1. Il piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE, è l’atto di programmazione settoriale che stabilisce, nell’ambito della programmazione socio-economica e territoriale regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate.
2. Il PRAE, ai fini del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in particolare, contiene:
a) il quadro tecnico ed economico del settore;
b) le previsioni della produzione complessiva dei materiali estrattivi riferite al periodo di vigenza del PRAE;
c) la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali estrattivi secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l’utilizzazione delle aree interessate;
d) la stima del fabbisogno relativa ai materiali sostituibili attraverso il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, che comunque deve essere pari ad almeno il 10 per cento nel primo anno di vigenza del PRAE e tendere al perseguimento dell’obiettivo del 50 per cento nei successivi anni;
e) il censimento delle cave e torbiere in esercizio con la quantificazione dei materiali residui autorizzati e non ancora estratti ;
f) il censimento delle cave e torbiere dismesse;
g) la individuazione degli ambiti territoriali gravati da vincoli ostativi all’attività estrattiva di natura ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente, con l’indicazione di criteri e scale di compatibilità;
h) la rappresentazione di quanto indicato alle lettere e), f) e g) sulla base della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72 (Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale) e successive modifiche;
i) i criteri di definizione ed individuazione dei poli estrattivi di rilevante interesse per l’economia, tenendo conto delle aree già interessate da attività estrattive, nonché i criteri per la delimitazione degli stessi in poli estrattivi di interesse regionale, delimitati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e poli estrattivi di interesse della Città metropolitana o provinciale, delimitati dagli enti di area vasta con proprio provvedimento; (1c)
l) le disposizioni tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e torbiere e per il recupero ambientale delle aree interessate, con l’indicazione di linee guida per la localizzazione delle aree suscettibili di attività estrattiva;
m) i criteri di definizione delle distanze minime di rispetto per la coltivazione di cave e torbiere in prossimità dei centri abitati, in relazione alla tipologia dei materiali da estrarre.
3. Il PRAE può essere aggiornato ogni cinque anni.
4. Il PRAE, che assume efficacia giuridica di piano di settore ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, ed i relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere della CRC, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n.17 (Norme sulle procedure della programmazione), in quanto compatibili.
Piano Regionale Attività Estrattive
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