LEGGE 6 agosto 1967, n. 765
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150.
(GU n.218 del 31-8-1967)
Vigente al: 1-9-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito dal seguente:
"I Comuni hanno la facolta' di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non e' soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformita' dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente e' obbligatoria".
Il quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti:
"I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco, nonche' alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.
Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.
Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.
Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.
Il piano regolatore generale e' approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici".
Art. 2.
I Comuni gia compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali si applicano nel loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.
Art. 3.
Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942; n.1150, sono inseriti i seguenti commi:
"Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioe' da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonche' quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:
a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;
c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge.
Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica istruzione, che puo' anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.
Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, e' trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie".
Art. 4.
L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1942, n.1150, e' soppresso.
Art. 5.
Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:
"I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione puo' essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni.
I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n.1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione".
Dopo il terzo comma dello stesso articolo 16 sono inseriti i seguenti commi:
"Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) la osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalita' di cui al secondo comma lettere b), c), d) del precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessita' della zona".
"Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.
Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, e' trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni".
Art. 6.
L'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, 6 sostituito dal seguente:
"Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici, per i Comuni capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilita' o di agibilita' e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest'ultima data.
I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalita' previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonche' al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o
li sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione comunale.
La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.
I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del Comune.
Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone la esecuzione in danno dei lavori.
Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformita' delle opere rispetto alla licenza edilizia".
Art. 7.
L'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito dal seguente:
"Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno.
Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.
Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed e' preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonche' alla Amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici puo' ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalita' previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.
Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'articolo 26.
Il termine per il provvedimento di demolizione e stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo.
Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo 26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere.
I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune".
Il primo e secondo comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:
"Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio puo' essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita
la Sezione urbanistica regionale, nonche' la competente Soprintendenza.
L'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorita' non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti
di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione puo' disporsi che il nulla-osta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L'autorizzazione comunale e' subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.
Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti e' subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.
Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.
Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario e' stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.
Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si e' provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facolta' di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio".
Art. 9.
L'articolo 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito dal seguente:
"Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano".
Art. 10.
L'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito
dal seguente:
"Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire
nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti
ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del
terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.
Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio
marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale,
compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le
Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le
opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano
regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio
comunale in cui esse ricadono.
Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere
richiesta sempre la licenza del sindaco.
Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a
scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che
l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione
autorizzata.
La concessione della licenza e' comunque e in ogni caso subordinata
alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel
successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni
oggetto della licenza.
Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di
costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60
giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di
presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.
Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato,
l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.
Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al
pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la
specificazione del titolare e della localita' nella quale la
costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i
termini per l'impugnativa.
Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali, della
licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro
il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le
disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di
piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di
esecuzione.
La licenza edilizia non puo' avere validita' superiore ad un anno;
qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati
l'interessato dovra' presentare istanza diretta ad ottenere il
rinnovo della licenza.
L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la
decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo
che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio.
Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e
l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza cosi'
delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalita'
esecutive che siano fissate nella licenza edilizia".
Art. 11.
Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e' sostituito dai seguenti:
"Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, non sia stato adempiuto a quanto stabilito dagli articoli 33 e
34, e dal precedente comma del presente articolo, il prefetto, salvo
il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministro per
i lavori pubblici su richiesta del Comune, convoca il Consiglio
comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine
di 30 giorni.
Decorso questo ultimo termine il prefetto nomina un commissario per
la designazione dei progettisti, di intesa con il provveditore
regionale alle opere pubbliche, ovvero per la adozione del
regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione o per gli
ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del regolamento
stesso al Ministero dei lavori pubblici.
Nel caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso programma di
fabbricazione, redatti dal Comune, ovvero d'ufficio, vengano
restituiti per modifiche o rielaborazioni al Comune stesso, questo
provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le
proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le
disposizioni di cui ai commi precedenti.
Nel caso di compilazione d'ufficio, il prefetto promuove d'intesa
con il provveditore regionale alle opere pubbliche la iscrizione
d'ufficio, nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la
redazione o rielaborazione del regolamento edilizio e del programma
di fabbricazione".
Art. 12.
L'articolo 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito
dal seguente:
"I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del
provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione
urbanistica regionale e la competente.
Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per
l'interno e per la pubblica istruzione puo' disporre l'approvazione
del regolamento edilizio di determinati Comuni con proprio decreto,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero
della pubblica istruzione.
Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel
regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione le modifiche
che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma,
lettere b), c), d), dell'articolo 10.
Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la
competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a
seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore
regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori
pubblici.
Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune
interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie
controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa
pubblicazione nel primo giorno festivo, e' trasmessa al Ministero dei
lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
Il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle
opere pubbliche adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90
giorni dalla presentazione del progetto del regolamento edilizio con
annesso programma di fabbricazione".
Art. 13.
L'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito
dal seguente:
"Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le
contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si
applica:
a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste nell'articolo 32
primo comma;
b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni
nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi
nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto
dell'articolo 28.
Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino
ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di
costruzione o in contrasto con questa, si applica in via
amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle
opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio
tecnico erariale.
La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche
nel caso di annullamento della licenza.
I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo
sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di
urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di
cui al secondo e terzo comma".
Art. 14.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41 e' aggiunto
il seguente articolo 41-bis:
"I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore
generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla
approvazione del piano regolatore generale o del programma di
fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune
interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti
pubblici.
Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine
per i provvedimenti amministrativi del caso".
Art. 15.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, e' aggiunto
il seguente articolo 41-ter:
"Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere
iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la
licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza
successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali
previste dalle norme vigenti, ne' di contributi o altre provvidenze
dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
eccedano per singola unita' immobiliare il due per cento delle misure
prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli
allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano
regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
E' fatto obbligo al Comune di segnalare all'intendenza di finanza,
entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o della richiesta della
licenza di abitabilita' o di agibilita', ovvero dall'annullamento
della licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante la
decadenza di cui al comma precedente.
Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte
dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal
presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di
ricezione, da parte della Intendenza di finanza, della segnalazione
del Comune.
In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente
e' responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa".
Art. 16.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, e' aggiunto
il seguente articolo 41-quater:
"I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di
regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi
di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con
l'osservanza dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.
L'autorizzazione e' accordata dal sindaco previa deliberazione del
Consiglio comunale".
Art. 17.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41 e' aggiunto
il seguente articolo 41-quinquies:
"Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma
di fabbricazione la edificazione a scopo residenziale e' soggetta
alle seguenti limitazioni:
a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non puo'
superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato
di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri
abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con deliberazione del
Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere
pubbliche e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro
cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione
e' ubicata nelle altre parti del territorio;
b) gli edifici non possono comprendere piu' di tre piani;
c) l'altezza di ogni edificio non puo' essere superiore alla
larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la
distanza dagli edifici vicini non puo' essere inferiore all'altezza
di ciascun fronte dell'edificio da costruire.
Per costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960 n. 1676, il
Ministro per i lavori pubblici puo' disporre con proprio decreto,
sentito il Comitato di attuazione del piano di costruzione di
abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, limitazioni diverse
da quelle previste dal precedente comma.
Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non
possono superare un terzo dell'area di proprieta'.
Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni
che hanno adottato il piano regolatore generale o il programma di
fabbricazione fino ad un anno dalla data di presentazione al
Ministero dei lavori pubblici. Qualora il piano regolatore generale o
il programma di fabbricazione sia restituito al Comune, le
limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova
trasmissione al Ministero dei lavori pubblici.
Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o
di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere
di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree
libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore
generale.
Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per
volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area
edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25,
non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori
a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano
particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera
zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici
previsti nella zona stessa.
Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e
sesto hanno applicazione dopo un anno dalla entrata in vigore della
presente legge. Le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo
non sono prorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro
due anni dalla data di inizio dei lavori.
In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere
osservati limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di
distanza tra i fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde, pubblico o a
parcheggi.
I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti
per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori
pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della
presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi
dall'entrata in vigore della medesima".
Art. 18.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, e' aggiunto
il seguente articolo 41-sexies:
"Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle
costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per
parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti
metri cubi di costruzione".
Art. 19.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, e' aggiunto
il seguente articolo 41-septies:
"Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella
edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale,
misurate a partire dal ciglio della strada.
Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i
lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per
l'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione
delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.
Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si
applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'articolo 9
della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori
del perimetro dei centri abitati e' vietato costruire, ricostruire o
ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore
alla meta' della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada
con un minimo di metri cinque".
Art. 20.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' aggiunto il seguente
articolo 41-octies:
"Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle
deliberazioni dei Consigli comunali, assunte ai sensi della presente
legge, viene esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di
trasmissione della deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro
detto termine la deliberazione si intende approvata".
Art. 21.
Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto
applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle province di
Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative
ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di
attuazione.
Art. 22.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o
aggiuntivi o comunque inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150,
si fa riferimento alla "entrata in vigore della presente legge", il
riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo comma
del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - TAVIANI
- REALE - PIERACCINI -
COLOMBO - PRETI - GUI
- SCALFARO - MARIOTTI
- CORONA - NATALI -
PASTORE
Visto, il Guardasigilli: REALE