La Legge n.1150 del 17 agosto 1942, legge fondamentale per l'urbanistica in Italia prevedeva il seguente sistema di pianificazione:

I Piani Territoriali di Coordinamento: Titolo II Capo II

Il Piano Regolatore Generale: Titolo II Capo III Sezione I 

Piano Regolare Generale Intercomunale: Titolo II Capo III, Art.12

Piani Particolreggiati: Titolo II Capo III Sezione II

Comparti Edificatori: Titolo II Capo III Sezione III, Art.23

Lottizzazione: Titolo II Capo III Sezione III, Art.28

Programma di Fabbricazione: Titolo II Capo IV Art. 34

Con le modifiche introdotte all'art.17 della Legge n.1150 del 17 agosto 1942 dall'articolo 5, comma 8-bis della Legge n.106 del 12 luglio 2011 si introduce un nuovo strumento: il sub-comparto

Condizioni

  • decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato
  • limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto
  • su iniziativa di privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto
  • purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti.

I sub-comparti

  • non costituiscono variante urbanistica
  • sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16.

In pratica la richiamata Legge n.106 del 12 luglio 2011 introduce un nuovo strumento attuativo urbanistico.

No comments

Leave your comment

In reply to Some User