Legge n.431 del 8 agosto 1985
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
(GU n.197 del 22-8-1985)
Vigente al: 23-8-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia
della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello
del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per
la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche'
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone
gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle
zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani
pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli
strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri
edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.
Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle
zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2)
dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto
comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la
forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e
di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti
in materia.
L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine
perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata
comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli
interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione
al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il
Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso
annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale
entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.
Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni
culturali e ambientali puo' in ogni caso rilasciare o negare entro
sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, anche in difformita' dalla decisione regionale.
Per le attivita' di ricerca ed estrazione di cui al regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i
beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, e'
rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici, nonche' per l'esercizio dell'attivita'
agro-silvopastorale che non comporti alterazione permanente dello
stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio.
Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui
al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli
organi del Ministero per i beni culturali e ambientali "".
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati
dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente
articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di
valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la
redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con
specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da
approvarsi entro il 31 dicembre 1986.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma,
il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di
cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
Art. 1-ter. - 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali,
nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
integrato dal precedente articolo 1, nonche' nelle altre comprese
negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui e' vietata,
fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al
precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del
territorio nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La
notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure
previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357.
2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro
per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 1-quater. - 1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto
sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c),
dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le
regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei
corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro
irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in
parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro
i successivi trenta giorni, apposito elenco.
2. Resta ferma la facolta' del Ministro per i beni culturali e
ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di
cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti
elenchi regionali.
Art. 1-quinquies. - Le aree e i beni individuati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984,
sono inclusi tra quelli in cui e' vietata, fino all'adozione da parte
delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione
dell'assetto del territorio nonche' ogni opera edilizia, con
esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Art. 1-sexies. - 1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29
giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al
presente decreto, si applicano altresi' quelle previste dall'articolo
20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in
pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato".
Art. 2.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone
di particolare interesse ambientale, come convertito in legge dalla
presente legge, costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GULLOTTI, Ministro per i beni culturali
e ambientali
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI