Le osservazioni non costituiscono rimedi giuridici , bensì un apporto collaborativo dei privati alla formazione dello strumento urbanistico, in funzione di interessi generali e non individuali (Cons. Stato Sez. IV 7/5/2012 n.5492; idem 26/12/2012 n.5492) e non danno luogo a particolari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni poste a base della formazione dello strumento urbanistico, come esattamente avvenuto nel caso di specie (Cons. Stato sez. IV 19/3/2009 .1652; idem 28/9/1998 n. 1224).
... un onere di più dettagliata motivazione si impone per la P.A. unicamente quando la nuova destinazione va ad incidere su un atto formalmente assunto dall’Amministrazione , quale un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato e non è questo il caso che qui ricorre (cfr Cons. Stato, Ad. Pl. 22/1271999 n. 24)
... l'Amministrazione in sede di esercizio del potere pianificatorio gode di un’ampia facoltà discrezionale (Cons. Stato Sez. IV 1/7/2014 n.3294)
Né le modifiche apportate in sede di piano strutturale possono ritenersi inficiate dal fatto che esse vanno a porsi in contrasto con la situazione di fatto esistente in loco, atteso che lo stato dei luoghi è circostanza recessiva rispetto alla scelta fatta a monte di imprimere per il futuro relativamente ad una più vasta porzione del territorio comunale delle destinazioni ritenute le più confacenti, nell’ambito di un apprezzamento discrezionale rimesso alle scelte di politica e gestione del territorio spettante all’amministrazione.
N. 04168/2015REG.PROV.COLL.
N. 05197/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5197 del 2012, proposto da:
(OMISSIS);
contro
Comune di Pietrasanta, in persona del sindaco pro-tempore, non costituito nel presente giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Toscana - Firenze: Sezione I n. 02015/2011, resa tra le parti, concernente approvazione piano strutturale del comune di Pietrasanta;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
(OMISSIS)
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La (...), proprietaria di un’area sita in Comune d Pietrasanta, località Baccatoio, già adibita a cava e allo stato, ospitante un complesso industriale deputato alla frantumazione e lavorazione di conglomerati bituminosi e calcestruzzo ha impugnato innanzi al Tar della Toscana la delibera del Consiglio Comunale n. 34/2008 con cui in sede di approvazione del Piano strutturale, il suddetto Comune , non accogliendo l’osservazione formulata dalla ricorrente, ha inserito l’area stessa nel “sub sistema funzionale turistico delle attrezzature ricettive”.
La Società interessata deduceva, in particolare la illegittimità di tale previsione , del tutto illogica ed incongrua rispetto alla presenza di una consistente attività in situ, senza che fosse stata adeguatamente motivata la decisione di respingere la propria osservazione volta alla conservazione dell’attività industriale in essere.
L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n.201572011 respingeva il ricorso ritenendolo infondato e avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto la Ices ha proposto appello, deducendo a sostegno i seguenti motivi:
violazione o falsa applicazione, anche in ragione dell’insufficienza, illogicità ed inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, degli artt.1,3,6 e 21 octies della legge n.241/90. Erronea motivazione su un punto decisivo della controversia;
Violazione o falsa applicazione, anche in ragione del travisamento dei fatti operato dalla P.A. degli artt.1, 3, 6 e 21 octies della legge n.241/90: erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, sotto altro profilo;
Violazione o falsa applicazione, anche in ragione del difetto di istruttoria e della contraddittorietà intrinseca degli atti amministrativi, degli artt.1, 3, 6 e 21 octies della legge n.241/90, sotto ulteriore aspetto. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n.44 e delle disposizioni della legge regionale della Toscana 1 dicembre 1998 n.89 “norme in materia di inquinamento acustico”, con particolare, ma non esclusivo riferimento all’art.7. Violazione del principio del legittimo affidamento. Erronea motivazione su un punto decisivo della controversia;
Violazione o falsa applicazione anche in ragione della illogicità manifesta derivante dall’inattualità della previsione urbanistica , degli artt. 1, 3, 6 e 21 octies della legge n.241/90. Erronea motivazione su un punto decisivo della controversia;
Violazione o falsa applicazione della legge regionale della Toscana n.1 del 3/01/2005 con particolare riferimento agli artt.53 e 55 e più in generale , alle norme che definiscono gli ambiti oggettivi di pianificazione territoriale riservati al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico. Violazione o falsa applicazione dell’art.21 octies della legge n.241/90.
Il Comune di Pietrasanta ancorché intimato non risulta costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 28 aprile 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
L’appello si appalesa infondato in relazione a tutti i mezzi di impugnazione ivi esperiti , meritando la gravata sentenza integrale conferma.
Con il primo motivo di gravame viene dedotto il difetto e/o comunque l’insufficienza della motivazione in ordine alla determinazione di reiezione delle osservazioni formulate dalla (...) alle scelte urbanistiche adottate dall’Amministrazione incidenti negativamente su una situazione consolidata costituita dalla presenza di uno stabilimento industriale su un’area per la quale il Comune ha deciso di cambiare la destinazione urbanistica.
Il denunciato vizio di legittimità non sussiste.
Le osservazioni non costituiscono rimedi giuridici , bensì un apporto collaborativo dei privati alla formazione dello strumento urbanistico, in funzione di interessi generali e non individuali (Cons. Stato Sez. IV 7/5/2012 n.5492; idem 26/12/2012 n.5492) e non danno luogo a particolari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni poste a base della formazione dello strumento urbanistico, come esattamente avvenuto nel caso di specie (Cons. Stato sez. IV 19/3/2009 .1652; idem 28/9/1998 n. 1224).
Parte appellante assume che l’Amministrazione era tenuta a fornire una ancor più puntuale motivazione, in ragione della consolidata posizione vantata dalla ricorrente relativamente alla presenza di un insediamento industriale nell’area poi fatta oggetto di diversa scelta urbanistica, ma tale situazione non è dissimile dall’interesse che può vantare ogni altro soggetto titolare di diritti dominicali su immobili insistenti su aree destinatarie di nuove destinazioni, senza che perciò possa ravvisarsi nella specie la sussistenza di una aspettativa particolarmente qualificata.
Al riguardo è il caso di rilevare che un onere di più dettagliata motivazione si impone per la P.A. unicamente quando la nuova destinazione va ad incidere su un atto formalmente assunto dall’Amministrazione , quale un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato e non è questo il caso che qui ricorre (cfr Cons. Stato, Ad. Pl. 22/1271999 n. 24)
Per non dire poi che in concreto, come peraltro fatto rilevare dal primo giudice (pagg.6 e7 della sentenza n.2015/2011) l’Amministrazione si è fatta carico di fornire a sostegno del rigetto della osservazione di (...) rubricata al n.102 una motivazione più che sufficiente, mettendo in evidenza gli aspetti significativi e comunque giustificativi dell’adottato rigetto.
Neppure appare condivisibile la censura di travisamento di fatto dedotta col secondo motivo d’appello, sul rilievo che l’impugnato piano strutturale avrebbe assunto l’impegno di recuperare aree dismesse e abbandonate, mentre nella specie esiste unicamente un impianto industriale.
Premesso che l’Amministrazione in sede di esercizio del potere pianificatorio gode di un’ampia facoltà discrezionale (Cons. Stato Sez. IV 1/7/2014 n.3294), occorre rilevare che la scelta dell’Amministrazione è improntata ad un razionale disegno di tutela del territorio e di riqualificazione della zona anche sotto il profilo ambientale, il che costituisce valido obiettivo della prevista nuova destinazione senza che ciò costituisca indizio di illogicità e/o travisamento.
Mette conto poi rilevare nello specifico che non è provato che nella zona c.d. del Beccatoio in origine non vi fossero cave dismesse ed in ogni caso, l’integrità del suolo di proprietà dell’appellante e l’utilizzo dell’impianto non sono messi in discussione sia pure in sede di previsione di uno strumento di pianificazione (Piano Strutturale) che dovrà poi essere integrato con le prescrizioni del regolamento urbanistico, se è vero che in sede di delibazione dalla osservazione n.102 si è dato atto del “mantenimento dell’attuale destinazione d’uso”.
Il terzo, quarto e quinto motivo di gravame possono essere congiuntamente trattati in ragione della connessione logica esistente tra le problematiche giuridiche ivi sollevate.
Parte appellante con detti mezzi d’impugnazione articola precise critiche all’operato dell’Amministrazione (e alle statuizioni del TAR che tale questioni avrebbe erroneamente disatteso) così riassumibili:
il Piano strutturale include l’area industriale di Ices in un sistema funzionale turistico delle attrezzature ricettive, ma siffatta destinazione è in aperto contrasto col fatto che l’azienda si inserisce in un contesto contrassegnato da insediamenti residenziali e produttivi oltreché da importanti infrastrutture di collegamento. Inoltre vi è contraddizione tra il Piano Strutturale e il Piano di Zonizzazione Acustica che classifica l’area de qua a prevalente destinazione industriale, il che costituisce prova sintomatica di un irrazionale potere di pianificazione,
la affermata (da parte del TAR) non immediata attuabilità delle previsioni del Piano Strutturale in relazione alle concrete prescrizioni che si andranno poi a fare con il Regolamento urbanistico non è condivisibile stante il rapporto gerarchico esistente tra i due strumenti urbanistici , per cui il secondo non può configgere con il primo;
Il Piano Strutturale ha proceduto ad assegnare all’area sita in località Baccatoio una precisa destinazione d’uso, ma tale operazione deve essere fatta dal regolamento urbanistico, posto che il primo dei suddetti strumenti deve limitarsi a dettare le regole generali della pianificazione territoriale.
Tutti i denunciati profili di doglianza implicano una indagine in ordine alla natura giuridica e al ruolo degli strumenti di pianificazione costituiti dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico come delineati nella legge della Regione Toscana n.1 del 3/1/2005 recante norme sull’uso e il governo del territorio.
Il Piano Strutturale, come introdotto dalla normativa recata dalla suindicata legge regionale è strumento di pianificazione di livello generale, con effetto programmatorio.
In particolare detto strumento individua i sistemi e subsistemi territoriali e funzionali , la struttura identitaria del territorio comunale e indica gli obiettivi e gli indirizzi programmatori, con il chiaro intento di delineare gli scenari di sviluppo e di modificazione degli assetti territoriali.
In tali sensi si muove la previsione in contestazione, posto che appunto con l’impugnato Piano Strutturale l’Amministrazione comunale ha adottato la scelta di riqualificare, assicurandone altresì la tutela ambientale, una vasta area in origine occupata da cave, imprimendo alla stessa una nuova destinazione, quella turistico-recettiva, sempre secondo una proiezione per così dire prognostica da ulteriormente precisarsi e attuarsi nel futuro. Se così è, se cioè le previsioni del P.S. hanno assolto alla funzione programmatoria propria di detto strumento urbanistico, appare agevole rilevare come l’esistenza di previsioni di segno contrario recate dal Piano di Zonizzazione Acustica non sono tali da infirmare gli obiettivi fissati a livello generale.
Né le modifiche apportate in sede di piano strutturale possono ritenersi inficiate dal fatto che esse vanno a porsi in contrasto con la situazione di fatto esistente in loco, atteso che lo stato dei luoghi è circostanza recessiva rispetto alla scelta fatta a monte di imprimere per il futuro relativamente ad una più vasta porzione del territorio comunale delle destinazioni ritenute le più confacenti, nell’ambito di un apprezzamento discrezionale rimesso alle scelte di politica e gestione del territorio spettante all’amministrazione.
Quanto poi alla questione sub B) la critica mossa all’Amministrazione di compromettere in modo definitivo l’attività produttiva svolta dalla società appellante non coglie nel segno, in quanto le previsioni recate dal P.S. costituiscono un indirizzo di carattere generale assegnato ad aree di tipo omogeneo, fermo restando che la disciplina dei profili attuativi di tali previsioni e, in particolare, la gestione degli insediamenti esistenti (quindi anche quello della (...)) devono poi essere fatti oggetto di appositi divisamenti da assumersi dal Comune in sede di approvazione del Regolamento urbanistico, in sintonia con quanto previsto dall’art.55 della citata legge regionale n.1/2005 a proposito del contenuto recato da tale ultimo strumento pianificatorio.
Relativamente poi alle censure di cui al punto c) non si rinvengono aspetti di contrasto tra le due tipologie di strumento urbanistico (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico) .
Non può invero negarsi la valenza programmatoria recata dall’art.92 delle NTA del P.S. recante precipua disciplina delle strutture ricettive in aree di recupero che rinvia al Regolamento Urbanistico per l’operatività delle previsioni disciplinanti gli interventi in dette aree, nel che si invera l’osservanza della regola per cui anche per il caso della Ices al Piano Strutturale è stato consegnato il compito di individuare gli obiettivi di carattere generale e al Regolamento Urbanistico assegnato il ruolo di strumento attuativo della disciplina di dettaglio.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art.112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Conclusivamente l’appello all’esame si rivela infondato e va perciò, respinto.
Non occorre pronunziarsi sulle spese in assenza di costituzione in giudizio della parte intimata
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)