• Sentenze Ente: Consiglio di Stato

Pubblicato il 13/02/2024

N. 01453/2024REG.PROV.COLL.

N. 08222/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8222 del 2023, proposto dal signor Santolo Sorvillo, rappresentato e difeso dagli avvocati (...)

contro

Comune di Striano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (...)
Città Metropolitana di Napoli, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (...)
Regione Campania, non costituita in giudizio;

nei confronti

(...), non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, n. 3986/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Striano e della Città Metropolitana di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il Cons. Ugo De Carlo e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione presentata dalle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Il signor (...) ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso avverso l’annullamento in autotutela in data 24 novembre 2021 del permesso di Costruire n. 72 del 24 agosto 2021 del Comune di Striano, delle delibere di Consiglio Comunale di Striano n. 36 del 24 luglio 2021 e 44 del 3 dicembre 2021 di Adozione e successiva approvazione del Piano Urbanistico Comunale e Valutazione Ambientale Strategica, della deliberazione di Giunta comunale di Striano n. 38 del 23 aprile 2021.

2. L’appellante aveva ottenuto il rilascio del permesso di costruire in data 24 agosto 2021 di un fabbricato rurale con sottotetto termico ed aveva comunicato l’inizio dei lavori in data 26 agosto 2021.

Sennonché, in data 24 luglio 2021, il Consiglio Comunale aveva votato con parere favorevole per l'adozione del Piano Urbanistico Comunale ed un mese dopo era stata pubblicata la delibera all’albo pretorio dichiarandone l’immediata eseguibilità.

Il 42 ottobre 2021 il Comune aveva quindi notificato la comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio perché l’intervento edilizio autorizzato non era compatibile con le N.T.A. del piano adottato in quanto in zona TE3 non consente la nuova edificazione di fabbricati.

A seguito della presentazione delle osservazioni il Consiglio comunale adottava una delibera di rettifica di quella con cui era stato adottato il P.U.C. precisando che per un mero refuso era stata indicata l’immediata eseguibilità della delibera.

Veniva quindi emanato il provvedimento impugnato con il ricorso principale.

3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso poiché con l’approvazione del P.U.C. erano divenute operative le misure di salvaguardia di cui all’art. 10 della l.r.16/2004 e pertanto, dal momento che l’immobile ricade in zona E1 agricola normale del PRG vigente e in zona TE3 del territorio agricolo periurbano del PUC nella quale le N.T.A. non consentono nuova edificazione di fabbricati, l’esercizio dell’autotutela era legittimo.

Il primo giudice ha, inoltre, ritenuto che l’efficacia delle misure di salvaguardia decorre dal momento in cui il Consiglio comunale ha adottato il piano senza considerare i tempi necessari per la pubblicazione e per l’acquisizione dell’efficacia o dell’esecutività della relativa delibera comunale.

Infine ha ritenuto che, medio tempore, non si fosse verificata l’irreversibile trasformazione dei luoghi poiché il getto del magrone è un intervento che può essere oggetto di ripristino, previa idonea attività di bonifica.

Non vi era stata alcuna violazione del giudicato cautelare poiché la sospensione dell’efficacia dell’atto comunale era stata concessa solamente per approfondire la questione nel giudizio di merito.

4. L’appello si fonda su tre motivi.

4.1. Il primo contesta che le misure di salvaguardia siano immediatamente operative non appena approvata la delibera di adozione del P.U.C. considerato anche che è stata rettificata la delibera laddove riportava l’immediata esecutività che non era stata approvata nella stessa seduta ove era avvenuta l’adozione.

4.2. Il secondo motivo censura la mancata valutazione dell’interesse pubblico su cui un atto in autotutela deve sempre motivare, comparandolo con l'interesse del destinatario al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo allo stesso.

4.3. Il terzo motivo sostiene che il T.a.r. ha errato nel non ritenere che si era verificata un’irreversibile modificazione dello stato dei luoghi. A ciò si aggiunge che la delibera era stata assunta da un organo incompetente quale il Consiglio comunale che si era sostituito al dirigente preposto e senza dare avviso dell’avvio del procedimento.

5. Il Comune di Striano si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e reiterando l’eccezione di tardività del deposito del ricorso e di mancata notifica ad un controinteressato.

6. Alla camera di consiglio del 7 novembre 2023 veniva accolta l’istanza di sospensione della sentenza impugnata dovendosi valutare in sede di merito la rilevanza delle questioni poste.

7. L’appello non è fondato e ciò consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari riproposte.

7.1. Le misure di salvaguardia, di cui all’art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001, hanno la specifica funzione di evitare che, nelle more del procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione, le richieste dei privati, fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare la situazione di fatto e, quindi, per pregiudicare definitivamente gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica in itinere. L'efficacia di dette misure decorre automaticamente dalla data di adozione del nuovo piano urbanistico, peraltro senza necessità che questo sia stato pubblicato e reso esecutivo, trovando le medesime applicazione a tutti i titoli edilizi non perfezionatisi, ivi inclusi quelli che si formano sulla scorta delle sole dichiarazioni dei privati (vedasi Consiglio di Stato sez. IV, 30 novembre 2020, n.7516).

In conseguenza di questa previsione l’art. 10 della L.R. n. 16/2004 prevede che: “Tra l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, o delle relative varianti, e la data della rispettiva entrata in vigore sono sospese: a) l'abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione”.

Pertanto tutte le considerazioni svolte nell’appello circa l’esistenza o meno della clausola di immediata esecutività sono irrilevanti dal momento che le delibera di approvazione è sicuramente antecedente alla concessione del permesso di costruire che si pone in evidente contrasto con la normativa edilizia approvata nel P.U.C.

7.2. Quando l’atto in autotutela viene adottato entro brevissimo tempo dall’atto annullato la prevalenza dell’interesse pubblico è tale che non è necessario motivare espressamente sulla comparazione dell’interesse del privato che in questo caso è sorto in virtù di un palese errore del responsabile del servizio urbanistica ambiente e territorio che non ha tenuto conto della normativa sopravvenuta. Peraltro non sembra neanche tutelabile l’affidamento del privato che ha comunicato l’inizio dei lavori appena due giorni dopo la concessione del permesso di costruire, circostanza che induce a ritenere che egli sperava di far avanzare i lavori, al momento in cui sarebbe potuto intervenire l’annullamento in autotutela, tanto da rendere impossibile il rispetto della misura di salvaguardia.

In ogni caso è stato ampiamente rispetto il termine dei dodici mesi entro cui adottare il provvedimento di secondo grado.

Oltretutto l’appellante aveva presentato osservazioni alla proposta di P.U.C. della Giunta e quindi era pienamente consapevole degli effetti dell’approvazione del P.U.C. quanto alla sua impossibilità ad edificare.

7.3. Non è censurabile la valutazione effettuata dal primo giudice circa il mancato verificarsi di una situazione di trasformazione irreversibile del territorio.

L’aver scavato le fondamenta applicando uno strato di calcestruzzo non determina alcuna irreversibilità poiché è sufficiente rimuovere lo strato superficiale del c.d. magrone e riempire le buche del terreno ripristinando la funzionalità agricola.

Quanto alle lesioni delle garanzie procedimentali va osservato come l’avvio del procedimento per l’esercizio dell’autotutela era stato comunicato con avviso del 12 ottobre 2021 cui era seguita la presentazione di osservazioni in data 28 ottobre 2021.

Infine non vi è stata alcuna lesione della competenza ad emettere l’atto poiché esso è stato adottato dal dirigente competente e non dal Consiglio comunale.

8. In considerazione della peculiarità della fattispecie e del fatto che il presente contenzioso trae origine da un iniziale errore del Comune, appare equo compensare le spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del secondo grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Dario Simeoli, Presidente FF

Francesco Guarracino, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo   Dario Simeoli
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

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