Legge n.457 del 5 agosto 1978

Norme per l'edilizia residenziale.
(GU n.231 del 19-8-1978)
Vigente al: 20-8-1978
Titolo I
PIANO DECENNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
ORGANI E FUNZIONI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
(Contenuti del piano)

A partire dall'anno 1978 e' attuato un piano decennale di edilizia
residenziale riguardante:
a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla
costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli
enti pubblici;
b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti
alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio
esistente;
c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli
insediamenti residenziali.
Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da
destinare all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri
per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee generali di
intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal
C.I.P.E.
Il piano decennale definisce il programma operative per il primo
quadriennio ed e' soggetto a revisione ogni quattro anni.
Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri
programmi quadriennali e progetti biennali di intervento.
Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione
generale sulla situazione economica del Paese, e' allegata una
relazione sull'andamento del settore edilizio e sullo stato di
realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.
Art. 2.
(Competenze del C.I.P.E.)

Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva
interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi
programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:
a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia
residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica
nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni
abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di
gestione e all'esigenza d'industrializzazione del settore;
b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare
all'edilizia residenziale;
c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve
tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di
assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia
convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di
titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche' da altri
istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul
territorio della Repubblica;
d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse
finanziarie tra i vari settori d'intervento;
e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie
tra le regioni, ivi comprese quelle destinate all'edilizia rurale, e
stabilisce la quota minima degli interventi che non puo', comunque,
essere inferiore al 40 per cento del complesso di essi da destinare
ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo unico delle
norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
f) determina le quote, per un importo non superiore al 3 per
cento, dei finanziamenti complessivi, da destinare all'anagrafe degli
assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti
di contributo dello Stato e ad iniziative di ricerca e
sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.
Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro
revisioni biennali. Inoltre, previo parere della commissione
consultiva interregionale per la programmazione economica:
1) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla
lettera o) dell'articolo 3 della presente legge;
2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale, i criteri generali per le assegnazioni e per la
fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale
pubblica.
Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione
del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 41.
Art. 3.
(Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale)

Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi
programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le
eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli
operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei
contributi fra le diverse categorie interessate e programmi
articolati in relazione alle varie forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalita' di
erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi,
con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al
rispetto dei costi di costruzione consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi
all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle
determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la
fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale
pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la
gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia
residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
l) determina le modalita' per il finanziamento, l'affidamento e
la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle
regioni, dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera f);
m) determina le modalita' per l'espletamento di concorsi, da
effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per
l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualita' e di
costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione
dei soggetti che attuano i programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni
devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli
interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 19 e del secondo comma dell'articolo 20, della misura
dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia
residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base
dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T.,
nonche' la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma
dell'articolo 16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di
attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni
di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per
sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale alle esigenze piu' urgenti, anche in relazione a
pubbliche calamita'.
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le
modalita' di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla
contabilita' generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato,
dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente articolo 2
e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q)
del presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad
eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive,
sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.
Art. 4.
(Attribuzioni delle regioni)

Le regioni, per le finalita' di cui all'articolo 1, provvedono in
particolare a:
a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale,
distinguendo quello che puo' essere soddisfatto attraverso il
recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con
nuove costruzioni, nonche' il fabbisogno per gli insediamenti rurali
nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;
b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di
intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili,
includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da
loro stesse;
c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma
sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e
urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e
determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali,
di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente
lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle
risorse disponibili;
d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei
programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo
articolo 25;
e) esercitare la vigilanza sulla gestione
amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque
fruenti di contributi pubblici;
f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli
assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti
di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal
Comitato per l'edilizia residenziale;
g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti
di cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale
comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;
h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia
residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti
di cui al successivo articolo 10 la situazione di cassa riguardante
la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei
pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello
stato di avanzamento dei lavori;
i) redigere annualmente, nel termine e con le modalita' stabilite
dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato
di attuazione dei programmi nonche' sulla attivita' svolta ai sensi
della precedente lettera e) e dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;
l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla
presente legge;
m) esercitare il controllo sul rispetto da pare dei soggetti
incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa
fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli
economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi
stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei
beneficiari dei contributi dello Stato.
Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei
programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite
leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per
l'edilizia residenziale.
Art. 5.
(Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale)

Il Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall'articolo 2
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' presieduto dal Ministro dei
lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed
e' composto da:
1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;
2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;
3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della
programmazione economica;
4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
5) un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e
tecnologica;
6) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno;
8) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste;
9) un rappresentante del Ministro dell'interno;
10) un rappresentante del Ministro della difesa;
11) un rappresentante del Ministro dei trasporti;
12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
13) un rappresentante del Ministro dei beni culturali e
ambientali;
14) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle
province autonome di Trento e Bolzano.
Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro dei lavori
pubblici e dura in carica quattro anni. Qualora nel termine previsto
dal successivo articolo 9, n. 1, non siano pervenute tutte le
designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale e' ugualmente
costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri gia'
designati.
Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito
regolamento la propria attivita', le funzioni attribuite al comitato
esecutivo di cui al successivo articolo 6, nonche' le modalita' di
consultazione di enti e organismi interessati all'attuazione del
piano decennale.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, e' determinata la misura dei compensi spettanti
ai componenti il Comitato per l'edilizia residenziale.
Art. 6.
(Istituzione del comitato esecutivo)

Nell'ambito del Comitato per l'edilizia residenziale e' costituito
un comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o
da un Sottosegretario di Stato da lui delegato e composto da otto
membri dei quali quattro rappresentanti dei Ministri, e quattro
rappresentanti delle regioni. Dei quattro rappresentanti
ministeriali, designati dal Ministro dei lavori pubblici, non piu' di
due sono scelti fra i rappresentanti dello stesso Ministro nel
Comitato per l'edilizia residenziale.
I quattro rappresentanti delle regioni sono eletti dai
rappresentanti regionali nel Comitato per l'edilizia residenziale.
Il comitato esecutivo delibera sulle materie di cui alle lettere
d), e), f), l), q), del precedente articolo 3, mentre per le restanti
materie di cui allo stesso articolo 3, formula le proposte per il
Comitato per l'edilizia residenziale e puo' adottare, in caso di
urgenza, le relative deliberazioni che dovranno essere sottoposte
alla successiva ratifica del Comitato per l'edilizia residenziale.
Art. 7.
(Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale)

Il Comitato per l'edilizia residenziale, per l'espletamento dei
suoi compiti, si avvale di un segretariato generale costituito con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui e' preposto, in
qualita' di segretario generale, un dirigente generale dei ruoli
dello stesso Ministero.
Il segretario generale partecipa, a titolo consultivo, alle sedute
del Comitato per l'edilizia residenziale ed a quelle del comitato
esecutivo e sovrintende alla attivita' dei servizi del segretariato
generale.
L'organico del segretariato generale e' determinato dalla tabella
allegata alla presente legge. La tabella X allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' variata in
aumento per le unita' previste nell'organico predetto.
In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura
dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella allegata,
si provvede mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi i
funzionari del Ministero dei lavori pubblici con dieci anni di
effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo
dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera
direttiva, per il concorso a dirigente superiore.
Alla copertura degli altri posti si provvede con utilizzazione di
personale gia' in servizio presso tale Ministero o di personale
collocato nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e, qualora non sia possibile in
tal modo provvedervi entro il 31 dicembre 1978 rendendo disponibili
per le corrispondenti unita' i posti previsti dall'articolo 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974, in
attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.
Il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale e'
membro di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dei
lavori pubblici.
Art. 8.
(Esperti e personale comandato presso il segretariato generale -
Centro di documentazione)

L'aliquota massima annuale di esperti di cui all'articolo 4,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1036, e' determinata in venti unita' da scegliersi,
su proposta del comitato esecutivo, tra gli iscritti all'albo
previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507. A tal
fine e' istituita, nell'ambito del predetto albo, una sezione per gli
esperti in materia residenziale.
Il contingente di personale dipendente da enti pubblici da
comandare a prestare servizio presso il segretariato generale del
Comitato per l'edilizia residenziale, a norma dell'articolo 4,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1036, non puo' superare le trenta unita' annue. Il
provvedimento di comando ha efficacia per un anno e puo' essere
rinnovato.
Le spese per il funzionamento del segretariato generale, per le
retribuzioni e per le indennita' accessorie del personale di cui ai
commi precedenti fanno carico al capitolo istituito ai sensi del
terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
Fanno carico, altresi', allo stesso capitolo, le spese inerenti al
funzionamento di un centro permanente di documentazione per
l'edilizia residenziale; istituito presso il Comitato per l'edilizia
residenziale, al quale viene trasferito tutto il materiale
bibliografico nonche' la dotazione tecnica degli enti soppressi ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1036.
Art. 9.
(Termini per la formazione e l'attuazione del piano decennale)

Le procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono
secondo i seguenti tempi:
1) il Comitato per l'edilizia residenziale e' costituito entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
2) le direttive di cui al precedente articolo 2 sono approvate
dal C.I.P.E., in sede di prima applicazione della presente legge,
entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e entro il mese di
febbraio del primo anno dei successivi bienni, e sono immediatamente
comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale;
3) i provvedimenti di competenza del Comitato per l'edilizia
residenziale sono adottati entro sessanta giorni dalla comunicazione
delle direttive di cui al precedente n. 2 e sono immediatamente
comunicate al C.I.P.E.;
4) il piano decennale e le relative articolazioni sono approvate
dal C.I.P.E. entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato per
l'edilizia residenziale ai sensi del precedente articolo 3, e
immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale e
alle regioni;
5) i programmi regionali e le relative localizzazioni devono
essere predisposte dalle regioni entro novanta giorni dalla
comunicazione di cui al precedente n. 4 e sono comunicati
immediatamente ai soggetti destinatari dei finanziamenti ed ai comuni
interessati;
6) l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a
disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere
effettuate a cura del comune, a pena di decadenza dal finanziamento
stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
precedente n. 5.
Titolo II
GESTIONE FINANZIARIA DEL PIANO DECENNALE

Art. 10.
(Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti)

E' istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti,
con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio
separati, per il finanziamento della edilizia residenziale,
dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la
realizzazione dei relativi programmi.
La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore
generale della Cassa depositi e prestiti.
La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del
Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in
merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie,
secondo le norme contenute nella presente legge.
In particolare, la sezione autonoma provvede a:
a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti
sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia
residenziale e con le modalita' dallo stesso indicate in relazione
alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla
lettera h) del precedente articolo 4;
b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione
delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale,
sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,
ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del
precedente articolo 2;
c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore
dell'edilizia residenziale gia' affidate dalle leggi alla Cassa
depositi e prestiti;
d) concedere anticipazioni ai sensi dell'articolo 23 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni,
che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati
all'acquisizione delle aree.
Sono trasferiti alla predetta sezione:
a) il fondo speciale costituito a norma dell'articolo 45 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le
case popolari o di altri operatori, gia' affidate alla Cassa depositi
e prestiti.
Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e
la sezione autonoma e' istituito un apposito conto corrente.
Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione
autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da
quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, e' fissato, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione della sezione autonoma da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.
La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti
esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma
di cui alla presente legge.
Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per
l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della
sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per
l'attivita' della sezione stessa.
Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione
autonoma e' esercitato in via successiva.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla
sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa
depositi e prestiti e le gestioni annesse.
Art. 11.
(Composizione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti)

Il consiglio di amministrazione della sezione autonoma e' formato
dai seguenti membri:
1) Ministro del tesoro o un suo delegato, che lo presiede;
2) direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
3) direttore generale del Tesoro;
4) ragioniere generale dello Stato;
5) segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale;
6) dirigente superiore preposto all'apposito servizio della Cassa
depositi e prestiti;
7) quattro componenti del Comitato per l'edilizia residenziale
dei quali due scelti tra i rappresentanti ministeriali e due tra
quelli regionali.
Art. 12.
(Devoluzione degli utili di gestione)

L'utile netto derivante dalla gestione della sezione autonoma della
Cassa depositi e prestiti e' devoluto per otto decimi ad incremento
della disponibilita' della sezione stessa e per due decimi alla
formazione del fondo di riserva.
Il fondo di riserva e' investito in obbligazioni fondiarie di enti
al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.
Art. 13.
(Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti
correnti istituiti dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio
1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti, presso la quale vengono depositate anche le
somme derivanti da:
a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per
l'edilizia di cui alla presente legge;
b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme
dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della
legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive leggi di proroga dei
versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente;
c) tutti i rientri contabilizzati nella gestione speciale
prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n. 1036, compresi quelli destinati, in base al
prescritto decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalita'
di cui all'articolo 25, lettere b) e c), della legge 8 agosto 1977,
n. 513;
d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la
concessione dei contributi previsti dall'articolo 16;
e) i limiti di impegno, comunque autorizzati successivamente
all'entrata in vigore della presente legge, per la concessione di
contributi per interventi di edilizia residenziale, con la sola
esclusione di quelli relativi alla realizzazione di alloggi di
servizio, come definiti dall'articolo 1 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865.
Titolo III
NORME PER IL CREDITO FONDIARIO

Art. 14.
(Mutui edilizi)

Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla
base di apposite direttive del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio, sono tenuti ad offrire mutui edilizi, di
durata massima venticinquennale, con rate d'ammortamento a carico dei
mutuatari comprensive di capitale ed interessi, sia costanti sia
variabili nel tempo.
I mutui agevolati, assistiti da contributo dello Stato per la
realizzazione di programmi di edilizia residenziale sono concessi,
anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli
istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio con
assoluta priorita' rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive
da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed
edilizio sono tenuti a comunicare al Comitato per l'edilizia
residenziale l'entita' dei mutui deliberati e di quelli per i quali
sia pervenuta loro domanda ed in corso di istruttoria, distinte nelle
due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari.
Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale,
emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, lo schema tipo della documentazione che
gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono
utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei
mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di
iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.
Art. 15.
(Mutui indicizzati)

Per effettuare la provvista dei mezzi occorrenti all'erogazione di
mutui indicizzati, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed
edilizio emetteranno obbligazioni parimenti indicizzate, con
l'osservanza delle norme di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n.
376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n.
492, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976,
n. 7.
Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel
caso di mutui il cui capitale da rimborsare sia soggetto a
rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione, il credito
dell'istituto mutuante e' garantito dall'ipoteca iscritta, fino a
concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per capitale,
anche se rivalutato, interessi, spese ed accessori.
Per ottenere l'automaticita' dell'adeguamento dell'ipoteca prevista
dal precedente comma, la nota di iscrizione di detta ipoteca dovra'
contenere, anche senza altre successive formalita', l'indicazione che
l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno
diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto previsto
allo stesso precedente comma.
Ferme restando tutte le norme sul credito fondiario ed edilizio, le
disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili,
oltre che in caso di fallimento, anche in caso di procedure esecutive
regolate da leggi speciali.
Il capitale residuo dei mutui di cui al primo comma del presente
articolo puo' essere anticipatamente restituito, in tutto o in parte,
mediante consegna all'istituto mutuante di corrispondente importo di
obbligazioni a capitale rivalutabile, la cui serie deve essere fatta
risultare ai sensi del primo comma dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ovvero puo' essere
restituito con modalita' diverse qualora espressamente previste nel
contratto di mutuo.
Ai fini della restituzione anticipata, il capitale residuo del
mutuo che si intende restituire ed il valore nominale delle
obbligazioni utilizzate per la restituzione sono quelli risultanti
dal calcolo di rivalutazione immediatamente precedente alla data
della restituzione anticipata.
L'istituto mutuante provvedera' alla variazione del piano di
ammortamento della serie delle obbligazioni a norma del quarto comma
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21
gennaio 1976, n. 7.
Art. 16.
(Mutui agevolati)

Ai sensi del secondo comma del precedente articolo 14, sono
concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed
edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la
realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti
disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per
cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la
costruzione, con il limite massimo di lire 24 milioni per ogni
abitazione.
L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma precedente e'
soggetto, ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, n. 1, a
revisione biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per la determinazione del mutuo concedibile si fa
riferimento al limite massimo vigente al momento della deliberazione
del provvedimento regionale di concessione del contributo dello
Stato.
La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente
articolo misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni,
non puo' superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla
presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per
autorimessa o posto macchina.
Art. 17.
(Garanzie)

I mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed
edilizio ai sensi del secondo comma del precedente articolo 14 sono
garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e
sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso
integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
La garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione del
provvedimento regionale di concessione del contributo statale e resta
valida finche' sussista comunque un credito dell'istituto mutuante,
sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni
anche parziali in ammortamento ed anche nel caso di decadenza dal
beneficio del contributo.
La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti leggi
sull'edilizia agevolata, nei termini e con le modalita' in esse
previste, ed in particolare ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
maggio 1975, n. 166, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto
1977, n. 513.
L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal contributo
dello Stato, potra' procedere all'esecuzione individuale immobiliare
anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a
liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia
dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.
I provvedimenti di concessione del contributo devono essere
comunicati al Ministero del tesoro e al Comitato per l'edilizia
residenziale.
Ai mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10-ter del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, fatto salvo il potere regionale
di concessione dei contributi di cui alla lettera 1) del precedente
articolo 4.
Art. 18.
(Beneficiari dei mutui agevolati)

I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione
di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di
zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che
intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta', a
cooperative edilizie a proprieta' individuale, ad imprese di
costruzione ed a privati che intendano costruire la propria
abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per
cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del
mutuatario e' stabilito, ai sensi dei successivo articolo 20, in
misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di
appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati
da enti pubblici e cooperative edilizie a proprieta' individuale,
dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione,
dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da
privati.
L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente ed il
relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione
finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere
effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla
data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei
contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo
comma del successivo articolo 36.
I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresi' a
comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano
costruire abitazioni da assegnare in locazione nonche' a cooperative
edilizie a proprieta' indivisa. In tali casi l'onere a carico dei
mutuatari e' del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.
Sino al 31 dicembre 1980, non meno del 75 per cento degli
interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del
presente articolo e' destinato dalle singole regioni per programmi da
realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nelle
aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente
devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione
stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto
dal precedente articolo 16, primo comma, il costo dell'area non
potra' essere computato in misura superiore a quello determinato dai
parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del
medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Dal 1 gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo
devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona
previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai
sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su
quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo
13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 19.
(Contributo dello Stato)

Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura
indicata nel successivo articolo 20, e' corrisposto agli istituti di
credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del
denaro, determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, cosi' come convertito, con modificazioni,
nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e
integrazioni, e l'onere a carico dei mutuatario stesso.
Dopo i primi quattro anni, a decorrere dalla data del provvedimento
regionale di concessione del contributo dello Stato, previsto dalla
presente legge, i tassi stabiliti dal successivo articolo 20 sono
aumentati o diminuiti all'inizio di ogni biennio, in relazione
dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni
dell'I.S.T.A.T., verificatosi nel biennio precedente considerato
nella misura massima del 75 per cento. I tassi sono applicati al
capitale residuo calcolato all'inizio di ogni biennio.
Corrispondentemente, e' variato il contributo a carico dello Stato
che, in ogni caso, deve garantire la totale copertura della
differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento calcolata al
costo del denaro, al quale la operazione di mutuo e' stata definita,
e la quota a carico del mutuatario.
Per le cooperative a proprieta' indivisa la variazione dei tassi
secondo le modalita' di cui al comma precedente decorre dopo i primi
sei anni.
Art. 20.
(Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi)

I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di
cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione,
all'ampliamento o al riattamento di un'abitazione e quelli per
l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono
fissate:
a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e
destinate ad essere cedute in proprieta'; per i soci di cooperative
edilizie a proprieta' individuale o loro consorzi; per gli acquirenti
di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e
per i privati:
1) in L. 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;
2) in L. 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;
3) in L. 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;
b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da
istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in
locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento,
in L. 6.000.000.
I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione
biennale ai sensi della lettera o) dell'articolo 3.
Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si
tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta
dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun
componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o
dell'acquisto dello alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da
privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.
Art. 21.
(Modalita' per la determinazione del reddito)

Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo
nonche' ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali
per la formazione di graduatorie di aventi diritto all'assegnazione
dell'alloggio il reddito complessivo del nucleo familiare e'
diminuito di L. 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico;
agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto
concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione
dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono
calcolati nella misura del 75 per cento.
Per il requisito della residenza si applica quanto disposto
dall'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Art. 22.
(Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli
I.A.C.P.)

Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle
abitazioni realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ai
sensi del precedente articolo 1, lettera a), nonche' ai sensi
dell'articolo 2, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in L. 4.500.000.
Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni
del primo comma del precedente articolo 21.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, relativamente a bandi di
concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 23.
(Decadenza dal contributo dello Stato)

Qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa
di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai
sensi dell'ultimo comma dello articolo 20 ed alle condizioni previste
dal precedente articolo 18, di un reddito superiore a quello
determinato sulla base del precedente articolo 21, hanno diritto a
conservare l'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato
concesso sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione realizzata
dal privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente
ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo
Stato l'ammontare dei contributi gia' corrisposti agli istituti
mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.
Art. 24.
(Abitazioni realizzate con leggi anteriori)

Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in
programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da
cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello
Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i
requisiti e le procedure in esse stabilite.
Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di
reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le disposizioni
dei precedenti articoli 19, 20 e 21; in tal caso il tasso iniziale a
carico degli assegnatari non deve essere inferiore al 5,50 per cento.
Il diritto previsto dal precedente articolo 23 si estende, con le
modalita' ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi
stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il
frazionamento del mutuo.
Per il requisito della residenza si applica la disposizione di cui
al secondo comma dell'articolo 21.
Art. 25.

(Principi per la legislazione regionale relativa alla individuazione
dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le regioni provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento
di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
di edilizia agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri:
1) i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali
determinati, comprendere tutte le previsioni del progetto biennale, e
indicare le caratteristiche e la consistenza dei singoli interventi
programmati;
2) i concorsi devono essere banditi distintamente per ciascuna
categoria di operatori e prevedere criteri oggettivi di scelta e a
parita' di condizione il ricorso al sorteggio;
3) le cooperative, all'atto della presentazione delle domande per
ciascun programma di intervento, devono presentare l'elenco dei soci
prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da
realizzare aumentato in misura non inferiore al 50 per cento e non
superiore al 100 per cento per le sostituzioni necessarie in sede di
assegnazione.
La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorita'. Qualora
detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni
disponibili si procedera' a sorteggio fra tutti i soci della
cooperativa iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti i
soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo
stesso ambito territoriale.
Art. 26.
(Edilizia rurale)

Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, e'
concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli
interessi di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni
di credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di
credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme
legislative e statutarie che ne regolano l'attivita', per la
costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad
uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari,
mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione
che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando
l'attivita' agricola e a condizione che nessun membro convivente del
nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprieta' nel
territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito
complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente
articolo 20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti
sono attribuiti secondo le priorita' stabilite dalle leggi
regionali.
Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di
preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo
massimo di lire 24 milioni.
Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma
viene concesso agli istituti di credito per consentire loro di
praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento
sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel
successivo comma e viene determinato nella misura pari alla
differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate
al tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del
tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al
tasso agevolato.
I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i
coltivatori diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli
a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento
per i territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e
successive modificazioni e integrazioni.
Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive
emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al
riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti
dal presente articolo nonche' alla determinazione della quota da
destinare all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni.
Titolo IV
NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO
ESISTENTE

Art. 27.
(Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio
esistente)

I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici
generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende
opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente i mediante interventi rivolti alla conservazione, al
risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del
patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili,
complessi edilizi, isolati ed aree, nonche' edifici da destinare ad
attrezzature.
Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento
urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del
consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59
della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente
comma o successivamente con le stesse modalita' di approvazione,
possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli
isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione e'
subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al
successivo articolo 28.
Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e
comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi
che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti
urbanistici generali.
Qualora tali strumenti subordinino il rilascio della concessione
alla formazione del piano particolareggiato, sono consentiti, in
assenza di questo, gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonche' di restauro e di ristrutturazione edilizia che
riguardino esclusivamente opere interne e singole unita' immobiliari,
con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali.
Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora
riguardino globalmente edifici costituiti da piu' alloggi, sono
consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso
residenziali, purche' siano disciplinati da convenzione o da atto
d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese
dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegni a
praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi
concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di
urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 28.
(Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente)

I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli
immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al
terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi
di ristrutturazione urbanistica, individuando le unita' minime di
intervento.
I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del
consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni
presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa
abbia riportato il visto di legittimita' di cui all'articolo 59 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma
precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre
anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente
articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un
anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni
effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti
dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27.
Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani
di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati
dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella
statale.
I piani di recupero sono attuati:
dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;
dai comuni, nei seguenti casi:
a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente
per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al
precedente articolo 1, lettera a), anche avvalendosi degli istituti
autonomi per le case popolari, nonche', limitatamente agli interventi
di rilevante e preminente interesse pubblico, con interventi diretti
o mediante il convenzionamento con i privati;
b) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
c) per gli interventi da attuare, mediante esproprio od
occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari
delle unita' minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.
L'esproprio puo' aver luogo dopo che il comune abbia diffidato i
proprietari delle unita' minime di intervento a dare corso alle opere
previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine
non inferiore ad un anno.
Per i comuni che adottano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, i programmi pluriennali di attuazione, la
diffida di cui al comma precedente puo' effettuarsi soltanto una
volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di
attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene
incluso.
I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla esecuzione
delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante
occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei
proprietari, delle spese sostenute.
I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti
in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di
recupero.

Art. 29.
(Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni)

Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei
casi previsti dal quinto comma del precedente articolo 28, viene
utilizzata la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio
edilizio esistente, ai sensi della lettera c) del precedente articolo
4, detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello
Stato per i mutui agevolati.
La predetta quota e' messa a disposizione dei comuni e puo' essere
utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione, anche
per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con
esclusione della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione
delle attivita' economiche insediate negli immobili interessati dagli
interventi, nonche' per la redazione dei piani di recupero.

Art. 30 - (Piani di recupero di iniziativa dei privati)

I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.
La proposta di piano e' adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati.
I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimita' di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 31  - (Definizione degli interventi)

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono
cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme  sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. 

Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32.
(Disposizioni particolari)

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei
piani di recupero, approvati ai sensi del secondo comma del
precedente articolo 28, sono inclusi nei programmi pluriennali di
attuazione previsti dallo articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n.
10. I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali
anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi
nei piani di recupero.
Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono
tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente e a valutarne la incidenza ai fini
della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi
stessi.
Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli -
interventi di rilevante entita' non convenzionati ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 o della presente legge, la concessione
puo' essere subordinata alla stipula di una convenzione speciale
mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi
causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni
recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune,
concordando il canone con il comune medesimo ed assicurando la
priorita' ai precedenti occupanti.

Art. 33.
(Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero)

Gli interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai
piani particolareggiati, ove esistenti, purche' convenzionati ai
sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fruiscono delle
agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 16, per le
quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e
21 della presente legge. Il limite massimo del mutuo agevolato
concedibile, stabilito nel primo comma del precedente articolo 16, e'
fissato in lire 15 milioni ed e' soggetto a revisione cosi' le
modalita' previste dal secondo comma dello stesso articolo 16.
Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni
creditizie previste dal precedente articolo 16 siano effettuati da
imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate possono essere
cedute o assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per
l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare.
La cessione o l'assegnazione puo' essere disposta a favore dei
precedenti occupanti anche se non sono in possesso dei predetti
requisiti. In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo
pubblico.

Art. 34.
(Piani esecutivi vigenti)

Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare
all'edilizia economica e popolare, gia' approvati alla data di
entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento
del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con
deliberazione del consiglio comunale, il valore di piani di recupero
ed applicare le disposizioni del presente titolo.
Titolo V
FINANZIAMENTO DEL PIANO DECENNALE

Art. 35.
(Finanziamento per l'edilizia sovvenzionata)

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma,
lettere a) e c) dell'articolo 1 della presente legge, e' autorizzata
per il quadriennio 1978, 1979, 1980 e 1981 l'assegnazione agli
Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonche' ai
comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si
provvede mediante:
a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma,
lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
degli anni 1979, 1980 e 1981, che a tal fine sono prorogati al 31
dicembre 1987;
b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonche' le
altre entrate derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 1 della legge 27
maggio 1975, n. 166, allo articolo 4 del decreto-legge 13 agosto
1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed agli
articoli 16 e 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, relativi agli
anni 1979, 1980 e 1981;
c) l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi. Detta somma
sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1979, di lire
500 miliardi nell'anno 1980 e di lire 700 miliardi nell'anno 1981.
Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai
sensi del precedente comma derivanti dai proventi e rientri di cui
alle lettere a) e b) sono destinati a far fronte ai maggiori oneri
derivanti dalla realizzazione di programmi finanziati ai sensi dello
stesso comma e, per la parte eccedente, a nuovi programmi
costruttivi.
Per gli anni successivi al 1981, alla realizzazione del piano
decennale si provvede con la legge di approvazione del bilancio dello
Stato.
Gli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e i
comuni, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza
dell'importo loro assegnato nel programma regionale di localizzazione
ed a provvedere immediatamente a tutte le operazioni relative
all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da
localizzare.
La somministrazione dei fondi agli Istituti autonomi per le case
popolari e loro consorzi e ai comuni e' disposta in relazione ai
pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori.
Art. 36.
(Finanziamento per l'edilizia convenzionata agevolata)

Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia
residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente
articolo 16 e' autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978,
1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.
I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresi' alla
corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in
misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni
effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura
superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.
I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti
nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti
annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d)
del precedente articolo 13.
All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del
presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 37.
(Finanziamento per l'edilizia rurale)

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di
cui al precedente articolo 26 e' autorizzato, per l'anno finanziario
1978, un limite di impegno di lire 30 miliardi, che sara' iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante
corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla
legge 27 dicembre 1977; numero 984. Le riduzioni stesse saranno
stabilite dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed
alimentare secondo la procedura prevista dal sesto comma
dell'articolo 17 della predetta legge.
Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sara' provveduto
annualmente nell'ambito delle disponibilita' del bilancio dello
Stato.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 38.
(Completamento dei programmi di edilizia convenzionata agevolata per
l'anno finanziario 1977)

E' autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di
lire 20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento
di iniziative in corso, di ammontare unitario tale da consentire la
realizzazione di programmi funzionali.
I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non
impegnati entro il 31 marzo 1979 sono portati in aumento dei limiti
di impegno autorizzati dall'articolo 36.
Per i programmi costruttivi fruenti dei contributi previsti dai
commi precedenti, si applicano le norme della presente legge per
quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione
dei contributi. Nel caso in cui si tratti di completamento di
iniziative edilizie, i cui lavori siano iniziati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le
norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 ed all'articolo 43.
All'onere di 20, miliardi di lire derivante dall'applicazione del
presente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si
provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39.
(Accredito dei fondi alle province di Trento e Bolzano)

Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza
esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o
parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei
lavori pubblici, d'intesa con il presidente della giunta provinciale,
integra ed accredita le quote dei finanziamenti previsti dalla
presente legge, proporzionalmente alle entrate in copertura, da
devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati
dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670.
Art. 40.
(Incremento del fondo per mutui ai comuni per l'acquisizione delle
aree e per le opere di urbanizzazione)

Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai
sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
modificato dall'articolo 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e'
ulteriormente elevato a lire 700 miliardi. A tal fine, il tesoro
dello Stato e' autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e
prestiti la somma di lire 180 miliardi. Detta somma sara' iscritta
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in
ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979,
1980 e 1981.
Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. Il termine per la
trasmissione delle domande dei comuni, previsto dal primo comma del
citato articolo 9, decorre dalla data di approvazione del programma
di localizzazione degli interventi.
Con la legge di approvazione del bilancio per ciascuno degli anni
finanziari dal 1979 al 1981, e' stabilita la quota parte degli
stanziamenti di cui al primo comma, che sara' coperta con operazioni
di indebitamento sul mercato, che il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalita' che
saranno, con la stessa legge di bilancio, di volta in volta
stabilite.
Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41.
(Prima formulazione del piano e del programma di edilizia
residenziale)

In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, le disponibilita' finanziarie
imputabili al biennio 1978-79 sono ripartite tra le regioni dal
Comitato per l'edilizia residenziale secondo le proporzioni
desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513,
per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata nonche' tra le regioni e
tra le categorie di operatori secondo i criteri di cui all'articolo 9
della legge 27 maggio 1975, n. 166, per quanto riguarda i fondi per
l'edilizia convenzionata e agevolata.
Nell'effettuare la ripartizione dei fondi il Comitato per
l'edilizia residenziale accantonera' le riserve di cui alla lettera
f) dell'articolo 2 ed alla lettera q) dell'articolo 3 della presente
legge.
Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente
articolo 9, n. 5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse
attribuiti, alla destinazione degli stessi per settori di intervento
ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei
programmi di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata
comunicazione ai comuni.
I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le
disponibilita' di cui al precedente primo comma devono pervenire alla
fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi
dalla comunicazione regionale della relativa localizzazione.
I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con
le disponibilita' di cui al precedente primo comma, devono pervenire
alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto
condizionato di mutuo o alla concessione del contributo entro dieci
mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei
soggetti.
L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non
siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma
e' revocata e le disponibilita' conseguenti sono utilizzate in sede
di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.
Art. 42.
(Norme tecniche)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il
Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle
norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:
1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche
essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine
tecnologico e produttivo;
2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il
coordinamento delle norme tecniche regionali.
Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere
all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione,
l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni.
Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate
alla riduzione dei costi di costruzione.
Art. 43.
(Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni)

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di
cui al precedente articolo 42, gli edifici residenziali che
comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi
della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come
rapporto tra i metri cubi totali vuote per pieno dell'edificio e la
somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;
b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori,
misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori
altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a
metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non
inferiore a metri 2,40.
Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi
pubblici, sono consentite:
a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la
realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente
aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge
27 maggio 1975, n. 166;
b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori
delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve
eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi,
non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40
per i vani accessori.
Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle
disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve
comportare aumenti nelle densita' abitative consentite dagli
strumenti urbanistici vigenti, ne' nelle superfici coperte derivanti
dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli
stessi strumenti urbanistici.
L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e
dall'ultimo comma dell'articolo 16, deve risultare esplicitamente nel
parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata
nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella
contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Art. 44.
(Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato)

I mutui concessi per la realizzazione dei programmi costruttivi
localizzati su aree concesse in diritto di superficie comprese
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni,
usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso
integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle
condizioni e nei modi previsti per gli interventi fruenti di
contributo statale.
La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro,
a cura dell'ente mutuante, del relativo contratto di mutuo.
E' abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
Art. 45.
(Trasferibilita' e locazione di abitazioni realizzate nei piani di
zona)

Gli immobili realizzati, senza il contributo dello Stato,
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
167, e successive modificazioni e integrazioni possono essere ceduti
ad enti pubblici e a societa' di assicurazione, anche in deroga a
disposizioni legislative e statutarie, trasferendosi all'acquirente
tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il
costruttore ed il comune. In tal caso, e' fatto obbligo agli
acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i
requisiti prescritti dalla presente legge ed ai canoni previsti nelle
convenzioni.
Le abitazioni realizzate da imprese di costruzione in base a
programmi di edilizia convenzionata e agevolata finanziati prima
dell'entrata in vigore della presente legge possono essere cedute a
enti pubblici o cooperative edilizie a proprieta' indivisa, a
condizione che le abitazioni stesse siano assegnate in locazione
semplice a soggetti aventi i requisiti previsti dalle rispettive
leggi di finanziamento.
Art. 46.
(Cessione di aree dei piani di zona)

Le aree di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, possono essere, altresi', cedute ad imprese di
costruzione e loro consorzi.
Le imprese di costruzione e i loro consorzi possono effettuare
l'alienazione degli alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente
comma o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento,
anche in deroga al quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, trasferendosi all'avente causa dall'impresa di
costruzione gli obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo
comma.
Salvo i casi previsti al primo comma del precedente articolo 45,
l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento di cui
al comma precedente puo' avvenire esclusivamente a favore di soggetti
che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per
l'assegnazione di alloggi economici e popolari.
Art. 47.
(Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione)

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente
legge, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti
ai sensi e con le modalita' previste dalla legge 28 gennaio 1977, n.
10, sono rateizzati in non piu' di quattro rate semestrali.
I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie
secondo le modalita' previste dallo articolo 13 della legge 14
gennaio 1978, n. 1.
Art. 48.
(Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria)

Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione
prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituita da una
autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano
il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per
l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta
qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni.
In tal caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dando
comunicazione al sindaco del loro inizio.
Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della
presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale
data.
La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica
per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle
leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.
Art. 49.
(Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10)

Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, e' sostituito dal seguente:
"In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione,
con i benefici ivi previsti, non puo' essere data dopo due anni dalla
presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente
intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un
provvedimento negativo emesso dal comune".
Art. 50.
(Disciplina dei programmi costruttivi finanziati prima del 31
dicembre 1977)

Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977
con fondi stanziati da leggi precedenti alla presente legge si
applicano le procedure e le modalita' di attuazione stabilite nelle
stesse leggi di finanziamento.
Art. 51.
(Proroga dell'efficacia dei piani di zona)

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974,
n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e' prorogato
di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma
dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.
Art. 52.
(Modifiche della legge 8 agosto 1977, n. 513)

Al secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n.
513, e' aggiunto il seguente periodo:
"Si considera stipulato e concluso il contratto di cormpravendita
qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di
riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione
qualora non previsto per legge".
Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 27 della legge
8 agosto 1977, n. 513, per la conferma delle domande di cessione in
proprieta' e' prorogato al 31 ottobre 1978.
All'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' aggiunto il
seguente comma:
"La cessione in proprieta' degli alloggi realizzati in base alla
legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei
"Sassi" nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere
regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina
ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura
vendita".
Il primo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513,
e' sostituito dai seguenti:
"Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo
27 e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio
tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione
dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per
cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente
dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e
con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in
cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello
determinato ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione
di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
In sede di stipula del contratto di cessione in proprieta', gli
istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre
dal predetto valore le eventuali migliorie apportate
dall'assegnatario";
Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n.
513, le parole: "del 25 per cento" sono sostituite con le altre: "del
15 per cento" Al terzo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto
1977, n. 513, le parole: "al 40 per cento" sono sostituite dalle
altre: "al 30 per cento".
All'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' aggiunto,
dopo il quarto comma, il seguente:
"In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico
erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case
popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di
vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante
valutazioni per campione".
Al primo comma dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513,
le parole: "otto decimi" sono sostituite dalle altre: "sette decimi"
e le parole: "del 5 per cento" sono sostituite dalle altre: "del 15
per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in
proprieta'".
Art. 53.
(Limiti di applicazione dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977,
n. 513)

Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della
legge 8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli
enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi,
previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1035, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti
dall'articolo 2 di detto decreto del Presidente della Repubblica e
successive modificazioni.
La regolarizzazione del rapporto locativo e' subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo
familiare almeno da un anno prima della data di entrata in vigore
della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni
arretrati;
c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il
godimento dell'alloggio ad assegnatario gia' individuato in
graduatorie pubblicate a norma di legge.
Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia
regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni
verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera a)
continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge 8
agosto 1977, n. 513.
Art. 54.
(Proroga dei termini)

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 8
agosto 1977, n. 513, e' prorogato al 31 ottobre 1978.
Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della
medesima legge 8 agosto 1977, n. 513, prorogato dalla legge 27
febbraio 1978, n. 44, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
1978.
Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il
completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di
costruzione alla data del 1 gennaio 1974, e' prorogato al 31 dicembre
1978.
Art. 55.
(Norme transitorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica)

Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3,
lettera g), all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica provvede, sulla base della graduatoria formata dalla
commissione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, il comune nel cui territorio
gli alloggi stessi sono stati realizzati.
E' fatta tuttavia salva la facolta' delle regioni, in pendenza
della predetta emanazione e sulla base dei criteri contenuti nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, di
apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del
procedimento di assegnazione ivi stabilito.
Art. 56.
(Fonti energetiche alternative)

Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione di
edifici residenziali sara' data la preferenza agli interventi che
prevedono l'installazione di impianti di riscaldamento e di
produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non
tradizionali.
Per i predetti interventi il Comitato per l'edilizia residenziale
puo' stabilire una elevazione del limite massimo dei costi
ammissibili di cui alla lettera n) del precedente articolo 3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Comitato per l'edilizia residenziale provvedera' a formare
un elenco, da aggiornare ogni biennio, delle fonti energetiche da
considerarsi non tradizionali ai fini dell'applicazione del
precedente comma, con l'osservanza delle norme contro l'inquinamento.
Art. 57.
(Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate)

Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante
dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle
obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito
fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 58.
(Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative)

Il limite massimo di L. 25.000.000, di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto dall'articolo 1
della legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 376, previsto come
valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio da parte di
societa' cooperative edilizie e loro consorzi, in possesso dei
requisiti prescritti, e' elevato a L. 35.000.000.
Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui
al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali
imposte di registro e di trascrizione ipotecaria.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 12 del decreto
legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, ad eccezione di
quelle del primo periodo del secondo comma.
Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si
applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, fermi restando i limiti massimi di valore
previsti dalle norme in vigore alla data di registrazione degli atti
di assegnazione.
Art. 59.
(Norme fiscali per gli interventi di recupero)

Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per
oggetto gli interventi previsti dall'articolo 31 della presente
legge, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso
articolo, sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota del sei per cento, ridotta al tre per cento qualora gli
interventi siano stati effettuati con il concorso o il contributo
dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati per legge.
Le stesse aliquote si applicano alle cessioni di fabbricati, o
porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato
gli interventi di cui al primo comma.
Art. 60.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente
legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI - STAMMATI -
MORLINO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

ORGANICO DEL SEGRETARIATO GENERALE
DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
Carriera dirigenziale e direttiva:
Dirigente generale........................................... 1
Dirigente superiore amministrativo........................... 3
Dirigente superiore tecnico.................................. 2
Primo dirigente amministrativo............................... 4
Primo dirigente tecnico...................................... 3
--
13
Ispettori generali e direttore di divisione ad esaurimento|
Direttore aggiunto di divisione ed equivalenti qualifiche|
tecniche................................................ > 16
Direttore di sezione ed equivalenti qualifiche tecniche|
Consiglieri ed equivalenti................................ 24
--
40
Carriere di concetto amministrativa e tecnica:
Geometri capi, ragionieri capi, segretari capi e disegna-
tori capi............................................... 8
Geometri principali, ecc.................................. 12
Geometri, ragionieri, segretari e disegnatori............. 20
--
40
Carriera esecutiva amministrativa e tecnica:
Coadiutori superiori...................................... 8
Coadiutori principali..................................... 12
Coadiutori e coadiutori dattilografi...................... 30
--
50
Coadiutori meccanici superiori............................ 4
Coadiutori meccanografi................................... 10
--
14
Carriera ausiliaria:
Commessi capi............................................. 3
Commessi.................................................. 6
--
9

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