Legge n.441 del 29 ottobre 1987

 

LEGGE 29 ottobre 1987, n. 441

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento
dei rifiuti.
(GU n.255 del 31-10-1987)
Vigente al: 31-10-1987

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni
urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunita'
montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa
depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire
1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il
potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre
1986, nonche' per la realizzazione di nuovi impianti e relative
attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio
definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono
a totale carico dello Stato.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che,
sulla base delle indicazioni tecniche gia' fornite dalla commissione
tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o
risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorita'. La
Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa
domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275
miliardi".
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di
cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per
l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data
del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di
attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti, accompagnati dalla
relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e
prestiti e da uno studio di impatto ambientale.
2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente
delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il
progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte
e delle loro compatibilita' ambientali, al fine di assicurare
l'osservanza delle disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della
gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette
al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le
relative richieste di mutuo in ordine di priorita'.
4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni,
provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino
ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire,
assicurando priorita' ai progetti che realizzano recupero di energia,
di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e
prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al
finanziamento.
Art. 1-ter. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, per le finalita' del presente articolo, criteri per la
elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti,
con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3,
comma 1.
2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al
Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della
ripartizione dei fondi disponibili, che e' effettuata con decreto del
medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai
piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati
dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui
all'articolo 3-bis.
4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono
alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco
dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di
priorita'.
Art. 1-quater. - 1. I lavori di adeguamento degli impianti o di
realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro
centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della
Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto
mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori puo' avvenire sulla
base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta
economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una
pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i
criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge
8 agosto 1977, n. 584.
2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di
controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza
dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla
regione.
Art. 1-quinquies. - 1. All'onere derivante dall'applicazione
dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno
1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987,
quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Giacimenti ambientali" e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla
tutela ambientale"".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. I progetti per l'adeguamento alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
degli impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti
urbani, speciali nonche' tossici e nocivi esistenti alla data del 31
dicembre 1986, di cui non siano titolari i soggetti indicati dal
comma 1 dell'articolo 1, devono essere presentati alle regioni entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto con l'indicazione dei tempi e delle
modalita' di attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti e con
una relazione sulla compatibilita' ambientale degli impianti.
2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente
delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il
progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte
e delle loro compatibilita' ambientali, al fine di assicurare
l'osservanza delle disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della
gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano
dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere a), b) e f), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
entro il 1 marzo 1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro
dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6,
lettera a), del predetto decreto n. 915 del 1982, le regioni
determinano le modalita' di realizzazione del piano e favoriscono la
raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che consentano
il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di
energia. Le regioni debbono, in particolare, determinare le modalita'
di selezione, preliminare all'incenerimento, al compostaggio e al
riciclaggio, dei rifiuti solidi urbani, con specifico riferimento
alle materie plastiche cloro-derivate. I comuni istituiscono
obbligatoriamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, come
definito dalla delibera del 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale di cui all'articolo 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. L'individuazione delle
zone ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del medesimo decreto,
costituisce variante agli strumenti urbanistici.
2. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4,
lettere a), b), c) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette
nei successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per opportune
modifiche ed integrazioni dei piani medesimi.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in
via sostitutiva il Ministro dell'ambiente".
Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Fatti salvi i progetti gia' approvati o per i
quali l'istruttoria sia stata positivamente conclusa, la regione
provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di
trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonche'
tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui partecipano i
responsabili degli uffici regionali competenti nonche' i
rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza
acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita'
del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base
delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il
progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli
uffici regionali competenti.
2. L'approvazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni
effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di
organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra,
variante dello strumento urbanistico generale e comporta - la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei
lavori.
3. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono
comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo decreto-legge n.
312 del 1985".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1 non
provvedano, nei termini previsti dal presente decreto al
potenziamento e all'adeguamento degli impianti di cui all'articolo
1-bis alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, la regione puo' intervenire in via
sostitutiva anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di
cui al medesimo articolo 1.
2. Qualora gli enti individuati dai piani regionali di cui
all'articolo 1-ter, quali titolari della realizzazione degli impianti
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non provvedano alla loro
realizzazione nei termini stabiliti dalla regione, questa si
sostituisce ad essi nell'esecuzione delle opere, anche avvalendosi
dei finanziamenti, ove disponibili, di cui all'articolo 1.
3. In caso di inadempienza della regione, il Ministro dell'ambiente
puo' provvedere, in via sostitutiva, nominando un commissario ad acta
che, ove occorra, si avvale anche dei finanziamenti di cui
all'articolo 1.
4. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al
presente articolo, gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e
gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che debbono
utilizzarli".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano
piani per la bonifica di aree inquinate che, entro i successivi
trenta giorni, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente il quale
provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilita' di cui
al comma 5.
2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi
devono sostituirsi in caso di inadempienza;
d) le modalita' per l'intervento di bonifica e risanamento
ambientale;
e) la stima degli oneri finanziari;
f) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare;
g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la
tutela dell'ambiente.
3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente
provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di
intervento, tenendo conto anche dell'attivita' tecnica ed
amministrativa eventualmente gia' posta in essere dalla regione.
4. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento,
a partire dal 30 settembre 1988, sullo stato di avanzamento dei piani
di bonifica.
5. All'onere derivante dagli interventi di cui al presente
articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni
1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per il 1987 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"".
All'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro dell'ambiente predispone, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli
tossici e nocivi. A tal fine, le regioni e gli enti locali sono
tenuti a trasmettere i dati e le informazioni in loro possesso su
richiesta del Ministro dell'ambiente".
Dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente.
"Art. 6-bis. - 1. A partire dal 1 gennaio 1989 i sacchetti e le
buste utilizzati per l'asporto di merci e gli imballaggi e i
contenitori per liquidi alimentari devono consentire uno smaltimento
senza comportare gravi problemi di inquinamento ne' pregiudizio per
la salute e l'igiene pubblica; devono, inoltre, favorire una rapida
biodegradabilita' o un agevole recupero con possibilita' di
riciclaggio.
2. A partire dal 1 gennaio 1989 su tali contenitori dovra' essere
indicato un marchio che consenta di identificare il materiale
impiegato per la fabbricazione ed un invito a non abbandonare il
contenitore nell'ambiente.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente,
d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, fissa le norme attuative e le modalita' di
attuazione dei commi 1 e 2. Sono di conseguenza cosi' modificati i
termini previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre
1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre
1984".
All'articolo 7, al comma 1, sono soppresse le parole:
"tipo, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro del tesoro,".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "sono differiti al 1 marzo 1988" sono
sostituite dalle seguenti: "sono differiti fino al centottantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto";
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti
alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1-quater,
qualora l'impianto sia stato finanziato ai sensi del presente
decreto.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 1 che non ottengano i mutui
dalla Cassa depositi e prestiti nonche' per i soggetti di cui
all'articolo 2, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i
lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni
caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni
dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro
diciotto mesi dal loro inizio".
All'articolo 10:
al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
"L'albo nazionale e' articolato in sezioni regionali, istituite
presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande
di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle
stesse all'albo nazionale";
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Per le imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti,
l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato
articolo 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono
prestate a favore dello Stato secondo modalita' stabilite con decreto
del Ministro dell'ambiente".
Dopo l'articolo 10, e' aggiunto il seguente:
"Art. 10-bis. - 1. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, debbono essere considerati rifiuti speciali,
a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa
agricola sul fondo e relative pertinenze".
All'articolo 11, al comma 1, le parole "di concerto con il Ministro
dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti:
"sentiti i Ministri della sanita' e dei trasporti e".
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: "e nel rispetto delle normative
comunitarie in materia" sono sostituite dalle seguenti:
", nel rispetto delle normative comunitarie in materia e con la
garanzia del rispetto delle norme legislative dei Paesi riceventi";
al comma 2, dopo le parole: "Al Ministero della marina
mercantile" sono aggiunte le seguenti: "e al Ministero della
sanita'";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1, le spedizioni dei rifiuti dall'Italia possono aver
luogo solo previa comunicazione, per iscritto, agli uffici competenti
della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono
depositati i rifiuti oggetto della spedizione e al Ministro
dell'ambiente. Se la regione o il Ministro dell'ambiente non muovono
obiezioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la
spedizione puo' essere effettuata".
All'articolo 14:
al comma 5, dopo le parole: "Ministero dell'ambiente" sono
aggiunte le seguenti: ", sulla base di programmi regionali,";
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato
in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno
1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti
ambientali"".
Dopo l'articolo 17, e' aggiunto il seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo
4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847,
sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati
allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani solidi e liquidi, eseguiti per conto degli enti territoriali".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 28 febbraio 1987, n. 54,
2 maggio 1987, n. 168 e 30 giugno 1987, n. 258.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

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