aldeidi totali mg/L 0,5
-------------------------------------------------------------------
35 Composti organici mg/L 0,01
aromatici totali (2)
-------------------------------------------------------------------
36 Composti organici mg/L 0,01
azotati totali (1)
-------------------------------------------------------------------
37 Pesticidi fosforati mg/L 0,01
-------------------------------------------------------------------
38 Saggio di tossicità su LC5024h il campione non è
Daphnia magna (vedi accettabile quando
nota 8 di tabella 3) dopo 24 ore il
numero degli
organismi immobili
è uguale o
maggiore del 50%
del totale
-------------------------------------------------------------------
39 Escherichia coli UFC/100 mL
-------------------------------------------------------------------
(1) Il limite e' valido solo per i composti pericolosi quali ad
esempio i clorofenoli. (2) Si intendono comunque esclusi i composti
alogenati e le sostanze che possono dare origine a tali composti
nell'ambiente idrico, per cui vige comunque il divieto di scarico sul
suolo.
Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati da
parte delle regioni(1), o da parte del gestore della
fognatura (2), limiti meno restrittivi di quelli
indicati in tabella 3 rispettivamente per lo scarico in
acque superficiali e per lo scarico in fognatura.
===================================================================
1 Arsenico
-------------------------------------------------------------------
2 Cadmio
-------------------------------------------------------------------
3 Cromo totale
-------------------------------------------------------------------
4 Cromo esavalente
-------------------------------------------------------------------
5 Mercurio
-------------------------------------------------------------------
6 Nichel
-------------------------------------------------------------------
7 Piombo
-------------------------------------------------------------------
8 Rame
-------------------------------------------------------------------
9 Selenio
-------------------------------------------------------------------
10 Zinco
-------------------------------------------------------------------
11 Fenoli (3)
-------------------------------------------------------------------
12 Idrocarburi totali
-------------------------------------------------------------------
13 Composti organici aromatici
-------------------------------------------------------------------
14 Composti organici azotati (4)
-------------------------------------------------------------------
15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
-------------------------------------------------------------------
16 Pesticidi fosforati
-------------------------------------------------------------------
17 Composti organici dello stagno
-------------------------------------------------------------------
18 Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno
-------------------------------------------------------------------
(1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale,
nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata
complessiva media giornaliera inferiore a 50 m3, per i parametri
della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4,
5, 7, 15, 16, e 17 le regioni e le province autonome nell'ambito dei
piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che
superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3,
purche' sia dimostrato che cio' non comporti un peggioramento della
situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli
obiettivi ambientali.
(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purche' sia
garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di
tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 28
comma 2, l'ente gestore puo' stabilire per i parametri della tabella
5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14,
15, 16 e 17, limiti di accettabilita' i cui valori di concentrazione
superano quello indicato in tabella 3.
(3) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota
2, e' valida solo per i fenoli non di tipo naturale, quali i cloro
fenoli.
(4) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota
2, e' valida solo per i composti pericolosi quali ad esempio le
ammine aromatiche, l'acrilonitrile, l'acrilammide, la piridina, e non
per composti di tipo naturali come ad esempio le proteine.
ALLEGATO 6
CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI
Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in
uno dei seguenti gruppi:
a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale
gia' eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima
eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.
Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore
trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
i) nei laghi e nei corsi d'acqua che si immettono in
laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono
verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare e' il
fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe
alcuno effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi
provenienti da ampi agglomerati si puo' prevedere di eliminare anche
l'azoto;
ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con
scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantita'
di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli
agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante,
dall'altro, quelli provenienti da agglomerati piu' estesi rendono
invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o
dell'azoto, a meno che non si dimostri che cio' non avrebbe comunque
alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione:
b) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una
concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L (stabilita
conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440
concernente la qualita' delle acque superficiali destinate alla
produzione d'acqua potabile;)
c) aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un
trattamento supplementare al trattamento secondario al fine di
conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente, norma.
Ai sensi del comma 2 punto a) dell'articolo 18, sono da
considerare in prima istanza come sensibili i laghi posti ad
un'altitudine sotto i 1.000 sul livello del mare.
ALLEGATO 7
PARTE A .b r; ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PARTE A I
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI
Si considerano zone vulnerabili le zone di territorio che
scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque
gia' inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali di
scarichi.
Tali acque sono individuate in base tra l'altro dei seguenti
criteri:
1. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una
concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come NO-3) nelle acque
dolci superficiali, in particolare quelle destinate alla produzione
di acqua potabile, se non si interviene ai sensi dell'articolo 19;
2. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una
concentrazione superiore a 50 mg/L(espressi come NO-3) nelle acque
dolci sotterranee, se non si interviene ai sensi dell'articolo 19;
3. la presenza di eutrofizzazione oppure la possibilita' del
verificarsi di tale fenomeno nell'immediato futuro nei laghi naturali
di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine,
se non si interviene ai sensi dell'articolo 19.
Nell'individuazione delle zone vulnerabili, le regioni tengono
conto pertanto:
1. delle caratteristiche fisiche e ambientali delle acque e dei
terreni che determinano il comportamento dei nitrati nel sistema
acqua/terreno;
2. del risultato conseguibile attraverso i programmi d'azione
adottati;
3. delle eventuali ripercussioni che si avrebbero nel caso di
mancato intervento ai sensi dell'articolo 19.
CONTROLLI DA ESEGUIRE AI FINI DELLA REVISIONE DELLE ZONE
VULNERABILI
Ai fini di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 19, la
concentrazione dei nitrati deve essere controllata per il periodo di
durata pari almeno ad un anno:
- nelle stazioni di campionamento previste per la classificazione
dei corpi idrici sotterranei e superficiali individuate secondo
quanto previsto dall'allegato 1 al decreto;
- nelle altre stazioni di campionamento previste al Titolo II Capo
II relativo al controllo delle acque destinate alla produzione di
acque potabili, almeno una volta al mese e piu' frequentemente nei
periodi di piena;
- nei punti di prelievo, controllati ai sensi del DPR 236/88,
delle acque destinate al consumo umano.
Il controllo va ripetuto almeno ogni quattro anni. Nelle stazioni
dove si e' riscontrata una concentrazione di nitrati inferiore a 25
mg/L (espressi come NO-3) il programma di controllo puo' essere
ripetuto ogni otto anni, purche' non si sia manifestato alcun fattore
nuovo che possa aver incrementato il tenore dei nitrati.
Ogni quattro anni e' sottoposto a riesame lo stato eutrofico delle
acque dolci superficiali, di transizione e costiere, adottando di
conseguenza i provvedimenti del caso.
Nei programmi di controllo devono essere applicati i metodi di
misura di riferimento previsti al successivo punto.
METODI DI RIFERIMENTO
Concimi chimici
Il metodo di analisi dei composti dell'azoto e' stabilito in
conformita' al D.M. 19 luglio 1989 - Approvazione dei metodi
ufficiali di analisi per i fertilizzanti.
Acque dolci, acque costiere e acque marine
Il metodo di analisi per la rilevazione della concentrazione di
nitrati e' la spettrofotometria di assorbimento molecolare. I
laboratori che utilizzano altri metodi di misura devono accertare la
comparabilita' dei risultati ottenuti.
PARTE A II
ASPETTI METODOLOGICI
1. L'individuazione delle zone vulnerabili viene effettuata
tenendo conto dei carichi (specie animali allevate, intensita' degli
allevamenti e loro tipologia, tipologia dei reflui che ne derivano e
modalita' di applicazione al terreno, coltivazioni e fertilizzazioni
in uso) nonche' dei fattori ambientali che possono concorrere a
determinare uno stato di contaminazione.
Tali fattori dipendono:
- dalla vulnerabilita' intrinseca delle formazioni acquifere ai
fluidi inquinanti (caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e
idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi);
- dalla capacita' di attenuazione del suolo nei confronti
dell'inquinante (caratteristiche di tessitura, contenuto di sostanza
organica ed altri fattori relativi alla sua composizione e
reattivita' chimico-biologica);
- dalle condizioni climatiche e idrologiche;
- dal tipo di ordinamento colturale e dalle relative pratiche
agronomiche.
Gli approcci metodologici di valutazione della vulnerabilita'
richiedono un'idonea ed omogenea base di dati e a tal proposito si
osserva che sul territorio nazionale sono presenti:
- aree per cui sono disponibili notevoli conoscenze di base e gia'
e' stata predisposta una mappatura della vulnerabilita' a scala di
dettaglio sia con le metodologie CNR-GNDCI1 che con sistemi
parametrici;
- aree nelle quali, pur mancando studi e valutazioni di
vulnerabilita', sono disponibili dati sufficienti per effettuare
un'indagine di carattere orientativo e produrre un elaborato
cartografico a scala di riconoscimento;
- aree in cui le informazioni sono molto carenti o frammentarie ed
e' necessario ricorrere ad una preventiva raccolta di dati al fine di
applicare le metodologie di base studiate in ambito CNR-GNDCI.
Al fine di individuare sull'intero territorio nazionale le zone
vulnerabili ai nitrati si ritiene opportuno procedere ad un'indagine
preliminare di riconoscimento, che deve essere in seguito revisionata
sulla base di aggiornamenti successivi conseguenti -anche ad
eventuali ulteriori indagini di Maggiore dettaglio.
(1) Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche
2. Indagine preliminare di riconoscimento.
La scala cartografica di rappresentazione prescelta e' 1:250.000
su base topografica preferibilmente informatizzata. Il risultato
dell'indagine preliminare di riconoscimento, da effettuarsi dalle
regioni con il supporto delle ARPA, ove gia' costituite, laddove non
ancora disponibile, deve essere approntato entro un anno dalla
emanazione della presente disposizione.
Obiettivo dell'indagine di riconoscimento e' l'individuazione
delle porzioni di territorio dove le situazioni pericolose per le
acque sotterranee sono particolarmente evidenti. In tale fase
dell'indagine non e' necessario separare piu' classi di
vulnerabilita'.
In prima approssimazione i fattori critici da considerare
nell'individuazione delle zone vulnerabili sono:
a) presenza di un acquifero libero o parzialmente confinato (ove
la connessione idraulica con la superficie e' possibile) e, nel caso
di rocce litoidi fratturate, presenza di un acquifero a profondita'
inferiore a 50 m, da raddoppiarsi' in zona a carsismo evoluto;
b) presenza di una litologia di superficie e dell'insaturo
prevalentemente permeabile (sabbia, ghiaia o litotipi fratturati);
c) presenza di suoli a capacita' di attenuazione tendenzialmente
bassa (ad es. suoli prevalentemente sabbiosi, o molto ghiaiosi, con
basso tenore di sostanza organica, poco profondi).
La concomitanza delle condizioni sopra esposte identifica le
situazioni di maggiore vulnerabilita'.
Vengono escluse dalle zone vulnerabili le situazioni in cui la
natura dei corpi rocciosi impedisce la formazione di un acquifero o
dove esiste una protezione determinata da un orizzonte scarsamente
permeabile purche' continuo.
L'indagine preliminare di riconoscimento delle zone vulnerabili
viene effettuata:
a) per le zone ove e' gia' disponibile una mappatura a scala di
dettaglio o di sintesi, mediante accorpamento delle aree classificate
ad alta, elevata ed estremamente elevata vulnerabilita';
b) per le zone dove non e' disponibile una mappatura ma esistono
sufficienti informazioni geo-pedologico-ambientali, mediante il
metodo di valutazione di zonazione per aree omogenee (metodo
CNR-GNDCI) o il metodo parametrico (SINTACS);
c) per le zone dove non esistono sufficienti informazioni,
mediante dati esistenti e/o rapidamente acquisibili e applicazione
del metodo CNR-GNDCI, anche ricorrendo a criteri di similitudine.
3. Aggiornamenti successivi.
L'indagine preliminare di riconoscimento puo' essere suscettibile
di sostanziali approfondimenti e aggiornamenti sulla base di nuove
indicazioni, tra cui, in primo luogo, i dati provenienti da attivita'
di monitoraggio che consentono una caratterizzazione e una
delimitazione piu' precisa delle aree vulnerabili.
Con il supporto delle ARPA, ove costituite, deve essere avviata
una indagine finalizzata alla stesura di una cartografia di maggiore
dettaglio (1:50.000-100.000) per convogliare la maggior parte delle
risorse tecnico-scientifiche sullo studio delle zone piu'
problematiche.
Obiettivo di questa indagine e' l'individuazione dettagliata della
"vulnerabilita' specifica" degli acquiferi e in particolare delle
classi di grado piu' elevato. Si considerano, pertanto, i fattori
inerenti la "vulnerabilita' intrinseca" degli acquiferi e la
capacita' di attenuazione del suolo, dell'insaturo e dell'acquifero.
Il prodotto di tale indagine puo' essere soggetto ad aggiornamenti
sulla base di nuove conoscenze e dei risultati della sperimentazione.
E' opportuno gestire i dati raccolti mediante un sistema GIS.
4. Le amministrazioni possono comunque intraprendere studi di
maggior dettaglio quali strumenti di previsione e di prevenzione dei
fenomeni di inquinamento. Questi studi sono finalizzati alla
valutazione della vulnerabilita'' e dei rischi presenti in siti
specifici (campi, pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.),
all'interno delle piu' vaste aree definite come vulnerabili, e
possono permettere di indicare con maggiore definizione le eventuali
misure da adottare nel tempo e nello spazio.
PARTE A III
ZONE VULNERABILI DESIGNATE
In fase di prima attuazione sono designate vulnerabili
all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti
zone:
- quelle gia' individuate dalla Regione Lombardia con il
regolamento attuativo della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37;
- quelle gia' individuate dalla Regione Emilia Romagna con la
deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997 n. 570;
- la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e
Parma.
- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui
all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 del bacino Burana
Po di Volano della provincia di Ferrara.
- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui
all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n.305 dei bacini dei fiumi
Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto)
Tale elenco viene aggiornato, su proposta delle Regioni
interessate, sulla base dei rilevamenti e delle indagini svolte.
PARTE A IV
INDICAZIONI E MISURE PER I PROGRAMMI D'AZIONE
I programmi d'azione sono obbligatori per le zone vulnerabili e
tengono conto dei dati scientifici e tecnici con riferimento
principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine
agricola o di altra origine, nonche' delle condizioni ambientali
locali.
1. I programmi d'azione includono misure relative a:
1) i periodi in cui e' proibita l'applicazione al terreno di
determinati tipi di fertilizzanti;
2) la capacita' dei depositi per effluenti di allevamento; tale
capacita' deve superare quella necessaria per l'immagazzinamento nel
periodo piu' lungo, durante il quale e' proibita l'applicazione al
terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia
dimostrato all'autorita' competente che qualsiasi quantitativo di
effluente superiore all'effettiva capacita' d'immagazzinamento verra'
gestito senza causare danno all'ambiente;
3) la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti
conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle
caratteristiche della zona vulnerabile interessata; in particolare si
deve tener conto:
a) delle condizioni, del tipo e della pendenza del suolo;
b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e del
l'irrigazione;
c) dell'uso del terreno e delle pratiche agricole, inclusi i
sistemi di rotazione e di avvicendamento colturale.
Le misure si basano sull'equilibrio tra il prevedibile fabbisogno
di azoto delle colture, e di azoto proveniente dal terreno e dalla
fertilizzazione, corrispondente:
- alla quantita' di azoto presente nel terreno nel momento in cui
la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantita'
rimanente alla fine dell'inverno);
- all'apporto di composti di azoto provenienti dalla
mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico presenti nel
terreno;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di
allevamento;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da fertilizzanti
chimici e da altri fertilizzanti.
I programmi di azione devono contenere almeno le indicazioni
riportate nel Codice di Buona Pratica Agricola, ove applicabili.
2. Le misure devono garantire che, per ciascuna azienda o
allevamento, il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul
terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi,
non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro.
Tuttavia per i primi due anni del programma di azione il
quantitativo di effluente utilizzabile puo' essere elevato fino ad un
apporto corrispondente a 210 kg di azoto per ettaro. I predetti
quantitativi sono calcolati sulla base del numero e delle categorie
degli animali.
3. Durante e dopo i primi quattro anni di applicazione del
programma d'azione le regioni in casi specifici possono fare istanza
al Ministero dell'ambiente per lo spargimento di quantitativi di
effluenti di allevamento diversi da quelli sopra indicati, ma tali da
non compromettere le finalita' di cui all'articolo 1, da motivare e
giustificare in base a criteri obiettivi relativi alla gestione del
suolo e delle colture, quali:
- stagioni di crescita prolungate;
- colture con grado elevato di assorbimento di azoto;
- terreni con capacita' eccezionalmente alta di denitrificazione.
Il Ministero dell'ambiente, acquisito il parere favorevole della
Commissione europea, che lo rende sulla base delle procedure previste
all'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, puo' concedere lo
spargimento di tali quantitativi.
PARTE B
ZONE VULNERABILI DA PRODOTTI
FITOSANITARI
PARTE B I
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE
1. Le Regioni e le Province autonome individuano le aree in cui
richiedere limitazioni o esclusioni d'impiego, anche temporanee, di
prodotti fitosanitari autorizzati, allo scopo di proteggere le
risorse idriche e altri comparti rilevanti per la tutela sanitaria o
ambientale, ivi inclusi l'entomofauna utile e altri organismi utili,
da possibili fenomeni di contaminazione. Un'Area e' considerata area
vulnerabile quando l'utilizzo al suo interno dei prodotti
fitosanitari autorizzati pone in condizioni di rischio le risorse
idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti.
2. Il Ministero della Sanita' ai sensi dell'art. 5, comma 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, su documentata richiesta
delle Regioni e delle Province autonome, sentita la Commissione
consultiva di cui all'articolo 20 dello stesso decreto legislativo,
dispone limitazioni o esclusioni d'impiego, anche temporanee, dei
prodotti fitosanitari autorizzati nelle aree individuate come zone
vulnerabili da prodotti fitosanitari.
3. Le Regioni e le Province autonome provvedono entro un anno,
sulla base dei criteri indicati nella parte BII di questo allegato,
alla prima individuazione e cartografia delle aree vulnerabili ai
prodotti fitosanitari ai fini della tutela delle risorse idriche
sotterranee.
Successivamente alla prima individuazione, tenendo conto degli
aspetti metodologici indicati nella parte BII punto 3, le Regioni e
le Province autonome provvedono ad effettuare la seconda
individuazione e la stesura di una cartografia di maggiore dettaglio
delle zone vulnerabili dai prodotti fitosanitari.
4. Possono essere considerate zone vulnerabili dai prodotti
fitosanitari ai fini della tutela di zone di rilevante interesse
naturalistico e della protezione di organismi utili, ivi inclusi
insetti e acari utili, uccelli insettivori, mammiferi e anfibi, le
aree naturali protette, o porzioni di esse, indicate nell'Elenco
Ufficiale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Le Regioni e le Province autonome predispongono programmi di
controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni
d'impiego dei prodotti fitosanitari disposte, su loro richiesta, dal
Ministero della Sanita'. Esse forniscono al Ministero dell'Ambiente e
all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) i dati
relativi all'individuazione e alla cartografia delle aree di
protezione dai prodotti fitosanitari.
6. L'ANPA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente
forniscono supporto tecnico-scientifico alle Regioni e alle Province
autonome al fine di:
a) promuovere uniformita' d'intervento nelle fasi di valutazione e
cartografia delle aree di protezione dai prodotti fitosanitari;
b) garantire la congruita' delle elaborazioni cartografiche e
verificare la qualita' delle informazioni ambientali di base
(idrogeologiche, pedologiche, ecc.).
7. L'ANPA promuove attivita' di ricerca nell'ambito delle
problematiche relative al destino ambientale dei prodotti
fitosanitari autorizzati. Tali attivita' hanno il fine di acquisire
informazioni intese a migliorare e aggiornare i criteri di
individuazione delle aree vulnerabili per i comparti del suolo, delle
acque superficiali e sotterranee, nonche' degli organismi non
bersaglio.
Il Ministero dell'Ambiente provvede, tenuto conto delle
informazioni acquisite e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ad aggiornare i criteri per l'individuazione delle aree
vulnerabili.
PARTE B II
ASPETTI METODOLOGICI
1. Come per le zone vulnerabili da nitrati, anche nel caso dei
fitofarmaci si prevedono due fasi di individuazione delle aree
interessate dal fenomeno: una indagine di riconoscimento (prima
individuazione) e un'indagine di maggiore dettaglio (seconda
individuazione).
2. Indagine preliminare di riconoscimento
Per la prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti
fitosanitari si adotta un tipo di indagine, alla scala di 1:250.000,
simile a quella indicata in precedenza nella Parte AII di questo
allegato.
2.1 La prima individuazione delle aree vulnerabili comprende,
comunque, le aree per le quali le attivita' di monitoraggio hanno
gia' evidenziato situazioni di compromissione dei corpi idrici
sotterranei sulla base degli standard delle acque destinate al
consumo umano indicati dal D.P.R. 236/88 per il parametro 55
(antiparassitari e prodotti assimilabili).
Sono escluse, invece, le situazioni in cui la natura delle
formazioni rocciose impedisce la presenza di una falda, o dove esiste
la protezione determinata da un orizzonte scarsamente permeabile o da
un suolo molto reattivo.
Vengono escluse dalle aree vulnerabili le situazioni in cui la
natura dei corpi rocciosi impedisce la formazione di un acquifero o
dove esiste una protezione determinata da un orizzonte scarsamente
permeabile, purche' continuo, o da un suolo molto reattivo.
2.2 Obiettivo dell'indagine preliminare di riconoscimento non e'
la rappresentazione sistematica delle caratteristiche di
vulnerabilita' degli acquiferi, quanto piuttosto la individuazione
delle porzioni di territorio dove le situazioni pericolose per le
acque sotterranee sono particolarmente evidenti.
Per queste attivita' si rinvia agli aspetti metodologici gia'
indicati nella Parte AII di questo allegato.
2.3 Ai fini della individuazione dei prodotti per i quali le
amministrazioni potranno chiedere l'applicazione di eventuali
limitazioni o esclusioni d'impiego ci si potra' avvalere di
parametri, indici, modelli e sistemi di classificazione che
consentano di raggruppare i prodotti fitosanitari in base al loro
potenziale di percolazione.
3. Aggiornamenti successivi
L'indagine preliminare di riconoscimento puo' essere suscettibile
di sostanziali approfondimenti e aggiornamenti sulla base di nuove
indicazioni, tra cui, in primo luogo, i dati provenienti da attivita'
di monitoraggio che consentono una caratterizzazione e una
delimitazione piu' precisa delle aree vulnerabili.
Questa successiva fase di lavoro, che puo' procedere
parallelamente alle indagini e cartografie maggiore dettaglio, puo'
prevedere inoltre la designazione di piu' di una classe di
vulnerabilita' (al massimo 3) riferita ai gradi piu' elevati e la
valutazione della vulnerabilita' in relazione alla capacita' di
attenuazione del suolo, in modo tale che si possa tenere conto delle
caratteristiche intrinseche dei prodotti fitosanitari per poterne
stabilire limitazioni o esclusioni di impiego sulla base di criteri
quanto piu' possibile obiettivi.
3.1 La seconda individuazione e cartografia e' restituita ad una
scala maggiormente dettagliata (1:50.000 1:100.000): successivamente
o contestualmente alle fasi descritte in precedenza, compatibilmente
con la situazione conoscitiva di partenza e con le possibilita'
operative delle singole amministrazioni, deve essere avviata una
indagine con scadenze a medio/lungo termine. Essa convoglia la
maggior parte delle risorse tecnico-scientifiche sullo studio delle
aree piu' problematiche, gia' individuate nel corso delle fasi
precedenti.
Obiettivo di questa indagine e' l'individuazione della
vulnerabilita' specifica degli acquiferi e in particolare delle
classi di grado piu' elevato. Si considerano, pertanto, i fattori
inerenti la vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi, la capacita'
di attenuazione del suolo e le caratteristiche chemiodinamiche dei
prodotti fitosanitari.
Ai fini della individuazione dei prodotti per i quali le
amministrazioni potranno chiedere l'applicazione di eventuali
limitazioni o esclusioni d'impiego ci si potra' avvalere di parametri
o indici che consentano di raggruppare i prodotti fitosanitari in
base al loro potenziale di percolazione. Si cita, ad esempio,
l'indice di Gustafson.
3.2 Le Regioni e le Province Autonome redigono un programma di
massima con l'articolazione delle fasi di lavoro e i tempi di
attuazione. Tale programma e' inviato al Ministero dell'Ambiente e
all'ANPA, i quali forniscono supporto tecnico e scientifico alle
Regioni e alle Province Autonome.
Le maggiori informazioni derivanti dall'indagine di
medio-dettaglio consentiranno di disporre di uno strumento di lavoro
utile per la pianificazione dell'impiego dei prodotti fitosanitari a
livello locale e permetteranno di precisare, rispetto all'indagine
preliminare di riconoscimento, le aree suscettibili di restrizioni o
esclusioni d'impiego.
Non si esclude, ovviamente, la possibilita' di intraprendere studi
di maggior dettaglio a carattere operativo-progettuale, quali
strumenti di previsione e, nell'ambito della pianificazione, di
prevenzione dei fenomeni di inquinamento. Questi studi sono
finalizzati al rilevamento della vulnerabilita' e dei rischi presenti
in siti specifici (campi pozzi, singole aziende comprensori, ecc.),
all'interno delle piu' vaste aree definite come vulnerabili, e
possono permettere di indicare piu' nel dettaglio le eventuali
restrizioni nel tempo e nello spazio nonche' gli indirizzi tecnici
cui attenersi nella scelta dei prodotti fitosanitari, dei tempi e
delle modalita' di esecuzione dei trattamenti.
PARTE B III
ASPETTI GENERALI PER LA CARTOGRAFIA DELLE AREE OVE LE ACQUE
SOTTERRANEE SONO POTENZIALMENTE VULNERABILI.
1. Le valutazioni sulla vulnerabilita' degli acquiferi
all'inquinamento si puo' avvalere dei Sistemi Informativi Geografici
(GIS) quali strumenti per l'archiviazione, l'integrazione,
l'elaborazione e la presentazione dei dati geograficamente
identificati (georeferenziati). Tali sistemi permettono di integrare,
sulla base della loro comune distribuzione nello spazio, grandi masse
di informazioni anche di origine e natura diverse.
Le valutazioni possono essere verificate ed eventualmente
integrate alla luce di dati diretti sulla qualita' delle acque che
dovessero rendersi disponibili.
Nel caso in cui si verifichino discordanze con le previsioni
effettuate sulla base di' valutazioni si procede ad un riesame di
queste ultime ed alla ricerca delle motivazioni tecniche di tali
divergenze.
Il quadro di riferimento tecnico-scientifico e procedurale prevede
di considerare la vulnerabilita' su due livelli: vulnerabilita'
intrinseca degli acquiferi e vulnerabilita' specifica.
2. I Livello: Vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi.- La
valutazione della vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi considera
essenzialmente le caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e
idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi presenti. Essa, e'
riferita a inquinanti generici e non considera le caratteristiche
chemiodinamiche delle sostanze.
2.1 Sono disponibili tre approcci alla valutazione e cartografia
della vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi: metodi qualitativi,
metodi parametrici e numerici.
La selezione di uno dei tre metodi dipende dalla disponibilita' di
dati, dalla scala di riferimento e dalla finalita' dell'indagine.
2.2 I metodi qualitativi prevedono la zonizzazione per aree
omogenee, valutando la vulnerabilita' per complessi e situazioni
idrogeologiche generalmente attraverso la tecnica della
sovrapposizione cartografica. La valutazione viene fornita per
intervalli preordinati e situazioni tipo. Il metodo elaborato dal
GNDCI-CNR valuta la vulnerabilita' intrinseca mediante la
classificazione di alcune caratteristiche litostrutturali delle
formazioni acquifere e delle condizioni di circolazione idrica
sotterranea.
2.3.1 metodi parametrici sono basati sulla valutazione di
parametri fondamentali dell'assetto del sottosuolo e delle relazioni
col sistema idrologico superficiale, ricondotta a scale di gradi di
vulnerabilita'. Essi prevedono l'attribuzione a ciascun parametro,
suddiviso in intervalli di valori, di un punteggio prefigurato
crescente in funzione dell'importanza da esso assunta nella
valutazione complessiva. I metodi parametrici sono in genere piu'
complessi poiche' richiedono la conoscenza approfondita di un elevato
numero di parametri idrogeologici e idrodinamici.
2.4 I metodi numerici sono basati sulla stima di un indice di
vulnerabilita' (come ad esempio il tempo di permanenza) basato su
relazioni matematiche di diversa complessita'.
2.5 In relazione, allo stato e all'evoluzione delle conoscenze
potra' essere approfondito ed opportunamente considerato anche il
diverso peso che assume il suolo superficiale nella valutazione della
vulnerabilita' intrinseca; tale caratteristica viene definita come
"capacita' di attenuazione del suolo" e presuppone la disponibilita'
di idonee cartografie geo-pedologiche.
3. II Livello: Vulnerabilita' specifica
Con vulnerabilita' specifica s'intende la combinazione della
valutazione e cartografia della vulnerabilita' intrinseca degli
acquiferi con quella della capacita' di attenuazione del suolo per
una determinata sostanza o gruppo di sostanze. Questa si ottiene dal
confronto di alcune caratteristiche chemio-dinamiche della sostanza
(capacita' di assorbimento ai colloidi del suolo, resistenza ai
processi di degradazione, solubilita' in acqua, polarita', etc.) con
le caratteristiche fisiche, chimiche ed idrauliche del suolo.
La compilazione di cartografie di vulnerabilita' specifica deriva
da studi approfonditi ed interdisciplinari e richiede l'uso di
modelli di simulazione, quali ad esempio PRZM2 e PESTLA.