La Legge n.1150 del 17 agosto 1942, legge fondamentale per l'urbanistica in Italia prevedeva il seguente sistema di pianificazione:
I Piani Territoriali di Coordinamento: Titolo II Capo II
Il Piano Regolatore Generale: Titolo II Capo III Sezione I
Piano Regolare Generale Intercomunale: Titolo II Capo III, Art.12
Piani Particolreggiati: Titolo II Capo III Sezione II
Comparti Edificatori: Titolo II Capo III Sezione III, Art.23
Lottizzazione: Titolo II Capo III Sezione III, Art.28
Programma di Fabbricazione: Titolo II Capo IV Art. 34
Con le modifiche introdotte all'art.17 della Legge n.1150 del 17 agosto 1942 dall'articolo 5, comma 8-bis della Legge n.106 del 12 luglio 2011 si introduce un nuovo strumento: il sub-comparto
Condizioni
- decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato
- limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto
- su iniziativa di privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto
- purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti.
I sub-comparti
- non costituiscono variante urbanistica
- sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16.
In pratica la richiamata Legge n.106 del 12 luglio 2011 introduce un nuovo strumento attuativo urbanistico.