Decreto del Presidente della Repubblica n.203 del 24 maggio 1988
Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
(GU n.140 del 16-6-1988 - Suppl. Ordinario n. 53)
Vigente al: 1-7-1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
Viste le direttive CEE nuneri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, tutte indicate nell'elenco C allegato alla
legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 6 maggio 1988, ai termini dell'art. 15
della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad
emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco
C e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli
adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita', dell'ambiente e per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente decreto detta norme per la tutela della qualita'
dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su
tutto il territorio nazionale.
2. Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto:
a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione
nell'atmosfera;
b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro
impiego;
c) i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria
nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento,
analisi e valutazione;
d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di
campionamento, analisi e valutazione.
Art. 2
Ai fini del presente decreto si intende per:
1. Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale
composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla
presenza nella stessa di uno o piu' sostanze in quantita' e con
caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e
di salubrita' dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio
diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le
attivita' ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente;
alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali
pubblici e privati.
2. Valori limite di qualita' dell'aria: limiti massimi di
accettabilita' delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione
relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno.
3. Valori guida di qualita' dell'aria: limiti delle concentrazioni
e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente
esterno destinati:
a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione
dell'ambiente;
b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone
specifiche di protezione ambientale per le quali e' necessaria una
particolare tutela della qualita' dell'aria.
4. Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa
introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa
produrre inquinamento atmosferico.
5. Linee guida per il contenimento delle emissioni: criteri in
linea con l'evoluzione tecnica messi a punto relativamente a settori
industriali contenenti indicazioni su:
a) cicli tecnologici;
b) migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del
contenimento delle emissioni;
c) fattori di emissione con e senza l'applicazione della migliore
tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni.
Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e
massimi di emissione.
6. Fattore di emissione: la quantita' di sostanza inquinante emessa
riferita al processo produttivo considerato nella sua globalita' e
nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa
inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima
impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il
settore produttivo in esame.
7. Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico
adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento
e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la
protezione della salute e dell'ambiente, sempreche' l'applicazione di
tali misure non comporti costi eccessivi.
8. Valore limite di emissione: la concentrazione e/o la massa di
sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato
intervallo di tempo che non devono essere superate.
9. Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per
usi industriali o di pubblica utilita' e possa provocare inquinamento
atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.
10. Impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito
ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 3
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanita' e dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono
fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualita'
dell'aria, validi su tutto il territorio nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della sanita' e dell'industria del commercio e
dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte
regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i
valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti
e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie
disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti
esistenti alla normativa del presente decreto.
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi
1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo
1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 28 maggio 1983.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', provvede:
a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei
piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita'
dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali gia' acquisite;
b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualita'
dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro
compatibilita';
c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a
carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior
inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche
ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori
limite di qualita' dell'aria piu' restrittivi;
d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la
qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento
regionali, nonche' una relazione annuale sullo stato della qualita'
dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti
dalle regioni;
e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti
di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati
forniti dalle regioni.
Art. 4
1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente
dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano
nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre
leggi dello Stato. In particolare e' di competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione,
conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto
dei valori limite di qualita' dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria, compresi tra
i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato,
nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle
quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento
dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o
industriali;
c) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria coincidenti o
compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito
dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle
quali e' necessario assicurare una speciale protezione
dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base
della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee
guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In
assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere
superato il piu' elevato dei valori di emissione definiti nelle
linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi
statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche
esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al
punto a), di valori limite delle emissioni piu' restrittivi dei
valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonche' per
talune categorie di impianti la determinazione di particolari
condizioni di costruzione o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di
rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione
dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualita' dell'aria
da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanita', per i
fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera d).
Art. 5
1. E' di competenza delle province la redazione e tenuta
dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, redatto
sulla base dei criteri individuati dalle autorita' statali competenti
ed attuato secondo le indicazioni organizzative della regione.
Art. 6
1. In attesa di una riforma organica delle competenze per il
rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e
degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia,
per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata
domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma
competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati
il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire
l'inquinamento, la quantita' e la qualita' delle emissioni, nonche'
il termine per la messa a regime degli impianti.
2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al
Ministro dell'ambiente, nonche' allegata alla domanda di concessione
edilizia rivolta al sindaco.
Art. 7
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la regione accerta:
a) che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione
dell'inquinamento atmosferico;
b) che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai
limiti consentiti.
2. La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i
comuni ove e' localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga
di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro
trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi
inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi sessanta
giorni, ha facolta' di richiedere al Ministro dell'ambiente di
provvedere sulla domanda, notificando tale istanza alla regione. Il
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede entro i
successivi trenta giorni.
3. L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantita' e la
qualita' delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte,
nonche' il termine per la messa a regime degli impianti.
4. Il sindaco e' tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque
giorni dalla richiesta della regione.
5. La regione, contestualmente al rilascio del provvedimento
autorizzatorio, comunica alle autorita' competenti e all'impresa la
periodicita' e la tipologia dei controlli comunque necessari.
Art. 8
1. L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla
messa in esercizio degli impianti, ne da' comunicazione alla regione
e al sindaco del comune o dei comuni interessati.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime
degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni
interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data
per un periodo continuativo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a
regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarita' delle
misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonche' il
rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i
limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie
per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti
prescritti.
Art. 9
1. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad
effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga
necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla
formazione delle emissioni.
Art. 10
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,
l'autorita' regionale competente procede secondo la gravita' delle
infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione della attivita' autorizzata
per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di
pericolo per la salute e/o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in
caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino
situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per
l'ambiente.
Art. 11
1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in
seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonche'
alla evoluzione della situazione ambientale.
Art. 12
1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di
autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione
del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire
l'inquinamento, la quantita' e la qualita' delle emissioni, nonche'
un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei
parametri indicati nell'art. 13, comma 1.
Art. 13
1. La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente
atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche
tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata
della vita residua degli impianti, della qualita' e quantita' delle
sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici
derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile,
autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni
stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento.
2. L'autorita' competente provvede sulla domanda nel termine di
centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, salve le
responsabilita' delle autorita' competenti, l'impresa e' comunque
tenuta a realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi
indicati nella domanda e a rispettare il piu' elevato dei valori di
emissione definito nelle linee guida di cui all'art. 3, comma 2,
ovvero i valori limite fissati dalle regioni.
4. L'autorizzazione definitiva e' concessa previo accertamento
dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le
prescrizioni integrative, previo accertamento della realizzazione del
progetto di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a
corredo della domanda di autorizzazione.
5. Sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva
devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un
peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.
Art. 14
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 si applicano
anche agli impianti esistenti.
2. L'autorita' competente esercita i poteri di cui all'art. 10,
anche nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 13,
comma 3.
Art. 15
1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni
qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dell'impianto in altra localita'.
Art. 16
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8
luglio 1986, n. 349, le caratteristiche dei combustibili destinati ad
essere utilizzati negli impianti in relazione alle finalita' e ai
contenuti del presente decreto.
Art. 17
1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle
raffinerie di olii minerali.
2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria,
del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti
per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1,
sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e
della sanita', sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione
del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova
installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni
del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano
medesimo.
3. Il parere di cui al comma 2 e' comunicato alla regione e al
sindaco del comune interessato.
4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e
dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal
Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in
conformita' alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita'.
5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i
provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4.
Art. 18
1. Le domande di autorizzazione ed i provvedimenti delle competenti
autorita' sono messi a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art.
14, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 19
1. L'approvazione dei progetti di impianti industriali e le
autorizzazioni all'esercizio degli impianti stessi, previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, sono
sostituite dalle autorizzazioni stabilite dal presente decreto.
Art. 20
1. La tabella A dell'allegato I al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, e' modificata, per
quanto riguarda il biossido di zolfo ed il biossido di azoto, dalla
tabella di cui all'allegato I, che si applica su tutto il territorio
nazionale.
Art. 21
1. Per i fini indicati nel presente decreto, sono fissati i valori
guida di qualita' dell'aria per il biossido di zolfo, le particelle
sospese ed il biossido di azoto riportati nell'allegato II.
Art. 22
1. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria
contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione
delle concentrazioni del biossido di zolfo, appendice 3, e del
biossido di azoto, appendice 4, sono, rispettivamente, sostituiti dai
metodi riportati nelle appendici 3 e 4 dell'allegato III.
2. Ai metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria
contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 28 marzo 1983, e' aggiunta l'appendice 12
concernente il metodo per la determinazione dell'indice di fumo nero
riportato nell'allegato III.
3. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria
contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione del
materiale particellare in sospensione nell'aria, appendice 2, ed alla
determinazione del piombo, appendice 5, sono modificati ed integrati
dall'allegato IV.
Art. 23
1. Al fine di verificare la corrispondenza di dati rilevati con il
metodo gravimetrico e con il metodo dei fumi neri per la
determinazione delle concentrazioni di particelle sospese nell'aria,
le regioni devono effettuare, in una serie di stazioni
rappresentative, misurazioni parallele con i due metodi e trasmettere
i risultati, ogni sei mesi, ai Ministeri dell'ambiente e della
sanita'.
Art. 24
1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza
l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione
sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura
dell'impianto, e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due
anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato,
nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorita'
competenti e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda
sino a due milioni.
3. Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con
riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni,
effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, e'
punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a due
milioni.
4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le
prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorita'
competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, e' punito con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.
5. Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un
nuovo impianto non rispetta i valori limite di emissione stabiliti
direttamente dalla normativa statale e regionale.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena
dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di
emissione determina il superamento dei valori limite di qualita'
dell'aria.
Art. 25
1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle
autorita' competenti, ai sensi dell'art. 12, la domanda di
autorizzazione nel termine prescritto, e' punito con l'arresto fino a
due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni
dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorita' competente
nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il
progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati
nella domanda di autorizzazione, e' punito con l'arresto sino ad un
anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.
3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un
impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti
direttamente dalla normativa statale o regionale.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena
dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di
emissione determina il superamento dei valori limite di qualita'
dell'aria.
5. E' sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e
dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi continua
l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa,
rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.
6. Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza
l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 e' punito, nel primo caso,
con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due
milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13
e' punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda
sino a lire due milioni.
Art. 26
1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili
conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell'art. 16
sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
LA PERGOLA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DONAT CATTIN, Ministro della
sanita'
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
MACCANICO, Ministro per gli affari
regionali ed i problemi
istituzionali
Visto, il Guardasigilli, VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 25
N O T E
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO I
VALORI LIMITE DI QUALITA' DELL'ARIA
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO II
VALORI GUIDA DI QUALITA' DELL'ARIA
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO III
METODI DI PRELIEVO E DI ANALISI
DEGLI INQUINANTI DELL'ARIA
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO IV
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI METODI DI PRELIEVO E DI ANALISI DEGLI
INQUINANTI DELL'ARIA RIPORTATI NELLE APPENDICI 2 E 5 DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 MARZO 1983.
Parte di provvedimento in formato grafico