CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 2^, 7 giugno 2018 Sentenza C-671/16
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
7 giugno 2018
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Articolo 3 – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Regolamento regionale urbanistico relativo al quartiere europeo di Bruxelles (Belgio).
Nella causa C-671/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 14 dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2016, nel procedimento
(OMISSIS)
contro
Région de Bruxelles-Capitale,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader (relatore), A. Prechal ed E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 novembre 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per (OMISSIS);
– per il governo belga, (OMISSIS);
– per il governo ceco, (OMISSIS);
– per il governo danese, (OMISSIS);
– per la Commissione europea, (OMISSIS),
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 gennaio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30; in prosieguo: la «direttiva VAS»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra (OMISSIS), e la (OMISSIS), dall’altro, relativamente alla validità del decreto del governo di tale regione, del 12 dicembre 2013, che approva il regolamento regionale di urbanistica zonale e le regole per la presentazione delle istanze di certificati e permessi urbanistici per il perimetro della rue de la Loi e delle aree adiacenti (Moniteur belge del 30 gennaio 2014, pag. 8390; in prosieguo: il «decreto impugnato»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi del considerando 4 della direttiva VAS:
«La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione».
4 L’articolo 1 della medesima direttiva, rubricato «Obiettivi», prevede quanto segue:
«La presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente».
5 L’articolo 2 della direttiva suddetta recita come segue:
«Ai fini della presente direttiva:
a) per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dall’Unione europea, nonché le loro modifiche
– che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e
– che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
b) per “valutazione ambientale” s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;
(…)».
6 Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva VAS, rubricato «Ambito d’applicazione»:
«1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva [2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1)] (…).
(…)».
7 L’articolo 5 della direttiva VAS, rubricato «Rapporto ambientale», precisa, al suo paragrafo 3, quanto segue:
«Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all’allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria».
8 L’articolo 6 della suddetta direttiva, rubricato «Consultazioni», così prevede:
«1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell’articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.
2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio della relativa procedura legislativa.
3. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi.
4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall’iter decisionale nell’osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell’ambiente e altre organizzazioni interessate.
5. Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l’informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico».
9 L’articolo 11 della direttiva VAS, rubricato «Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria», enuncia, al suo paragrafo 1, quanto segue:
«La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva [2011/92] e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria».
10 In forza dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92 (in prosieguo: la «direttiva VIA»), gli Stati membri determinano se i progetti elencati nell’allegato II di tale direttiva devono essere sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10 della medesima direttiva. Tra i progetti che rientrano nel titolo 10 di tale allegato, rubricato «Progetti di infrastruttura», figurano, alla lettera b), i «[p]rogetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi».
Diritto belga
11 Come risulta dal suo articolo 1, secondo comma, il Code bruxellois de l’aménagement du territoire (Codice di Bruxelles per la gestione del territorio), del 9 aprile 2004 (Moniteur belge del 26 maggio 2004, pag. 40738; in prosieguo: il «CoBAT»), è volto specificamente a trasporre nel diritto belga la direttiva VAS.
12 Il CoBAT distingue, da un lato, gli strumenti di sviluppo e riassetto del territorio e, dall’altro, quelli di pianificazione urbanistica. I primi rientrano nel titolo II di tale codice, rubricato «Della pianificazione», mentre i secondi sono oggetto del titolo III del medesimo codice, rubricato «Dei regolamenti di urbanistica».
13 Per quanto riguarda gli strumenti di sviluppo e riassetto del territorio, l’articolo 13 del CoBAT dispone quanto segue:
«Lo sviluppo della Regione di Bruxelles-Capitale è concepito e il riassetto del suo territorio è definito dai seguenti piani:
1. il piano regionale di sviluppo;
2. il piano regolatore regionale;
3. i piani di sviluppo comunali;
4. il piano regolatore particolareggiato. (…)».
14 Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione urbanistica, l’articolo 87 di detto codice precisa quanto segue:
«L’urbanistica della Regione di Bruxelles-Capitale è definita dai seguenti regolamenti:
1. i regolamenti urbanistici regionali;
2. i regolamenti urbanistici comunali».
15 La procedura di elaborazione dei piani di cui all’articolo 13 del CoBAT include la realizzazione di un rapporto sull’impatto ambientale, come risulta, rispettivamente, dall’articolo 18, paragrafo 1, dall’articolo 25, paragrafo 1, dall’articolo 33, primo comma, e dall’articolo 43, paragrafo 1, di tale codice.
16 Per contro, gli articoli 88 e seguenti del CoBAT, che descrivono la procedura di elaborazione dei regolamenti di cui all’articolo 87 di tale codice, non prevedono per tali regolamenti alcuna procedura simile di valutazione dell’impatto ambientale.
17 L’articolo 88 di detto codice dispone quanto segue:
«Il governo può emanare uno o più regolamenti urbanistici regionali contenenti disposizioni atte a garantire in particolare:
1° la salubrità, la conservazione, la solidità e la bellezza delle costruzioni, delle installazioni e delle loro pertinenze nonché la loro sicurezza, in particolare la loro protezione da incendi e alluvioni;
2° la qualità termo-acustica delle costruzioni, il risparmio energetico e il recupero di energia;
3° la conservazione, la salubrità, la sicurezza, la viabilità e la bellezza della rete viaria, dei suoi accessi e delle aree adiacenti;
4° la fornitura agli immobili di attrezzature di interesse generale, relativamente in particolare alla distribuzione di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, telecomunicazioni e alla nettezza urbana;
5° le norme minime di abitabilità degli alloggi;
6° la qualità di vita per i residenti e la facilitazione della circolazione lenta, in particolare attraverso l’impedimento di rumori, polveri ed emissioni che accompagnano l’esecuzione dei lavori, e il divieto di questi ultimi per determinate ore e determinati giorni;
7° l’accesso agli immobili, edificati o meno, o a parti di tali immobili accessibili al pubblico, alle installazioni e alla rete viaria, per le persone a mobilità ridotta;
8° la sicurezza dell’uso di un bene accessibile al pubblico.
Tali regolamenti possono riguardare, in particolare, le costruzioni e le installazioni sopra e sotto il suolo, le insegne, i supporti per la pubblicità e l’affissione, le antenne, le canalizzazioni, le recinzioni, i depositi, i terreni non edificati, le piantagioni, le modifiche alla pendenza del suolo e l’allestimento di spazi destinati alla circolazione e al parcheggio delle autovetture fuori dalla pubblica via.
Tali regolamenti urbanistici non possono derogare alle prescrizioni imposte in materia di grande rete viaria.
Essi si applicano a tutto il territorio regionale, o a una parte di tale territorio nei limiti da essi fissati».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
18 Il 24 aprile 2008 il governo della Regione di Bruxelles-Capitale ha approvato definitivamente un progetto quadro per il quartiere europeo della città di Bruxelles (in prosieguo: il «quartiere europeo»), al fine di farne un quartiere denso e misto capace di combinare un polo di posti di lavoro internazionali, un polo di alloggi e un polo culturale e ricreativo accessibile a tutti.
19 Il 16 dicembre 2010 detto governo ha adottato contemporaneamente le linee direttive del Progetto urbano «Loi», che costituivano una guida non vincolante, nonché un decreto relativo all’attuazione, tramite un piano regolatore particolareggiato soggetto all’approvazione del Consiglio comunale della città di Bruxelles, del progetto di definizione di una struttura urbana per la rue de la Loi e le aree adiacenti, all’interno del quartiere europeo.
20 Il 15 dicembre 2011 il governo della Regione di Bruxelles-Capitale ha adottato un primo progetto di regolamento regionale di urbanistica zonale (in prosieguo: il «RRUZ») per il perimetro menzionato al punto precedente. Una consultazione pubblica, svoltasi tra il 19 marzo e il 18 aprile 2012, ha dato luogo a reclami e osservazioni, in particolare da parte della Coordination Bruxelles-Europe, relativamente, tra altre censure, all’assenza di una valutazione dell’impatto ambientale. Il 19 luglio 2012, il medesimo governo ha adottato una comunicazione per avviare uno studio d’impatto vertente su tale primo progetto di RRUZ.
21 In seguito a tale studio, detto governo ha approvato, il 28 febbraio 2013, un secondo progetto di RRUZ, che ha costituito anch’esso oggetto di una consultazione risultata, a sua volta, in reclami e osservazioni, tra cui quelle provenienti dalla Coordination Bruxelles-Europe.
22 Il 12 dicembre 2013, con il decreto impugnato, il governo della Regione di Bruxelles-Capitale ha approvato il RRUZ in questione.
23 Con atto introduttivo presentato il 31 marzo 2014, i ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) con un ricorso volto all’annullamento di tale decreto. Essi hanno contestato al suddetto governo il fatto di non aver rispettato, non procedendo a una valutazione ambientale conforme alla direttiva VAS, le procedure previste da quest’ultima. In particolare, lo studio d’impatto ambientale non risponderebbe alle prescrizioni di tale direttiva.
24 Nei loro ricorsi, i ricorrenti nel procedimento principale affermano, in sostanza, che il diritto belga distingue tra le misure che rientrano nella pianificazione territoriale e quelle che rientrano nel settore dell’urbanistica, prevedendo solo per le prime la realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale. Orbene, la direttiva VAS riguarderebbe i «piani e programmi» senza operare una tale distinzione.
25 Nel controricorso, il governo della Regione di Bruxelles-Capitale fa valere che il decreto impugnato non costituisce né un piano né un programma ai sensi di tale direttiva e che, di conseguenza, i requisiti procedurali stabiliti da quest’ultima non sono applicabili alla sua adozione.
26 Il giudice del rinvio indica che l’eventuale fondatezza del ricorso di cui è investito dipende dalla questione se il suddetto decreto rientri nella nozione di «piani e programmi» ai sensi della direttiva VAS.
27 Alla luce di queste considerazioni, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS debba essere interpretato nel senso che è compreso nella nozione di “piani e programmi” un regolamento urbanistico adottato da un’autorità regionale il quale:
– contiene una cartografia che ne fissa il perimetro di applicazione, limitato a un solo quartiere, e che individua all’interno di tale perimetro diversi isolati per i quali valgono norme distinte in materia di tracciamento e di altezza degli edifici;
– prevede anche disposizioni specifiche di pianificazione per aree adiacenti agli immobili, nonché indicazioni precise sull’applicazione spaziale di talune norme da esso stesso stabilite prendendo in considerazione le strade, linee dritte tracciate perpendicolarmente alle strade e distanze rispetto all’allineamento delle strade;
– persegue l’obiettivo di trasformare il quartiere interessato; e
– istituisce regole per la presentazione delle domande di autorizzazione urbanistica soggette a valutazione ambientale in detto quartiere».
Sulla questione pregiudiziale
28 Si deve innanzitutto rilevare che, sebbene la questione pregiudiziale si riferisca solo all’articolo 2 della direttiva VAS, come hanno osservato anche vari partecipanti al procedimento dinanzi alla Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale è volta a stabilire sia se un RRUZ, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, rientri nella nozione di «piani e programmi» ai sensi di detta disposizione, sia se un tale regolamento rientri tra quelli che devono essere sottoposti a una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva.
29 Orbene, la circostanza che, sul piano formale, il giudice nazionale abbia formulato la sua questione pregiudiziale facendo riferimento a determinate disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della controversia di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige, C-549/15, EU:C:2017:490, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
30 A tale proposito, emerge dall’articolo 3 della direttiva VAS che tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che subordina l’obbligo di sottoporre un piano o programma particolare a una valutazione ambientale a condizione che il piano o programma, oggetto di tale disposizione, possa avere effetti significativi sull’ambiente.
31 Occorre, quindi, comprendere la questione pregiudiziale come intesa ad accertare, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3 della direttiva VAS debbano essere interpretati nel senso che un RRUZ, come quello di cui al procedimento principale, che contiene determinate prescrizioni per l’esecuzione di progetti immobiliari, rientra nella nozione di «piani e programmi» che possono avere effetti significativi sull’ambiente, ai sensi di tale direttiva, e va, di conseguenza, sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale.
32 In via preliminare, occorre innanzitutto ricordare che dal considerando 4 della direttiva VAS emerge che la valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di taluni piani e programmi.
33 In seguito, a termini del suo articolo 1, tale direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della medesima direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente (sentenza del 21 dicembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus, C444/15, EU:C:2016:978, punto 47).
34 Infine, in considerazione della finalità della medesima direttiva, consistente nel garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, le disposizioni che delimitano il suo ambito di applicazione e, in particolar modo, quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti devono essere interpretate in senso ampio (sentenza del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a., C290/15, EU:C:2016:816, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
35 È sulla base delle considerazioni suesposte che occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sull’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS
36 L’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS definisce i «piani e programmi» a cui fa riferimento come quelli che soddisfano due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che siano elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, in base a procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e, dall’altro, che siano previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
37 La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che devono essere considerati «previsti» ai sensi e ai fini dell’applicazione della direttiva VAS, e pertanto soggetti a valutazione ambientale alle condizioni ivi fissate, i piani e i programmi la cui adozione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali le quali determinino le autorità competenti per adottarli nonché la loro procedura di elaborazione (sentenza del 22 marzo 2012, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-567/10, EU:C:2012:159, punto 31).
38 Escludere, infatti, dall’ambito di applicazione della direttiva VAS i piani e i programmi la cui applicazione non riveste carattere obbligatorio lederebbe l’efficacia di detta direttiva alla luce della sua finalità, consistente nel garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2012, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-567/10, EU:C:2012:159, punti 28 e 30).
39 Nel caso di specie, risulta dalle constatazioni del giudice del rinvio che il decreto impugnato è stato adottato da un’autorità regionale sulla base degli articoli 88 e seguenti del CoBAT.
40 Ne consegue che le condizioni richiamate al punto 36 della presente sentenza sono soddisfatte.
Sull’articolo 3 della direttiva VAS
41 Occorre rilevare che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, sono soggetti ad una valutazione ambientale sistematica i piani e i programmi che, da un lato, sono elaborati per determinati settori e, dall’altro, definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione futura dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie, C-105/09 e C-110/09, EU:C:2010:355, punto 43).
42 Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, risulta dal testo dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS che tale disposizione riguarda tra gli altri il settore «della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli».
43 Come sostiene la Commissione europea, la circostanza che tale disposizione si riferisca sia alla «pianificazione territoriale» sia alla «destinazione dei suoli» indica chiaramente che il settore interessato non si limita alla destinazione del suolo, in senso stretto, vale a dire alla ripartizione del territorio in zone e alla definizione delle opere autorizzate all’interno di tali zone, bensì copre necessariamente un ambito più ampio.
44 Emerge dall’articolo 88 del CoBAT che un regolamento urbanistico regionale riguarda in particolare le costruzioni e le loro pertinenze, tra l’altro, sotto il profilo della viabilità, della conservazione, della sicurezza, della salubrità, dell’energia, dell’acustica, della gestione dei rifiuti e dell’estetica.
45 Pertanto, un tale atto rientra nel settore «della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS.
46 Per quanto riguarda la seconda di tali condizioni, per stabilire se un regolamento urbanistico regionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, definisca il quadro di riferimento per l’autorizzazione futura dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA si devono esaminare il contenuto e la finalità di tale regolamento, tenuto conto della portata della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti, come prevista dalla citata direttiva (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie, C-105/09 e C-110/09, EU:C:2010:355, punto 45).
47 Riguardo, in primo luogo, ai progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA, occorre ricordare che figurano, al titolo 10 di quest’ultimo allegato, i progetti di infrastruttura, i quali comprendono, alla lettera b) di tale titolo, i progetti di riassetto urbano.
48 Occorre rilevare che l’atto impugnato contiene norme applicabili a tutte le costruzioni, vale a dire agli immobili, a prescindere dalla loro natura, e alle loro pertinenze, ivi comprese le «zone di spazio aperto» e le «zone di passaggio», siano esse private o accessibili al pubblico.
49 Al riguardo, tale atto contiene una cartografia che non si limita a prevederne il perimetro di applicazione, bensì individua diversi isolati per i quali valgono norme distinte in materia di tracciamento e di altezza delle costruzioni.
50 Più in particolare, tale atto contiene disposizioni riguardanti il numero, l’ubicazione e le dimensioni degli edifici, nonché la superficie da essi coperta (impronta); gli spazi liberi, ivi comprese le piantagioni all’interno di tali spazi; la raccolta delle acque pluviali, ivi compresa la costruzione di bacini per le acque meteoriche e di cisterne per il recupero; la progettazione degli edifici in funzione della loro destinazione potenziale, il loro mantenimento e il loro smantellamento; il coefficiente di biotopo, vale a dire il rapporto tra le superfici allestibili ecologicamente e la superficie del terreno; la sistemazione dei tetti, segnatamente sotto il profilo dell’integrazione con il paesaggio e dell’applicazione di una copertura vegetale.
51 Riguardo alla finalità dell’atto impugnato, esso persegue un obiettivo di trasformazione del quartiere in un quartiere «urbano, denso e misto» e mira alla «riqualificazione del quartiere europeo nel suo complesso». Più in particolare, tale atto contiene un capitolo intitolato «Disposizioni relative alla presentazione delle istanze di certificati e permessi urbanistici» il quale prevede non solo norme sostanziali da applicare al momento del rilascio dei permessi ma anche norme di procedura relative alla presentazione delle istanze di certificati e permessi urbanistici.
52 Ne risulta che un decreto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, contribuisce, in virtù del suo contenuto e della sua finalità, all’attuazione dei progetti elencati nel suddetto allegato.
53 In secondo luogo, per quanto attiene alla questione se l’atto impugnato definisca il quadro di riferimento per la futura autorizzazione di tali progetti, la Corte ha già dichiarato che la nozione di «piani e programmi» si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente (sentenza del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a., C-290/15, EU:C:2016:816, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
54 Tale interpretazione della nozione di «piani e programmi» mira a garantire, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, che prescrizioni che possono produrre effetti significativi sull’ambiente siano soggette ad una valutazione ambientale.
55 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 25 e 26 delle sue conclusioni, la nozione di «insieme significativo di criteri e di modalità» dev’essere intesa in maniera qualitativa e non quantitativa. Occorre evitare, infatti, possibili strategie di elusione degli obblighi enunciati dalla direttiva VAS attuate con la frammentazione dei provvedimenti, la quale ridurrebbe l’effetto utile della direttiva stessa (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a., C290/15, EU:C:2016:816, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
56 Emerge dalla lettura dell’atto impugnato che esso contiene in particolare prescrizioni relative al riassetto di aree adiacenti agli immobili e altri spazi liberi, zone di passaggio, cortili e giardini, alle recinzioni, all’allacciamento degli edifici alle reti e alla fognatura, alla raccolta delle acque piovane e alle diverse caratteristiche delle costruzioni, in particolare il loro carattere convertibile e sostenibile, alcuni dei loro aspetti esteriori o ancora l’accesso dei veicoli al sito.
57 Vista la maniera in cui sono stati definiti, i criteri e le modalità introdotti da tale atto possono, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, avere effetti significativi sull’ambiente urbano.
58 Tali criteri e modalità, infatti, come sottolineato dalla Commissione, possono influire sull’illuminazione, i venti, il paesaggio urbano, la qualità dell’aria, la biodiversità, la gestione delle acque, la sostenibilità degli edifici e, più in generale, sulle emissioni nella zona interessata. Più in particolare, come indicato nel preambolo dell’atto impugnato, la sagoma e la struttura di edifici alti possono provocare effetti indesiderabili in termini di ombra e vento.
59 Alla luce di tali elementi, dei quali spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare l’effettività e la portata in considerazione dell’atto in questione, si deve ritenere che un atto come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientra nella nozione di «piani e programmi» ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva VAS e va sottoposto ad una valutazione ambientale.
60 Tale considerazione non può essere rimessa in discussione dall’obiezione sollevata dal governo belga sulla natura generale del regolamento di cui trattasi nel procedimento principale. Oltre al fatto che risulta dallo stesso tenore dell’articolo 2, lettera a), primo trattino, della direttiva VAS che la nozione di «piani e programmi» può contemplare atti normativi adottati per via legislativa o regolamentare, tale direttiva non contiene precisamente disposizioni specifiche relative a politiche o disposizioni generali per cui sarebbe necessario operare una distinzione rispetto ai piani e programmi ai sensi di tale direttiva. Peraltro, la circostanza che un RRUZ, come quello di cui al procedimento principale, contenga norme generali, presenti un certo livello di astrazione e persegua un obiettivo di trasformazione del quartiere costituisce un’illustrazione della sua dimensione programmatica o pianificatrice e non osta alla sua inclusione nella nozione di «piani e programmi» (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a., C-290/15, EU:C:2016:816, punti 52 e 53).
Sull’eventuale cumulo di valutazioni dell’impatto ambientale
61 Il giudice del rinvio indica che le domande successive di autorizzazione urbanistica, per le quali la documentazione va presentata secondo le norme stabilite dal RRUZ oggetto del procedimento principale, sono sottoposte ad una valutazione dell’impatto ambientale.
62 È importante rammentare che l’obiettivo principale perseguito dalla direttiva VAS consiste nel sottoporre a valutazione ambientale i «piani e programmi» che possono avere effetti significativi sull’ambiente durante la loro elaborazione e prima della loro adozione (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, C41/11, EU:C:2012:103, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
63 A tal proposito, risulta dall’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva che la valutazione ambientale dovrebbe essere effettuata il più presto possibile, affinché i suoi risultati possano ancora incidere su eventuali decisioni. È proprio in questa fase, infatti, che le diverse alternative possono essere analizzate e le scelte strategiche essere compiute.
64 D’altro lato, se l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva VAS prevede la possibilità di utilizzare le informazioni pertinenti ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa dell’Unione, l’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva precisa che la valutazione ambientale effettuata ai sensi della stessa lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva VIA.
65 Peraltro, una valutazione dell’impatto ambientale effettuata a norma della direttiva VIA non può dispensare dall’obbligo di effettuare la valutazione ambientale prescritta dalla direttiva VAS allo scopo di rispondere ad aspetti ambientali ad essa specifici.
66 Pertanto, la circostanza, rilevata dal giudice del rinvio, che le domande successive di autorizzazione urbanistica saranno sottoposte ad un procedimento di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva VIA non può rimettere in discussione la necessità di procedere ad una valutazione ambientale di un piano o di un programma rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, che definisce il quadro in cui tali progetti urbanistici saranno autorizzati in futuro, a meno che la valutazione dell’impatto di tale piano o programma sia già stata effettuata, ai sensi del punto 42 della sentenza del 22 marzo 2012, Inter-Environnement Bruxelles e a. (C-567/10, EU:C:2012:159).
67 Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, occorre rispondere alla questione sollevata che l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS devono essere interpretati nel senso che un regolamento urbanistico regionale, come quello di cui al procedimento principale, che contiene determinate prescrizioni per l’esecuzione di progetti immobiliari, rientra nella nozione di «piani e programmi» che possono avere effetti significativi sull’ambiente, ai sensi di detta direttiva, e va, di conseguenza, sottoposto ad una valutazione ambientale.
Sulle spese
68 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un regolamento urbanistico regionale, come quello di cui al procedimento principale, che contiene determinate prescrizioni per l’esecuzione di progetti urbanistici, rientra nella nozione di «piani e programmi» che possono avere effetti significativi sull’ambiente, ai sensi di detta direttiva, e va, di conseguenza, sottoposto ad una valutazione ambientale.
Firme