Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili (1)
Numero della legge: 16
Data: 16 dicembre 2011
Numero BUR: 48
Data BUR: 28/12/2011
L.R. 16 Dicembre 2011, n. 16
Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili (1)
Art. 1
(Autorità competente)
1. Per i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.
2. L’autorità regionale competente in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione d’impatto ambientale e di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è individuata nell’apposita struttura della direzione regionale competente in materia.(2)
3. La Regione provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti di cui all’articolo 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006. (3)
3 bis. La Regione si avvale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) per l’istruttoria dei procedimenti di competenza regionale di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al comma 3. (3a)
4. (4)
Art. 2
(Misure semplificatrici a favore delle tecnologie pulite ed efficienti)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonte rinnovabile e la realizzazione di infrastrutture elettriche lineari necessarie all’immissione nel sistema elettrico dell’energia prodotta dagli impianti di energia da fonte rinnovabile, nonché al fine di ridurre le emissioni in atmosfera mediante la riduzione delle perdite di rete e la crescita del settore delle fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, sono incrementate del 30 per cento le soglie di cui all’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, relative ai progetti di cui al punto 2, lettera c) ed al punto 7, lettera z) del medesimo allegato.
2. L’incremento della soglia di cui al comma 1 non si applica ai progetti di cui al punto 2, lettera c) dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006 localizzati nei siti appartenenti alla rete Natura 2000.
Art. 2 bis
(Disposizioni per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dall’impiego di combustibili fossili) (4a)
1. Al fine di dare immediato impulso alla transizione ecologica e al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, tenuto conto della potenza installata sul territorio regionale, il piano energetico regionale (PER) contiene, nelle “Norme Tecniche di Attuazione” e, in particolare, nel relativo “Disciplinare di Attuazione, Aggiornamento e Monitoraggio del Piano”, il divieto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, con effetto ostativo anche ai fini del rilascio dell’intesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati a combustibili fossili, anche in caso di sostituzione, modifica o riconversione di impianti esistenti.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all’installazione di nuovi impianti alimentati a gas naturale con potenza termica inferiore alla soglia di cui al punto 1.1 dell’allegato VIII alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006.
3. Nelle more dell’approvazione del PER, il divieto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed ha durata ventennale, fermo restando il termine eventualmente più ampio che potrà essere successivamente determinato dalla vigenza delle corrispondenti disposizioni contenute nel PER.
Art. 3
(Ambito di applicazione della procedura semplificata per gli impianti
di produzione di energia da fonte rinnovabile)
1. La procedura abilitativa semplificata disciplinata all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) si applica, in attuazione del comma 9 del medesimo articolo, agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione fino a 1 MW elettrico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).
2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, sentita la competente commissione consiliare, delibera, con cadenza triennale, l’ammontare degli oneri istruttori relativi ai procedimenti di cui al comma 1. In via transitoria gli oneri istruttori da corrispondere ai comuni per lo svolgimento della procedura abilitativa semplificata sono pari allo 0,03 per cento del costo dell’investimento.
3. I comuni trasmettono all’Assessorato regionale competente copia dei titoli abilitativi rilasciati.
4. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del d.lgs. 387/2003, si applica ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici ed agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, precedentemente autorizzate, fatta salva la disciplina in materia di tutela delle risorse idriche e di valutazione di impatto ambientale come previsto al comma 11 dell'articolo 6 del d.lgs. 28/2011.
Art. 3.1
(Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola) (5)
1. La programmazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura per le zone omogenee “E” di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è prevista dal piano energetico regionale (PER) ed è effettuata in coordinamento con il piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.
2. Nella predetta pianificazione sono individuate, tra l’altro, le aree non idonee all’installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.(6) (6a)
3. I comuni, nelle more dell’entrata in vigore del PER, che comunque deve essere operativo entro centottanta giorni dall’approvazione della presente disposizione, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell’ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed eurounitari, individuano, entro il 30 giugno 2022, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree non idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. (6) (6b)
4. Ai fini dell’individuazione delle aree non idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 3, i comuni devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale. (6)
4 bis. L’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti di cui al presente articolo è effettuata in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR). (7)
4 ter. La Regione sostiene i comuni nello svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee di cui al comma 3, fornendo adeguato supporto tecnico normativo tramite il gruppo tecnico interdisciplinare istituito ai sensi dell’articolo 3.1.1. (7a)
5. (7b)
5 bis. In caso di inerzia dei comuni nell’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici entro il termine di cui al comma 3, la Regione esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, previo invito a provvedere entro un congruo termine, ai sensi della normativa vigente. (7c)
5 ter. L’elenco delle aree non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici, individuate ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso alla direzione regionale competente in materia, che lo pubblica in una specifica sezione del sito internet istituzionale della Regione, unitamente alla mappatura georeferenziata delle aree non idonee, in modo da garantire adeguate forme di pubblicità e consultazione delle informazioni. (7c)
5 quater. [Al fine di garantire la tutela del paesaggio, mitigare il consumo del suolo agricolo e realizzare un maggior bilanciamento nella diffusione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale, le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative all’installazione di impianti di produzione di energia eolica e di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, nelle zone per le quali il relativo impatto sul sistema di paesaggio è indicato come non compatibile (NC) dalla tabella “Classificazione degli impianti di produzione di energia in relazione all’impatto sul paesaggio” delle “Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile” approvate con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 “Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR)”, sono rilasciate condizionatamente al rispetto dei vincoli derivanti dall’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili prevista dai precedenti commi. Fino a tale individuazione da parte dei comuni interessati e, comunque, per un termine non superiore a otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, sono sospese le installazioni degli impianti autorizzati ai sensi del precedente periodo]. (7c) (7d)
5 quinquies. [Le sospensioni di cui al comma 5quater non si applicano alle autorizzazioni di impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e purché realizzati con sistemi di monitoraggio che consentano di verificare, anche con l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.] (7c) (7e)
Art. 3.1.1 (7f)
(Gruppo tecnico interdisciplinare per l’individuazione delle aree idonee e non idonee FER)
1. Nelle more dell’entrata in vigore del PER e del recepimento della direttiva 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, il “Gruppo tecnico interdisciplinare per l’individuazione delle aree idonee e non idonee FER”, secondo le modalità e con i compiti di cui ai commi 2 e 3.
2. Il gruppo tecnico interdisciplinare di cui al comma 1 è costituito con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di transizione ecologica ed è composto da rappresentanti delle diverse direzioni regionali competenti per materia, con il compito di:
a) fornire ai comuni adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee ai sensi dei commi 3 e 4 bis dell’articolo 3.1, in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del PTPR, in particolare, adottando i seguenti criteri:
1) tutela delle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità, quali denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionali garantite (STG), denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e indicazione geografica tipica (IGT);
2) minimizzazione delle interferenze dirette e indirette sull’ambiente legate all’occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi;
3) tutela della continuità delle attività di coltivazione agricola, anche mediante l’utilizzo di impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli e mediante sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture;
4) per gli impianti fotovoltaici collocati a terra insistenti in aree agricole, la disponibilità di superficie del fondo pari a tre volte la superficie dell’impianto, inteso quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola;
5) localizzazione area idonea primaria nei territori già degradati a causa di attività antropiche e della presenza di siti industriali, cave, discariche o altri siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006;
6) localizzazione area idonea secondaria nei territori classificati dal PTPR come “Paesaggio agrario di continuità”, ossia caratterizzati dall’uso agricolo ma parzialmente compromessi da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo;
b) effettuare un’analisi delle aree potenzialmente idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili previsti dalla normativa europea e statale vigente, in armonia con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) ed in coerenza con i criteri ivi previsti, nonché con le disposizioni del PTPR;
c) valorizzare e promuovere le innovazioni tecnologiche in particolare dell’agro-voltaico per una efficace integrazione di produzione agricola ed energetica, nonché i progetti che prevedono l’utilizzo di aree già degradate da attività antropiche, tra cui le superfici di aree industriali ed artigianali dismesse, le aree assoggettate a bonifica, le cave, le discariche, i siti contaminati, o comunque il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.
3. Il gruppo tecnico interdisciplinare di cui al comma 1 può avvalersi di una segreteria tecnica istituita nell’ambito della struttura regionale competente, di esperti del settore e della collaborazione di enti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 bis
(Registro regionale degli impianti a biomassa) (8)
1.Al fine di provvedere al controllo e ad un costante monitoraggio della diffusione degli impianti alimentati a biomasse forestali sul territorio regionale, è istituita, presso la struttura regionale competente in materia, una banca dati degli impianti a biomassa con potenza termica uguale o superiore a 50 kW termici, denominata “Registro regionale degli impianti a biomassa” (RIB).
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina le modalità di funzionamento del registro e i compiti in capo ai proprietari degli impianti.
Art. 4
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) all’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, i commi da 19 a 22 relativi ai procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale;
b) il comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 6 giugno 1999, n. 6 relativo all’autorità competente in materia di VIA;
c) l’articolo 103 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) relativo alle autorità competenti al rilascio dell’AIA;
d) il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 novembre 2006, n. 17 relativo a modifiche alla l.r. 14/1999.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 28 dicembre 2011, n. 48
(2) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(3) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(3a) Comma inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2021, n. 6
(4) Comma abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(4a) Articolo inserito dall'articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(5) Articolo inserito dall'articolo 10, comma 11, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(6) Al comma la parola: “idonee” è sostituita dalle seguenti: “non idonee” ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16; il comma 2 è modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16; il comma 3 è modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(6a) Comma modificato dall'articolo 75, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(6b) Comma modificato dall'articolo 75, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(7) Comma inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), numero 4), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(7a) Comma inserito dall'articolo 75, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(7b) Comma abrogato dall'articolo 75, comma 1, lettera b), numero 4), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(7c) Comma inserito dall'articolo 75, comma 1, lettera b), numero 5), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e poi sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(7d) La Corte costituzionale, con sentenza n. 221/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 75, comma 1, lettera b), numero 5), nella parte in cui introduce il presente comma e dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 che ha modificato il medesimo comma.
(7e) La Corte costituzionale, con sentenza n. 221/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 75, comma 1, lettera b), numero 5), nella parte in cui introduce il presente comma.
(7f) Articolo inserito dall'articolo 75, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14; vedi anche disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 75.
(8) Articolo inserito dall'articolo 21, comma 11, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari