Legge n.493 del 4 dicembre 1993

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
(GU n.285 del 4-12-1993)
Vigente al: 5-12-1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni
per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e
per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 101, 7 giugno 1993, n.
180, e 6 agosto 1993, n. 280.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SPAVENTA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
GIUGNI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
MERLONI, Ministro dei lavori
pubblici
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
234 del 5 ottobre 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 20 dicembre 1993.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398

All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante
modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi
d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare
l'esecutivita' dei singoli progetti, di confermarne le priorita' e di
accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto,
nella determinazione delle priorita', del grado di effettiva
esecutivita' dei progetti, della loro conformita' agli strumenti
urbanistici vigenti nonche' dell'importanza degli interventi per la
funzionalita' di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello
stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ha facolta' di deliberare la revoca, da disporsi,
nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei
finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia
stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di
destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad
interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del
presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro
centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con
priorita' per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e
nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre
1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il
criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le
eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa
inizialmente prevista";
al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che
prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato sono revocati,
qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori
entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato la
impossibilita' alla esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro
del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto
con il Ministro competente per materia. Le risorse che si renderanno
disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente
possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro
del tesoro, a comuni, province e comunita' montane, per l'esecuzione
di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui
sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari
mutuatari delle somme eventualmente erogate";
al comma 4, capoverso 1, le parole: "30 settembre 1993" sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1993 e le cui procedure di
affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data".
All'articolo 2:
al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi
dell'articolo 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonche' alla liquidazione
dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo
39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i
casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali
medi previsti in sede di concessione dei contributi";
al comma 4, dopo le parole: "sostenere per l'esproprio" sono
inserite le seguenti: "nonche' per le relative opere di
urbanizzazione primaria e secondaria";
al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: ", con vincolo di
destinazione alle pubbliche amministrazioni" con le seguenti: ",
sulla base di una verifica di congruita' e funzionalita' anche
economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico
gia' previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993, con
vincolo di destinazione"; al medesimo terzo periodo le parole: "e
privato" sono soppresse; e, dopo il terzo periodo, e' inserito il
seguente: "I componenti del comitato tecnico di cui al precedente
periodo sono individuati con decreto del Ministro del bilancio e
della programmazione economica nel quale e' fissato anche il relativo
rimborso spese";
al comma 7, capoverso, le parole: "proprio decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "propria disposizione";
il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Sono trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali
rel- ative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di
frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico
erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni
espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e
per i lotti assegnati ai privati nonche' degli edifici pubblici nelle
zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio
1968 Sono altresi' trasferite alla Regione siciliana le funzioni
statali attinenti l'istruttoria delle pratiche relative a contributi
concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della
Valle del Belice, sulla base di norme antecedenti alla data di
entrata in vigore della legge 27 marzo 1987 n. 120".
All'articolo 3:
al comma 1, la cifra: "2,50" e' sostituita dalla seguente: "3".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie).
-1. In assenza di legislazione regionale, si applicano le
disposizioni del presente articolo ai sensi dell'articolo 29 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le disposizioni di cui
alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di
concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria,
acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare,
redige e trasmette alla commissione edilizia comunale la relazione
per il parere di competenza. Il termine di cui al presente comma puo'
essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento
chiede all'interessato un'integrazione della documentazione da
allegare alla domanda di concessione. Tale termine decorre nuovamente
per intero dalla data della presentazione della documentazione
integrativa.
4. La commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine
cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi nei
termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine
agli aspetti di propria competenza. Decorso il termine di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4,
il responsabile del procedimento formula una motivata proposta
all'autorita' competente ad emanare il provvedimento.
6. Il provvedimento conclusivo e' adottato entro i trenta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4. Di esso e'
data immediata notizia all'interessato.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato,
con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o in piego
raccomandato con avviso di ricevimento, puo' richiedere al sindaco di
adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso altresi' inutilmente il termine intimato di cui al comma
7, il responsabile del procedimento e il soggetto competente alla
adozione del provvedimento rispondono per i danni arrecati per il
loro comportamento inadempiente e l'interessato puo' inoltrare
istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale,
nell'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di accoglimento
dell'istanza, nomina entro i trenta giorni successivi un commissario
ad acta che, nel termine perentorio di sessanta giorni, nel rispetto
dei piani urbanistici, delle norme e dei regolamenti, adotta il
provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto amministrativo
abilitativo alla edificazione. Gli oneri finanziari relativi
all'attivita' del commissario di cui al presente comma sono a carico
del comune interessato.
9. Il commissario di cui al comma 8 esercita i poteri di accesso
sui luoghi e presso gli uffici dell'amministrazione, con i medesimi
poteri attribuiti al responsabile del procedimento ed al sindaco.
10. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati
di abitabilita' e di agibilita', estesi all'accertamento della
conformita' urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici
comunali. In caso di inadempienza protratta per oltre sessanta
giorni, il certificato puo' essere sostituito, in via provvisoria, da
una dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni, sotto la propria responsabilita' da un
professionista abilitato".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "31 dicembre 1993" sono sostituite dalle
seguenti "31 dicembre 1994";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con
provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, gia' concesso
per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a
carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera
stessa, purche' funzionalmente idonea".
L'articolo 6 e' soppresso.
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso 7, sono aggiunte, in fine, le parole: ", al
fine di accertare la fattibilita' di tali interventi nelle aree";
al comma 1, capoverso 8, le parole: "della delibera regionale di
localizzazione" sono sostituite dalle seguenti "del provvedimento
regionale di individuazione dei soggetti attuatori",
al comma 3, le parole: "sono ridotti alla meta' e decorrono dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Pareri regionali su progetti di opere pubbliche).
-1. La regione e' tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche
sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e
i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la
commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare
un commissario ad acta con il compito di sostituire gli organi
regionali nel rilascio dei relativi pareri".
All'articolo 8:
al comma 2, le parole: "dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; e
sono aggiunte, in fine, le parole: "e gli elenchi dei soggetti
attuatori".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Nuovi contributi in materia edilizia). - 1. I fondi di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni,
possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale
degli interventi di recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli
IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i
soggetti suddetti.
2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo
non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai
commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
3. Il CER definisce modalita' e criteri generali per la
determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione
e per il loro eventuale rimborso, nonche' per l'individuazione dei
locatari".
All'articolo 10:
al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: "novanta miliardi"
sono sostituite dalle seguenti: "centosettanta miliardi";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, e' sostituito dal seguente:
"2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12
settembre 1983, n.462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 1983, n. 637, al netto delle somme globalmente occorrenti
per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di
programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri relativi a
programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla regione
stessa; di quelle occorrenti per provvedere al pagamento dei
conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27
maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in applicazione degli
articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n.513; di quelle
occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato ai
sensi dei commi 6 e 11 dell'articolo 6 della presente legge, sono
destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi
edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE o dal CER, ai sensi
della presente legge, nell'ambito della disponibilita' residua delle
singole annualita' dei limiti di impegno complessivi. Le somme
disponibili ai sensi del presente comma sono destinate,
prioritariamente e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di
cui all'articolo 16 della presente legge. Tale quota e' utilizzata
dalle regioni, fatta salva la somma di lire 288 miliardi utilizzata
dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi
di particolare rilevanza o specificita' individuati sulla base di
accordi di programma proposti dal medesimo Ministero dei lavori
pubblici d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I
fondi di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre
1983, n.462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
1983, n.637, sono erogati qualunque sia la destinazione originaria
indicata nel relativo decreto ministeriale di messa a disposizione.
La messa a disposizione e l'erogazione alle regioni dei fondi come
sopra determinati sono effettuate secondo le procedure in vigore"".
All'articolo 11:
al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comune
definisce le priorita' di detti programmi sulla base di criteri
oggettivi per l'individuazione degli interventi";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano,
puo' essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai
sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142".
All'articolo 12:
al comma 1, capoverso, le parole: "assegnando un congruo termine
per l'inizio dei lavori." sono sostituite dalle seguenti: "fissando
in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori.";
il comma 2 e' sostituito dal seguente
"2. All'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di
norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti
competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142"";
il comma 3 e' sistituito dal seguente:
"3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le
autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano
misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani,
ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai
contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le
misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in
vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un
periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di
inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni,
delle misure di salvaguardia e qualora da cio' possa derivare un
grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa
diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida
medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure
provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere,
di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva
alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o
l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio
periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza
indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale as-
sume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la
necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno al
territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente
comma.
6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed
approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori
funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e
interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque
essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono
essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure
inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora
compiutamente disciplinati"";
al comma 8, dopo le parole: "le somme" sono inserite le seguenti:
"di parte corrente";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-bis. Le somme trasferite nell'anno 1991 ai segretari generali
delle autorita' di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli
7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994.
8-ter. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai
sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti
delle risorse disponibili, si intendono comprensive degli oneri
relativi alla corresponsione al personale in servizio presso le
autorita' di bacino di rilievo nazionale della indennita' di
missione, ove ne ricorrano le condizioni in base alla normativa
generale vigente in materia per i dipendenti dello Stato, nonche' del
trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario, da
autorizzare con le procedure previste dalle norme generali vigenti in
materia.
8-quater. Al fine di garantire la funzionalita' delle autorita' di
bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attivita' di
competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il
Ministro dei lavori pubblici puo' bandire pubblici concorsi per
l'assunzione del personale dirigenzia- le e direttivo di livello VIII
e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche
come determinate dall'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 253. Alla copertura degli organici puo' farsi altresi' luogo
mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorita' del personale
attualmente in servizio presso le medesime autorita' di bacino in
posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque
mediante processi di mobilita'. Al relativo onere, valutato in lire
500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e
in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
8-quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma
delle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e 7
agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e
trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei
lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli
esborsi effettuati e dello stato delle attivita' intraprese".
All'articolo 13:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "commissario ad acta"
sono inserite le seguenti: ", che esercita i poteri specificatamente
attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri
poteri e funzioni, rimangono ferme le competenze degli enti
competenti in via ordinaria."; al secondo periodo, le parole:
"convoca, di regola," sono sostituite dalle seguenti: "puo'
convocare"; e il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal
seguente: "L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e
comporta, altresi', dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e
indifferibilita' dei lavori".
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "Con lo stesso
programma sono riassegnate le somme gia' destinate ad interventi di
tutela ambientale, revocate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono
riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro
del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente".
All 'articolo 14:
al comma 1, le parole: "anche in relazione" sono sostituite dalle
seguenti "in relazione";
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "entro il 28
febbraio 1994";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumita', in pendenza
della formalizzazione degli atti convenzionali, sono autorizzate
l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-
Savona, nonche' l'erogazione dei relativi contributi gia' in essere
nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire".
Al titolo, le parole: "a sostegno dell'occupazione" sono sostituite
dalle seguenti "ed il sostegno dell'occupazione".

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