Legge n.167 del 18 aprile 1962
Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.
(GU n.111 del 30-4-1962)
Vigente al: 15-5-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano
capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da
destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o
popolare, nonche' alle opere e servizi complementari, urbani e
sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del
Consiglio comunale, alla formazione del piano.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, puo', con suo decreto, disporre la
formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della
facolta' di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da
parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessita' e, in
particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati
ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane
superiore all'8 per cento.
Piu' Comuni limitrofi che si trovano nelle condizioni di cui al
presente articolo possono costituirsi in consorzio per la formazione
di un unico piano consorziale ai sensi della presente legge.
Art. 2.
Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata
in vigore della presente legge o, nei casi di cui all'articolo 1,
terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro per i
lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato il piano, il
prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta
del Comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione
del piano.
Il commissario e' tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni
dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30
giorni a conoscenza del Consiglio comunale.
Art. 3.
L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in
relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare e dal suo
prevedibile sviluppo per un decennio.
Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone
destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con
preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.
Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali
insistono immobili da demolirsi per ragioni igienico-sanitarie e
individuate nell'ambito di piani particolareggiati di esecuzione del
piano regolatore.
Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la
formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale
nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario
apportare modifiche a questi ultimi, si puo' procedere con varianti
agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente
legge costituisce variante al piano regolatore.
Qualora non esista piano regolatore, le zone riservate alla
edilizia economica e popolare, ai sensi dei precedenti commi, sono
comprese in un programma di fabbricazione, il quale e' compilato a
norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, ed e' approvato a norma dell'articolo 8
della presente legge.
Art. 4.
Il piano deve contenere i seguenti elementi:
a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad
opere ed impianti di interesse pubblico, nonche' ad edifici pubblici
o di culto;
b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della
tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei
singoli edifici;
c) la profondita' delle zone laterali a opere pubbliche, la cui
occupazione serva ad integrare le finalita' delle opere stesse ed a
soddisfare prevedibili esigenze future.
Art. 5.
Il progetto del piano e' costituito dai seguenti elaborati:
1) planimetria in scala non inferiore a 1: 10.000, contenente le
previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le
indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa
individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;
2) planimetria in scala non inferiore ad 1: 2.000, disegnata
sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'articolo
4;
3) gli elenchi catastali delle proprieta' comprese nel piano;
4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona
esecuzione del piano;
5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della
spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per
l'attuazione del piano.
Art. 6.
Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del
Consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria
comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.
Dell'eseguito deposito e' data immediata notizia al pubblico
mediante avviso da affiggere all'albo del Comune e da inserire nel
Foglio annunzi legali della Provincia, nonche' mediante manifesti.
Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunzi
legali, gli interessati possono presentare al Comune le proprie
opposizioni.
Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria
comunale, il sindaco comunica il piano anche alle competenti
Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui
quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano
in uso di dette Amministrazioni.
Le Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro
eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione.
Art. 7.
Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonche' il
termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente
articolo 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti
gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni
ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere
pubbliche.
Art. 8.
I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere
pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, se non
comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono
opposizioni od osservazioni da parte delle Amministrazioni centrali
dello Stato.
Qualora, il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi
siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al
comma che precede, il provveditore regionale alle opere pubbliche,
riscontrata la regolarita' degli atti, li trasmette, entro trenta
giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una
relazione della sezione urbanistica regionale.
In tale caso i piani sono approvati dal Ministro per i lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai
due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.
Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed e' depositato,
con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del
pubblico.
Dell'eseguito deposito e' data notizia, a cura del sindaco, con
atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario
degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla
inserzione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 9.
I piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno
efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed
hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della
legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Per giustificati motivi l'efficacia dei piani puo', su richiesta
del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, per non oltre due anni.
L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di
indifferibilita' ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in
esso previsti.
La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione
di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la
dichiarazione di idoneita' preveduta dall'articolo 8 della legge 9
agosto 1954, n. 645.
Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo
di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli
articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.
Art. 10.
I Comuni ed i Consorzi, di cui all'articolo 1, ultimo comma,
possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad
un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono
autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa
urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma, del
successivo articolo 16, ad enti o privati che si impegnino a
realizzare la costruzione di case economiche o popolari.
Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo
di acquisto o dell'indennita' di esproprio, maggiorato delle spese
sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo
conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.
Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la
costruzione di case popolari:
a) dallo Stato dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato
e dagli Istituti autonomi per le case popolari
c) dall'I.N.A.-Casa;
d) dalle Societa' cooperative per la costruzione di case popolari
a favore dei propri soci;
e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani;
f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che
costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di
futura vendita, non aventi scopo di lucro.
Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree
che intendono scegliere e l'entita' delle costruzioni che sulle
stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno.
Art. 11.
Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di
aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente
articolo 10 e per i servizi di carattere generale di cui al
successivo articolo 19, tenendo conto delle aree gia' prescelte dal
Comune o dal Consorzio per l'esecuzione del proprio programma e per
l'utilizzazione, ai fini del primo comma dell'articolo 10, delle aree
di cui all'articolo 16, sulle quali i proprietari abbiano richiesto
di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto
dell'esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree
che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti
stessi.
Nel caso di piano comunale, l'elenco e' compilato da una
Commissione presieduta dal sindaco e composta:
a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
b) del capo dell'Ufficio tecnico comunale;
c) dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o di un suo
delegato;
d) del presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case
popolari o di un suo delegato;
e) di un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.
Nel caso di piano consorziale, la composizione della Commissione
rimane invariata, per quanto riguarda le lettere c), d) ed e). I
membri di cui alle lettere a) e b) si ripetono per ciascun Comune,
aderente al Consorzio. Il presidente di questo presiede la
Commissione.
Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'articolo 10.
Art. 12.
L'Ufficio tecnico erariale determina l'indennita' di espropriazione
delle aree nella misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Il valore venale e' riferito a due anni precedenti alla
deliberazione comunale di adozione del piano e va determinato senza
tenere conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o
indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano.
L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennita' da
esso fissata.
Resta impregiudicata la facolta' dei Comuni e degli enti di cui
all'articolo 10, terzo comma, di procedere all'espropriazione
avvalendosi di altre norme vigenti.
Art. 13.
Il prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennita'
determinata ai proprietari interessati, i quali entro il perentorio
termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un
accordo bonario sull'indennita' stessa. Tale dichiarazione e' dal
prefetto comunicata all'ente al quale l'area e' stata destinata.
Art. 14.
Qualora nel termine indicato nell'articolo 13, non sia intervenuta
dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito
dall'atto di cessione, il prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto
deposito dell'indennita' di espropriazione in misura pari a quella
indicata nell'articolo 12, emette immediatamente il decreto di
espropriazione.
Qualsiasi contestazione concernente l'indennita' di espropriazione
non interrompe il corso della espropriazione stessa e non ne
impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione
del decreto di espropriazione.
Art. 15.
Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto
dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree
soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di
questa ne' impedirne gli effetti.
Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi
quelli di uso civico, si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla
indennita' di espropriazione.
Art. 16.
I proprietari delle aree, gia' destinate ad edilizia residenziale
comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge, possono,
entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco
di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi
caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare.
Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme
della, Commissione di cui all'articolo 11, richiesto ai fini del
coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non
sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'articolo 10.
I progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Ufficio
del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni
siano di tipo economico o popolare.
Art. 17.
I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 16
devono iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla data di
comunicazione dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il biennio
dall'inizio della costruzione.
L'accertamento dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni e'
effettuato dagli Uffici del genio civile.
Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di
centoventi giorni, le aree relative sono destinate ad acquisti ed
espropriazioni secondo le norme della presente legge, ma il prezzo di
acquisto o l'indennita' sono corrisposte al proprietario con una
riduzione del 10 per cento a titolo di penale.
L'ammontare della penale e' versato al Comune direttamente
dall'acquirente o espropriante ed e' impiegato dal Comune per
l'acquisto o l'esproprio delle aree a norma della presente legge e
per l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 19.
Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini
di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per i lavori
pubblici promuove la espropriazione della costruzione per completarla
e destinarla alle categorie di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.
Il prezzo di espropriazione della parte costruita non puo' superare
il valore dell'area calcolato ai sensi del precedente articolo 12,
oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il
migliorato.
I termini di cui al primo comma del presente articolo possono
essere congruamente prorogati dalla Commissione di cui all'articolo
11, qualora si tratti di costruzione destinata ad alloggio del
proprietario dell'area e per la quale il proprietario stesso abbia
fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi vigenti sul
l'edilizia economica o popolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le
costruzioni effettuate sulle aree cedute dai Comuni a norma del primo
comma dell'articolo 10.
Art. 18.
L'Ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni
di cui agli articoli 16 e 17 per assicurarne la rispondenza alle
norme della presente legge qualora ne constati l'inosservanza, ordina
l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti
necessari per la modifica delle costruzioni.
In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano
le sanzioni prevedute dall'articolo 41, lettera b), della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
La dichiarazione di abitabilita' dei fabbricati di cui al presente
articolo e' rilasciata previa presentazione al Comune di un
certificato dell'Ufficio del genio civile attestante che la
costruzione eseguita e' conforme al progetto vistato ai sensi del
primo comma.
Gli alloggi costruiti a norma del primo comma dell'articolo 16
possono essere dati in affitto solo a coloro che si trovino nelle
condizioni di essere assegnatari di alloggi popolari ai sensi delle
vigenti disposizioni, ad un canone, convenzionato con il Comune, per
i primi quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del
certificato di abitabilita', determinato nella misura del 5 per cento
sul costo di costruzione di abitazioni analoghe realizzate dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 19.
I Comuni sono obbligati a provvedere, con priorita' rispetto ad
altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei
necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici
servizi delle zone incluse nei piani, utilizzate in proprio dagli
enti di cui al terzo comma dell'articolo 10.
Art. 20.
Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti
disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli
articoli 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione
a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.
Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.
Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi
ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge
o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni
dall'acquisto, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali
previsti dal presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO - TAVIANI -
BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI -
TREMELLONI - ANDREOTTI -
RUMOR - BERTINELLI