Piano Territoriale di Coordinamento
L. 1150/42 - LEGGE URBANISTICA
CAPO II - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
ART. 5 - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
SCOPO: ORIENTARE E COORDINARE
L'ATTIVITA' URBANISTICA DA SVOLGERE IN DETERMINATE PARTI DEL TERRITORIO NAZIONALE
NELLA FORMAZIONE DI DETTI PIANI DEVONO STABILIRSI LE DIRETTIVE DA SEGUIRE NEL TERRITORIO CONSIDERATO, IN RAPPORTO PRINCIPALMENTE:
A) ALLE ZONE DA RISERVARE A SPECIALI DESTINAZIONI ED A QUELLE SOGGETTE A SPECIALI VINCOLI O LIMITAZIONI DI LEGGE;
B) ALLE LOCALITA' DA SCEGLIERE COME SEDI DI NUOVI NUCLEI EDILIZI O IMPIANTI DI PARTICOLARE NATURA ED IMPORTANZA;
C) ALLA RETE DELLE PRINCIPALI LINEE DI COMUNICAZIONE STRADALI, FERROVIARIE, ELETTRICHE, NAVIGABILI ESISTENTI ED IN PROGRAMMA.
ART. 6 - DURATA ED EFFETTI DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
DURATA: TEMPO INDETERMINATO
OBBLIGHI: I COMUNI, IL CUI TERRITORIO SIA COMPRESO IN TUTTO O IN PARTE NELL'AMBITO DI UN PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, SONO TENUTI AD UNIFORMARE A QUESTO IL RISPETTIVO PIANO REGOLATORE COMUNALE.