Capo I
Formazione del programma pluriennale di attuazione Art. 1 (Comuni obbligati)
I comuni del Lazio, dotati di strumento urbanistico approvato, sono tenuti alla formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della presente legge. Sono esonerati dall'obbligo di cui al precedente comma i comuni con un numero di abitanti residenti anagrafici non superiore a 10.000, salvo quelli che, in relazione all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali o alla particolare espansione industriale e turistica, ovvero dietro loro richiesta, siano compresi in elenchi formati dalla Giunta regionale approvati con legge regionale (2). L'art. 9 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 resta in vigore solo per i comuni esonerati ai sensi del presente articolo. I comuni che hanno adottato uno strumento urbanistico possono predisporre la formazione di programmi pluriennali.
Art. 2 (Durata)
Il programma pluriennale di attuazione deve riferirsi ad un periodo di tempo determinato dal comune, non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Art. 3 (Contenuti)
Il programma pluriennale di attuazione deve contenere: 1) l'indicazione dettagliata: a) delle zone di nuova urbanizzazione, nelle quali sia prevista, per il periodo di durata del programma, l'attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia; b) delle zone di parziale urbanizzazione, nelle quali sia prevista, per il periodo di durata del programma, l'attività edilizia estesa con carattere di generalità a tutti i lotti scoperti e passibili di utilizzazione; c) delle aree e degli edifici esistenti in zone già urbanizzate o di parziale urbanizzazione per i quali sia prevista, per il periodo di durata del programma, la costruzione ovvero la demolizione, ricostruzione o ristrutturazione di edifici ovvero il restauro o il risanamento conservativo di edifici quando il medesimo sia obbligato in base agli strumenti urbanistici; d) delle zone del territorio comunale nelle quali le opere in zona agricola, ancorchè non gratuite ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 177, n. 10, non siano previste nel programma come obbligatorie, ma siano considerate possibili su domanda dell'avente diritto; e) delle zone del territorio comunale nelle quali gli interventi sull'edilizia già esistente, compresi i completamenti in conformità alle norme urbanistiche vigenti, non siano previsti nel programma come obbligatori, ma siano considerati possibili su domanda dell'avente diritto; f) delle zone del territorio comunale nelle quali gli ampliamenti degli impianti industriali non superiori al trenta per cento della volumetria non siano previsti nel programma come obbligatori, ma siano considerati possibili su domanda dell'avente diritto; 2) il compendio delle norme e delle previsioni stabilite nello strumento urbanistico vigente per le zone di cui al precedente n. 1, lettera a), b), c), o di quelle che si prevede di adottare per le aree destinate all'edilizia residenziale pubblica nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 17; 3) il calcolo analitico degli insediamenti di qualsiasi tipo possibili nelle singole zone, secondo gli indici di utilizzazione territoriale o fondiaria ammessi dallo strumento urbanistico, o quelli che si ritengono di adottare nei casi previsti nel successivo art. 17 per le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica; 4) l'indicazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel programma pluriennale, tenendo distinte quelle necessarie per coprire le deficenze esistenti e quelle necessarie per i nuovi insediamenti; 5) l'indicazione dei perimetri degli strumenti urbanistici esecutivi che si preveda di adottare o di autorizzare nel periodo di durata del programma e la successione temporale prevista per la loro redazione e adozione; 6) la previsione di massima dei fabbisogni finanziari per le attività e le opere di pertinenza comunale necessarie per l'attuazione del programma e dei mezzi con cui provvedervi. Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1 e 5 debbono essere riprodotte su cartografia in scala non inferiore a quella della zonizzazione dello strumento urbanistico vigente. Le indicazioni di cui al precedente numero 1, per quanto riguarda le residenze, debbono essere fatte tenendo distinta l'edilizia pubblica da quella privata, tra le quali si debbono rispettare le proporzioni stabilite nell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Nel programma debbono essere obbligatoriamente incluse anche le parti del precedente programma non attuate in tutto o in parte salvo quelle che si dichiarino non attuabili per dimostrate ragioni tecniche che giustificherebbero la revisione di cui alla lettera b) del successivo art. 11.
Art. 4 (Documentazione a corredo del programma pluriennale)
Il programma pluriennale di attuazione deve essere corredato, quali parti integranti del medesimo, di una o più relazioni nelle quali si dia conto: 1) dello stato di attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale con particolare riferimento alle opere infrastrutturali di carattere generale per tutta la città; 2) dello stato di attuazione del precedente programma pluriennale di attuazione; 3) delle risultanze consuntive o preconsuntive del bilancio della urbanizzazione riferite al precedente programma di attuazione, con l'indicazione in particolare dei costi sostenuti per le urbanizzazioni primarie e secondarie e dei proventi dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 4) dei fabbisogni insediativi riferiti alle residenze e alle altre attività che si prevede di dover soddisfare, previa valutazione della consistenza insediativa, in esse computando anche le licenze o concessioni rilasciate e non ancora eseguite; 5) di ogni altro elemento utile per dimostrare il rapporto con le ipotesi di programmazione regionale e comprensoriale e la congruità e fattibilità delle previsioni del programma pluriennale. Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2 debbono essere riprodotte su cartografie in scala non inferiore a quella della zonizzazione dello strumento urbanistico vigente.
Art. 5 (Determinazione dei contributi di urbanizzazione in relazione al programma pluriennale)
Nell'ambito delle previsioni finanziarie di cui al punto 6) del precedente art. 3 si deve tendere a realizzare l'equilibrio tra i costi di urbanizzazione primaria e secondaria ed i mezzi finanziari a disposizione del comune per tale titolo. Qualora ciò non si verifichi il comune è obbligato, ove non lo abbia già fatto, a stabilire il contributo per gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura corrispondente alla incidenza unitaria a metro cubo, realmente rilevata, degli oneri di urbanizzazione, esclusi quelli per sopperire alle deficienze preesistenti, e comunque non inferiori al minimo nè superiore al massimo consentito per il comune dalle tabelle parametriche definite dalla Regione. La relativa deliberazione comunale deve essere assunta contestualmente alla deliberazione del programma pluriennale di attuazione ed a questa allegata.
Art. 6 (Segnalazioni da parte di privati ed enti)
Anteriormente alla deliberazione del programma pluriennale di attuazione, chiunque vi abbia interesse può segnalare al comune la opportunità dell'inclusione nel programma di aree comprese in zone suscettibili di edificazione o di edifici suscettibili di trasformazione in base allo strumento urbanistico vigente e può comunicare al comune la propria disponibilità all'edificazione. La segnalazione non è in alcun modo vincolativa per il comune. Il sindaco stabilisce un termine oltre il quale non possono più essere ricevute le comunicazioni di cui ai precedenti commi. Di tale determinazione è dato pubblico avviso alla cittadinanza. Le amministrazioni dello Stato, la Regione e gli enti pubblici, possono notificare al comune i loro programmi relativi ad esecuzione di opere e possono essere sollecitati dal sindaco a provvedervi.
Art. 7 (Deliberazione, pubblicazione ed osservazioni)
Il programma pluriennale di attuazione è adottato dal consiglio comunale. La deliberazione con tutti i suoi allegati viene depositata presso la segreteria comunale per trenta giorni interi e consecutivi. Dell'avvenuto deposito viene data comunicazione ai cittadini mediante avviso esposto nell'albo comunale e nei luoghi pubblici; l'avviso dovrà essere altresì pubblicato in almeno due quotidiani tra i più diffusi. Entro il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni da parte di enti e privati cittadini ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento del programma. Il consiglio comunale deve deliberare sulle osservazioni entro trenta giorni dal termine del deposito.
Art. 8
(Omissis) (3).
Art. 9
(Omissis) (3).
Art. 10
(Omissis) (3).
Art. 11 (Revisione dei programmi pluriennali di attuazione)
Il programma pluriennale di attuazione è suscettibile di revisione: a) quando lo strumento urbanistico generale sia stato oggetto di revisione o modifiche sostanziali o il programma di fabbricazione sia stato sostituito dal piano regolatore generale; b) quando singole previsioni del programma risultino inattuabili per dimostrate ragioni tecniche. La revisione del programma pluriennale deve essere deliberata con le stesse norme e procedure previste per la sua formazione ed è soggetta all'approvazione di cui al precedente art. 8 quando, per effetto della revisione, vengano meno le condizioni previste nel precedente art. 10.
Art. 12 (Consorzi tra comuni e piani intercomunali)
Quando più comuni siano costituiti in consorzio, volontario od obbligatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, ciascun comune deve reperire nel proprio programma pluriennale di attuazione le previsioni formulate dal consorzio per quanto riguarda le aree destinate all'edilizia pubblica. Quando si sia fatto luogo all'adozione di un piano regolatore generale intercomunale il programma pluriennale di attuazione è unico, è formato d'accordo tra i comuni interessati, ed è deliberato da ciascuno di essi negli stessi modi e termini stabiliti dalla presente legge. I comuni possono accordarsi per formare il programma pluriennale di attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici. In tal caso il programma pluriennale è unico ed è deliberato da ciascuno dei comuni negli stessi modi e termini stabiliti nella presente legge.
Capo II Effetti del programma pluriennale di attuazione Art. 13 (Effetti del programma pluriennale di attuazione)
Il programma pluriennale di attuazione, oltre gli effetti previsti nell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta: a) l'obbligo per il comune di provvedere alla redazione, all'adozione e, quando sia ad esso delegata, all'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ovvero alle altre iniziative attuative, previste nelle vigenti leggi urbanistiche e nella presente legge, entro i termini stabiliti nel programma di attuazione; b) l'obbligo per il comune di provvedere agli atti esecutivi diretti all'urbanizzazione e all'edificazione delle aree incluse nel programma pluriennale di attuazione nei termini previsti per i singoli adempimenti dal programma medesimo e dalla presente legge, e, quando il termine non sia indicato, non oltre il periodo di durata del programma di attuazione; c) il divieto ai comuni, ai consorzi di comuni, alle comunità montane e agli altri enti locali di impegnare ed erogare propri fondi di bilancio per l'esecuzione di opere infrastrutturali (salve le grandi infrastrutture al servizio generale della città) che non siano comprese nel programma pluriennale e conformi ad esso; d) il divieto per qualsiasi amministrazione e organo della Regione o ente pubblico dipendente o disciplinato dalla Regione di dare la propria approvazione o erogare fondi per opere pubbliche non conformi al programma pluriennale di attuazione. Al divieto di cui alle precedenti lettere c) e d) si può derogare per le opere infrastrutturali e di urbanizzazione necessarie per provvedere alle deficienze esistenti. La sussistenza delle anzidette condizioni deve essere espressamente dichiarata e dimostrata nel provvedimento che delibera l'opera.
Art. 14 (Attività ammesse nelle aree esterne ai programmi pluriennali di attuazione)
Al di fuori delle zone e aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni relative ad attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio saranno date solo per le opere e gli interventi indicati nell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Gli impianti, le attrezzature, le opere, pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, non sono assoggettate al contributo previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Quando tali opere insistano all'esterno dell'ambito territoriale previsto dai programmi pluriennali di attuazione, i relativi progetti debbono comprendere anche le opere di urbanizzazione primaria indispensabili in relazione alle condizioni infrastrutturali esistenti da realizzarsi dall'ente esecutore.
Art. 15 (Esecuzione degli strumenti urbanistici generali)
Gli strumenti urbanistici generali si attuano anche per quanto riguarda gli ambiti inclusi nel programma pluriennale di attuazione mediante gli strumenti esecutivi previsti nella vigente legislazione urbanistica, ed in particolare mediante: a) i piani regolatori particolareggiati; b) i piani di zona per l'edilizia pubblica; c) i piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi; d) le lottizzazioni convenzionate. Restano salve le norme della vigente legislazione urbanistica che prevedono speciali vincoli e modalità di acquisizione di aree e di esecuzione per le opere pubbliche o di interesse pubblico. Gli strumenti urbanistici esecutivi, quando ciò derivi da ragioni di convenienza tecnica o finanziaria e quando ciò sia previsto espressamente nel programma pluriennale di attuazione, possono riguardare anche ambiti territoriali eccedenti quelli previsti nel programma pluriennale.
Art. 16 (Inclusione degli strumenti urbanistici esecutivi nei programmi pluriennali di attuazione)
Le zone incluse nei piani particolareggiati e negli altri strumenti urbanistici esecutivi approvati e non ancora attuati in tutto o in parte debbono essere comprese, con priorità e nel limite dei fabbisogni di cui al precedente art. 4, punto 4), nei programmi pluriennali di attuazione, salvo che non venga data adeguata dimostrazione delle ragioni tecniche o finanziarie che non rendono conveniente la loro inclusione o impongano di procedervi con stralci successivi.
Art. 17 (Aree per i programmi di edilizia pubblica)
Il programma pluriennale di attuazione deve essere coordinato con i piani di zona previsti nella legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e con gli altri interventi di edilizia pubblica. Resta fermo per le aree di cui al precedente comma lo speciale regime previsto nell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nelle leggi in esso richiamate. Restano in particolare ferme le facoltà concesse ai comuni negli artt. 33 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in quanto applicabili. Quando il programma pluriennale di attuazione preveda la utilizzazione da parte del comune della facoltà di apportare varianti agli strumenti urbanistici vigenti nei limiti stabiliti nel secondo comma del predetto art. 51, le indicazioni di cui ai numeri 2) e 3) del precedente art. 3 vanno effettuate con riferimento alle varianti previste.
Art. 18 (Edificazione in zone urbanizzate in tutto o in parte)
Per le aree e gli edifici compresi in zone urbanizzate in tutto o in parte incluse nel programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 3, numero 1, lettera b) e c), e destinati all'edilizia privata il programma pluriennale prevede i termini entro cui gli aventi titolo debbono presentare domanda di concessione. Detti termini possono essere scaglionati nel tempo, non possono essere inferiori a sei mesi nè superare la durata del programma pluriennale. Decorso il termine senza che sia presentata domanda di concessione, il comune espropria le aree.
Art. 19 (Edificazione subordinata alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi)
Per le aree e gli edifici compresi nei centri storici o nelle zone già urbanizzate in tutto o in parte per le quali lo strumento urbanistico generale preveda che gli interventi siano subordinati a piano particolareggiato o altro strumento urbanistico di esecuzione, e che siano destinati all'edilizia privata, i termini entro cui gli aventi titolo debbono presentare domanda di concessione, sono stabiliti nello strumento urbanistico di esecuzione, non possono essere inferiori a sei mesi nè superare la durata del programma pluriennale. Nel caso in cui lo strumento urbanistico di esecuzione sia stato adottato anteriormente alla formazione del programma pluriennale, i termini di cui al comma precedente sono stabiliti nel programma pluriennale. Decorso il termine senza che sia stata presentata domanda di concessione, il comune espropria le aree.
Art. 20 (Edificazione nelle zone di nuova urbanizzazione)
Per le zone di nuova urbanizzazione, incluse nel programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 3, numero 1, lettera a), e destinate all'edilizia privata qualora il comune proceda direttamente all'urbanizzazione, gli aventi titolo debbono presentare domanda di concessione nel termine di sei mesi dall'avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, limitatamente alla parte di esse essenziale per la fruizione edilizia delle aree. Della decorrenza del termine viene dato avviso agli interessati mediante notifica ovvero mediante pubblico proclama. Decorso il termine senza che sia presentata domanda di concessione, il comune espropria le aree.
Art. 21 (Formazione di comparti per la lottizzazione)
Nel caso in cui il comune intenda che alla urbanizzazione debbasi procedere mediante lottizzazione, e ciò non segua per iniziativa autonoma dei privati interessati, il comune delimita il comprensorio e invita i proprietari interessati a presentare entro un congruo termine un progetto di lottizzazione e di convenzione, avente i requisiti prescritti dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. Il comune può anche provvedere alla redazione d'ufficio del relativo progetto assegnando un termine per aderirvi. Decorso il termine assegnato senza che i proprietari, occorrendo riuniti in consorzio, provvedano a presentare il progetto o aderiscano a quello redatto dal comune, ovvero quando non vi diano regolare esecuzione, il comune espropria le aree.
Art. 22 (Formazione dei comparti edificatori)
Per le aree e gli edifici di cui ai precedenti artt. 18, 19 e 20 compresi in zone in cui è possibile l'edificazione in base agli strumenti urbanistici, il comune può in qualunque momento procedere alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili comprendendovi aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni. Il sindaco notifica ai proprietari interessati la formazione del comparto e il termine entro cui essi debbono dichiarare se intendono provvedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, alla edificazione dell'area e alle trasformazioni degli immobili compresi nel comparto. Tale termine non può comunque essere superiore a quello entro cui deve essere presentata domanda di concessione ai sensi dei precedenti artt. 18, 19 e 20. Decorso il termine assegnato senza che gli interessati abbiano provveduto a quanto intimato, il comune espropria il comparto. Resta ferma la facoltà di esproprio se gli interessati non presentino domanda di concessione nei termini stabiliti dai precedenti artt. 18, 19 e 20.
Art. 23 (Consorzi tra i proprietari)
Nei casi previsti dai precedenti artt. 21 e 22 i proprietari delle aree e degli edifici compresi nel comparto possono riunirsi in consorzio. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. Il consorzio così costituito conseguirà la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e costruzioni nei confronti dei proprietari non aderenti. In tal caso l'indennità per l'espropriazione sarà determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni. Ove il consorzio non proceda all'espropriazione dei dissenzienti nel termine stabilito dal comune, il comune può procedere all'espropriazione dell'intero comparto ovvero limitare le espropriazioni alle aree e alle costruzioni dei proprietari non aderenti. In tal caso la indennità per l'espropriazione sarà determinata ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni. Nel caso di espropriazione limitata ai dissenzienti, il comune parteciperà al consorzio oppure potrà attribuire i beni e i diritti a terzi disposti a partecipare al consorzio stesso con l'osservanza delle norme stabilite nei successivi artt. 27 eseguenti.
Art. 24 (Espropriazione in caso di mancata regolarizzazione del progetto o di decadenza della concessione)
Qualora il progetto per il quale viene richiesta la concessione non sia conforme alle norme urbanistico-edilizie, il sindaco è tenuto a darne notizia al richiedente invitandolo a modificare il progetto stesso entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede all'esproprio dell'area. La facoltà di espropriazione delle aree, incluse nei programmi pluriennali di attuazione, viene esercitata dal comune anche nel caso in cui, domandata la concessione e scaduto il termine stabilito nel programma per richiederla, la concessione decada per inosservanza del termine fissato per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e il concessionario non si avvalga del diritto di chiedere una nuova concessione ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 25 (Efficacia del programma pluriennale di attuazione)
L'efficacia delle previsioni del programma pluriennale permane fino alla loro completa attuazione. Relativamente alle parti non attuate nel periodo di durata del programma, incluse nel successivo programma ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3, restano fermi i termini, gli obblighi e le facoltà derivanti dall'inclusione nell'originario programma.
Capo III Modalità di utilizzazione delle aree espropriate Art. 26 (Facoltà del comune in ordine alla destinazione delle aree)
Il comune può utilizzare le aree espropriate ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della presente legge attribuendole al proprio patrimonio indisponibile per eseguirvi opere di pubblica utilità, quando ciò sia possibile in base agli strumenti urbanistici vigenti; ovvero può attribuirle a terzi che si impegnino ad edificarle.
Art. 27 (Attribuzione delle aree espropriate a terzi)
Quando il comune decida di attribuire le aree espropriate a terzi che si impegnino ad edificarle, può stabilire, salvo che nel caso previsto nel quinto comma dell'art. 23, che l'attribuzione avvenga ai sensi, con le modalità e con gli effetti dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'obbligo per il comune di compensare nel successivo programma l'eventuale superamento dei limiti fissati dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 fra aree destinate all'edilizia pubblica ed edilizia privata. Nel caso invece che decida di attribuire le aree in proprietà senza alcun vincolo o limitazione, salvo l'impegno ad edificare, dovrà procedere all'alienazione mediante gara aperta a tutti in aumento sul prezzo base corrispondente: 1) all'indennità pagata per l'espropriazione; 2) ai costi diretti e indiretti del procedimento, ivi compresi gli atti preparatori e quelli per l'alienazione; 3) alle spese sostenute dal comune in relazione all'area, e in particolare quelle per le opere di urbanizzazione; 4) agli interessi sulle somme di cui ai numeri precedenti calcolati in ragione del tasso effettivamente corrisposto dal comune per i propri finanziamenti e comunque non inferiore a quello legale. In luogo degli addendi di cui ai precedenti numeri 3) e 4) l'indennità e le spese di espropriazione sono aumentate di una somma corrispondente all'aumento di valore derivante dall'esecuzione dello strumento urbanistico, quando tale aumento di valore sia maggiore degli addendi di cui sopra. In sede di rilascio delle concessioni edilizie sulle aree come sopra alienate i contributi dovuti per gli oneri di urbanizzazione sono scomputabili degli importi compresi per tale titolo nel prezzo di alienazione.
Art. 28 (Preferenze nell'attribuzione)
Nei casi di attribuzione delle aree previsti nell'articolo precedente hanno diritto di essere preferiti, a parità di condizioni, nell'ordine: 1) i proprietari di aree nel comune destinate ad usi pubblici che siano state espropriate in attuazione del programma; 2) i proprietari di aree nel comune destinate alla privata edificazione che siano state espropriate in attuazione del programma; 3) i proprietari di aree nel comune che siano comprese nel programma di attuazione e debbano essere espropriate per l'esecuzione del medesimo, semprechè offrano in permuta le aree da espropriare; 4) le cooperative edilizie, con preferenza per quelle costituite interamente da soggetti aventi diritto all'assegnazione di un alloggio economico o popolare e per quelle a proprietà indivisa; 5) i privati i quali si obblighino a stipulare la convenzione prevista negli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La preferenza di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), è limitata all'attribuzione per ciascuno degli aventi diritto di un solo lotto sufficiente alle proprie esigenze abitative. Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, la preferenza può essere accordata solo ai soggetti che si trovino nelle condizioni di poter aspirare alla concessione in base all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 29 (Retrocessione in caso di mancata edificazione)
Nel caso in cui le aree attribuite ai sensi del precedente art. 27 non vengano edificate nel termine stabilito dal comune, sono soggette a retrocessione al comune contro la semplice restituzione delle somme pagate, senza alcun interesse o aumento di valore.
Art. 30 (Devoluzione delle somme pagate)
Le somme ricavate dal comune per l'attribuzione a terzi delle aree espropriate, dedotti gli importi esborsati per la loro acquisizione e le altre fatte dal comune, sono versate nel conto corrente vincolato di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e destinate ai medesimi fini dei proventi delle concessioni.
Capo IV Termini per la formazione dei programmi e poteri sostitutivi Art. 31 (Termini per l'approvazione del primo programma pluriennale)
I comuni obbligati debbono procedere all'approvazione del primo programma pluriennale di attuazione nel termine massimo di sei mesi decorrente, a seconda dei rispettivi casi: a) dall'entrata in vigore della presente legge; b) dall'entrata in vigore della legge che include il comune nell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge; c) dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico, quando ne fossero stati anteriormente sprovvisti. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato con delibera della Giunta regionale di ulteriori tre mesi, su richiesta congruamente motivata del comune e semprechè questo dimostri di aver adeguatamente utilizzato il termine decorso per gli atti preparatori della deliberazione.
Art. 32 (Termine per l'approvazione dei successivi programmi)
I successivi programmi pluriennali di attuazione debbono essere approvati dal comune entro il termine del quarto mese antecedente la scadenza del precedente programma. Detto termine può essere prorogato con delibera della Giunta regionale per ulteriori due mesi, su richiesta congruamente motivata dal comune e semprechè questo dimostri di avere adeguatamente utilizzato il termine decorso per gli atti preparatori della deliberazione.
Art. 33 (Poteri sostitutivi della Regione)
Decorso il termine di cui ai precedenti artt. 31 e 32 senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale invita la giunta comunale a convocare nei successivi dieci giorni il consiglio affinchè questo provveda entro trenta giorni all'invito del Presidente della Giunta regionale a deliberare il programma pluriennale di attuazione. Di tali adempimenti deve essere data comunicazione alla Regione. Decorso ciascuno dei termini suddetti senza che si sia provveduto ai rispettivi adempimenti, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta degli Assessori all'urbanistica e assetto del territorio e alla programmazione, nomina uno o più commissari scelti tra i funzionari della Regione, i quali provvedono a formare e deliberare il programma pluriennale di attuazione. Con il medesimo procedimento possono essere nominati uno o più commissari per il compimento degli atti necessari, quando il comune non provveda puntualmente agli altri adempimenti previsti negli artt. 7, 8 e 10 della presente legge.
Art. 34 (Poteri dei commissari regionali)
Ai commissari regionali spettano, nell'esercizio delle loro funzioni, tutti i poteri degli organi del comune.
Art. 35 ( Poteri sostitutivi nei confronti dei consorzi tra comuni)
Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai consorzi tra comuni, nei casi previsti dall'art. 12 della presente legge.
Art. 36 (Anticipazione di spese per la formazione dei programmi)
In caso di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente capo, la Giunta regionale è autorizzata, su richiesta dei commissari regionali, a deliberare l'anticipazione delle spese necessarie per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione. Le spese sostenute dalla Regione sono addebitate al comune nel cui interesse sono state anticipate. Esse vengono liquidate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo perchè i comuni iscrivano la relativa spesa nel loro bilancio.
Art. 37 (Delega per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di programmi pluriennali di attuazione)
I poteri sostitutivi previsti nel presente capo sono delegati ai consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74 e con gli effetti, le modalità e la decorrenza previsti nella medesima legge.
Capo V Poteri sostitutivi per il rilascio delle concessioni edilizie Art. 38 (Casi in cui si fa luogo ai poteri sostitutivi)
Quando il sindaco non abbia provveduto sulla domanda di concessione presentata dall'avente titolo nei termini stabiliti nell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, l'interessato può chiedere l'intervento sostitutivo dell'ente a ciò deputato ai sensi della presente legge. Non si fa luogo ad intervento sostitutivo quando il sindaco abbia chiesto documenti aggiuntivi ovvero modificazioni al progetto, salvo che a ciò non siasi provveduto dall'interessato e non sia scaduto il nuovo termine.
Art. 39 (Delega per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di rilascio di concessioni edilizie)
L'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio della concessione edilizia è delegato, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, ai consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici rispettivamente per i comuni compresi nella loro circoscrizione territoriale. La delega è regolata quanto agli effetti, alle modalità e alla decorrenza dalle norme contenute nella legge regionale 18 giugno 1975, n. 74. Sino a che non decorra la delega ai consorzi di cui al primo comma l'esercizio dei poteri sostitutivi nella materia regolata dal presente capo è attribuito alla Regione per quanto riguarda il comune di Roma e delegata alle province per quanto riguarda gli altri comuni compresi nella rispettiva circoscrizione territoriale. La delega alle province è regolata, in quanto applicabili, dalle medesime norme contenute nella legge regionale 18 giugno 1975, n. 74 e decorre dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 40 (Attribuzione al presidente dell'ente sostituto)
L'organo competente all'esercizio delle funzioni previste nel presente capo è il presidente , o un assessore da lui delegato, rispettivamente della Giunta regionale, della giunta provinciale e del consorzio per la gestione dei comprensori economico-urbanistici.
Art. 41 (Domanda dell'interessato)
La domanda diretta a promuovere l'esercizio dei poteri sostitutivi, va indirizzata all'ente deputato; deve contenere, a pena di nullità, la espressa dichiarazione che il sindaco non ha provveduto alla notifica delle proprie determinazioni e l'elenco di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di concessione, e deve essere notificata al sindaco nelle forme stabilite per gli atti giudiziari. La domanda, a pena di nullità, deve essere depositata presso l'ente che esercita il potere sostitutivo nei dieci giorni successivi alla notifica al sindaco.
Art. 42 (Procedimento e provvedimenti)
Entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricevuta notifica il sindaco ha facoltà di far pervenire all'ente che esercita il potere sostitutivo le proprie deduzioni opportunamente documentate. Se da tali deduzioni risulta che non ricorrono i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo, il presidente dell'ente sostituto rigetta la domanda senza ulteriore istruttoria. Negli altri casi, decorso il termine assegnato al sindaco per far pervenire le proprie deduzioni, l'ente titolare del potere sostitutivo provvede a mezzo dei propri uffici all'istruttoria della pratica e notifica all'interessato e al sindaco le determinazioni del presidente nel termine dei successivi sessanta giorni. Scaduto tale termine senza che siasi provveduto, il silenzio si ha per rifiuto. Le determinazioni del presidente dell'ente sostituto debbono essere assunte con l'osservanza di tutte le norme urbanistiche e di regolamento edilizio vigenti nel comune, e sono impugnabili in via giurisdizionale anche dal comune.
Art. 43 (Poteri istruttori dell'ente titolare del potere sostitutivo)
Ai fini dell'esercizio del relativo potere, l'ente che esercita il potere sostitutivo ha facoltà di far accedere propri funzionari, muniti di autorizzazione anche generale, presso gli uffici del comune, consultare a loro mezzo documenti e atti dell'ufficio, ed estrarne copia. Quando sia richiesto il parere di organi consultivi, e questo non sia stato espresso, il presidente dell'ente sostituto può convocare gli organi stessi e li presiede invece del sindaco o del suo delegato.
Capo VI Disposizioni diverse e finali Art. 44
(Omissis) (4).
Art. 45 (Atti istruttori per l'esercizio del potere di vigilanza in materia urbanistica)
Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza spettanti alla Regione in virtù delle leggi vigenti, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato possono richiedere relazioni o copie di documenti o atti di ufficio alle amministrazioni comunali che sono tenute a fornirle entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato adempimento nei termini, da parte del comune, a quanto disposto dal comma precedente sono attribuite al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da lui delegato le medesime facoltà previste nel primo comma del precedente art. 43.
Art. 46 (Anticipazioni di spese per la formazione dei piani regolatori generali)
Le disposizioni di cui al precedente art. 36 si applicano anche in caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 così come risulta modificato ed integrato dall'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Art. 47 (Finanziamento delle anticipazioni ai comuni per la formazione dei programmi pluriennali e dei piani regolatori generali)
Per provvedere alle anticipazioni di cui agli artt. 36 e 46 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 30 milioni. La suddetta spesa di lire 30 milioni viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 310205 - codice progetto 0500 - che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione: "Anticipazione di spese di pertinenza dei comuni per la formazione del piano regolatore generale e dei programmi pluriennali di attuazione". All'onere derivante dai commi precedenti si fa fronte mediante riduzione di lire 30 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 310299 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi - settore conoscenza e assetto del territorio) del bilancio regionale per l'anno 1978. La spesa per gli anni successivi sarà determinata di volta in volta con la legge di approvazione dei relativi bilanci regionali. Ai fini del recupero delle somme anticipate, a partire dall'anno finanziario 1978, nel bilancio regionale è istituito "per memoria" il capitolo di entrata n. 43334 "Recupero dai comuni obbligati delle spese anticipate dalla Regione per la formazione del piano regolatore generale e dei programmi pluriennali di attuazione". Le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978, disposte dal presente articolo, sono riportate nel bilancio pluriennale 1978-1981.
Art. 48 (Abrogazione di norme precedenti)
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.
Art. 49 (Entrata in vigore della legge)
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 agosto 1978, n. 22 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 16 dicembre 1978, n. 350. (2) Articolo così modificato dall'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 63. (3) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 5 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36. (4) Sostituisce il comma 2 e il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74.
|