Legge n.265 del 3 agosto 1999
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
(GU n.183 del 6-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 149)
Vigente al: 21-8-1999
CAPO I
REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, e'
sostituito dal seguente: "2. Lo statuto, nell'ambito dei principi
fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali
dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le
attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione
delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della
presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo
o di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresi'
l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di
collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare,
del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai
procedimenti amministrativi".
2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 2
e' inserito il seguente: "2-bis. La legislazione in materia di
ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina
dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente
i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia
normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove
leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi
suddette ".
3. All'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.142,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Lo statuto entra in
vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio
dell'ente".
4. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, le
parole: "della legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei principi
fissati dalla legge".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Art. 2
Ampliamento dell'autonomia degli enti locali
1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal
seguente: "Art. 2 - (Autonomia dei comuni e delle province) -
1. Le comunitalocali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione,
rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove
e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa ed amministrativa, nonche' autonomia impositiva e
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di
quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo
il principio di sussidarieta'. I comuni e le province svolgono le
loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali".
2. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "disciplina la" sono sostituite dalle
seguenti: "indica i principi della";
b) al comma 4, la parola: "determina" e' sostituita dalla seguente:
"indica";
c) al comma 7, le parole: "fissa i criteri e le procedure" sono
sostituite dalle seguenti: "indica i criteri e fissa le procedure"
e le parole: "per la formazione e attuazione degli atti e degli
strumenti della programmazione" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli atti e gli strumenti della programmazione".
Art. 3
Partecipazione popolare
1. L'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal
seguente: "Art. 6 - (Partecipazione popolare) -
1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono
organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale,
anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme
associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo
statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n.241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione
della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze,
petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a
promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi
e devono essere altresi' determinate le garanzie per il loro
tempestivo esame. Possono essere altresi' previsti referendum anche
su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo
devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non
possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali
provinciali, comunali e circoscrizionali".
Art. 4
Azione popolare, diritti di accesso
e di informazione dei cittadini
1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ciascun elettore puo'
far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a
comune";
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ",
salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai
ricorsi promossi dall'elettore".
2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito
dal seguente: "Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo
22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle
aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita'
di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni
risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al
comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale
risarcimento e' liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese
processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Art. 5
Interventi per lo sviluppo delle isole minori
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della
Sicilia e della Sardegna, ove esistono piu' comuni, puo' essere
istituita, dai comuni interessati, la Comunita' isolana o
dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.
Art. 6
Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni
1. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le regioni
predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi
concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la
gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato
anche attraverso le unioni, che puo' prevedere altresi' la
modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la
corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva
unificazione. Il programma e' aggiornato ogni tre anni, tenendo
anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26";
b) al comma 4, le parole: "di comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore" sono
sostituite dalle seguenti: "dei comuni" e le parole: "agli
eventuali" sono sostituite dalla seguente: "ai";
c) il comma 5 e' abrogato.
2. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito
dal seguente: " Art. 12 - (Municipi) -
1. Lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei
territori delle comunita' di cui all'articolo 11, comma 3.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le
funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a
suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei
municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari
popolazione".
3. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo
la parola: "programmi" sono inserite le seguenti: "da essa proposti".
4. All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma
3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le convenzioni di cui al presente
articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni,
che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai
quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli
enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte
degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che
opera in luogo e per conto degli enti deleganti".
5. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito
dal seguente: "Art. 26 (Unioni di comuni) -
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu'
comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente
una pluralita' di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai
consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza
richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli
organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione e
individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti
risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione
scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che
altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli
dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della
propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa
affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i
principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono
gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi
sui servizi ad esse affidati".
6. Dopo l'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' inserito
il seguente: "Art. 26-bis (Esercizio associato delle funzioni) -
1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le
regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del
programma territoriale di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di
incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei
comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un
apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli
11, 24 e 26, le regioni si attengono ai seguenti principi
fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni,
graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello
di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con
riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni
e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il
massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle
ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di
gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla
successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da
corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su
conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere
alla fusione".
7. L'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 26-bis
della legge 8 giugno 1990, n.142, introdotto dal comma 6 del presente
articolo, avviene entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo,
entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, provvede a dettare la relativa disciplina nel
rispetto dei principi enunciati nel citato articolo 26-bis della
legge 8 giugno 1990, n.142. Tale disciplina si applica fino alla data
di entrata in vigore della legge regionale.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse
di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998,
n.448.
Art. 7
Comunita' montane
1. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito
dal seguente. "Art. 28 (Comunita' montane) -
1. Le comunita' montane sono unioni montane, enti locali costituiti
fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a
province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per
l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per
l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunita' montana ha un organo rappresentativo e un organo
esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni
partecipanti. Il presidente puo' cumulare la carica con quella di
sindaco di uno dei comuni della comunita'. I rappresentanti dei
comuni della comunita' montana sono eletti dai consigli dei comuni
partecipanti con il sistema del voto limitato.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di
cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle
comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la
valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni
comunali. La costituzione della comunita' montana avviene con
provvedimento del presidente della giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo:
a) le modalita' di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei
finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni
parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel
territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione
complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i
comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e
degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione
europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale puo'
prevedere, altresi, per un piu' efficace esercizio delle funzioni e
dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni
confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che
siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della
comunita'.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio
coincide con quello di una comunita' montana sono assegnate le
funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme
comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche
nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non
montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si
provvede allo scioglimento della comunita' montana.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 possono essere applicate dalle
regioni, d'intesa con i comuni interessati, anche all'unione di
comuni il cui territorio coincide con quello di una comunita'
montana.
8. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di
competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con
propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito
territoriale delle singole comunita' montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo,
della fragilita' ecologica, dei rischi ambientali e della realta'
socio- economica.
9. Ove in luogo di una preesistente comunita' montana vengano
costituite piu' comunita' montane, ai nuovi enti spettano nel
complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario,
ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive
modificazioni".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni
interessati, il riordino territoriale delle comunita' montane,
verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunita' montane
esistenti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonche' l'adeguamento degli statuti
alle nuove norme sulla composizione degli organi.
3. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n.1102,
e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n.142. In
sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le
proprie rappresentanze nelle comunita' montane ai sensi del comma 2
dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei
termini indicati, l'organo rappresentativo e quello esecutivo sono
validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi
titolo ai sensi del medesimo comma 2.
Art. 8
Decentramento comunale. Circondari
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n.142, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4. Gli organi
delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione
delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti
nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento".
2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n.142, e'
ssostituito dal seguente "5. Nei comuni con popolazione superiore a
trecentomila abitanti, lo statuto puo' prevedere particolari e piu'
accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia
organizzativa e funzionale, determinando altresi', anche con il
rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale
popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei
componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o
designazione. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente
istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa
statutaria".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990,
n.142, e' inserito il seguente: "1-bis. Nel rispetto della disciplina
regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia puo'
demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei
sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di
coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del
circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei
sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni
appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di
rappresentanza, promozione e coordinamento. Al Presidente del
circondario si applicano le disposizioni relative allo status del
presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella
ricompresa nel circondario".
Art. 9.
(Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra
pubbliche amministrazioni).
1. Quando ragioni di economicita' e di efficienza lo richiedono,
gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono
essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della
provincia.
ART. 10.
(Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni).
l. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri
atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire
utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle
altre forme di notificazione previste dalla legge.
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione
richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di
spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una
somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.
3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole
Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle
somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle
stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa.
Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le
notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello
Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio
periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente
locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono
interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al
finanziamento delle spese correnti.
4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative
alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le
notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie
effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia,
sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i
referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del
finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982,
n.890, e' sostituito dal seguente:
"Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della
posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, da
parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".
6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n.689, e' inserito il seguente:
"La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita
dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla
legge 20 novembre 1982, n.890".
7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unita'
previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative
dotazioni di bilancio.
Art. 11
Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali
1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il funzionamento dei
consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, e'
disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che
prevede, in particolare, le modalita' per la convocazione e per la
presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica
altresi' il numero dei consiglieri necessario per la validita' delle
sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di
almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza
computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia".
2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: "1-bis. I consigli sono dotati di
autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i
comuni e le province fissano le modalita' attraverso le quali fornire
ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo
altresi' prevedere, per i comuni con popolazione superiore a
quindicimila abitanti e per le province, strutture apposite per il
funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i
consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per
il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari
regolarmente costituiti".
3. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma
3 e' inserito il seguente: "3- bis. I consigli provinciali e i
consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila
abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri
nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono
attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei
lavori e delle attivita' del consiglio. Quando lo statuto non dispone
diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono
esercitate dal consigliere anziano ai sensi dell'articolo 1, comma
2-ter, della legge 25 marzo 1993, n.81. Nei comuni con popolazione
sino a quindicimila abitanti lo statuto puo' prevedere la figura del
presidente del consiglio".
4. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990,
n.142, e' inserito il seguente: "6-bis. Lo statuto stabilisce i casi
di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative
procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le
cause giustificative".
5. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142, e
successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le
seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite
le seguenti: "o il presidente della provincia".
6. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma
7- bis, e' inserito il seguente: "7-ter. Il presidente del consiglio
comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al consiglio".
7. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n.142, i commi 1 e 2
sono sostituiti dal seguente: "1. La giunta comunale e la giunta
provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal
presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di
assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad
un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri
comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il
presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici
unita'".
8. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, nel testo
modificato dal comma 7 del presente articolo, le giunte comunali e
provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito
rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione
compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni
con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei
capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;
non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e
500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione
compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei
comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24
consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati
30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono
assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono
assegnati 45 consiglieri.
9. All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, come
sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81, le
parole da: "unitamente" fino alla fine del comma sono soppresse.
10. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n.142, come
sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Entro il termine fissato
dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la
giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto
disciplina altresi' i modi della partecipazione del consiglio alla
definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del
presidente della provincia e dei singoli assessori".
11. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n.142,
come sostituo dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81, e'
abrogato.
12. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.142,
e' sostituito dal seguente: "3. Il sindaco coordina e riorganizza,
sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine
di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive
e generali degli utenti".
13. E' abrogata la legge 13 luglio 1966, n.611. All'attivita' di
panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956,
n.1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.114.
14. Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.142,
come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997,
n.127, sono soppresse le parole: "della spalla destra" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo : "Distintivo del presidente
della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della
Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a
tracolla".
15. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive
modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "almeno
due quinti dei consiglieri assegnati" sono inserite le seguenti:
",senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della
provincia,".
16. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma
2 e' inserito il seguente: " 2-bis. In casi di emergenza, connessi
con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
adottando i provvedimenti di cui al comma 2".
Art. 12.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia
di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per
calamita' naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di
esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66.
Art. 13
Autonomia organizzativa, ordinamento del personale
e disposizioni in materia di bilancio
1. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, prima del
comma 1 e' inserito il seguente: "01. Ferme restando le disposizioni
dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e
strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, i
comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel
rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla
determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonche'
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria
autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacita' di bilancio e dalle esigenze di esercizio
delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. E'
conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n.347. Nell'organizzazione e
gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto
previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale
assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e' collocato in
un ruolo sovrannumerario ad esaurimento in attesa che si rendano
liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare,
prioritariamente, a detto personale".
2. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449,
le parole: "e che al termine del periodo massimo previsto per la
chiamata alle armi non sia stato incorporato," sono soppresse; dopo
le parole: "polizia municipale" sono inserite le seguenti: "e delle
guardie provinciali"; e dopo le parole: "culturali e ambientali" sono
inserite le seguenti: "ad attivita' di vigilanza ittico-venatoria in
ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione
dei beni culturali di interesse dei comuni".
3. All'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, il primo
periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "Su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero
atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola
regolarita' tecnica del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile".
4. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142, e'
sostituito dal seguente: "2. I comuni e le province deliberano entro
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,
osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed
integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il
termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze".
Art. 14
Contratti
1. All'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Determinazioni a
contrattare e relative procedure";
b) al comma 1, le parole: "da apposita deliberazione" sono sostituite
dalle seguenti: "da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa".
Art. 15.
(Interventi nel settore della pubblica istruzione).
1. Gli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23
ottobre 1996, n.542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n.649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della
legge 2 ottobre 1997, n.340, devono essere completati entro il 31
dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali
attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.
2. I soggetti o gli enti di cui ai comma 1 rispondono a norma delle
vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli
interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.
3. Ai fini di cui al presente articolo le regioni possono anche
autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque
rivenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate
nel comma 7 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n.340. Gli
adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
29 settembre 1998, n.382, di competenza degli organi individuati con
il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996,
n.292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n.242, devono essere completati entro il
31 dicembre 2000.
CAPO II
AREE METROPOLITANE
Art. 16
Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n 142, in materia di aree e citta' metropolitane
1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente: "Capo VI - AREE METROPOLITANE - Art. 17 (Aree metropolitane) -
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, invita
la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.
Art. 18 (Citta' metropolitane) -
1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, il comune
capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguita'
territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine
all'attivita' economica, ai servizi essenziali, ai caratteri
ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in
citta' metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il
sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia
convocano l'assemblea degli enti locali interessati. L'assemblea, su
conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di
statuto della citta' metropolitana, che ne indichi il territorio,
l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.
3. La proposta di istituzione della citta' metropolitana e'
sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro
centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il
voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto
espressa nella meta' piu' uno dei comuni partecipanti, essa e'
presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una
delle due Camere per l'approvazione con legge.
4. All'elezione degli organi della citta' metropolitana si procede
nel primo turno utile ai sensi della legge 7 giugno 1991, n.182, e
successive modificazioni.
5. La citta' metropolitana, comunque denominata, acquisisce le
funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo
statuto, salvaguardando l'identita' delle originarie collettivita'
locali.
6. Quando la citta' metropolitana non coincide con il territorio di
una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle
circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche
in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando l'area
della citta' come territorio di una nuova provincia. Le regioni a
statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi
contenuti nel presente comma.
7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in
materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni
provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano
istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione
regionale.
Art. 19 - (Esercizio coordinato di funzioni) -
1. Fino all'istituzione della citta' metropolitana, la regione,
previa intesa con gli enti locali interessati, puo' definire ambiti
sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti
locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle
seguenti materie:
a) pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento
dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica,
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attivita' culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.
Art. 20 (Revisione delle circoscrizioni territoriali) -
1. Istituita la citta' metropolitana, la regione, previa intesa con
gli enti locali interessati, puo' procedere alla revisione delle
circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area
metropolitana".
Art. 17
Norme transitorie
1. Previa deliberazione favorevole dei consigli comunali
interessati, sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in
essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della
istituzione di citta' metropolitane, dalle regioni e dagli enti
locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e
l'attribuzione di funzioni gia' iniziate alla data di entrata in
vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di
cui alla legge medesima.
3. La legge istitutiva della citta' metropolitana stabilisce i
termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e
delle funzioni amministrative in base ai principi dell'articolo 4,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59, e le modalita' per
l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in
analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112.
CAPO III
DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Art. 18
Disposizioni generali
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a
ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle
risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei
modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei
permessi e delle indennita' degli amministratori degli enti locali.
Per amministratori si intendono i sindaci, anche metropolitani, i
presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche
metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali e
provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i
componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra
enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento.
3. Per gli amministratori degli Istituti autonomi case popolari
(IACP) comunque denominati e finche' previsti, la regione puo'
adeguare la disciplina del relativo status, quanto ai permessi e alle
aspettative, ai principi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di
cui al presente capo. Fino all'approvazione delle leggi regionali le
regioni possono a richiesta collocare i presidenti, e i vice
presidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi
dell'articolo 22, con oneri previdenziali a carico degli stessi
Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti
Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di
cui all'articolo 24, commi 3 e 4.
Art. 19
Condizione giuridica degli amministratori locali
1. Gli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, devono
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino
al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai
provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto
grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di
urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi
dall'esercitare attivita' professionale in materia di edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
2. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e
diretta di cui al comma 1 sia stata dimostrata con sentenza passata
in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano
oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova
variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato
di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti
o affini e' sospesa la validita' delle relative disposizioni del
piano urbanistico.
3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle
proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialita' e al
principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della
distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilita' degli
amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, e quelle proprie dei
dirigenti delle rispettive amministrazioni.
4. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a
trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei
predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il
mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con
criteri di priorita'. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento
del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive e'
riconosciuta agli amministratori locali la priorita' per la sede di
espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa piu'
vicine. Il servizio sostitutivo di leva non puo' essere espletato
nell'ente nel quale il soggetto e' amministratore o in un ente
dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.
Art. 20
Termine per la rimozione di cause
di ineleggibilita' o di incompatibilita'
1. All'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.154, dopo il quarto
comma e' inserito il seguente: "Nel caso in cui venga proposta azione
di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni
previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del
ricorso".
Art. 21
Modifica all'articolo 6 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n.570 del 1960
1. All'articolo 6 del testo unico delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, le
parole: "chi ricopre la carica di assessore provinciale" sono
soppresse.
Art. 22
Aspettative
1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 18, comma 2, che
siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in
aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del
mandato. Il periodo di aspettativa e' considerato come servizio
effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il
compimento del periodo di prova.
Art. 23
Indennita'
1. Il decreto di cui al comma 9 del presente articolo determina una
indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per
il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano,
il presidente della comunita' montana, i presidenti dei consigli
circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali,
nonche' i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste
delle loro articolazioni, delle province, delle citta' metropolitane,
delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra
enti locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti
che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 9, agli
assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore
a cinquantamila abitanti puo' essere attribuita l'indennita' prevista
per i comuni della classe superiore la cui popolazione e' da
cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il
limite del sessanta per cento per l'indennita' degli assessori
rispetto all'ammontare delle indennita' previste per il sindaco.
3. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle
comunita' montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal
presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a
consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare l'importo pari
ad un terzo dell'indennita' massima prevista per il rispettivo
sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 9.
4. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto
di cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi
precedenti non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi
natura.
5. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che
all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone
di presenza in una indennita' di funzione, sempre che tale regime di
indennita' comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il
regime di indennita' di funzione per i consiglieri prevede
l'applicazione di detrazioni dalle indennita' in caso di non
giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
6. Le indennita' di funzione previste dal presente capo non sono
tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una
delle due indennita' ovvero per la percezione del 50 per cento di
ciascuna.
7. Le indennita' di funzione sono cumulabili con i gettoni di
presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti
diversi, ricoperti dalla stessa persona.
8. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di
funzione prevista dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per
la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente,
ne' di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni
interne ed esterne.
9. La misura minima delle indennita' di funzione e dei gettoni di
presenza di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennita' in rapporto con la dimensione
demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali
della popolazione, della percentuale delle entrate proprie
dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare
del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti dei
consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province,
degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale
indennita', in rapporto alla misura della stessa stabilita per il
sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli
assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
delle montane sono attribuite le indennita' di funzione nella
misura prevista per un comune avente popolazione pari alla
popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o
alla popolazione montana della comunita' montana;
d) definizione di speciali indennita' di funzione per gli
amministratori delle citta' metropolitane in relazione alle
particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennita' spettante al presidente della
provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a 10
mila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico
fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i
comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nella
determinazione dell'indennita' si tiene conto del trattamento
economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei
presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una
indennita' , mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 9 e' rinnovato ogni tre
anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennita' e
dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali
dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel
biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di
inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali si puo' procedere
alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 9 con la
medesima procedura ivi indicata.
11. Le indennita' e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del
comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera
rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la
spesa complessiva risultante non deve superare una quota
predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti,
fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal
decreto di cui al comma 9. Sono esclusi dalla possibilita' di
incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
Art. 24
Permessi e licenze
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei
consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita'
montane e delle unioni di comuni, nonche' dei consigli
circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui
i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno
diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno
successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano
oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per
l'intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei
confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono
il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai
presidenti di provincia, ai presidenti delle comunita' montane che
svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che
svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza
illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali,
provinciali, metropolitane, delle comunita' montane, nonche' degli
organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle
unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte
delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
nonche' delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri
delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari
opportunita', previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari,
hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle
riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva
durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto
di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
altresi' nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono
richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province,
delle citta' metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunita'
montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli
comunali, provinciali e circoscrizionali, nonche' i presidenti dei
gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione
superiore a quindicimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi
di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di
lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore
per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani,
presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila
abitanti.
5. Le assenze dal servizio di cui ai commi precedenti sono
retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i
permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i
lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai
commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di
lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per
retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva
assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro
trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da
imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della
legge 11 marzo 1988, n.67.
6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno
diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24
ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento
del mandato.
Art. 25
Rimborsi spese e indennita' di missione
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino
fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso
di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute nonche' la indennita' di missione alle
condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3,
primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.836, e per
l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla
medesima legge, e successive modificazioni.
2. L'articolo 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.131, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 35-ter -
1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative
alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici
e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la
partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni
internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che
gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei
componenti dei propri organi alle riunioni e alle attivita' degli
organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai
bilanci degli enti stessi".
3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennita' di
missione e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta
dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di
viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione
sulla durata e sulle finalita' della missione.
4. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese
di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna
delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche'
per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
5. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennita' di
missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute,
disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o
l'altro trattamento.
Art. 26
Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi
e disposizioni fiscali e assicurative
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone
comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli
oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi
istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i
presidenti di comunita' montane, di unioni di comuni e di consorzi
fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori
dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che si
trovino nelle condizioni previste dall'articolo 22, per i presidenti
dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti
dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato
nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i
presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della
riforma in materia di servizi pubblici locali.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e
che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale
provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di
una cifra fortettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto
dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono
stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in
coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da
conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era
iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. L'amministrazione locale provvede, altresi', a rimborsare al
datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennita'
di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di
carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte
dell'amministratore.
4. Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n.724.
5. I comuni, le province, le comunita' montane, le unioni di comuni
e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri
amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro
mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e
assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1
e' consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi,
assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro
versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente
legge, ed entro tre anni se successiva.
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n.564, come sostituito dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), numero 4), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n.278,
e' inserito il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si
applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e
ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e
le regioni possono provvedere a loro carico".
8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
7 agli amministratori locali e ai componenti dei consigli regionali
e' fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle
quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il
versamento di contributi.
Art. 27
Consigli di amministrazione delle aziende speciali
1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi
pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle
aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 19, comma 1, nell'articolo 22, nell'articolo
24, commi 3 e 4, nell'articolo 25, comma 2, e nell'articolo 26.
Art. 28
Disposizioni finali e norme di abrogazione
1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree
metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di
attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre
1985, n.816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8-ter del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si applica a tutti i lavoratori
dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre
1985, n.816.
3. L'articolo 8 e tutte le altre disposizioni della legge 27
dicembre 1985, n.816, incompatibili con la normativa introdotta dal
presente capo, sono abrogati.
4. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, fatto salvo
quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l'articolo 279 del
testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n.383, e sono contestualmente abrogate tutte le
norme incompatibili con la presente legge.
5. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico
della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4
febbraio 1915, n.148, si applicano fino all'adozione delle modifiche
statutarie e regolamentari previste dalla presente legge.
6. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle
amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999.
7. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di
attuazione.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 29
Modifica alla legge 19 marzo 1990, n.55
1. All'articolo 15-bis, comma 6-quater, della legge 19 marzo 1990,
n.55, le parole: "Le disposizioni di cui al comma 6-ter" sono
sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi 6-bis,
6-ter e 6-septies".
Art. 30
Anagrafe degli amministratori locali
1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione centrale
per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati
relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita
anagrafe degli amminitratori locali nonche' i dati relativi alla
tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.
2. L'anagrafe e' costituita dalle notizie relative agli eletti nei
comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o
gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la
professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province
e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi
l'anagrafe e' costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente
forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a
chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su
supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.
ART. 31.
(Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali).
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, con decreto
legislativo, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le
disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni
e delle province e loro forme associative. Il decreto e' emanato,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno. Si applica, in quanto
compatibile, il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999,
n.50.
2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in
senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema
elettorale, ivi comprese l'ineleggibilita' e l'incompatibilita',
sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e
contabile, sui controlli, nonche' norme fondamentali
sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i
segretari comunali.
3. Nella redazione del testo unico si avra' riguardo in
particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:
a) testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383;
b) legge 10 febbraio 1953, n.62;
c) legge 3 dicembre 1971, n.1102;
d) legge 23 marzo 1981, n.93;
e) legge 23 aprile 198 1, n.154;
f) legge 27 dicembre 1985, n.816;
g) legge 8 giugno 1990, n.142;
h) legge 25 marzo 1993, n.81;
i) legge 31 gennaio 1994, n.97;
l) decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77;
m) legge 15 marzo 1997, n.59, e relativi decreti legislativi di
attuazione;
n) legge 15 maggio 1997, n.127.
Art. 32
Occupazione d'urgenza di immobili
1. L'amministrazione comunale puo' disporre, in presenza dei
presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n.1, e successive
modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per
la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse,
compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli
necessari per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge
8 giugno 1990, n.142. Per le opere ed i lavori di cui al precedente
periodo la redazione dello stato di consistenza puo' avvenire
contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi
dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n.1, e successive
modificazioni.
Art. 33
Norma interpretativa
1. La disposizione del comma 33 dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n.127, va interpretata nel senso che sono esclusi dal
controllo preventivo di legittimita' i regolamenti di competenza del
consiglio attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello
stesso consiglio. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del
consiglio in materia organizzativa e contabile adottati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio
1997, n.127, e non sottoposti al controllo, nonche' degli atti
emanati in applicazione di detti regolamenti.
ART. 34.
(Disposizioni in materia di personale di custodia e di edifici delle
case mandamentali).
1. Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le case
mandamentali esistenti, funzionanti o meno, sono soppresse con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentiti i comuni interessati, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse
puo' essere inquadrato, a richiesta dei singoli enti, negli organici
dei comuni da cui attualmente dipende, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Il personale non
inquadrato e' posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 35 e
35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80. Fino al completamento
delle procedure di inquadramento o di mobilita' e, comunque, non
oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' corrisposto ai comuni, da parte del Ministero
dell'interno, un rimborso annuo posticipato pari all'effettivo onere
sostenuto per il trattamento economico e previdenziale del personale
sopra indicato. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le modalita' di certificazione e di rimborso. Salvo quanto previsto
nel primo e nel secondo periodo del presente comma, il personale
delle case mandamentali soppresse e' inquadrato in soprannumero negli
organici del Ministero di grazia e giustizia.
3. Le case mandamentali ritenute idonee per condizioni strutturali,
capienza ed economicita' gestionale mantengono l'attuale destinazione
penitenziaria. Il personale delle suddette case mandamentali e'
inquadrato in soprannumero negli organici del Ministero di grazia e
giustizia - Dipartimento dell'Amministra zione penitenziaria.
4. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali soppresse,
salvo che appartengano al patrimonio dello Stato, rientrano nella
disponibilita' dei comuni. Per gli edifici in corso di costruzione, i
relativi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi
dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, possono essere
utilizzati per il finanziamento delle opere che si rendono necessarie
per adeguare detti edifici ad una destinazione d'uso diversa da
quella originaria.
5. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali di cui al
comma 3, ivi compresi quelli in costruzione nonche' quelli gia'
destinati a case circondariali o sezioni di case circondariali,
qualora realizzati con il finanziamento previsto dalla legge 30 marzo
1981, n.119, o che non appartengono gia' allo Stato, sono trasferiti
senza oneri al patrimonio dello Stato, con decreto interministeriale
del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero delle finanze e
concessi in uso all'Amministrazione penitenziaria. Nel caso di
edifici costruiti o in costruzione destinati a sostituire edifici
gia' adibiti a case mandamentali, sono trasferite al patrimonio dello
Stato solo le nuove strutture allorche' ultimati i lavori. Gli
immobili in corso di costruzione a cura dei comuni sono dagli stessi
ultimati nell'ambito dei finanziamenti gia' assentiti dalla Cassa
depositi e prestiti e successivamente trasferiti al patrimonio dello
Stato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai
comuni per la gestione delle carceri mandamentali" dello stato di
previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1999, e
corrispondente incremento dello stato di Previsione del Ministero
dell'interno per il medesimo anno. Per i successivi esercizi
finanziari i fondi saranno assegnati direttamente allo stato di
previsione del Ministero dell'interno.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai
comuni per la gestione delle carceri mandamentali" dello stato di
previsione del Ministero di grazia e giustizia per Panno 1999, e
corrispondente incremento dell'unita' previsionale di base 5.l.1.0
"Funzionamento" del medesimo stato di previsione.
8. La legge 5 agosto 1978, n.469, e' abrogata.
ART. 35.
(Disposizione finanziaria).
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente
legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il
bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto