Definizione
Ai sensi dell'artico 23, comma 4 della Legge regionale n.13 del 6 agosto 2007 sono strutture ricettive all’aria aperta:
- i complessi ricettivi aperti al pubblico
- a gestione unitaria
- attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento.
Nelle strutture ricettive all’aria aperta, oltre alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, sono consentite, esclusivamente per l’esercizio delle attività per le quali è stata presentata la SCIA (come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8):
a) l’installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, e dei relativi preingressi e cucinotti;
b) l’installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali;
c) la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo;
d) l’installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione, quali le tende.(Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 14)
Disciplina urbanistica
La disciplina urbanistica da applicare è stabilita Legge regionale n.14 del agosto 2011, art.3, il quale, al comma 1, stabilisce che:
Ferma restando l’esclusione dell’applicazione per le strutture ricettive all’aria aperta delle disposizioni previste dalla
- legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 (Disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione)
- nonché dall’articolo 33 del piano territoriale paesistico regionale adottato dalla Giunta regionale con deliberazioni 25 luglio 2007, n. 556 e 21 dicembre 2007, n. 1025 per le aree classificate paesaggio degli insediamenti urbani, ai fini della ricognizione e del successivo inserimento negli strumenti urbanistici ai sensi del comma 2,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
- il competente organo comunale, con propria deliberazione, perimetra le strutture ricettive all’aria aperta
- esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 30/1974,
- incluse totalmente o parzialmente nei territori di cui all’articolo 1, primo comma, lettere a) e b), della medesima l.r. 30/1974,
nel rispetto degli eventuali ulteriori vincoli
- di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche
- e di cui al capo IV delle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano territoriale paesistico regionale (PTPR),
nella consistenza delle aree impegnate ai fini ricettivi alla data di entrata in vigore della l.r. 30/1974, ai sensi ed agli effetti dell’articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52(Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30. Disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione).
Gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette tengono conto nei rispettivi piani di assetto delle strutture campeggistiche esistenti.