Piano Territoriale di Coordinamento

L. 1150/42 - LEGGE URBANISTICA

CAPO II - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

ART. 5 - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

SCOPO: ORIENTARE E COORDINARE

L'ATTIVITA' URBANISTICA DA SVOLGERE IN DETERMINATE PARTI DEL TERRITORIO NAZIONALE

NELLA FORMAZIONE DI DETTI PIANI DEVONO STABILIRSI LE DIRETTIVE DA SEGUIRE NEL TERRITORIO CONSIDERATO, IN RAPPORTO  PRINCIPALMENTE:
A) ALLE ZONE DA RISERVARE A SPECIALI DESTINAZIONI ED A QUELLE SOGGETTE A SPECIALI VINCOLI O LIMITAZIONI DI LEGGE;
B) ALLE LOCALITA' DA SCEGLIERE COME SEDI DI NUOVI NUCLEI EDILIZI O IMPIANTI DI PARTICOLARE NATURA ED IMPORTANZA;
C) ALLA RETE DELLE PRINCIPALI LINEE DI COMUNICAZIONE STRADALI, FERROVIARIE, ELETTRICHE, NAVIGABILI ESISTENTI ED IN PROGRAMMA.

ART. 6 - DURATA ED EFFETTI DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

DURATA: TEMPO INDETERMINATO

OBBLIGHI: I COMUNI, IL CUI TERRITORIO SIA COMPRESO IN TUTTO O IN PARTE NELL'AMBITO DI UN PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, SONO TENUTI AD UNIFORMARE A QUESTO IL RISPETTIVO PIANO REGOLATORE COMUNALE.

Riferimenti normativi

Legge n.1150 del 17 agosto 1942, Titolo II, Capo II

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