LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell'Assessore Urbanistica e Casa,
Visto l'art. 117 della Costituzione, modificato con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
Visto lo Statuto della Regione Lazio;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1;
Vista la Direttiva 2001/42/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 inerente la valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente;
Considerato che la valutazione ambientale strategica riguarda esclusivamente piani e programmi e che ai sensi dell'art. 11 "lascia impregiudicato" la disposizione della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale 85/377/CEE;
Considerato che detti piani e programmi attengono una pluralita' di materie e di settore e che la valutazione in questione e' finalizzata a promuovere lo sviluppo sostenibile a cui sono preposte le discipline della pianificazione territoriale del paesaggio e dell'ambiente;
Considerato che per "piani e programmi" si intendono quelli cofinanziati dalla Commissione Europea;
Considerato che la Direttiva non e' stata ancora recepita dallo Stato;
Ritenuto di dover individuare le strutture organizzative preposte a tale valutazione;
Ritenuto che sia necessario determinare indicazioni operative e relativi iter amministrativi in attesa di ulteriori disposizioni;
Ritenuto che tale direttiva comporta una fase obbligatoria di pubblicita' e che la stessa e pertanto indispensabile per informare i cittadini delle scelte nella fase preparatoria di piani e programmi nonche' per fornire agli operatori economici dati certi sull'iter decisionale necessario; direttiva integrata con l'inserimento delle opportune informazioni ambientali volte a contribuire a soluzioni piu' sostenibili ed efficaci;
Ritenuto che da cio' discenda maggiore trasparenza nelle scelte della pubblica amministrazione;
Delibera:
1. di recepire, in attesa di disposizioni statali e regionali, la "Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
2. di affidare la procedura amministrativa della "valutazione" dei piani e programmi al Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - in particolare all'area Pianificazione Territoriale che lo svolge d'intesa con le competenti aree della Direzione Regionale Ambiente;
3. di costituire al riguardo apposito nucleo di valutazione interdipartimentale composto dal Direttore Regionale "Territorio e Urbanistica" che lo presiede e dal Direttore Regionale "Ambiente e Protezione Civile", dal Direttore Regionale "Programmazione Economica" o loro delegati e dai Dirigenti delle Aree competenti di piani e programmi interessati alla valutazione;
4. di indicare in giorni 60 (sessanta) il termine perentorio per l'espressione della valutazione decorrente dalla data di trasmissione dal "rapporto ambientale" alla struttura competente di cui al punto 2 della presente deliberazione;
5. di determinare in giorni 15 (quindici) il periodo di pubblicita' del rapporto che deve avvenire a cura della Direzione Regionale proponente il piano o il programma durante il quale deve essere effettuata la consultazione delle autorita' e del pubblico;
6. di rinviare a successivo provvedimento - da adottarsi a cura della Direzione Regionale Organizzazione e Personale d'intesa con la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - la determinazione del personale eventualmente necessario per l'assolvimento della nuova competenza.