Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare
ART. 4
IL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEVE CONTENERE:
A) LA RETE STRADALE E LA DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI AD OPERE ED IMPIANTI DI INTERESSE PUBBLICO, NONCHE' AD EDIFICI PUBBLICI O DI CULTO:
B) LA SUDDIVISIONE IN LOTTI DELLE AREE, CON L'INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA EDILIZIA E, OVE DEL CASO, L'UBICAZIONE E LA VOLUMETRIA DEI SINGOLI EDIFICI;
C) LA PROFONDITA' DELLE ZONE LATERALI A OPERE PUBBLICHE, LA CUI OCCUPAZIONE SERVA AD INTEGRARE LE FINALITÀ DELLE OPERE STESSE ED A SODDISFARE PREVEDIBILI ESIGENZE FUTURE.
ART. 5
IL PROGETTO DEL PIANO E' COSTITUITO DAI SEGUENTI ELABORATI:
1) PLANIMETRIA IN SCALA NON INFERIORE A 1:10.000, CONTENENTE LE PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE, OVVERO, QUANDO QUESTO NON ESISTA, DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE, CON LA PRECISA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DESTINATE ALL'EDILIZIA POPOLARE;
2) PLANIMETRIA IN SCALA NON INFERIORE A 1:2.000, DISEGNATA SULLA MAPPA CATASTALE E CONTENENTE GLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART.4;
3) GLI ELENCHI CATASTALI DELLE PROPRIETA' COMPRESE NEL PIANO;
4) IL COMPENDIO DELLE NORME URBANISTICHE EDILIZIE PER LA BUONA ESECUZIONE DEL PIANO;
5) RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE SULLE PREVISIONI DELLA SPESA OCCORRENTE PER LE SISTEMAZIONI GENERALI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO.
Riferimenti normativi
Legge n. 167 del 18 aprile 1962