Legge n.379 del 10 maggio 1976

 

LEGGE 10 maggio 1976, n. 319

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
(GU n.141 del 29-5-1976)
Vigente al: 13-6-1976
Titolo I
FINALITA' DELLA LEGGE E COMPITI DELLO STATO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

La presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e
privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e
sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonche' in
fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo
scarico delle acque in materia di insediamenti;
c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature
e depurazione;
d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque,
sulla base di piani regionali;
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e
quantitative dei corpi idrici.
Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni
e modificazioni.
Art. 2.

Allo Stato competono:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e
coordinamento generali delle attivita' pubbliche e private connesse
con l'applicazione della presente legge;
b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie
per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonche'
dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei
catasti previsti dalla presente legge;
c) la redazione del piano generale di risanamento delle acque di
cui all'articolo 1, punto d), sulla base dei piani regionali, nonche'
il controllo della compatibilita' dei piani regionali di risanamento
delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere
interregionale, anche attraverso conferenze permanenti
interregionali, promosse dal Ministro per i lavori pubblici;
d) la indicazione dei criteri generali per un corretto e
razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e
civili anche mediante la individuazione di standards di consumi, per
favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e
promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle
sostanze disperse;
e) la determinazione di norme tecniche generali:
1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio
degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul
suolo, anche adibito ad usi agricoli, purche' le immissioni siano
direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi
nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;
3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi
residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;
4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul
suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore
a 50 vani, o a 5.000 mc. Sono fatte salve le eventuali piu'
restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati
secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente articolo
debbono essere regolate entro e non oltre sei mesi dalla entrata in
vigore della presente legge.
Art. 3.

Le funzioni di cui all'articolo 2 vengono esercitate da un Comitato
di Ministri, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la
marina mercantile e per la sanita'. Il Comitato e' presieduto dal
Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai
Ministri competenti per le singole materie oggetto della
deliberazione.
Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Comitato suddetto puo' provvedere, di intesa con le regioni, con
decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori
contenuti nella tabella A allegata alla presente legge, per adeguarli
alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori
eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere
apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni.
Lo stesso Comitato dei Ministri puo' in ogni momento provvedere con
decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei
limiti di accettabilita' degli scarichi di cui alle tabelle A e C
della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite
direttive della Comunita' economica europea, qualora questi ultimi
valori risultino piu' restrittivi.
Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanita' e
della marina mercantile, organo tecnico scientifico del Comitato dei
Ministri e' il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato
dei Ministri si avvale della collaborazione scientifica e tecnica
dello Istituto superiore di sanita' per quanto concerne le questioni
relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla
balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori
dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle
ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge.
Titolo II
COMPITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI CONSORZI

Art. 4.

Alle regioni vengono attribuite le seguenti competenze:
a) la redazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli
insediamenti;
c) il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli
enti locali;
d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle
caratteristiche dei corpi idrici, in collaborazione con il servizio
idrografico italiano, con gli uffici del genio civile ed avvalendosi
degli uffici delle province per quanto attiene agli aspetti
qualitativi;
e) la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle
norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'articolo 2, ed in
particolare la delimitazione delle zone ove e' ammesso lo smaltimento
dei liquami sul suolo e nel sottosuolo.
Per quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibito
ad usi agricoli, essi potranno in ogni caso essere previsti e
regolamentati soltanto quando le immissioni siano direttamente utili
alla produzione agricola.
Per quanto concerne gli scarichi nel sottosuolo, essi non dovranno
essere consentiti quando possano essere danneggiate le falde
acquifere.
I compiti che dalla presente legge sono attribuiti alle regioni
s'intendono conferiti per il Trentino-Alto Adige alle province
autonome di Trento e Bolzano.
Art. 5.

Le province provvedono ad effettuare:
a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei
corpi d'acqua superficiali;
b) il controllo degli scarichi stessi per quanto attiene ai
limiti di accettabilita', ed al rispetto delle norme che
regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla voce e), punto
3), dell'articolo 2;
c) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un
corretto e razionale uso dell'acqua, di cui allo articolo 2, punto
d);
d) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilita' delle
pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo;
e) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi
per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito
dell'attivita' regionale di censimento delle risorse idriche.
Art. 6.

I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle
acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi
e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni
o da consorzi intercomunali.
Le comunita' montane possono costituire consorzi tra loro, ovvero
partecipare a consorzi intercomunali.
I comuni e i consorzi intercomunali sono responsabili del controllo
dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per
quanto attiene alla accettabilita' degli scarichi, alla funzionalita'
degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri
generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui allo
articolo 2, punto d), della presente legge, nonche' del controllo
degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.
Titolo III
CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI
E PIANO DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

Art. 7.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
dovranno essere rilevati, in tutto il territorio nazionale, i
seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:
a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche
ed il loro andamento nel tempo;
b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o
derivazioni o scarichi.
I dati verranno rilevati a cura delle regioni, sulla base delle
norme di cui all'articolo 2, lettera b), e inviati al Comitato dei
Ministri di cui all'articolo 3, per la redazione del piano nazionale
di risanamento.
I dati suddetti dovranno essere aggiornati ogni due anni.
Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono
autonomamente all'approvvigionamento idrico, dovranno provvedere
all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la
misura delle portate delle acque prelevate o farne denuncia ai
competenti uffici delle province, dei consorzi o dei comuni con
periodicita' non superiore all'anno.
Art. 8.

Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge, ciascuna regione, d'intesa con i comuni interessati, dovra'
predisporre ed inviare al Comitato dei Ministri, di cui al precedente
articolo 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato
come segue:
a) riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative
periferiche preposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognature e
depurazione;
b) programmazione delle opere pubbliche attinenti ai suddetti
servizi;
c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di
intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilita' per
tutti i tipi di scarichi.
Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque
dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni
dalla entrata in vigore della presente legge.
Titolo IV
REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

Art. 9.

In tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica
disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi
dei limiti di accettabilita' previsti nelle tabelle A, B e C allegate
alla presente legge.
Essi si applicano con le modalita' e i termini di cui ai successivi
articoli del presente titolo.
La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte
del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1,
lettera a), della presente legge, salvo quanto prescritto al
penultimo comma del presente articolo. Tutti gli scarichi devono
essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorita'
competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.
I limiti di accettabilita' non potranno in alcun caso essere
conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente
allo scopo.
L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad
effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le
ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle
condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo'
richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al
punto 10 delle tabelle A e C, allegate alla presente legge subiscano
un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico
generale.
Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione e'
rilasciata dalle autorita' competenti al controllo.
Art. 10.

Per gli insediamenti esistenti, produttivi o civili, soggetti a
diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o che
siano trasferiti in altro luogo successivamente all'entrata in vigore
della presente legge, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo
scarico alle autorita' competenti per il controllo. A tali autorita'
e' demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della
documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto
utile.
Gli insediamenti che non abbiano ottenuto la licenza di agibilita'
e abitabilita' all'entrata in vigore della presente legge, dovranno
adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilita' previsti per i
nuovi insediamenti entro due anni dall'entrata in vigore della
presente legge.
Art. 11.

L'immissione diretta nelle acque del mare di rifiuti di lavorazioni
industriali o provenienti da servizi pubblici o da insediamenti di
qualsiasi specie resta subordinata alla autorizzazione del capo del
compartimento marittimo.
Il provvedimento di autorizzazione, fermi restando i poteri
dell'autorita' marittima per la tutela e la disponibilita' del
demanio marittimo e della sicurezza della navigazione, e' subordinato
all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei
limiti e degli indici di accettabilita' previsti dalla presente
legge.
Quando lo scarico avviene nel mare libero, in attesa
dell'esecutivita' della convenzione di Londra del 29 dicembre 1972, e
di una organica disciplina internazionale per la salvaguardia del
Mediterraneo, l'autorizzazione allo scarico e' concessa dal Comitato
dei Ministri di cui all'articolo 3 della presente legge sentiti il
Ministro per gli affari esteri e le regioni interessate. La domanda
di autorizzazione e' presentata tramite il Ministro per la marina
mercantile, che svolge la relativa istruttoria. L'autorizzazione
stabilisce tempi, prescrizioni e vincoli cui deve essere sottoposto
lo scarico.
Art. 12.

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle
seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbono
essere conformi sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilita' di
cui alla allegata tabella A;
2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima
dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione,
essere conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata
tabella C, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi ai
limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni
regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che
gestiscono il pubblico servizio;
3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi
agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche
stabilite dalle autorita' sanitarie locali, sino all'emanazione della
normativa specifica da parte delle autorita' statali e regionali ai
sensi del punto 2), voce e), dell'articolo 2 e della voce e)
dell'articolo 4, cui si dovranno adeguare.
Art. 13.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti
alle seguenti norme:
1) se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno
essere adeguati:
a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,
ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata tabella C;
b) entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla
tabella A, secondo le modalita' e le fasi temporali stabilite dai
piani regionali di risanamento;
2) se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere
adeguati:
a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,
ai limiti di accettabilita' della allegata tabella C:
b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di
depurazione, ai limiti di accettabilita', alle norme e alle
prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi
intercomunali che gestiscono il pubblico servizio;
3) se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o
nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche
stabilite dalle autorita' sanitarie locali. Essi dovranno comunque
adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto
al precedente punto 1), lettere a) e b), del presente articolo.
L'ammissione definitiva e' subordinata al rispetto della normativa
specifica emanata dalle autorita' statali e regionali competenti ai
sensi dell'articolo 2, voce e), punto 2) e dell'articolo 4, voce e).
Le stesse norme di cui al precedente punto 2) del presente articolo
si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche
fognature, sulla base dei programmi comunali di cui al successivo
articolo 15, purche' cio' avvenga entro e non oltre tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 14.

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di
qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purche' osservino i
regolamenti emanati dall'autorita' locale che gestisce la pubblica
fognatura.
La disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non
recapitano in pubbliche fognature sara' definita dalle regioni con i
rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4
della presente legge.
I comuni o i consorzi intercomunali di cui all'articolo 6 della
presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale,
predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e
li trasmettono alla regione.
Art. 15.

I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da
insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono
tenuti a denunciare la loro posizione alla autorita' comunale nei
modi e nei tempi da essa disposti.
I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da
insediamenti produttivi debbono:
a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda
entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
b) se gia' in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di
rinnovo entro sei mesi.
La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata
all'autorita' competente per il controllo, e deve essere accompagnata
dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e
quantitative dello scarico terminale in atto, nonche'
dall'indicazione della quantita' di acqua da prelevare nell'anno
solare.
Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale diverso recapito
consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento.
Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali, le domande
relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere
presentate, con le modalita' di cui ai commi precedenti, al comune
competente per territorio.
Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli
scarichi, sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e
profilassi.
Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli
scarichi rispettano i limiti di accettabilita' di cui alla presente
legge.
Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle
autorita' competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale deve
essere previsto:
1) per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici, l'allineamento
progressivo ai limiti della allegata tabella A, secondo le
prescrizioni della presente legge e del piano regionale di
risanamento;
2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora
stato costituito il consorzio intercomunale, ovvero definito dal
piano di risanamento il comune competente per la gestione del
pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai
limiti della allegata tabella C;
3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi
intercomunali o da comuni definiti dal piano regionale di
risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilita'
ed alle norme regolamentari di cui all'articolo 12, punto 2), e
l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche
connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e
depurazione.
L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non e'
rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della
relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorita' competente
di revocare l'autorizzazione ope legis o di rilasciare
l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.
In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla
presente legge, dalle norme consortili e dai piani regionali di
risanamento, l'autorita' competente deve revocare l'autorizzazione
allo scarico.
Titolo V
NORME FINANZIARIE

Art. 16.

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la
depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle
superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi
stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, e'
dovuto ai comuni o ai consorzi intercomunali il pagamento di un
canone o diritto secondo apposita tariffa.
La tariffa e' formata dalla somma di due parti, corrispondenti
rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.
La prima parte e' determinata in rapporto alle quantita' di acqua
effettivamente scaricate, incluse le eventuali acque di pioggia
calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti.
La seconda parte e' determinata in rapporto alla quantita' ed alla
qualita' delle acque scaricate.
Art. 17.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 integrato dal Ministro
per le finanze, predispone formule tipo per la determinazione del
canone e l'applicazione della tariffa di cui all'articolo precedente
e stabilisce le penalita' per la omessa, infedele o ritardata
denuncia o per l'omesso e ritardato pagamento, da emanarsi mediante
decreto del Presidente della Repubblica.
Sulla base delle formule stesse le regioni provvedono, entro
centottanta giorni dal termine di cui al comma precedente, alla
elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di
utenti, con determinazione dei massimali vincolanti per gli enti
erogatori dei servizi e riscuotitori del canone o diritto.
Compete alle regioni stabilire i modi ed i termini per la
presentazione della denuncia delle quantita' e qualita' delle acque
scaricate, di cui all'articolo 16, per la concreta determinazione
della tariffa da applicare.
Alla riscossione di quanto dovuto si provvede mediante ruoli
nominativi.
Qualora il ritardo nel pagamento delle tariffe si protragga per
oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli
articoli precedenti. La decadenza e' pronunciata dalla medesima
autorita' che provvede al rilascio delle autorizzazioni.
Art. 18.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di
attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il conseguimento
degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti i
complessi produttivi esistenti legittimati a raggiungere gradualmente
i suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o ai consorzi
intercomunali anche in aggiunta alla tariffa di cui all'articolo
precedente, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai
propri scarichi, una somma commisurata alla quantita' e qualita'
dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno stabiliti entro
novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge dal
Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3, integrato dal Ministro
per le finanze, per ogni categoria di insediamento produttivo.
La norma non si applica se i predetti complessi produttivi sono
svincolati dal servizio pubblico ed intendano allineare i propri
scarichi agli obiettivi finali entro il biennio dall'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 19.

I comuni e i consorzi intercomunali, per la costruzione e
l'ammodernamento degli impianti necessari allo espletamento dei
servizi pubblici di cui all'articolo 6, primo comma, nonche' le
province, per le spese relative agli impianti di cui al punto e)
dell'articolo 5, possono usufruire di contributi in conto interessi e
in conto capitale da parte delle regioni.
Nella determinazione della misura percentuale delle erogazioni, le
regioni tengono conto dei programmi di risanamento e delle esigenze
della depurazione degli scarichi.
La formale concessione dei contributi ha luogo dopo che le
descrizioni tecniche di massima delle opere siano state visitate
dagli organi regionali, ed e' subordinata alla dimostrazione, da
parte degli enti minori, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti
per far fronte alla quota di spesa a loro carico.
La somministrazione del contributo si esegue direttamente a favore
dell'ente concessionario, ed ha luogo, fino alla concorrenza dei nove
decimi dell'ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori,
vistati dagli organi regionali. Al pagamento del conguaglio si
provvede dopo l'approvazione del collaudo o l'emissione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori, e in rapporto alla
spesa che in tale sede sara' accertata e riconosciuta ammissibile al
godimento dei suddetti benefici.
Art. 20.

Le imprese con impianti gia' in servizio alla data del 1° gennaio
1975, le quali realizzino o modifichino impianti di depurazione o di
pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto
alla stessa data del 1 gennaio 1975, possono usufruire da parte delle
regioni di contributi in conto interessi e/o in conto capitale da
fissarsi con legge regionale, secondo le modalita' e nei tempi
previsti dalla normativa della Comunita' economica europea.
Titolo VI
SANZIONI

Art. 21.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque
indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel
sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero
continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto
da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10
milioni.
Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata
in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al
precedente comma - non presenta la domanda di autorizzazione o di
rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b);
ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 25; ovvero
chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa
e' stata respinta, o dopo che l'autorizzazione e' stata revocata.
Nei casi previsti dai due commi precedenti, si applica sempre la
pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di
cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti
e modi di applicazione.
Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo
e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato
di cattura.
Art. 22.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le
prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e' punito
con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni.
Art. 23.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che
l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata
concessa, e' punito con l'ammenda fino a lire 5 milioni.
Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il
terzo comma dell'articolo 21.
Art. 24.

Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato all'esatto
adempimento di quanto sara' stabilito nella sentenza stessa. A tale
scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni
all'autorita' amministrativa.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Coloro che effettuano scarichi gia' esistenti, provenienti da
insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati, fino al
momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilita'
stabiliti dalla presente legge, ad adottare le misure necessarie ad
evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono
comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni
o dagli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni
qualitative e temporali della presente legge e in particolare con
quanto contenuto nella tabella C allegata alla presente legge. Per
gli scarichi in mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni
stabilite nell'articolo 11, terzo comma, della presente legge.
Per quanto attiene ai profili della protezione sanitaria, vale
quanto disposto all'articolo 26, ultimo comma, della presente legge.
Quando si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni di cui
all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b), ed al presente
articolo, non sono punibili i fatti connessi con l'inquinamento delle
acque di cui all'articolo 1, lettera a), previsti come reato da
precedenti disposizioni di legge.
Art. 26.

Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera a), sono disciplinati
esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le
altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la
materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del
conseguente inquinamento.
Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di
delitti contro la vita, l'incolumita' personale e pubblica.
Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o
integrativi da parte delle autorita' sanitarie competenti per quanto
concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla
mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute
pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 maggio 1976

LEONE

MORO - GULLOTTI -
GIOIA - DAL FALCO -
STAMMATI - BONIFACIO
- DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
TABELLA A

Parte di provvedimento in formato grafico



TABELLA B

Parte di provvedimento in formato grafico



TABELLA C

Parte di provvedimento in formato grafico

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