Legge n.10 del 28 gennaio 1977
Norme per la edificabilita' dei suoli.
(GU n.27 del 29-1-1977)
Vigente al: 30-1-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 - (Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare)
Ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere e' subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.
Art. 2 - (Piani di zona e demani comunali di aree)
Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n.865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865.
Anche per tali aree e' necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge.
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, gia' sostituito dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' sostituito dal seguente:
"L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".
L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' abrogato. Le aree gia' vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per cio' che concerne i requisiti soggettivi.
Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data dal 31 dicembre 1980.
Art. 3 - (Contributo per il rilascio della concessione)
La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione.
Art. 4 - (Caratteristiche della concessione)
La concessione e' data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalita', con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo
41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonche' delle ulteriori norme regionali.
Per gli immobili di proprieta' dello Stato la concessione e' data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.
Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non puo' essere superiore a tre anni e puo' essere prorogato con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volonta' del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
Un periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo' essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.
La concessione e' trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed e' irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa.
Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
La regione stabilisce le forme e le modalita' d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:
a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non puo' superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile;
b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;
c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprieta'.
Art. 5 - (Determinazione degli oneri di urbanizzazione)
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' dalle leggi regionali, e' stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni
in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e
integrazioni, nonche' delle leggi regionali.
Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma, i
comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione
della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte
della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla
definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 6.
(Determinazione del costo di costruzione)
Il costo di costruzione di cui al precedente articolo 3 per i nuovi
edifici e' determinato annualmente, con decreto del Ministro per i
lavori pubblici, sulla base del costo dell'edilizia agevolata di cui
all'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n.
1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n.
1179.
Con lo stesso provvedimento sono identificate classi di edifici con
caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla
citata legge per le quali sono determinate maggiorazioni del detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di
detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, quota che viene
determinata dalla regione in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.
Nella prima applicazione della presente legge il decreto di cui al
primo e secondo comma deve essere emanato entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge medesima.
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione
e' determinato in relazione al costo degli interventi stessi cosi'
come individuati dal comune in base ai progetti presentati per
ottenere la concessione.
Art. 7.
(Edilizia convenzionata)
Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli
edifici esistenti, il contributo di cui al precedente articolo 3 e'
ridotto alla sola quota di cui all'articolo 5 qualora il
concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune,
ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai
sensi della convenzione tipo prevista dal successivo articolo 8.
Nella convenzione puo' essere prevista la diretta esecuzione da
parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del
pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono
essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le
garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.
Fino all'approvazione da parte della regione della
convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono
stipulate in conformita' ad uno schema di convenzione-tipo,
deliberato dal consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al
successivo articolo 8.
Puo' tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo
con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni
stabilite nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine
stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad
eseguire direttamente le opere stesse.
La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei
registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.
Art. 8.
(Convenzione-tipo)
Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia
abitativa di cui al precedente articolo 7, la regione approva una
convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i
parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai
quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di
obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla
base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo,
della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle
spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e
non inferiore a 20 anni.
La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del
costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il
20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del
precedente articolo 6.
Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente
legge il concessionario puo' chiedere che il costo delle aree, ai
fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore
definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel
quinquennio anteriore alla data della convenzione.
I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la
stipula delle convenzioni medesime.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e
dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.
Art. 9.
(Cessione gratuita)
Il contributo di cui al precedente articolo 3 non e' dovuto:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese
le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e
di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili
di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il
concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo
unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione
degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di
urbanizzazione;
c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando
fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non e'
richiesta;
d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo,
di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20
per cento, di edifici unifamiliari;
e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le
condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonche' per la
realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a
seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le
esigenze delle abitazioni;
f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'.
Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma
dell'articolo 4 il contributo per la concessione - da determinarsi
dal comune ai sensi del precedente articolo 5 - e' commisurato alla
incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Concessione relativa ad opere o impianti
non destinati alla residenza)
La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad
attivita' industriali o artigianali dirette alla trasformazione di
beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di
quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti
solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di
tali opere e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in
base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle
lettere a) e b) del precedente articolo 5, nonche' in relazione ai
tipi di attivita' produttiva.
La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad
attivita' turistiche, commerciali e direzionali comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5,
nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato
di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di
attivita', con deliberazione del consiglio comunale.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi
precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole previste dal
precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la
concessione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento della
intervenuta variazione.
Art. 11.
(Versamento del contributo afferente alla concessione)
La quota di contributo di cui al precedente articolo 5 e'
corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A
scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario puo'
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con
le modalita' e le garanzie stabilite dal comune.
La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 e'
determinata all'atto del rilascio della concessione ed e' corrisposta
in corso d'opera con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune
e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.
Art. 12.
(Destinazione dei proventi delle concessioni)
I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli
15 e 18 sono versati in un conto corrente vincolato presso la
tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi
edilizi compresi nei centri storici, nonche' all'acquisizione delle
aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di
cui al successivo articolo 13.
Art. 13.
(Programmi pluriennali di attuazione)
L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla
base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e
le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani
convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi,
anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le
relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la
proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e
aree riservate all'attivita' edilizia privata, stabilita ai sensi
dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della
presente legge.
La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed
il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di
attuazione, individua i comuni: esonerati, anche in relazione alla
dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche
geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per
quelli di particolare espansione industriale e turistica -
dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le
modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei
comuni inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui
all'articolo 1 della presente legge e' data solo per le aree incluse
nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e
gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreche' non
siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici
generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei
casi previsti nel precedente comma, la concessione e' data dai comuni
obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le
quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi
titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti
in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle
disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata
dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni
immobili di proprieta' dello Stato.
La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione delle aree
espropriate.
Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo
comma del precedente articolo 4.
Art. 14.
(Indennita' di espropriazione)
Al primo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, n.
115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n.
247, la cifra "30 per cento", e' sostituita dalla cifra "50 per
cento".
All'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono aggiunti
i seguenti commi:
"L'espropriante dispone il pagamento dell'indennita' accettata
entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.
Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale,
l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il
pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del
provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile
1926, n. 686, e successive modificazioni.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti,
sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di
sconto".
L'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' sostituito
dal seguente:
"Qualora l'indennita' non sia accettata nel termine di cui al primo
comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede
la determinazione della indennita' alla commissione competente per
territorio di cui all'articolo 16. La commissione, entro trenta
giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale
determina l'indennita' sulla base del valore agricolo con riferimento
alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in
relazione all'esercizio della azienda agricola e la comunica
all'espropriante.
L'espropriante comunica le indennita' ai proprietari degli immobili
ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle
forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della
commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico
l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo
10.".
I primi quattro commi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, sono sostituiti dai seguenti:
"Con provvedimento della regione e' istituita, in ogni provincia,
una commissione composta dal presidente dell'amministrazione
provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere
capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato,
dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal
presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia
o da un suo delegato, nonche' da due esperti nominati dalla regione
in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di
agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne
proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente
rappresentative.
La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, puo' disporre
la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima
composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la
regione nomina gli ulteriori componenti.
La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio
tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione
della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del
personale necessario.
La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio,
nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima
pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il
valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni,
considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di
coltura effettivamente praticati.
L'indennita' di espropriazione, per le aree esterne ai centri
edificati di cui all'articolo 18, e' commisurata al valore agricolo
medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in
atto nell'area da espropriare.
Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennita' e'
commisurata al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia
tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da
espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di
quella coltivata della regione agraria stessa.
Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente:
da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100
mila abitanti;
da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con
popolazione superiore a 100 mila abitanti.
Per la determinazione dell'indennita' relativa alle aree comprese
nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma e'
integrata dal sindaco o da un suo delegato".
Il primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario
diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi
dell'articolo, 12, primo comma, il prezzo di cessione e' determinato
in misura tripla rispetto all'indennita' provvisoria, esclusa la
maggiorazione prevista dal suddetto articolo".
Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, le parole: "dell'ufficio tecnico erariale", sono sostituite
dalle seguenti: "della commissione di cui all'articolo 16".
Al terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, le parole: "L'ufficio tecnico erariale provvede", sono
sostituite dalle seguenti: "La commissione di cui all'articolo 16
provvede" e le parole: "un ventesimo dell'indennita'", sono
sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo dell'indennita'".
All'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' aggiunto in
fine il seguente comma:
"Il disposto del secondo comma del presente articolo deve
intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla
realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 4
del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.".
Art. 15.
(Sanzioni amministrative)
Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al
precedente articolo 11 comporta:
a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il
versamento avviene nei successivi trenta giorni;
b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi
legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo
si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).
La vigilanza sulle costruzioni e' esercitata dal sindaco ai sensi
dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Le opere eseguite in totale difformita' o in assenza della
concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario,
entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le
predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui
insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a
fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.
L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.
L'ordinanza e' vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui
giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per
la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in
possesso.
Contro l'ordinanza del sindaco puo' essere presentato ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
Gli atti giuridici aventi per oggetto unita' edilizie costruite in
assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che
l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.
Qualora l'opera eseguita in totale difformita' o in assenza della
concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o
ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici,
viene demolita a spese del suo costruttore.
In caso di annullamento della concessione, qualora non sia
possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la
riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria
pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite,
valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio
tecnico e' notificata alla parte dal comune e diviene definitiva
decorsi i termini di impugnativa.
I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge
vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, che e' emessa dal sindaco del comune
interessato.
Le opere realizzate in parziale difformita' dalla concessione
debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui
le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della
parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del
valore della parte dell'opera realizzata in difformita' dalla
concessione.
Non si precede alla demolizione ovvero all'applicazione della
sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di
varianti, purche' esse non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e
la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali e' stata
rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere
approvate prima del rilascio del certificato di abitabilita'.
Le opere eseguite da terzi, in totale difformita' dalla concessione
o in assenza di essa, su suoli di proprieta' dello Stato e di enti
territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al
demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi
(salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e
spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera
contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso
di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il
comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione
si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo.
La sanzione ivi prevista e' comminata dallo Stato o dagli altri enti
territoriali interessati.
E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di
concessione.
Art. 16.
(Tutela giurisdizionale)
I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la
concessione viene data o negata nonche' contro la determinazione e la
liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli
15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi
regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44,
primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono
disporre altresi' le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642.
Art. 17.
(Sanzioni penali)
Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato e ferme le
sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica:
a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente
legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonche' dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni
nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o in assenza
della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di
sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Art. 18.
(Norme transitorie)
Rimangono salve le licenze edilizie gia' rilasciate, anche in
attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in
vigore della presente legge, purche' i lavori siano completati entro
quattro anni dalla stessa data, cosi' da rendere gli edifici
abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine
dovra' essere richiesta la concessione.
Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui
all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:
non e' dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla
data predetta;
e' ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme
della presente legge per le istanze di concessione presentate entro
dodici mesi dalla stessa data;
e' ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze
di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le
istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati
previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti
presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta
del concessionario prodotta oltre i termini su indicati.
In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i
benefici ivi previsti non puo' essere data dopo un anno dalla
presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente
intervenuta decisione di annullamento del silenzio-rifiuto o di un
provvedimento negativo emesso dal comune.
I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere
completati entro tre anni dalla data di rilascio, cosi' da rendere
gli edifici abitabili o agibili.
In caso di mancato completamento delle opere entro il termine su
indicato, il concessionario e' tenuto al pagamento di una sanzione
pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte
dell'opera non ultimata.
Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8
della legge 6 agosto 1967, n. 765, gia' approvati, restano fermi gli
oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole
concessioni e' subordinato soltanto al pagamento della quota del
costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.
Art. 19.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di
determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione,
non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione
dell'indennita' predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o
definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le
competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico
erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge
per la determinazione dell'indennita' di espropriazione e di
occupazione.
Art. 20.
(Norme tributarie)
Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti
dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui
all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si
effettua a tassa fissa.
Art. 21.
(Disposizioni finali)
Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e
della legge 2 agosto 1975, n. 393.
Restano altresi' in vigore le norme della legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni,
sempreche' non siano incompatibili con quelle della presente legge ed
intendendosi la espressione "licenza edilizia" sostituita
dall'espressione "concessione".
Art. 22.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1977
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI -
COSSIGA - BONIFACIO -
MORLINO - PANDOLFI -
STAMMATI - MARCORA -
DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO