• Ambito Territoriale: Regionale

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

L. 142/90 - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO V. - LA PROVINCIA
(ART. 15. - COMPITI DI PROGRAMMAZIONE)

LA PROVINCIA (...) PREDISPONE ED ADOTTA IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

DETERMINA INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO E, IN PARTICOLARE, INDICA:
A) LE DIVERSE DESTINAZIONI DEL TERRITORIO IN RELAZIONE ALLA PREVALENTE VOCAZIONE DELLE SUE PARTI;
B) LA LOCALIZZAZIONE DI MASSIMA DELLE MAGGIORI INFRASTRUTTURE E DELLE PRINCIPALI LINEE DI COMUNICAZIONE;
C) LE LINEE DI INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE IDRICA, IDROGEOLOGICA ED IDRAULICO-FORESTALE ED IN GENERE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL SUOLO E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE;
D) LE AREE NELLE QUALI SIA OPPORTUNO ISTITUIRE PARCHI O RISERVE NATURALI.

L. 265/99 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHE' MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

L'ART. 16 DELLA Legge n.265 del 3 agosto 1999

MODIFICA GLI ARTT. 18 E 19 DELLA Legge n.142/1990 - ART. 18 (CITTA' METROPOLITANE).

5. LA CITTA' METROPOLITANA, COMUNQUE DENOMINATA, ACQUISISCE LE FUNZIONI DELLA PROVINCIA; ATTUA IL DECENTRAMENTO PREVISTO DALLO STATUTO, SALVAGUARDANDO L'IDENTITA' DELLE ORIGINARIE COLLETTIVITA' LOCALI.

Riferimenti normativi

Legge n.142 del 8 giugno 1990

Legge n.265 del 3 agosto 1999 

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