Decreto Legge n.398 del 5 ottobre 1993
Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
(GU n.234 del 5-10-1993)
Vigente al: 6-10-1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della previdenza sociale e dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Programmi di investimento 1993-1995
1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente
al fine di verificare l'esecutivita' dei singoli progetti, di
confermarne le priorita' e di accelerarne l'attuazione, anche
mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso
termine, ha facolta' di deliberare la revoca, da disporsi, nei
successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei
finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia
stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di
destinare le somme disponibili ad opere affidabili per l'esecuzione
entro novanta giorni dalla delibera CIPE, con priorita' per quelle
dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Nella riallocazione delle risorse
il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente,
nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e
territoriali della spesa inizialmente prevista.
2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse
alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di legge
finanziaria per il 1994 viene data analitica indicazione delle
variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio
1993-95 in esecuzione del presente decreto.
3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con
decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di
spesa.
4. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base
del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre
1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi
compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione
approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino
ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre
1993 e ne da' comunicazione al Ministro del bilancio e della
programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il
commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi
dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F".
"3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30
settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne da'
comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione
economica, che provvede ai sensi del comma 1".
5. All'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dopo il
comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili
nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino gia'
aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari
gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici,
gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori pre-
via conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari
e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al
rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della
gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformita' ai criteri
di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone
per lo scopo uno schema di contratto tipo".
Art. 2.
Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania,
Basilicata e del Belice
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge
23 gennaio 1992, n. 32, e' autorizzata l'utilizzazione della somma di
lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle
finalita' di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi
per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76.
2. La disponibilita' di cui al comma 1 e' destinata:
a) alla liquidazione dell'aggiornamento del contributo concesso
ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del testo unico approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, a condizione che
l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi
previsti in sede di concessione del contributo;
b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli
interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti
industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del testo
unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonche'
all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la
funzionalita' delle infrastrutture realizzate.
3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11,
del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76, e' elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non
superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volonta' del
beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia in fase di
effettivo completamento ed abbia gia' raggiunto la misura del
settantacinque per cento.
4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39
del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e
tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative
gia' insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le
iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel
progetto originario e che l'ampliamento programmato determini
ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui
all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30
marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo
di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo
unico. Il prezzo di cessione del lotto e' determinato in misura pari
al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in
misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5- bis del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.
5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale
dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39
del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel
disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso
possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo
tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in
attivita' nell'area industriale. Le opere e gli impianti
eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla
base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa
effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato
designato da parte del presidente del tribunale territorialmente
competente, che curera' il reperimento della documentazione di spesa
avvalendosi della Guardia di finanza.
6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3
del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76, tuttora disponibile presso i comuni, e' utilizzato esclusivamente
per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel
rispetto delle priorita' sancite dall'articolo 3 della legge 23
gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta
nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76, e' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate di
dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di
cui all'articolo 3 del medesimo testo unico. Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, puo'
autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di
destinazione alle pubbliche amministrazioni per il completamento di
opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se
strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio
edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e con
esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa
privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-
appalto. Per ogni ulteriore necessita' finanziaria per il ripristino
di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con
assoluta priorita', utilizzando gli ordinari stanziamenti di
bilancio. Resta fermo il divieto previsto dall'articolo 34, comma 23,
del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi
di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del medesimo
testo unico.
7. Il comma 1 dell'articolo 21 del testo unico approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' sostituito dal seguente:
" 1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di
edilizia privata, con proprio decreto il sindaco, tenendo conto della
complessita' e delle eventuali varianti apportate agli interventi
stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti
interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonche' di ogni
altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha
facolta' di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione
dei lavori".
8. Il termine 31 dicembre 1992 previsto dall' articolo 2, commi 1
e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori
di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo
tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.
9. All'articolo 15 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, e'
aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute
in proprieta' ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n.
225, le somme gia' assegnate possono essere utilizzate dai comuni,
anche ai sensi dello stesso articolo 8, primo comma, lettera d),
della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari".
10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata delle connesse
opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal
terremoto del 1968, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36
miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
11. Sono trasferite alla regione siciliana le funzioni statali rel-
ative al frazionamento e all'accatastamento delle aree di sedime per
la ricostruzione privata nelle zone della Valle del Belice colpite
dagli eventi sismici del gennaio 1968 ed antecedenti alla data di
entrata in vigore della legge 21 marzo 1987, n. 120 .
Art. 3.
Imputazione delle spese di programmazione e progettazione
1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle
categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni
competenti possono destinare una quota non superiore al 2,50 per
cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura di
programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di
massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche,
geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni,
nonche' gli studi per il finanziamento di progetto. Analoghi criteri
adottano, per i propri bilanci, le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le prov-
ince o loro consorzi.
2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e
dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante
e' autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui
al comma 1, anche se gia' anticipate dall'ente mutuatario.
Art. 4.
Procedure per il rilascio di concessioni edilizie conformi alle
previsioni degli strumenti urbanistici
1. Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle previsioni
di strumenti urbanistici approvati e vigenti, sono soggette alle
disposizioni dei commi da 2 a 13. Dette disposizioni non si applicano
nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939,
n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In assenza di legislazione regionale, si applicano le
disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. I comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo
alla concessione edilizia, entro trenta giorni dalla richiesta, un
certificato in cui sono indicate le prescrizioni urbanistiche ed
edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.
4. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della
domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia
l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorita'
competente ad emettere il provvedimento. Il termine puo' essere
interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede
all'interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente
per intero dalla data della presentazione della documentazione
integrativa.
6. Il provvedimento conclusivo e' adottato e comunicato entro i
trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.
7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la
comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6,
l'interessato puo', con atto notificato o trasmesso in piego
raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco di
adempiere entro trenta giorni. Alla richiesta deve essere allegata, a
condizione di procedibilita', una relazione a firma del progettista,
che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformita' degli
interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun
provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta.
8. Il progettista, che nella relazione di cui al comma 7, rende
dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero, e' punito
con le pene previste dall'articolo 373 del codice penale.
9. Il titolare della concessione edilizia assentita ai sensi del
comma 7 puo' dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del
loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai
sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni,
calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio. La misura del
conguaglio e' determinata entro i successivi novanta giorni, a cura
degli organi comunali, ed e' notificata al titolare della concessione
edilizia che dovra' provvedere al relativo versamento entro dieci
giorni dalla data della notifica.
10. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla
costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali,
nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo della concessione una
copia della richiesta di adempimento, integrata con la relazione di
notifica o con l'avviso di ricevimento della raccomandata. Gli
estremi dei predetti atti sono esposti all'esterno del cantiere
nell'apposito cartello indicante i lavori.
11. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati
di abitabilita' e di agibilita', estesi all'accertamento della
conformita' urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici
comunali.
12. Si applicano le sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive modificazioni.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al
rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali non siano gia'
in vigore disposizioni piu' favorevoli.
Art. 5.
Finanziamento delle opere di edilizia scolastica
1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma
3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e' differito al 31 dicembre
1993.
2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui
all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della
documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine
stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al
finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta
giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi
adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione;
ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il
commissario ad acta e' nominato dal commissario del Governo.
Art. 6.
Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale
1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad
esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla
riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa
deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro
quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
promuovendo, se del caso, con la partecipazione del soggetto
proponente, la conclusione di un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 7.
Edilizia sovvenzionata e agevolata
1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, sono sostituiti dai seguenti:
" 7. Il presidente della giunta regionale puo' promuovere una
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione
della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di
individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale.
8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non
pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di
pubblicazione della delibera regionale di localizzazione sul
Bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina,
nei trenta giorni successivi, un commissario ad acta che provvede
entro sessanta giorni.
8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la
regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione
degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Qualora la
regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua
competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data
di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia
sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i
fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilita'
finanziarie da ripartire tra le regioni".
2. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della
giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento
utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia
residenziale gia' avviati, nonche' gli eventuali ritardi nella
programmazione e nella realizzazione degli interventi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei
programmi gia' approvati e i relativi termini sono ridotti alla meta'
e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito delle
disponibilita' loro attribuite, riservano una quota non inferiore al
5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri
locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito
di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni
provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi,
alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.
Art. 8.
Edilizia per la mobilita' del personale pubblico ed edilizia
sperimentale
1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di
intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al
fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato
articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai
sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare
nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4
del presente articolo.
2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui
territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione
nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, provvede in via
sostitutiva nei successivi centoventi giorni, anche mediante la
nomina di un commissario ad acta.
3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti
sono revocati di diritto.
4. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della
giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 9.
Nuovi contributi in materia edilizia
1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive
modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del
costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova
edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di
costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei
programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio
1992, n. 179.
3. Il contributo concesso non puo' superare il 30 per cento del
costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 20
per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi
realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un
periodo non inferiore a otto anni.
4. Il CER determina modalita' e criteri generali per la concessione
dei contributi e la determinazione dei canoni di locazione.
Art. 10.
Contributi per l'edilizia residenziale pubblica
1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo
16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonche' di
quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8
agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato a
utilizzare, fino al limite di novanta miliardi, le risorse
disponibili di cui all'articolo 4- bis del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
1983, n. 637, e non impegnate per le finalita' originarie. La
predetta somma di lire novanta miliardi e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo
8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno 1993.
2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore
degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un
massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.
Art. 11 - Programmi di recupero urbano
1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.
2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilita' degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonche' all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro.
4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco puo' promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3. 5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalita' e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali piu' deboli.
Art. 12.
Procedure per i piani di difesa del suolo
1. All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la
lettera g) e' sostituita dalla seguente:
" g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei
programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di
interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un
congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente
tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare
l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della
giunta regionale interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli
organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici".
2. All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) puo' indire, in sostituzione degli enti attuatori di
interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai
sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' promuovere la conclusione degli accordi di programma ai
sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990".
3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6- bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le
autorita' di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle
amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e
prescrizioni, nonche' per l'adozione di misure di salvaguardia; esse
possono proporre alle autorita' competenti l'adozione di ordinanze
cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attivita'
antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi
del piano di bacino.
6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed
approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a
materie organiche o per sottobacini".
4. All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e'
soppressa la lettera d); conseguentemente la misura del 15 per cento
di cui al medesimo comma 2 e' ridotta al 10 per cento.
5. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno
1994, per le finalita' di cui al comma 1, si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".
6. All'articolo 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A valere sullo
stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei
Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo,
propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al
finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento
funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per
l'anno 1993 tale quota e' stabilita in lire 10 miliardi da ripartire
sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro e dei lavori pubblici".
7. All'articolo 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
dopo le parole "e la ripartizione degli stanziamenti" sono inserite
le seguenti: "ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi
tecnici nazionali".
8. Le somme trasferite ai segretari generali delle autorita' di
bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di
trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilita'
allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.
Art. 13.
Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente
1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attivita' di
salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o
provincia autonoma interessata puo' procedere, su conforme delibera
della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un
commissario ad acta. Ai fini dell'acquisizione delle necessarie
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche, il commissario convoca, di regola,
apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni
dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimita'
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e comporta, per quanto occorra, variazione anche
integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali,
senza necessita' di ulteriori adempimenti. Comporta, altresi',
dichiarazioni di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei
lavori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla
priorita', sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa,
sentita altresi' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei
singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per
la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto
residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente.
3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli
articoli 16 e 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonche' le regioni nel cui
territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento
idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui
all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli
interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre
1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai
requisiti di qualita' stabiliti dall'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Entro il 31
dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei
lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli
interventi.
Art. 14.
A. N. A. S.
1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel
settore stradale, l'ANAS e' autorizzata ad assumere impegni
pluriennali anche in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato
di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene
assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni
finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7
febbraio 1961, n. 59, e successive modificazioni, e cio' anche in
pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi
mutui.
2. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire,
con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.
3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di
lavori dell'ANAS che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi
dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F, si procede previa verifica della congruita' dei prezzi da
parte della competente direzione tecnica.
4. E' autorizzata l'erogazione, alle societa' concessionarie di
autostrade, dei contributi previsti per l'esecuzione delle opere di
cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza
della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.
5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumita' sono altresi'
autorizzate, nei limiti di lire 200 miliardi, gia' in essere nel
bilancio ANAS, l'esecuzione delle opere di adeguamento
dell'autostrada Torino-Savona nonche' l'erogazione dei relativi
contributi, in pendenza della formalizzazione degli atti
convenzionali.
Art. 15.
Disposizioni di attuazione
1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui,
occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SPAVENTA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
GIUGNI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
MERLONI, Ministro dei lavori
pubblici
SPINI, Ministro dell'ambiente
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO