• Sentenze Ente: Consiglio di Stato

... l' obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche sussiste, ai fini del legittimo uso dello ius variandi, solo quando le nuove scelte incidono su aspettative qualificate del privato e non nel caso di  affidamento generico, quale  quello relativo alla non reformatio in peius di precedenti previsioni urbanistiche che consentono una più proficua utilizzazione dell' area

 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.719/2005

Reg. Dec.

N. 5131 Ric.

Anno 2004

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 5131/2004 proposto da:

Comune di Cologno Monzese, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS)

c o n t r o

(OMISSIS);

e nei confronti di

  • (omissis);
  • Agenzia Promozione e Sviluppo sostenibile Area Nord Milano, non costituita;

per l’annullamento della sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano – Sez. II, n. 768 del 23 febbraio 2004 resa tra le parti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell’appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visto il Dispositivo di sentenza n. 476/2004;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 novembre 2004 il Consigliere Antonino Anastasi ed uditi, altresì, per la parti l’Avv. G. Pucci e P. Stella Richter;

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO

L’odierno appellato è proprietario di terreni ubicati nel Comune di Cologno Monzese e ricompresi, ai sensi del P.R.G. vigente, nel Comparto di intervento strategico n. 1, edificabile previa approvazione di un Piano particolareggiato.

Nel corso dell’anno 1999 l’Amministrazione comunale, dopo aver informato i proprietari delle aree inserite nel perimetro “CIS n. 1”, attivava le procedure per la predisposizione del P.P. il quale – configurandosi nella versione esecutiva quale variante parziale al P.R.G. - è stato poi adottato con delibera consiliare n. 28 del 4.6.2001, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 23.6.1997 n. 23, ed infine approvato con delibera n. 17 del 27.3.2002.

Con ricorso al TAR Lombardia il sig. Albano ha impugnato il Piano e successivamente, con motivi aggiunti, gli atti adottati dall’Amministrazione nella procedura di occupazione di urgenza.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto l’impugnativa, annullando per quanto di interesse la delibera comunale di approvazione dello strumento e la delibera giuntale avente ad oggetto sostanziale la presa di possesso e redazione dello stato di consistenza delle aree occupate in via d’urgenza.

A sostegno della decisione, il Tribunale ha in sostanza rilevato che la variante ha disposto l’incremento delle volumetrie residenziali nonchè in particolare della volumetria già destinata dal PRG ad edilizia pubblica senza il supporto di una adeguata istruttoria e di una congrua motivazione, atta ad esternare le ragioni di tale scelta discrezionale.

La sentenza è impugnata dal Comune, che ne chiede l’integrale riforma.

Si è costituito l’appellato, insistendo per il rigetto dell’appello e riproponendo le censure assorbite in primo grado.

All’Udienza del 9 novembre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato e va pertanto accolto.

Come risulta dalle premesse, il Tribunale ha ritenuto che le scelte urbanistiche fatte proprie dal Comune, in sede di formazione del Piano particolareggiato in funzione di variante, sono viziate per difetto di motivazione e di istruttoria, non avendo l’Amministrazione in particolare esternato motivi atti a supportare in concreto la scelta di incrementare le volumetrie destinate all’edilizia residenziale pubblica.

Sul punto l’appellante – premesso che la contestata variante non ha in realtà incrementato il limite di cubatura destinato dal PRG ad edilizia residenziale pubblica ma piuttosto introdotto una innovativa previsione di intervento, da realizzarsi mediante edilizia privata convenzionata – oppone da un lato che i provvedimenti impugnati non necessitavano in realtà di specifica motivazione e, dall’altro, che la motivazione di tale scelta discrezionale è comunque nella specie desumibile dal contenuto complessivo degli elaborati di piano.

La tesi dell’appellante appare condivisibile.

Al riguardo si osserva in generale che, secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, le scelte urbanistiche non comportano di regola la necessità di specifica motivazione che tenga conto delle aspirazioni dei privati, quando si tratti di variante al piano vigente, o di modificare scelte precedenti, essendo obbligatoria una congrua motivazione, per giustificare scelte differenti, solo in presenza di impegni già presi con la stipula di una convenzione di lottizzazione, o quando lo strumento incida su aspettative qualificate. (cfr. fra le recenti IV Sez. 22.6.2004 n. 4407).

In sostanza, l' obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche sussiste, ai fini del legittimo uso dello ius variandi, solo quando le nuove scelte incidono su aspettative qualificate del privato e non nel caso di  affidamento generico, quale  quello relativo alla non reformatio in peius di precedenti previsioni urbanistiche che consentono una più proficua utilizzazione dell' area.

Nel caso in esame, nel quale  deve escludersi (come del resto è provato dal complessivo  comportamento tenuto dall’interessato nella fase istruttoria ) che il sig. (OMISSIS) fosse titolare di aspettative giuridicamente qualificate, al comune non incombeva perciò alcun obbligo di fornire ulteriori motivazioni sullo specifico delle scelte urbanistiche adottate.

Nè, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, un particolare onere motivazionale può farsi discendere dall’utilizzo della procedura semplificata, essendo nella specie sostanzialmente non contestata la sussistenza dei presupposti  (ed in particolare il rispetto del limite percentuale di incremento del peso insediativo) all’uopo individuati dall’art. 2 della legge regionale n. 23 del 1997.

Tanto chiarito in linea generale, si deve comunque riconoscere da un lato che in effetti la variante in controversia non configura un incremento della volumetria destinata ad edilizia residenziale pubblica, ma comporta, alla stregua di una opzione di pieno merito amministrativo, una radicale sostituzione di tale tipologia di intervento (originariamente prevista in via esclusiva) con quella mediante edilizia privata convenzionata; dall’altro che la previsione volumetrica complessiva relativa all’edilizia residenziale contenuta nella variante e nel P.P. con riferimento all’ambito del CS 1 non si discosta - salvo il  limitato incremento consentito dalla norma regionale - in modo significativo dal dimensionamento del fabbisogno abitativo desumibile dalle previsioni contenute nel Piano Regolatore originario.

Anche con riferimento alla peculiarità del caso concretamente in esame risultano pertanto non pienamente conferenti e comunque non condivisibili, a giudizio del Collegio, le argomentazioni in base alle quali il Tribunale ha ritenuto che le nuove previsioni introdotte dall’Amministrazione richiedessero una articolata stima della evoluzione della locale necessità abitativa e – soprattutto - una precisa argomentazione in ordine alla congruità della quota incrementale da destinare ad edilizia privata in regime di convenzione.

La fondatezza dell’appello impone di passare al vaglio delle ulteriori doglianze dedotte col ricorso di primo grado e dichiarate assorbite dalla sentenza impugnata.

Tali censure sono tutte da respingere, perchè infondate o inammissibili.

Per quanto riguarda il terzo motivo del ricorso originario – volto a censurare la mancata o perplessa individuazione del ruolo demandato al Comune in fase di attuazione del Piano – è sufficiente osservare per un verso che l’art. 9 dello schema di Convenzione prevede precisamente la cessione delle quote volumetriche riferite alle aree di proprietà comunale in cambio della realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, della volumetria residenziale assoggettata a locazione convenzionata; per l’altro che tale permuta costituisce coerente strumento giuridico di attuazione del disposto delle Prescrizioni particolari, a mente del quale oneri e vantaggi andavano ripartiti in misura proporzionale tra tutti i proprietari interessati.

Per quanto riguarda il quarto motivo – volto a censurare la carente specificazione dei diritti edificatori che spettano ai soggetti attuatori – si osserva che, stante l’indice di edificabilità previsto dal Piano, costi e benefici derivanti dalla attuazione vengono ripartiti tra i soggetti attuatori in base alla disponibilità volumetrica dell’area di pertinenza: così che, a giudizio del Collegio, ogni proprietario  dispone in realtà di tutti gli elementi necessari ai fini di una valutazione in ordine alla convenienza economica dell’intervento.

Per quanto concerne il quinto motivo – volto a censurare la mancata individuazione nell’ambito dell’elaborato finanziario dei costi da sostenersi per l’eventuale esproprio di aree – si osserva che nel caso all’esame la omessa previsione di tale specifica spesa si giustifica, e non spiega dunque effetto viziante, in quanto gli indennizzi sono convenzionalmente posti a carico del Consorzio attuatore.

Inammissibile, in quanto sostanzialmente volto a contestare scelte di merito dell’Amministrazione, è infine il sesto motivo, col quale si lamentava il rigetto da parte del Comune della richiesta – in ultimo formulata dal sig. Albano – di stralcio dall’ambito del Piano di una piccola area di sua proprietà, per la verità ricompresa nello strumento adottato su istanza dello stesso ricorrente.

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi accolto e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso originario.

Le spese del giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dal Comune di Cologno Monzese lo accoglie, e, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2004, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, con l’intervento dei signori:

Lucio          VENTURINI                             Presidente

Antonino    ANASTASI est.                         Consigliere

Carlo           SALTELLI                                Consigliere

Salvatore     CACACE                                 Consigliere

Adolfo         METRO                                   Consigliere

L’ESTENSORE                                 IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                            Lucio Venturini

                                               IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

28 febbraio 2005

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Antonio Serrao

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